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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1519/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii N.293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11968/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi: - PREAVV. PIGNOR. n. 520337-2023 IMU 2012
- PREAVV. PIGNOR. n. 520337-2023 TARES 2014
- PREAVV. PIGNOR. n. 520337-2023 TARI 2015
- PREAVV. PIGNOR. n. 520337-2023 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7272/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 18.3.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato al Comune di Torre Annunziata e alla SOGET S.p.a. quale concessionario per la riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di pignoramento n.520337-2023 del 23-10-2023, notificato il 03-11.2023, con il quale
è stato intimato il pagamento di € 1.342,50, per il mancato pagamento dell'ICI 2006, dell'IMU 2012 e della
TARI per gli anni 2014 e 2015.
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha rilevato il difetto di motivazione dell'atto impugnato non essendo individuabile la pretesa azionata;
la prescrizione quinquennale dell'ICI 2006 e dell'IMU 2012, nonché delle sanzioni e degli interessi;
l'inesistenza di un titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto, con riferimento alla TARI 2014 e 2015, eccependo che l'unico immobile di proprietà del ricorrente, ubicato nel comune di
Torre Annunziata, era stato alienato con atto del 5-11-2013, registrato il 12-11-2013, con emigrazione nel
Comune di Boscoreale.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita la SOGET S.p.a. ed ha richiesto il rigetto del ricorso.
Le parti depositavano entrambe memorie illustrative.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 11968 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese a favore della Soget, liquidandole in euro
400,00, oltre oneri accessori se dovuti.
La Corte di primo grado ha in via preliminare respinto alcune eccezioni relative alla regolare costituzione della rappresentanza processuale della società convenuta.
In merito all'eccezione di prescrizione e di omessa notifica degli atti presupposti ha osservato che tutti gli atti posti a fondamento della pretesa impositiva risultano ritualmente notificati e che non costituisce nullità della notificazione a mezzo PEC, la produzione dell'attestazione di avvenuta consegna in formato analogico.
Ha ritenuto pertanto valutabile unicamente l'eccezione di prescrizione successiva, risultando quella antecedente preclusa dalla notifica delle ingiunzioni precedenti. Ha tuttavia osservato che anche tale eccezione si configura infondata decorrendo il termine di prescrizione, con riferimento ai tributi riportati nel provvedimento, dalla data di notifica delle ingiunzioni di pagamento e risultando notificato il gravato provvedimento il 3.11.2023. A fronte di un termine di prescrizione quinquennale risulterebbe trascorso un termine inferiore tra la data di notifica delle ingiunzioni di pagamento e l'impugnato preavviso di pignoramento.
Quanto alla doglianza, con cui il contribuente ha lamentato l'insussistenza di un titolo esecutivo, in ragione della vendita del bene oggetto di accertamento, ha osservato che essa non è suscettibile di essere dedotta in sede di impugnazione del preavviso di pignoramento, in quanto i prodromici avvisi di accertamento si configurano ritualmente notificati a mezzo posta e non risultano impugnati, il che renderebbe inammissibile l'impugnazione per eventuali vizi di merito, da sollevati in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento.
§ 4. – Ha proposto appello Ricorrente_1.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene regolare la costituzione del concessionario. Ha ancora contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui per quanto riguarda l'ICI del 2006, il Giudice di prime cure non ha considerato l'accoglimento del reclamo-mediazione emesso dalla società resistente, prima dell'iscrizione a ruolo della causa, per maturata prescrizione del credito. Ha anche ribadito l'irregolarità delle notificazioni a mezzo PEC e di quella effettuata a mezzo posta.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la SOGET S.p.a.
Ha in primo luogo ribadito la regolarità del rapporto di rappresentanza processuale. Ha reiterato le proprie difese in relazione alla regolarità delle notificazioni degli atti presupposti ed ha ribadito la correttezza della pronuncia di primo grado.
§ 6. – L'appellante ha presentato memorie illustrative sostanzialmente reiterando quanto osservato con l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7. – L'appello è parzialmente fondato.
Va in primo luogo osservato che non appare accoglibile la censura relativa alla irregolarità della costituzione in giudizio della società convenuta. In relazione alla natura giuridica della società, non appare difatti necessario un conferimento della procura alle liti mediante procura notarile. Appare idonea allo scopo l'indicazione nell'atto di costituzione degli estremi del legale rappresentante dell'ente che conferisce il mandato alle liti, senza la necessità di alcuna attestazione certificata, meno che mai di provenienza notarile.
Similmente la procura conferita non appare indeterminata, ed anzi essa appare contenere i requisiti previsti dalla legge, atteso anche l'orientamento di legittimità che non richiede per il conferimento della rappresentanza processuale l'adozione di formule sacramentali (sent. 45852 del 2022; Sez. L n. 5681 del
02/03/2020).
Neppure si presenta fondata la censura relativa alla irregolarità delle attestazioni di avvenuta consegna delle notificazioni effettuate a mezzo PEC.
Il principio di equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", che costituisce la “ratio” della disciplina è stato esplicitato in numerose pronunce attinenti sia agli atti processuali, sia a quelli provenienti dall'amministrazione finanziaria o dagli organi della riscossione. E' stato osservato anche che le firme digitali di tipo 'CAdES' e di tipo 'PAdES' sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati (cfr. per il ricorso per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato 'PAdES'”: Cass. Sez. 3, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536-01).
Ma l'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, deve ritenersi valido a maggior ragione per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”.
Come è stato ritenuto da consolidata giurisprudenza “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
In definitiva, a venire in rilievo è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non concretamente rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).
Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cfr. Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02;
Sez. 5, n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-01), considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03).
Conclusivamente: “… è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. Sez. 5, n. 30922 del
03/12/2024 Rv. 673055 – 01).
Quanto alla notificazione avvenuta con posta ordinaria, essa si presenta in tutto regolare, così come correttamente osservato dal giudice di primo grado. Risulta in effetti ritualmente notificata, a mezzo posta,
a mani proprie, in data 04.10.2019 l'ingiunzione 22674, relativa alla Tari 2014.
La regolarità delle notificazioni esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo tali atti valenza di interruzione del suo decorso. Inoltre parimenti infondata è l'eccezione di merito in ordine alla fondatezza della pretesa, da ritenersi preclusa perché non sollevata all'atto della reglare notificazione dell'avviso di accertamento.
Appare viceversa fondata l'eccezione di sostanziale cessazione della materia del contendere relativa alla ingiunzione n. 199079 ad oggetto ICI 2006, a seguito di accoglimento del reclamo mediazione formulato dal contribuente. § 8. – Le spese seguono la soccombenza ma vanno riformulate in relazione all'accoglimento parziale, risultando minore il valore della lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa recata dalla ingiunzione n. 199079 ad oggetto ICI 2006; conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna la parte contribuente a rifondere a SOGET le spese del doppio grado che liquida in euro 511,00, di cui euro 278,00 per il primo grado, oltre rimb. for. 15% nonché IVA e CAP se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1519/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii N.293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11968/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi: - PREAVV. PIGNOR. n. 520337-2023 IMU 2012
- PREAVV. PIGNOR. n. 520337-2023 TARES 2014
- PREAVV. PIGNOR. n. 520337-2023 TARI 2015
- PREAVV. PIGNOR. n. 520337-2023 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7272/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 18.3.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato al Comune di Torre Annunziata e alla SOGET S.p.a. quale concessionario per la riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di pignoramento n.520337-2023 del 23-10-2023, notificato il 03-11.2023, con il quale
è stato intimato il pagamento di € 1.342,50, per il mancato pagamento dell'ICI 2006, dell'IMU 2012 e della
TARI per gli anni 2014 e 2015.
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha rilevato il difetto di motivazione dell'atto impugnato non essendo individuabile la pretesa azionata;
la prescrizione quinquennale dell'ICI 2006 e dell'IMU 2012, nonché delle sanzioni e degli interessi;
l'inesistenza di un titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto, con riferimento alla TARI 2014 e 2015, eccependo che l'unico immobile di proprietà del ricorrente, ubicato nel comune di
Torre Annunziata, era stato alienato con atto del 5-11-2013, registrato il 12-11-2013, con emigrazione nel
Comune di Boscoreale.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita la SOGET S.p.a. ed ha richiesto il rigetto del ricorso.
Le parti depositavano entrambe memorie illustrative.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 11968 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese a favore della Soget, liquidandole in euro
400,00, oltre oneri accessori se dovuti.
La Corte di primo grado ha in via preliminare respinto alcune eccezioni relative alla regolare costituzione della rappresentanza processuale della società convenuta.
In merito all'eccezione di prescrizione e di omessa notifica degli atti presupposti ha osservato che tutti gli atti posti a fondamento della pretesa impositiva risultano ritualmente notificati e che non costituisce nullità della notificazione a mezzo PEC, la produzione dell'attestazione di avvenuta consegna in formato analogico.
Ha ritenuto pertanto valutabile unicamente l'eccezione di prescrizione successiva, risultando quella antecedente preclusa dalla notifica delle ingiunzioni precedenti. Ha tuttavia osservato che anche tale eccezione si configura infondata decorrendo il termine di prescrizione, con riferimento ai tributi riportati nel provvedimento, dalla data di notifica delle ingiunzioni di pagamento e risultando notificato il gravato provvedimento il 3.11.2023. A fronte di un termine di prescrizione quinquennale risulterebbe trascorso un termine inferiore tra la data di notifica delle ingiunzioni di pagamento e l'impugnato preavviso di pignoramento.
Quanto alla doglianza, con cui il contribuente ha lamentato l'insussistenza di un titolo esecutivo, in ragione della vendita del bene oggetto di accertamento, ha osservato che essa non è suscettibile di essere dedotta in sede di impugnazione del preavviso di pignoramento, in quanto i prodromici avvisi di accertamento si configurano ritualmente notificati a mezzo posta e non risultano impugnati, il che renderebbe inammissibile l'impugnazione per eventuali vizi di merito, da sollevati in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento.
§ 4. – Ha proposto appello Ricorrente_1.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene regolare la costituzione del concessionario. Ha ancora contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui per quanto riguarda l'ICI del 2006, il Giudice di prime cure non ha considerato l'accoglimento del reclamo-mediazione emesso dalla società resistente, prima dell'iscrizione a ruolo della causa, per maturata prescrizione del credito. Ha anche ribadito l'irregolarità delle notificazioni a mezzo PEC e di quella effettuata a mezzo posta.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la SOGET S.p.a.
Ha in primo luogo ribadito la regolarità del rapporto di rappresentanza processuale. Ha reiterato le proprie difese in relazione alla regolarità delle notificazioni degli atti presupposti ed ha ribadito la correttezza della pronuncia di primo grado.
§ 6. – L'appellante ha presentato memorie illustrative sostanzialmente reiterando quanto osservato con l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7. – L'appello è parzialmente fondato.
Va in primo luogo osservato che non appare accoglibile la censura relativa alla irregolarità della costituzione in giudizio della società convenuta. In relazione alla natura giuridica della società, non appare difatti necessario un conferimento della procura alle liti mediante procura notarile. Appare idonea allo scopo l'indicazione nell'atto di costituzione degli estremi del legale rappresentante dell'ente che conferisce il mandato alle liti, senza la necessità di alcuna attestazione certificata, meno che mai di provenienza notarile.
Similmente la procura conferita non appare indeterminata, ed anzi essa appare contenere i requisiti previsti dalla legge, atteso anche l'orientamento di legittimità che non richiede per il conferimento della rappresentanza processuale l'adozione di formule sacramentali (sent. 45852 del 2022; Sez. L n. 5681 del
02/03/2020).
Neppure si presenta fondata la censura relativa alla irregolarità delle attestazioni di avvenuta consegna delle notificazioni effettuate a mezzo PEC.
Il principio di equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", che costituisce la “ratio” della disciplina è stato esplicitato in numerose pronunce attinenti sia agli atti processuali, sia a quelli provenienti dall'amministrazione finanziaria o dagli organi della riscossione. E' stato osservato anche che le firme digitali di tipo 'CAdES' e di tipo 'PAdES' sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati (cfr. per il ricorso per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato 'PAdES'”: Cass. Sez. 3, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536-01).
Ma l'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, deve ritenersi valido a maggior ragione per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”.
Come è stato ritenuto da consolidata giurisprudenza “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
In definitiva, a venire in rilievo è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non concretamente rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).
Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cfr. Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02;
Sez. 5, n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-01), considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03).
Conclusivamente: “… è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. Sez. 5, n. 30922 del
03/12/2024 Rv. 673055 – 01).
Quanto alla notificazione avvenuta con posta ordinaria, essa si presenta in tutto regolare, così come correttamente osservato dal giudice di primo grado. Risulta in effetti ritualmente notificata, a mezzo posta,
a mani proprie, in data 04.10.2019 l'ingiunzione 22674, relativa alla Tari 2014.
La regolarità delle notificazioni esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo tali atti valenza di interruzione del suo decorso. Inoltre parimenti infondata è l'eccezione di merito in ordine alla fondatezza della pretesa, da ritenersi preclusa perché non sollevata all'atto della reglare notificazione dell'avviso di accertamento.
Appare viceversa fondata l'eccezione di sostanziale cessazione della materia del contendere relativa alla ingiunzione n. 199079 ad oggetto ICI 2006, a seguito di accoglimento del reclamo mediazione formulato dal contribuente. § 8. – Le spese seguono la soccombenza ma vanno riformulate in relazione all'accoglimento parziale, risultando minore il valore della lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa recata dalla ingiunzione n. 199079 ad oggetto ICI 2006; conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna la parte contribuente a rifondere a SOGET le spese del doppio grado che liquida in euro 511,00, di cui euro 278,00 per il primo grado, oltre rimb. for. 15% nonché IVA e CAP se dovuti.