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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/09/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n.3610/23 R.G. promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
da
nato a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...],
C.F.: , e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(GO) il 19.02.1965 e residente in [...], C.F.: ; entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Pozzetto con studio in Udine, Via Parini 6 (fax: 0432/511848, C.F.:
, pec: ), C.F._3 Email_1
procuratrice e domiciliataria per mandato congiunto ricorso mediante mezzi informatici;
- ricorrenti/attori –
contro
(P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ),con sede in 33057 Palmanova (UD) viale C.F._4
San Marco 5, in persona del legale rappresentante pro tempore signor nato a [...] il [...] Controparte_2
edivi residente in [...] C.F. C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv.Emanuele Mauro C.F.
, con studio in 33058 San Giorgio di Nogaro C.F._5 1 Piazza Plebiscito n. 7, tel./fax 0431 621861 pec:
, giusta procura allegata alla Email_2
busta telematica contenente la comparsa, presso il cuistudio in 33058 San Giorgio di Nogaro, Piazza Plebiscito n. 7 elegge domicilio ai fini del presente procedimento
- resistente/ convenuta –
OGGETTO: APPALTO RISOLUZIONE RISARCIMENTP.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per ricorrenti: n via pregiudiziale: accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità ed invalidità della clausola arbitrale di cui all'art. 13 del contratto di appalto dd. 07.12.21, confermarsi la competenza del Tribunale di Udine e, dunque, del Giudice adito;
respingersi, per l'effetto, l'eccezione svolta in via pregiudiziale dalla convenuta con riferimento alla clausola compromissoria;
Nel merito:
-accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento della in persona del Controparte_1 titolare e legale rappresentante
[...]
, alle obbligazioni di cui al contratto di CP_2 appalto sottoscritto in Palmanova (UD) in data 07.12.21 con i sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
- dichiararsi l'intervenuta risoluzione del predetto contratto per inadempimento ed esclusivo fatto e colpa della Controparte_1
-condannarsi, di conseguenza, per le causali di cui in narrativa, la in Controparte_1 persona del titolare e legale rappresentante
[...]
, al pagamento, in favore di CP_2 [...]
ed della somma di € Parte_1 Parte_2 47.679,80 oltre interessi legali, nonchè della somma di
€ 11.449,36 oltre interessi legali, ovvero dei diversi, anche maggiori importi ritenuti di giustizia;
-condannarsi, inoltre, la Controparte_1
in persona del titolare e legale
[...] rappresentante al risarcimento Controparte_2 degli ulteriori danni, meglio descritti in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso, all'esito delle difese di parte convenuta e considerata la condotta contrattuale e processuale della stessa, valutarsi la sussistenza di responsabilità aggravata in capo alla Controparte_1
in persona del titolare e legale
[...] rappresentante e, per Controparte_2 l'effetto, condannarsi la convenuta stessa al
2 risarcimento del danno per lite temeraria in favore di ed da liquidarsi Parte_1 Parte_2 secondo prudente apprezzamento del Sig. Giudice;
- spese e competenze di lite integralmente rifuse;
In via istruttoria: “omissis”…
Per la parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,In via pregiudiziale di rito:accertata la validità della clausola compromissoria contenuta nel contratto sottoscritto tra le parti in data 7 dicembre 20211. dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario del Tribunale di Udine in favore degli arbitri;
2. accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto,necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato di cognizione a ritoordinario;
per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 dello stesso codice;
Nel merito3. in via principale, disattesa ogni contraria domanda e deduzione, voglia il Tribunale adito respingere la domanda proposta dai signori e giacché Parte_3 Parte_2 infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esplicate in premessa, con condanna allarifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato daid.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) e delle eventuali spese del Consulente Tecnico di Parte;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dai signori Parte_3 e ridurre le pretese avversarie nella Parte_2 misura che verrà ritenuta di giustizia e accertata dalla CTU. In via istruttoria
“omissis”
Ragioni di fatto e diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene alle domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno proposte dai ricorrenti quali committenti del contratto di appalto di costruzione di un fabbricato di civile abitazione posto in essere in data 7/12/21 con la resistente. CP_3
In estrema sintesi, tale contratto prevedeva la costruzione di un fabbricato "chiavi in mano" a Monfalcone
(GO), con un importo totale di € 295.800,00 oltre IVA e consegna prevista entro 240 giorni lavorativi.
In particolare, i ricorrenti deducevano di aver saldato
3 tutte le fatture emesse per un totale di € 145.485,91 (IVA
inclusa); che i lavori, iniziati nel settembre 2022, avevano subito ritardi significativi;
che le travi in legno, lasciate esposte alle intemperie, avevano presentato difetti di torsione;
che altri vizi riguardavano un ponte termico ed errori nei fori architettonici.
Lamentavano che i lavori erano stati interrotti il 31
maggio 2023 e mai ripresi, nonostante le richieste dei committenti, sicchè la risoluzione del contratto veniva comunicata il 29 agosto 2023.
Evidenziavano che il valore delle opere realizzate era stato stimato in € 97.806,11 (IVA inclusa), inferiore agli importi versati e che i vizi e difetti erano stati quantificati in € 11.449,36 (IVA inclusa).
Assumevano che la risoluzione del contratto era
Con giustificata dall'inadempimento grave della , con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso e al risarcimento dei danni.
Riguardo alla clausola arbitrale, ne deducevano la nullità e vessatorietà non essendo stata oggetto di trattativa individuale, in ragione della veste di consumatori degli attori. Concludevano come si apprezza in epigrafe.
La ditta resistente, ritualmente costituitasi,
contestava le domande, chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente l'incompetenza del tribunale in favore degli arbitri, assumendo la piena validità della clausola di compromesso. Concludeva, pertanto, come si riportato in epigrafe.
Orbene, prima di soffermarsi sul merito della presente causa, va licenziata l'eccezione di compromesso proposta
4 dalla difesa della convenuta, sulla scorta della relativa clausola (la n.13) contenuta nel contratto inter partes.
Sul punto, coglie nel segno la difesa degli attori nell'evidenziare la nullità di tale clausola in quanto vessatoria secondo la disciplina consumeristica e non oggetto di specifica trattativa individuale, di cui la parte resistente, pur essendone onerata, non ha provato lo svolgimento, tenuto conto che essa faceva parte di una regolamentazione convenzionale predisposta dall'impresa resistente.
Ne consegue che, in ragione della nullità della clausola compromissoria, l'eccezione preliminare di incompetenza del tribunale adito va, senz'altro, rigettata.
Passando al merito delle domande, ritiene il Tribunale
che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della parte resistente è fondata e vada, pertanto, accolta,
in ragione delle norme generali in tema di risoluzione per inadempimento tenuto conto che il fabbricato oggetto del contratto non è stato ultimato, non essendo stato completato dalla resistente, ma da una ditta terza.
A sostegno dell'accoglimento della risoluzione militano le risultanze della CTU disposta in corso di causa dalla quale emerge che, in riferimento alla realizzazione del solaio, l'impresa non ha provveduto, ad avvenuta consegna del materiale, all'immediata posa in opera delle travi principali
(in legno massiccio) lasciandole depositate in cantiere per un mese senza adeguata protezione, prolungando i lavori di posa in opera.
Tale ingiustificata esposizione agli agenti atmosferici, secondo il CTU, ne ha determinato la
5 deformazione come peraltro rilevato dal direttore dei lavori che ne aveva chiesto la sostituzione.
Trattandosi all'evidenza di un'opera strutturale (il solaio), l'ingiustificato rifiuto della sostituzione delle travi deformate si risolve in un grave inadempimento dell'impresa resistente alla principale obbligazione del contratto di appalto, ossia la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione secondo le regole dell'arte, che ne garantiscano la sicurezza e stabilità.
In ragione di ciò, va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della parte resistente.
In ragione di ciò, i ricorrenti hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato all'impresa, al netto della valorizzazione delle opere dalla stessa realizzate secondo la condivisibile stima operata dal CTU
sulla scorta di puntuali e convincenti argomentazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha valorizzato tali opere in complessivi Euro 108.560,16 al netto di IVA.
Ne consegue che avendo gli attori pacificamente versato alla controparte complessivi Euro 139.890,30 oltre IVA, gli stessi hanno diritto alla restituzione di Euro 31.330,30
oltre IVA.
Oltre a ciò, gli attori hanno diritto, a titolo di risarcimento, al pagamento della penale da ritardo così come quantificata da CTU sulla scora dell'art.8 del contratto in
Euro 5.916,00, tenuto conto dell'ingiustificata interruzione dei lavori al 31 maggio 2023 che non ha consentito la consegna dell'opera alla data concordata, ossia al 18/6/23
6 (vedi sulla possibilità di applicazione della penale da ritardo anche in caso di risoluzione del contratto Cass.
civ., Sez. II, Ordinanza, 10/06/2024, n. 16032).
In definitiva, la parte resistente va condannata alla restituzione di Euro 31.330,14 oltre IVA nonché al pagamento,
a titolo risarcitorio, di Euro 5.916,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo al saggio di cui all'art.1284
4° comma c.c..
Le spese del giudizio comprese quelle di CTU seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) dichiara la risoluzione del contratto di appalto
inter partes per grave inadempimento della parte resistente
b) e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla restituzione, in favore dei ricorrenti, di Euro
31.330,14 oltre IVA, oltre agli interessi legali di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo;
c) condanna, altresì, la parte resistente al pagamento,
in favore degli attori, di Euro 5.916,0,0 oltre agli interessi legali di cui al 4° comma dell'art.1284
c.c. dalla domanda al saldo;
d) condanna la parte resistente al pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che liquida in Euro 9.671,00 a titolo di compenso, Euro 2.535,32
per spese vive, oltre al rimborso spese generali,
CNA e IVA come per legge;
7 e) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
Così deciso in Udine in data 5/9/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n.3610/23 R.G. promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
da
nato a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...],
C.F.: , e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(GO) il 19.02.1965 e residente in [...], C.F.: ; entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Pozzetto con studio in Udine, Via Parini 6 (fax: 0432/511848, C.F.:
, pec: ), C.F._3 Email_1
procuratrice e domiciliataria per mandato congiunto ricorso mediante mezzi informatici;
- ricorrenti/attori –
contro
(P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ),con sede in 33057 Palmanova (UD) viale C.F._4
San Marco 5, in persona del legale rappresentante pro tempore signor nato a [...] il [...] Controparte_2
edivi residente in [...] C.F. C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv.Emanuele Mauro C.F.
, con studio in 33058 San Giorgio di Nogaro C.F._5 1 Piazza Plebiscito n. 7, tel./fax 0431 621861 pec:
, giusta procura allegata alla Email_2
busta telematica contenente la comparsa, presso il cuistudio in 33058 San Giorgio di Nogaro, Piazza Plebiscito n. 7 elegge domicilio ai fini del presente procedimento
- resistente/ convenuta –
OGGETTO: APPALTO RISOLUZIONE RISARCIMENTP.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per ricorrenti: n via pregiudiziale: accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la nullità ed invalidità della clausola arbitrale di cui all'art. 13 del contratto di appalto dd. 07.12.21, confermarsi la competenza del Tribunale di Udine e, dunque, del Giudice adito;
respingersi, per l'effetto, l'eccezione svolta in via pregiudiziale dalla convenuta con riferimento alla clausola compromissoria;
Nel merito:
-accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento della in persona del Controparte_1 titolare e legale rappresentante
[...]
, alle obbligazioni di cui al contratto di CP_2 appalto sottoscritto in Palmanova (UD) in data 07.12.21 con i sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
- dichiararsi l'intervenuta risoluzione del predetto contratto per inadempimento ed esclusivo fatto e colpa della Controparte_1
-condannarsi, di conseguenza, per le causali di cui in narrativa, la in Controparte_1 persona del titolare e legale rappresentante
[...]
, al pagamento, in favore di CP_2 [...]
ed della somma di € Parte_1 Parte_2 47.679,80 oltre interessi legali, nonchè della somma di
€ 11.449,36 oltre interessi legali, ovvero dei diversi, anche maggiori importi ritenuti di giustizia;
-condannarsi, inoltre, la Controparte_1
in persona del titolare e legale
[...] rappresentante al risarcimento Controparte_2 degli ulteriori danni, meglio descritti in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso, all'esito delle difese di parte convenuta e considerata la condotta contrattuale e processuale della stessa, valutarsi la sussistenza di responsabilità aggravata in capo alla Controparte_1
in persona del titolare e legale
[...] rappresentante e, per Controparte_2 l'effetto, condannarsi la convenuta stessa al
2 risarcimento del danno per lite temeraria in favore di ed da liquidarsi Parte_1 Parte_2 secondo prudente apprezzamento del Sig. Giudice;
- spese e competenze di lite integralmente rifuse;
In via istruttoria: “omissis”…
Per la parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,In via pregiudiziale di rito:accertata la validità della clausola compromissoria contenuta nel contratto sottoscritto tra le parti in data 7 dicembre 20211. dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario del Tribunale di Udine in favore degli arbitri;
2. accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto,necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato di cognizione a ritoordinario;
per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 dello stesso codice;
Nel merito3. in via principale, disattesa ogni contraria domanda e deduzione, voglia il Tribunale adito respingere la domanda proposta dai signori e giacché Parte_3 Parte_2 infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esplicate in premessa, con condanna allarifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato daid.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) e delle eventuali spese del Consulente Tecnico di Parte;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dai signori Parte_3 e ridurre le pretese avversarie nella Parte_2 misura che verrà ritenuta di giustizia e accertata dalla CTU. In via istruttoria
“omissis”
Ragioni di fatto e diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene alle domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno proposte dai ricorrenti quali committenti del contratto di appalto di costruzione di un fabbricato di civile abitazione posto in essere in data 7/12/21 con la resistente. CP_3
In estrema sintesi, tale contratto prevedeva la costruzione di un fabbricato "chiavi in mano" a Monfalcone
(GO), con un importo totale di € 295.800,00 oltre IVA e consegna prevista entro 240 giorni lavorativi.
In particolare, i ricorrenti deducevano di aver saldato
3 tutte le fatture emesse per un totale di € 145.485,91 (IVA
inclusa); che i lavori, iniziati nel settembre 2022, avevano subito ritardi significativi;
che le travi in legno, lasciate esposte alle intemperie, avevano presentato difetti di torsione;
che altri vizi riguardavano un ponte termico ed errori nei fori architettonici.
Lamentavano che i lavori erano stati interrotti il 31
maggio 2023 e mai ripresi, nonostante le richieste dei committenti, sicchè la risoluzione del contratto veniva comunicata il 29 agosto 2023.
Evidenziavano che il valore delle opere realizzate era stato stimato in € 97.806,11 (IVA inclusa), inferiore agli importi versati e che i vizi e difetti erano stati quantificati in € 11.449,36 (IVA inclusa).
Assumevano che la risoluzione del contratto era
Con giustificata dall'inadempimento grave della , con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso e al risarcimento dei danni.
Riguardo alla clausola arbitrale, ne deducevano la nullità e vessatorietà non essendo stata oggetto di trattativa individuale, in ragione della veste di consumatori degli attori. Concludevano come si apprezza in epigrafe.
La ditta resistente, ritualmente costituitasi,
contestava le domande, chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente l'incompetenza del tribunale in favore degli arbitri, assumendo la piena validità della clausola di compromesso. Concludeva, pertanto, come si riportato in epigrafe.
Orbene, prima di soffermarsi sul merito della presente causa, va licenziata l'eccezione di compromesso proposta
4 dalla difesa della convenuta, sulla scorta della relativa clausola (la n.13) contenuta nel contratto inter partes.
Sul punto, coglie nel segno la difesa degli attori nell'evidenziare la nullità di tale clausola in quanto vessatoria secondo la disciplina consumeristica e non oggetto di specifica trattativa individuale, di cui la parte resistente, pur essendone onerata, non ha provato lo svolgimento, tenuto conto che essa faceva parte di una regolamentazione convenzionale predisposta dall'impresa resistente.
Ne consegue che, in ragione della nullità della clausola compromissoria, l'eccezione preliminare di incompetenza del tribunale adito va, senz'altro, rigettata.
Passando al merito delle domande, ritiene il Tribunale
che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della parte resistente è fondata e vada, pertanto, accolta,
in ragione delle norme generali in tema di risoluzione per inadempimento tenuto conto che il fabbricato oggetto del contratto non è stato ultimato, non essendo stato completato dalla resistente, ma da una ditta terza.
A sostegno dell'accoglimento della risoluzione militano le risultanze della CTU disposta in corso di causa dalla quale emerge che, in riferimento alla realizzazione del solaio, l'impresa non ha provveduto, ad avvenuta consegna del materiale, all'immediata posa in opera delle travi principali
(in legno massiccio) lasciandole depositate in cantiere per un mese senza adeguata protezione, prolungando i lavori di posa in opera.
Tale ingiustificata esposizione agli agenti atmosferici, secondo il CTU, ne ha determinato la
5 deformazione come peraltro rilevato dal direttore dei lavori che ne aveva chiesto la sostituzione.
Trattandosi all'evidenza di un'opera strutturale (il solaio), l'ingiustificato rifiuto della sostituzione delle travi deformate si risolve in un grave inadempimento dell'impresa resistente alla principale obbligazione del contratto di appalto, ossia la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione secondo le regole dell'arte, che ne garantiscano la sicurezza e stabilità.
In ragione di ciò, va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della parte resistente.
In ragione di ciò, i ricorrenti hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato all'impresa, al netto della valorizzazione delle opere dalla stessa realizzate secondo la condivisibile stima operata dal CTU
sulla scorta di puntuali e convincenti argomentazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha valorizzato tali opere in complessivi Euro 108.560,16 al netto di IVA.
Ne consegue che avendo gli attori pacificamente versato alla controparte complessivi Euro 139.890,30 oltre IVA, gli stessi hanno diritto alla restituzione di Euro 31.330,30
oltre IVA.
Oltre a ciò, gli attori hanno diritto, a titolo di risarcimento, al pagamento della penale da ritardo così come quantificata da CTU sulla scora dell'art.8 del contratto in
Euro 5.916,00, tenuto conto dell'ingiustificata interruzione dei lavori al 31 maggio 2023 che non ha consentito la consegna dell'opera alla data concordata, ossia al 18/6/23
6 (vedi sulla possibilità di applicazione della penale da ritardo anche in caso di risoluzione del contratto Cass.
civ., Sez. II, Ordinanza, 10/06/2024, n. 16032).
In definitiva, la parte resistente va condannata alla restituzione di Euro 31.330,14 oltre IVA nonché al pagamento,
a titolo risarcitorio, di Euro 5.916,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo al saggio di cui all'art.1284
4° comma c.c..
Le spese del giudizio comprese quelle di CTU seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) dichiara la risoluzione del contratto di appalto
inter partes per grave inadempimento della parte resistente
b) e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla restituzione, in favore dei ricorrenti, di Euro
31.330,14 oltre IVA, oltre agli interessi legali di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo;
c) condanna, altresì, la parte resistente al pagamento,
in favore degli attori, di Euro 5.916,0,0 oltre agli interessi legali di cui al 4° comma dell'art.1284
c.c. dalla domanda al saldo;
d) condanna la parte resistente al pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che liquida in Euro 9.671,00 a titolo di compenso, Euro 2.535,32
per spese vive, oltre al rimborso spese generali,
CNA e IVA come per legge;
7 e) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
Così deciso in Udine in data 5/9/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
8