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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1286 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Silvana Sinigaglia;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente CP C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela di Corcia
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti. Il P.M. ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
1 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 20/02/2019 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a Foggia in data 01.08.1996, con da cui si era CP giudizialmente separata in virtù di sentenza del Tribunale di Foggia del 26.03.2014, e che dalla Per_ loro unione nascevano i figli (22.12.1996), (22.06.1999) e (14.09.2002) – Per_1 Per_2 chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di affidare la figlia – all'epoca minore - in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_4 collocazione della medesima presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale;
di onerare il resistente del mantenimento della prole mediante versamento della somma mensile di euro
600,00.
Deduceva all'uopo la ricorrente: che sussistevano i presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lei era insegnante, titolare di reddito da lavoro dipendente, mentre il resistente, pur risultando formalmente privo di occupazione, svolgeva attività lavorativa non contrattualizzata;
che l'abitazione coniugale, gravata da mutuo ipotecario, risultava oggetto di procedura esecutiva immobiliare.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in data 23/06/2019, pronunciando i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidava la figlia minore Per_ in via congiunta ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la madre;
assegnava alla la casa familiare;
poneva, infine, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento della prole mediante versamento della somma mensile di euro 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio); inoltre disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
nel costituirsi in giudizio, in data 04.10.2019, aderiva alla domanda di CP cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo però il rigetto delle altre domande formulate dalla ricorrente. Deduceva, in particolare, di non svolgere attività lavorativa, se non occasionale come venditore ambulante, e di non avere alcun tipo di rapporto lavorativo con la “Puglia Eventi”; di non poter, pertanto, in uno con le rate da versarsi all'Agenzia delle Entrate per debiti oggetto di definizione agevolata, sostenere l'importo di euro
600,00, richiesto dalla ricorrente, a titolo di mantenimento. Chiedeva, dunque, di regolare i rapporti economici come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Con ordinanza del 14.12.2020, il Giudice istruttore, accogliendo parzialmente l'istanza di
2 modifica dell'ordinanza presidenziale del 23.06.2019 avanzata da parte resistente in punto mantenimento dei figli maggiorenni: 1) revocava l'obbligo di di versare la CP somma mensile di € 200,00 a per il mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne e di concorrere nella misura del 50% alle sue spese straordinarie, avendo la Per_1 predetta figlia raggiunto l'autosufficienza economica e non essendo più convivente con la madre, poiché trasferita in Belgio per ragioni lavorative;
2) riduceva il quantum (da € 200,00 a €
150,00 mensili) del mantenimento ordinario dovuto da per il figlio maggiorenne CP
, da versarsi a avendo il predetto figlio iniziato a svolgere Per_2 Parte_1 attività lavorativa retribuita, che tuttavia non gli consentiva di godere di adeguati redditi propri.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con sentenza non definitiva n. 916/2022 pubblicata in data 31.03.2022, questo Tribunale accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione delle ulteriori domande proposte.
La causa, pertanto, proseguiva con l'espletamento della prova orale ammessa e, inoltre, su richiesta delle parti, veniva rinviata più volte per tentare la definizione bonaria.
All'udienza dell'08.04.2024, le parti rappresentavano il fallimento delle trattative intercorse e, all'esito della predetta udienza, con ordinanza dell'08.04.2024. il Giudice istruttore, accogliendo l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale del 23.06.2019, avanzata da parte resistente in Per_ punto mantenimento dei figli maggiorenni e revocava l'obbligo di Per_2
[...]
Per_ di versare a le somme per il mantenimento dei figli e CP Parte_1
, e di concorrere nella misura del 50% alle loro spese straordinarie, atteso che i Per_2 predetti figli avevano raggiunto l'autosufficienza economica e non coabitavano più con la madre avendo trasferito le proprie residenze in altra località per esigenze lavorative.
All'udienza del 27.01.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti precisavano le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti.
*******
Ebbene, pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, al Collegio non resta che decidere in merito alle ulteriori domande proposte. Per_ Al riguardo deve, innanzitutto, rilevarsi che la figlia è divenuta maggiorenne in corso di causa e, pertanto, nessuna statuizione va adottata in punto di affidamento, collocamento e
3 diritto di visita.
Per quanto concerne, invece, la domanda per il mantenimento dei figli maggiorenni avanzata dalla ricorrente, deve darsi atto che, nel corso del giudizio, il Giudice istruttore, con le ordinanze del 14.12.2020 e 08.04.2024, ha revocato l'obbligo di di versare a CP [...]
Per_ le somme per il mantenimento dei figli e , essendo Parte_1 Per_1 Per_2 venuti meno i presupposti di legge (la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica), atteso che i predetti figli avevano raggiunto l'autosufficienza economica e non coabitavano più con la madre avendo trasferito le proprie residenze in altra località per esigenze lavorative.
Le ragioni poste a fondamento delle predette ordinanze, che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, risultano meritevoli di condivisione da parte del Collegio e, dunque, vanno confermate nella loro interezza.
Va, peraltro, rilevato che la domanda di mantenimento per i figli maggiorenni non risulta essere stata reiterata da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, la quale ha dichiarato di prendere atto dei provvedimenti assunti dal Giudice istruttore.
Per quanto concerne, invece, la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, occorre rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento. La Suprema Corte ha infatti ribadito “Il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente dome-stico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.” (Cass. sent. 18 settembre 2013 n.21334).
In applicazione di tale consolidato principio, ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, stante la cessazione della stabile
4 convivenza tra i figli e la madre presso la casa coniugale, nonché il venir meno dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni.
L'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente deve, pertanto, essere revocata.
Quindi, il godimento della casa coniugale, non assegnabile ad alcuno dei coniugi, sarà regolato dalle ordinarie regole del diritto civile.
In considerazione dell'iter e dell'esito del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi, per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• conferma le ordinanze del giudice istruttore del 14.12.2020 e 08.04.2024 che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
• revoca l'assegnazione della casa familiare a Parte_1
• compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1286 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Silvana Sinigaglia;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente CP C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela di Corcia
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti. Il P.M. ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
1 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 20/02/2019 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a Foggia in data 01.08.1996, con da cui si era CP giudizialmente separata in virtù di sentenza del Tribunale di Foggia del 26.03.2014, e che dalla Per_ loro unione nascevano i figli (22.12.1996), (22.06.1999) e (14.09.2002) – Per_1 Per_2 chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di affidare la figlia – all'epoca minore - in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_4 collocazione della medesima presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale;
di onerare il resistente del mantenimento della prole mediante versamento della somma mensile di euro
600,00.
Deduceva all'uopo la ricorrente: che sussistevano i presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lei era insegnante, titolare di reddito da lavoro dipendente, mentre il resistente, pur risultando formalmente privo di occupazione, svolgeva attività lavorativa non contrattualizzata;
che l'abitazione coniugale, gravata da mutuo ipotecario, risultava oggetto di procedura esecutiva immobiliare.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in data 23/06/2019, pronunciando i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidava la figlia minore Per_ in via congiunta ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la madre;
assegnava alla la casa familiare;
poneva, infine, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento della prole mediante versamento della somma mensile di euro 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio); inoltre disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
nel costituirsi in giudizio, in data 04.10.2019, aderiva alla domanda di CP cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo però il rigetto delle altre domande formulate dalla ricorrente. Deduceva, in particolare, di non svolgere attività lavorativa, se non occasionale come venditore ambulante, e di non avere alcun tipo di rapporto lavorativo con la “Puglia Eventi”; di non poter, pertanto, in uno con le rate da versarsi all'Agenzia delle Entrate per debiti oggetto di definizione agevolata, sostenere l'importo di euro
600,00, richiesto dalla ricorrente, a titolo di mantenimento. Chiedeva, dunque, di regolare i rapporti economici come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Con ordinanza del 14.12.2020, il Giudice istruttore, accogliendo parzialmente l'istanza di
2 modifica dell'ordinanza presidenziale del 23.06.2019 avanzata da parte resistente in punto mantenimento dei figli maggiorenni: 1) revocava l'obbligo di di versare la CP somma mensile di € 200,00 a per il mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne e di concorrere nella misura del 50% alle sue spese straordinarie, avendo la Per_1 predetta figlia raggiunto l'autosufficienza economica e non essendo più convivente con la madre, poiché trasferita in Belgio per ragioni lavorative;
2) riduceva il quantum (da € 200,00 a €
150,00 mensili) del mantenimento ordinario dovuto da per il figlio maggiorenne CP
, da versarsi a avendo il predetto figlio iniziato a svolgere Per_2 Parte_1 attività lavorativa retribuita, che tuttavia non gli consentiva di godere di adeguati redditi propri.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con sentenza non definitiva n. 916/2022 pubblicata in data 31.03.2022, questo Tribunale accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione delle ulteriori domande proposte.
La causa, pertanto, proseguiva con l'espletamento della prova orale ammessa e, inoltre, su richiesta delle parti, veniva rinviata più volte per tentare la definizione bonaria.
All'udienza dell'08.04.2024, le parti rappresentavano il fallimento delle trattative intercorse e, all'esito della predetta udienza, con ordinanza dell'08.04.2024. il Giudice istruttore, accogliendo l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale del 23.06.2019, avanzata da parte resistente in Per_ punto mantenimento dei figli maggiorenni e revocava l'obbligo di Per_2
[...]
Per_ di versare a le somme per il mantenimento dei figli e CP Parte_1
, e di concorrere nella misura del 50% alle loro spese straordinarie, atteso che i Per_2 predetti figli avevano raggiunto l'autosufficienza economica e non coabitavano più con la madre avendo trasferito le proprie residenze in altra località per esigenze lavorative.
All'udienza del 27.01.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti precisavano le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti.
*******
Ebbene, pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, al Collegio non resta che decidere in merito alle ulteriori domande proposte. Per_ Al riguardo deve, innanzitutto, rilevarsi che la figlia è divenuta maggiorenne in corso di causa e, pertanto, nessuna statuizione va adottata in punto di affidamento, collocamento e
3 diritto di visita.
Per quanto concerne, invece, la domanda per il mantenimento dei figli maggiorenni avanzata dalla ricorrente, deve darsi atto che, nel corso del giudizio, il Giudice istruttore, con le ordinanze del 14.12.2020 e 08.04.2024, ha revocato l'obbligo di di versare a CP [...]
Per_ le somme per il mantenimento dei figli e , essendo Parte_1 Per_1 Per_2 venuti meno i presupposti di legge (la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica), atteso che i predetti figli avevano raggiunto l'autosufficienza economica e non coabitavano più con la madre avendo trasferito le proprie residenze in altra località per esigenze lavorative.
Le ragioni poste a fondamento delle predette ordinanze, che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, risultano meritevoli di condivisione da parte del Collegio e, dunque, vanno confermate nella loro interezza.
Va, peraltro, rilevato che la domanda di mantenimento per i figli maggiorenni non risulta essere stata reiterata da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, la quale ha dichiarato di prendere atto dei provvedimenti assunti dal Giudice istruttore.
Per quanto concerne, invece, la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, occorre rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento. La Suprema Corte ha infatti ribadito “Il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente dome-stico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.” (Cass. sent. 18 settembre 2013 n.21334).
In applicazione di tale consolidato principio, ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, stante la cessazione della stabile
4 convivenza tra i figli e la madre presso la casa coniugale, nonché il venir meno dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni.
L'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente deve, pertanto, essere revocata.
Quindi, il godimento della casa coniugale, non assegnabile ad alcuno dei coniugi, sarà regolato dalle ordinarie regole del diritto civile.
In considerazione dell'iter e dell'esito del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi, per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• conferma le ordinanze del giudice istruttore del 14.12.2020 e 08.04.2024 che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
• revoca l'assegnazione della casa familiare a Parte_1
• compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, 18.03.2025
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