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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc. n. 2691/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di: Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
Parte_1
con sede legale in ON FI (RG), via Gioeni n. 12, C.F.
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Guastella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa (RG), in Via Marsala 36, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce all'opposizione
OPPONENTE
CONTRO
, in persona della Presidente pro Controparte_1 tempore, Dott.ssa , nata a [...] l'08 Controparte_2
giugno 1959, con sede in Vittoria nella via Dei Mille n.139 – cod. fisc.
n. , elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Russotto, che la rappresenta e difende giusta procura in separato atto, allegato al ricorso per ingiunzione
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 738/2024 (1967/24 RG), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 19.07.2024, notificato il 23.07.2024, con il quale, su istanza della società ricorrente
[...]
era stato ingiunto all'odierna opponente di pagare la Parte_2 somma complessiva di € 161.170,01, oltre ad interessi come da domanda e spese della procedura monitoria. L'opponente chiedeva “in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in base a quanto previsto dall'art.16 della scrittura privata costitutiva dell'ATI del 06.10.2017, per violazione della clausola compromissoria arbitrale;
- nel merito ed in via subordinata alla superiore eccezione preliminare, in accoglimento della presente opposizione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente rigettare nel merito, per le superiori motivazioni, la domanda proposta dall'odierno opposto ed ogni sua istanza e richiesta;
condannando la ricorrente al pagamento Parte_2 delle spese processuali. - con richiesta di condanna per responsabilità processuale, anche equitativamente determinata, ex art.96 CPC.”.
Si costituiva la Area società cooperativa sociale, la quale, vista l'eccepita competenza arbitrale, aderiva alla detta eccezione, chiedendo la revoca, non la nullità come richiesto, del d.i. opposto, nonchè rimettersi le parti avanti al designando Collegio arbitrale, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale.
Ciò premesso, l'opposizione in esame appare meritevole di accoglimento sotto il profilo dell'eccepita incompetenza del Giudice adìto in favore del Collegio arbitrale, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, in tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella 4
funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti (cfr. Cass. 03 gennaio 2024 n. 112). In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord.n. 25939/2021). In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato (cfr. Cass. Sez. Un. ord.n. 21550/2017).
Nella specie, seppure possa ritenersi che la parte opposta abbia correttamente proposto il ricorso monitorio dinanzi al Giudice ordinario, non rientrando il procedimento sommario in questione nella competenza arbitrale, a seguito della proposizione successiva del giudizio di opposizione a D.I., da intendersi quale giudizio ordinario di cognizione, l'opponente ha altrettanto legittimamente eccepito la competenza arbitrale, e quindi la violazione della clausola compromissoria arbitrale prevista in seno all'art. 16 della scrittura privata costitutiva dell'ATI, recante data 06.10.2017. In particolare, la norma in questione del predetto contratto intervenuto tra le parti statuisce che le controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono andranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c.
La stessa opposta, a fronte della sollevata eccezione in questione, ha subitaneamente aderito ad essa in sede di comparsa costitutiva.
Ne consegue che va dichiarata l'incompetenza del Giudice ordinario adìto in favore del Collegio arbitrale, per cui il decreto opposto andrà revocato, con rimessione delle parti dinanzi al designando Collegio arbitrale. 5
Ogni altra questione ed eccezione deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
In accoglimento dell'opposizione proposta dalla
[...]
Parte_1
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ragusa, essendo competente il Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 16 della scrittura privata costitutiva dell'ATI del 06.10.2017, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 738/2024, emesso in data 19.07.2024 (R.G.n. 1967/2024);
rimette le parti dinanzi al designando Collegio arbitrale per la prosecuzione del giudizio de quo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo 6