TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2023 avente ad oggetto: Consorzio promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPRA CARLO, elettivamente domiciliato in Via Vigliani, 36 15033
Casale Monferrato ITALIA presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
PORRETTI MASSUCCO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Via I. Frugoni, 5/ C 16121
GENOVA presso il difensore
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 24
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni in atti e che si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Il , in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_2 pro tempore, ha convenuto in giudizio il sig. esponendo che: Controparte_1
1. Il è stato costituito fra i proprietari dei fondi rurali Parte_2 esistenti nel territorio dei Comuni di , , Borgo San Martino e della Pt_1 Pt_1 Controparte_2
Frazione del Comune di Valenza avendo come oggetto principale di procurare amministrare ed Parte_1 impiegare in comune secondo la migliore tecnica dell'agricoltura irrigua le acque del e Parte_3 Pt_4 da derivarsi dalla Coutenza dei Canali ZA, e Esso è regolato dalle
[...] Pt_5 Parte_4 disposizioni di legge sui consorzi irrigui, dal Codice Civile e dallo Statuto (doc. 2).
2. L'art. 12 dello Statuto prevede la divisione delle spese consortili in tre categorie: spese straordinarie, spese ordinarie generali e spese ordinarie di irrigazione individuando ed elencando quelle ricomprese in ogni categoria;
l'art. 13 dello Statuto prevede i criteri di ripartizione delle singole categorie di spese tra gli obbligati stabilendo che tanto le spese straordinarie che quelle ordinarie generali saranno ripartire tra tutti gli obbligati in ragione della loro proprietà e le spese di irrigazione saranno ripartite in proporzione delle quantità e qualità delle coltivazioni secondo aliquote distinte in base alla qualità delle coltivazioni (prati, marzaschi, colture a riso), con obbligo per i marzaschi di pagare "come uno per ogni bagnatura effettuata … anche se durante la stagione irrigua non verrà effettuata nessuna bagnatura"; l'art. 20 dello
Statuto prevede che l'Amministrazione ne compili il conto provvisorio delle spese fatte e da farsi nell'anno, divise nelle tre categorie di cui agli articoli precedenti ed i ruoli delle spese ordinarie e straordinarie;
l'art. 21 dello Statuto prevede che i reclami contro le risultanze dei ruoli dovranno pervenire all'Amministrazione del entro sette giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento sotto pena di decadenza. Parte_2
3. L'assemblea generale dei consorzisti del 01.06.2017 ha deliberato su conforme proposta del
Consiglio di Amministrazione la denuncia di bagnatura obbligatoria di tutti i terreni a partire dall'anno
2017, in tal modo estendendo il criterio, già previsto dal riferito art. 13 dello Statuto per i marzaschi, anche alle altre tipologie colturali. (doc.3)
pagina 2 di 24 4. Il sig. residente in , proprietario di terreni nei comuni Controparte_1 Pt_1 Controparte_3 di e località del comune di Valenza è ad oggi inadempiente al pagamento dei Pt_1 Pt_1 Parte_1 seguenti importi risultanti dai ruoli emessi dal nei suoi confronti a sensi di Statuto: Parte_2
• ANNO 2017: spese bagnatura obbligatoria € 8.832,50 (doc.4);
• ANNO 2018: spese bagnatura obbligatoria € 9.614,00 (doc.5), spese ordinarie e straordinarie comune di € 4.948,73 (doc.6), spese ordinarie e Pt_1 straordinarie comune di € 3.689,62 (doc.7), spese ordinarie e straordinarie località Pt_1
€ 621,38 (doc.8); Parte_1
• ANNO 2019: spese bagnatura obbligatoria € 9.194,25 (doc.9), spese ordinarie e straordinarie comune di € 5.226,58 (doc.10), spese ordinarie e Pt_1 straordinarie comune di € 4.662,45 (doc.11), spese ordinarie e straordinarie località Pt_1
€ 728,70 (doc.12); Parte_1
• ANNO 2020: spese bagnatura obbligatoria € 9.395,88; (doc.13) spese ordinarie e straordinarie comune di € 5.108,20, (doc.14) spese ordinarie e Pt_1 straordinarie comune di € 4.662,33 (doc.15), spese ordinarie e straordinarie località Pt_1
€ 728,70 (doc.16); Parte_1
• ANNO 2021: spese bagnatura obbligatoria € 9.277,93 (doc.17); spese ordinarie e straordinarie comune di € 5.234,09 (doc.18) spese ordinarie e Pt_1 straordinarie comune di € 4.564,96(doc.19), spese ordina-rie e straordinarie località Pt_1
€ 732,24 (doc.20); Parte_1
e così complessivamente € 87.312,54
5. I ruoli sono stati emessi sulla base dei conti di ripartizione predisposti dal Consiglio di
Amministrazione in applicazione dei criteri statutari (doc. 21-29) ed inviati al sig. come a tutti gli CP_1 altri destinatari circa venti giorni prima delle scadenze di pagamento previste. I conti consuntivi delle singole annate ed i bilanci preventivi delle annate successive sono stati regolarmente approvati dalle
Assemblee dei consorzisti ai sensi dell'art. 31 dello Statuto consortile (doc. 30-31-32-33) .
6. Sono risultati vani numerosi solleciti di pagamento, anche attraverso l'attivazione di una procedura di negoziazione assistita.
Ciò premesso, il ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del dovuto, oltre Parte_2 interessi legali decorrenti dalle singole scadenze al saldo. pagina 3 di 24 Si è costituito il sig. contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto della domanda ex CP_1 adverso proposta.
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande attoree per difetto dei presupposti che legittimano l'ente ad agire;
nel merito, ha contestato la domanda di pagamento ritenendola infondata e comunque errata nella quantificazione, oltre che arbitraria.
La causa è stata istruita con espletamento di C.T.U. e, ottenuti alcuni chiarimenti dal Consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata incamerata in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti difensivi finali.
II
La domanda di pagamento del non può trovare accoglimento. Parte_2
Sarà necessario stabilire se il in esame assuma o meno la natura di consorzio di bonifica, Parte_2 di miglioramento fondiario o natura assimilata (artt. 845, 862, 863 e ss. c.c.).
Si ritiene di dover dare risposta negativa.
In termini generali, si ricorda che: “…la disciplina dei Consorzi di bonifica e dei relativi contributi è contenuta nel vigente r.d. n. 215/1933 «Nuove norme per la bonifica integrale», nonché nel Libro III del Codice Civile in tema di proprietà che, al Titolo II, Capo II, dedica una sezione alla «Bonifica integrale». Alla legislazione nazionale si affianca quella regionale, in quanto, ai sensi dell'art. 117 Cost., la materia relativa alla bonifica confluisce, sia nella competenza regionale residuale in ordine agli aspetti concernenti il settore agricolo, sia nella competenza esclusiva dello Stato in materia di
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», sia nella competenza concorrente in tema di «governo del territorio». I consorzi di bonifica hanno il potere di esigere, quindi, nei limiti e alle condizioni imposte dalla legislazione statale e regionale, i contributi consortili dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio attraverso provvedimenti impositivi esecutori cui è attribuita la stessa natura di accertamento tributario. Il contributo in esame, infatti, colpisce il vantaggio particolare di cui gode il contribuente, quale proprietario del fondo agricolo che beneficia dell'azione pubblica posta in essere dal consorzio di bonifica. Tali contributi sono dovuti solo dai soggetti nei confronti dei quali il consorzio svolge la sua utilità e nei limiti del beneficio ritratto. Ai sensi dell'art. 860 cod. civ., i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia Parte_2 quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel pagina 4 di 24 comprensorio (da ultimo si veda Cass., 3 luglio 2019, n. 17759). I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità obbligata di consorziati-contribuenti, dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del di bonifica, tanto che pacificamente il Parte_2 contributo in oggetto viene qualificato come onere reale. Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del solo i Parte_2 proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ex art. 58 del r.d. n. 215/1933 (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 13167 del 2014,
Cass. 20 giugno 2019, n. 16524). Il punto 6 lett. a) dell'intesa Stato Regioni n. 187 del 18 settembre 2008, contenente criteri per il riordino dei consorzi di bonifica, stabilisce che «fatte salve le disposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinaria l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e vigilanza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili». Tra i vari benefici al punto 3 è previsto che: «il beneficio di disponibilità irrigua è individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo derivazione e adduzione circolazione e distribuzione di acque irrigue». Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente
Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio. In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un Parte_2 immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 4179 del 2025).
Secondo la Giurisprudenza ora richiamata, il presupposto impositivo del contributo dovuto per il servizio irriguo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, ammesso che si tratti di o ad esso assimilato. Controparte_4
III
Il problema è la natura del attore. Parte_2
Il convenuto ha eccepito, come primo motivo di contestazione, la carenza del presupposto legittimante la potestà impositiva del e il difetto di associazione dei terreni nonché, con secondo Parte_2 motivo di contestazione, ha eccepito di aver esercitato il recesso dal . Parte_2
Il convenuto ricorda che il è stato istituito in data 24.4.1986 con atto ricevuto da Notaio Parte_2
(doc. 2 del convenuto). Persona_1
I comparenti all'atto pubblico hanno elencato i terreni adesionati. pagina 5 di 24 sostiene che i terreni di sua proprietà non sono stati associati al , con Controparte_1 Parte_2 conseguente difetto, secondo la prospettazione del convenuto, del presupposto fondante l'onere contributivo.
Il ha replicato che “…Controparte imposta l'intera difesa sull'asserita natura privatistica del Parte_2
e della sua gestione, volutamente ignorando però che si verte anche in materia di bonifica pubblica e di vincolo Parte_2 fondiario” (pag. 1 della prima memoria).
Il prosegue così: “La comparsa di risposta esordisce con una tesi contraddittoria, vale a dire che onere Parte_2 dell'attore sarebbe quello di dimostrare la veste di associato del di cui la stessa comparsa di risposta propugna poi il CP_1 recesso. Non serve dire che se il ha comunicato il recesso è perché era associato e tale si considerava lui stesso. La difesa CP_1 del convenuto, invero, sembra ritenere che la veste di associato sia personale, dunque, non coglie la contraddizione che è palese, perché la veste di associato è invece essenzialmente reale…i terreni del sono regolarmente inclusi nel catasto consortile e CP_1 beneficiano delle strutture consortili, dunque del miglioramento fondiario” (pag. 5 della prima memoria).
La questione è tutt'altro che piana e richiede alcune precisazioni.
Ai sensi della Statuto consortile (doc. 4 del convenuto), in particolare, secondo la previsione dell'art. 4, la durata del è stabilita in 10 anni a partire dal 24.4.1986, giorno in cui è stato rogato l'atto Parte_2 notarile di costituzione. È stabilito che prima della scadenza il potrà essere rinnovato di decennio Parte_2 in decennio.
Allo scadere di ogni decennio è previsto che il socio abbia diritto di recedere dal , Parte_2 comunicandolo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno “fermo restando l'obbligo delle spese ordinarie riferite ai fondi non più associati limitatamente alle spese di spurgo colatori, manutenzione strade e voci attinenti” (così 'art. 4 dello Statuto).
Il sig. che prima, unitamente ai suoi genitori, aveva sempre pagato gli oneri al consorzio, ha CP_1 esercitato il recesso con raccomandata del 28.8.2017 (doc. 5 del convenuto).
Con delibera del 30.11.2017 (doc. 6 del convenuto) l'assemblea del consorzio ha approvato l'estensione per un'altra decade del medesimo. Parte_2
Ai sensi dello Statuto, chi recede resta comunque obbligato ad alcune forme di contribuzione:
“fermo restando l'obbligo delle spese ordinarie riferite ai fondi non più associati limitatamente alle spese di spurgo colatori, manutenzione strade e voci attinenti” (così 'art. 4 dello Statuto).
Il ha replicato che il recesso non sarebbe valido in quanto esercitato fuori termine: Parte_2
“…avrebbe dovuto essere formulato entro il decennio scaduto il 24.4.2016” (così la difesa dell'attore a pag. 6 della prima memoria, cfr. doc. 39 dell'attore e doc. 5 del convenuto).
pagina 6 di 24 È però da puntualizzare che nemmeno il ha tempestivamente prorogato la propria Parte_2 durata, si ricorda, infatti, che il recesso del sig. è stato esercitato il 28.8.2017 e la delibera di rinnovo CP_1 decennale/ratifica del è stata assunta il 30.11.2017 (cfr. docc. 5 e 6 del convenuto). Parte_2
Il prosegue: “Il … si è limitato (doc. 39) a comunicare il recesso dei terreni adesionati "di Parte_2 CP_1 proprietà rispettivamente di " vale a dire intestati a lui e ai suoi Controparte_1 Persona_2 Persona_3 genitori, riservando apposita comunicazione per i terreni condotti in affitto, mai pervenuta. Il suo recesso è avvenuto il
28.8.2017, dunque tardivamente, oltre che illegittimamente, dato che la dichiarazione di recesso è incompleta (mancano i terreni in affitto) e non concerne l'ipotesi di cui all'art. 11 dello Statuto (venir meno della irrigabilità). A tale missiva ha risposto il in data 23.9.2017 eccependo l'inammissibilità del recesso (doc. 40), intervenuto inoltre in epoca Parte_2 successiva alla delibera 1.6.2017 (doc. 3) ben nota al non solo per essere stata ritualmente convocata a termini CP_1 statutari (doc. 49), ma anche perché richiamata nella risposta anzidetta. Ancor più rilevante è la circostanza che il CP_1 all'epoca fosse anche consigliere di amministrazione del e che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del Parte_2
5.10.2016 (doc. 50) ha approvato la c.d. bagnatura obbligatoria e l'ha inserita nell'O.d.g. dell'Assemblea Generale, con voto unanime dei consiglieri, tra cui il stesso. La deliberazione dell'Assemblea del 1.6.2017, in quanto assunta dopo la CP_1 scadenza del consorzio (24.4.2016) ha implicato tacito rinnovo dello stesso, rinnovo peraltro in seguito anche formalmente ratificato con assemblea del 30.11.2017 (docc. 41 e 42 - delibera CdA 23.10.2017 e delibera assemblea 30.11.2017).
Aggiungiamo, infine, che il recesso propugnato dal oltre a non riguardare i terreni in affitto, non può riguardare - CP_1 risalendo al 28.8.2017 - i terreni acquistati successivamente, quali indicati nelle su riferite appendici al catasto consortile (cfr. docc. 36 e 37)” (ancora pag. 6 della prima memoria).
La circostanza di aver inviato il recesso appare un fatto contraddittorio con la tesi dell'estraneità al
, ma fino ad un certo punto, trattandosi di prospettazioni svolte in via gradata. Parte_2
Replica ancora la difesa del che: “Nel 1986 il (attuale convenuto) a parte un Parte_2 Controparte_1 paio di mappali ma solo per omonimia non è presente con alcuna proprietà mentre è presente la proprietà dei genitori Per_2
e (padre e madre). Il ha poi acquistato altri terreni compresi all'interno del
[...] Persona_3 Controparte_1
Il gruppo famigliare ha pertanto provveduto fino alla annualità 2017 (in cui è rimasto insolvente solo sul Parte_2 ruolo di bagnatura obbligatoria) a pagare le contribuzioni senza riserve” (pag. 5 della prima memoria).
Il conferma quanto sostenuto dal sig. ossia che, al momento della costituzione,
Parte_2 CP_1 non vi erano terreni costituiti in associati direttamente al convenuto;
al momento della
Parte_2 costituzione del i terreni associati erano quelli dei genitori del convenuto, i quali figurano tra i
Parte_2 comparenti all'atto di costituzione del .
Parte_2
I genitori del sig. hanno espressamente aderito al consorzio prendendo parte all'atto di CP_1 costituzione. Non si può dire lo stesso per il figlio e qui convenuto . Controparte_1
pagina 7 di 24 È però pacifico, perché non è stato specificatamente smentito, che il sig. abbia Controparte_1 acquistato nel tempo terreni già adesionati al Consorzio attore.
Nel corso della vita del consorzio è pacifico che la famiglia abbia contribuito e lo ha fatto CP_1 senza riserve sino al 2017, poi il convenuto e i genitori di quest'ultimo hanno esercitato recesso (doc. 5 del convenuto già richiamato).
La presente causa vede come convenuto esclusivamente il sig. e non i suoi Controparte_1 genitori, occorre quindi stabilire se il abbia titolo per pretendere la contribuzione dal convenuto. Parte_2
Il ha prodotto il catasto consortile con evidenziati i terreni del sig. (doc. 35) e le Parte_2 CP_1 appendici riportanti le variazioni annuali (per acquisti o vendite) dal 2017 al 2022 dello stesso sig. CP_1
(docc. 36 e 37).
****
Il soggetto legittimato attivamente.
Il ritiene esistere un “vincolo fondiario i cui connotati sono la comunione delle relative opere e diritti Parte_2
(art. 863 c.c.) e l'obbligatorietà delle contribuzioni (art. 864 c.c.)” (pag. 8 della comparsa conclusionale).
In particolare, il ha sostenuto che: “L'impianto irriguo del attore è opera di Parte_2 Parte_2 derivazione e utilizzazione di acqua pubblica oggetto di concessione demaniale e contestualmente è opera di bonifica, facendo parte di un comprensorio di bonifica in virtù dell'art. 12 della L. 27/12/1977 n. 984, in particolare del comprensorio dei canali demaniali ZA ME e (cfr. Statuto artt. 1 e 3 - doc. 2) che comprende l'area casalese di pianura in Parte_4 sponda destra del Fiume Po a partire dalla derivazione dal Fiume Po posta a monte della città di Casale Parte_3
Monferrato, fino a raggiungere a valle e Bozzole, nei pressi dalla città di Valenza. La riqualificazione dei canali Pt_1 demaniali di irrigazione operata dall'art. 12 della L. 27.12.1977 n. 984 come opere di bonifica di prima categoria di eccezionale importanza ai sensi dell'art. 2 lett. "e" del R.D. 13.2.1933 n. 215, ha infatti comportato l'abbandono della disciplina dell'art. 21 R.D.
3.5.1937 n. 899 e dell'art. 93 R.D. 25.7.1904 n. 523 e il passaggio a quella del R.D.
13.2.1933 n. 215 e del suo regolamento di esecuzione (in specie già della L. 22.3.1900 n. 195 abrogata dal R.D. 215/33 mantenendone il regolamento di esecuzione), che è il R.D.
8.5.1904 n. 368. La riforma introdotta dall'art. 12 della L. 984 cit. ha inoltre stabilito un'investitura diretta del nuovo soggetto deputato a subentrare all'amministrazione ministeriale, ed è stata attuata in virtù della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27.12.1978 prot. n. 66500/36.5 emanata per il passaggio di competenze a seguito dell'investitura diretta stabilita ex lege. Tale nuovo soggetto, nell'agro casalese, è la
Coutenza Canali ZA ME e a far data dal 30.3.1983. (Doc. A e doc. B) Il comprensorio di bonifica, Parte_4 cui appartiene il attore, si è costituito con la consegna dei suddetti canali demaniali di irrigazione (ZA ME Parte_2
e ) all'anzidetta Coutenza, quale consorzio di utenti di bonifica. In precedenza, i canali suddetti, dal 1874, data Parte_4 della loro realizzazione, erano gestiti dal Ministero delle finanze, Generale e servivano, come CP_5 CP_6
pagina 8 di 24 attualmente, il costituitosi nel 1875” (pag. 9 della comparsa conclusionale, cfr. anche la prima Parte_2 memoria di parte attrice, pagg. 1 e ss.).
È da rilevare che, per stessa indicazione del qui attore, il soggetto “investito” e Parte_2
“subentrato” all'amministrazione ministeriale è la Coutenza Canali ZA ME e a far data Parte_4 dal 30.3.1983 (cfr. doc. A e doc. B dell'attore).
Il stesso afferma: “Il comprensorio di bonifica, cui appartiene il attore, si è costituito con Parte_2 Parte_2 la consegna dei suddetti canali demaniali di irrigazione (ZA ME e ) all'anzidetta Coutenza, quale Parte_4 consorzio di utenti di bonifica” (pag. 9 della comparsa conclusionale).
Non si ritiene che possano essere trasferite caratteristiche proprie della Coutenza al che Parte_2 ne fa parte, come si dirà appresso.
Il attore ha preso posizione sulla propria natura in prima memoria e in ragione delle Parte_2 eccezioni sollevate dal convenuto.
Nello Statuto, all'art. 3, è descritto l'oggetto del : “Il ha per oggetto principale di Parte_2 Parte_2 procurare, amministrare e impiegare in comune, secondo la migliore tecnica dell'agricoltura irrigua, le acque del Canale di
ZA e , da derivarsi dalla Coutenza dei Canali ZA, ME e , costituita per la gestione dei Parte_4 Parte_4
Canali ex-Demaniali a vantaggio delle rispettive proprietà dei soci”.
La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 28.12.1978 (doc. A dell'attore), ha ad oggetto i “ e dell'antico demanio” e propone una soluzione interpretativa dell'art. 12 della legge Parte_6
27 dicembre 1977, n. 984, e del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
L'art. 12 in questione, al comma 1, ha stabilito che: “… i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale…”.
Si stava quindi parlando del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni in ragione della loro istituzione, in attuazione della Costituzione.
Vi è dunque stato il trasferimento alle Regioni dei canali precedentemente amministrati dal
Ministero.
È stato approvato lo stato di consistenza dei Canali tra i quali vi erano i canali demaniali di Pt_6
ZA, e (cfr. docc. B, C e D dell'attore). Pt_5 Parte_4
La Presidenza del Consiglio (doc. A dell'attore), ha ritenuto che i canali, al pari di altre opere di bonifica, debbano essere gestiti da consorzi di utenti.
Questa precisazione però non è affatto risolutiva.
pagina 9 di 24 Si legge nel verbale di consegna alla “Coutenza” del 30 marzo 1983 (cfr. doc. B dell'attore), che gli utenti dei canali ZA, e si sono costituiti in consorzio, denominato “Coutenza Canali Pt_5 Parte_4
Per_ ZA, e ”, con atto a rogito del Notaio in data 14.7.1981. Pt_5 Parte_4
Si parla, giova ribadirlo, della “Coutenza Canali ZA, ME e Roggia Fuga” e non del qui Parte_2 attore, costituito nel 1986; quella della Coutenza, all'evidenza, è una costituzione precedente a quella che fonda – oggi – il Consorzio attore.
È stata riconosciuta – in allora – l'idoneità della “Coutenza” e questa, con il verbale in questione
(cfr. doc. B dell'attore), ha ricevuto in consegna i predetti canali, impegnandosi come segue:
È la “Coutenza” che “…provvederà alla gestione di tali beni … in base alle norme del R.D. 13.2.1933, n.
215”. Non si fa cenno direttamente al attore, che sarebbe stato costituito qualche anno più tardi. Parte_2
Il convenuto ha eccepito che: “Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., controparte muta disinvoltamente le proprie argomentazioni, introducendo una serie di circostanze tese ad accreditare la presunta natura pubblicistica dell'ente attore;
in tal modo evocando principi e disposizioni di legge del tutto estranei al caso di specie” (pag. 1 della seconda memoria dell'attore).
Il , come anticipato, ha introdotto in prima memoria il tema della natura dell'ente in Parte_2 risposta alle difese avversarie.
La difesa del convenuto prova a confutare quanto argomentato dalla difesa del : “… non Parte_2 si verte nel campo della bonifica pubblica;
né, tantomeno, in materia di vincoli fondiari ex art. 845 c.c. Invero, e come riconosciuto anche da controparte, i canali demaniali d'irrigazione, già amministrati dal Ministero delle Finanze, sono stati trasferiti alle Regioni ai sensi art. 12 L. 27/12/1977, n. 984, che ha determinato la cessazione della competenza statale sulle derivazioni dai corsi di acque pubbliche. Con i successivi Decreti del Ministero delle Finanze, n.ri 42100 e 42105 del
1/8/1980, nonché n. 43999 del 22/11/1980, è stato approvato lo stato di consistenza dei Parte_7
e , e ne è stato effettuato il trasferimento alla Regione Piemonte. Con verbale in data 5.3.1981 Rep. n. Pt_5 Parte_4
5229 (doc. n. 9) l'Amministrazione Generale Canali Cavour ha quindi consegnato alla Regione Piemonte i canali Per_ sopraddetti. In data 14.7.1981, con atto rogato per ministero del Notaio a Rep. 53168, è stata costituita la
Coutenza Canali ZA ME e tra 13 Consorzi irrigui - tra cui il - ed Parte_4 Controparte_7 pagina 10 di 24 aziende private, tutti soggetti utenti dei predetti impianti. Dall'esame del relativo atto si evince che tale Ente, quale consegnatario dei canali omonimi, è stato concepito come associazione di diritto privato, avente lo scopo di gestire i canali alla medesima trasferiti, formata da consorzi irrigui e da proprietari interessati alla irrigazione praticata con i canali stessi, e retta dalla norme statutarie e regolamentari sottoscritte dagli associati. Successivamente, dopo tre anni dalla costituzione della
Coutenza, con Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 52-22.74 del 25/1/1983, è stata riconosciuta l'idoneità della medesima a ricevere in consegna gli omonimi canali (doc. n. 10). La consegna è stata quindi formalizzata con verbale del
30.3.1983” (pagg. 2 e 3 della seconda memoria dell'attore).
Il convenuto nega che sia intervenuta la costituzione di un consorzio di bonifica con riferimento al qui attore. Parte_2
La scrivente giudice non ha elementi per affermare l'esistenza di un di tal fatta, posto Parte_2 che il trasferimento di competenza sui canali ex demaniali è avvenuto in favore dell' Controparte_8
come si apprende dalla lettura del verbale in data 5.3.1981 Rep. n. 5229 (doc. n. 9 del
[...] convenuto), pag. 5:
pag. 6:
pagina 11 di 24 A propria volta, la Regione Piemonte ha consegnato i predetti canali alla “Coutenza Canali ZA
ME e Roggia Fuga”, come da verbale del 30.3.1983 (doc. B dell'attore, pagg. 1 e ss.):
pagina 12 di 24 Premesso quanto sopra, i canali ex demaniali sono stati consegnati alla “Coutenza” e non al qui attore, costituito più tardi (l'atto costitutivo, si ricorda, è del 24.4.1986). Parte_2
È proprio la Coutenza che provvederà a gestire i beni (doc. B dell'attore, pag.2):
pagina 13 di 24 Il Consorzio attore, come già ricordato poc'anzi, sostiene che: “Il comprensorio di bonifica, cui appartiene il attore, si è costituito con la consegna dei suddetti canali demaniali di irrigazione (ZA ME e Parte_2 Pt_4
all'anzidetta Coutenza, quale consorzio di utenti di bonifica” (pag. 9 della comparsa conclusionale).
[...]
L'art. 21 del R.D. n. 215/1933 stabilisce che: “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali”.
A parere della scrivente ciò significa che è la Coutenza che, semmai, dovrà provvedere alla gestione dei beni ex demaniali in conformità al R.D. n. 215/1933 e non direttamente il . Parte_2
La scrivente propende per ritenere esistente un onere fondiario, ma ritiene anche che sia solo la
“Coutenza Canali ZA ME e ” a poterlo esigere. Parte_4
Non si ricava dalla documentazione prodotta dalle parti alcuna legittimazione impositiva diretta del nei termini voluti dal medesimo. Parte_2 Parte_2
Un conto è la legittimazione della Coutenza, altro conto è quella del – qui attore – che, Parte_2 come si vedrà appresso, è costituito in semplice consorzio volontario.
Il , per esigere contributi dai terreni adesionati, deve dimostrare (e non l'ha fatto) che il Parte_2 sig. abbia aderito al , non derivando l'adesione di quest'ultimo dal vincolo Controparte_1 Parte_2 fondiario;
è la Coutenza che potrebbe esigere il versamento della contribuzione in base al vincolo fondiario, ma non è provato che altrettanto possa fare il attore e tantomeno è allegato che tale facoltà Parte_2 derivi, ad esempio, da una formale investitura fatta dalla Coutenza.
A parere della scrivente, era preciso onere del attore chiarire la propria legittimazione Parte_2
“impositiva” verso il convenuto, che non ha direttamente preso parte all'atto costitutivo del e Parte_2 non risulta aver altrimenti adesionato al , successivamente ed esplicitamente. Parte_2
****
Ancora sulla Coutenza.
Il attore sostiene di far parte della Coutenza sopra ricordata. Parte_2
pagina 14 di 24 Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale piemontese n. 21/1999:
Art. 49.
(Costituzione di coutenze e partecipazione a società)
1. Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, i consorzi di irrigazione e i consorzi di irrigazione e bonifica contitolari della stessa utenza di acqua pubblica si costituiscono con atto pubblico in coutenza.
2. Alle coutenze così costituite possono venire concessi i contributi previsti all'articolo 52.
3. La costituzione di coutenza è altresì ammessa per:
a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati;
b) la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.
Art. 50.
(Canali demaniali di irrigazione)
1. La gestione dei canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), è esercitata dai consorzi di irrigazione, dagli enti pubblici e dalle coutenze a tale scopo costituite, cui possono essere concessi i contributi previsti all'articolo 52.
L'art. 50 da ultimo citato appare riferibile al caso in esame.
La mancata partecipazione al da parte del sig. non lo esenta in forma definitiva Parte_2 CP_1 dall'obbligo di contribuzione, obbligo che appare derivare dall'aver acquistato nel corso del tempo la proprietà di terreni nel comprensorio della Coutenza, tuttavia, l'obbligo contributivo, nel quadro finora esaminato, sarebbe da esercitare ad opera della Coutenza e verso la Coutenza, quale soggetto designato, non da parte del Consorzio irriguo e a beneficio diretto dello stesso.
La pretesa di pagamento non può essere accolta.
Il termine “Coutenza” sta ad indicare una gestione unitaria dei canali di interesse e uso comune da parte di un'associazione tra più Consorzi, tra i quali è compreso il Consorzio irriguo Controparte_9
.
[...]
Le coutenze, in pratica, sono enti gestori delle opere idrauliche con una struttura simile ai c.d. di II grado (di cui si rinviene la disciplina nella legge regionale piemontese n. 21/1999, cfr. art. Pt_2
53).
pagina 15 di 24 È poi discussa pure la natura della coutenza, sebbene questo aspetto esuli dall'oggetto della presente sentenza.
La legge n. 984 del 27 dicembre 1977, si è detto, ha trasferito, tra le altre cose, la proprietà delle opere idrauliche dal demanio di Stato alle Regioni (art. 12).
Si legge in precedente sentenza di questo Tribunale, che vedeva come parte direttamente la
Coutenza Canali ZA, e prodotta dalla difesa del convenuto, quanto segue: “Nel Pt_5 Parte_4
1977 con la c.d. “legge quadrifoglio” – L. 27 dicembre 1977, n. 984 n. 8941- nell'ambito di un'operazione di riordino delle disposizioni in materia anche di irrigazione, lo Stato ha stabilito che “gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione. Con l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale” (art. 12). Con successivo regolamento approvato con D.P.R. n. 616/1977 è stato disposto il trasferimento alle Regioni anche delle funzioni amministrative connesse e con delibera di interpretazione autentica, il relativo comitato presso la P.d.C.M., ha specificato le modalità con cui sarebbe avvenuta la consegna: non già in favore delle Regioni ma direttamente in capo ai consorzi che si sarebbero occupati della gestione … la Coutenza Canali ZA, e è stata creata con atto pubblico a Pt_5 Parte_4
Per_ rogito Notar nel 1981 quale associazione su base volontaria costituita dai consorzi irrigui già esistenti sul territorio e dai proprietari singoli titolari di bocche di derivazione d'acqua (“utenti”). Dal 1983 la Coutenza è subentrata al Ministero delle Finanze nell'attività di gestione dei canali di irrigazione ai sensi dell'art. 12 L. n. 984/1977, con consegna dei canali demaniali di irrigazione ZA, e con i relativi caselli, avvenuta con verbale in data 30 marzo 1983, Pt_5 Parte_4 quale atto avente natura concessoria (cfr. Cass. Sez. Trib. n. 15026/2015). Orbene, con l'adozione della c.d. “legge
Quadrifoglio” nel 1977 secondo l'opponente, sarebbe stata definitivamente disposta l'equiparazione tra la disciplina dei canali demaniali di irrigazione e quella delle altre opere pubbliche d'irrigazione di interesse regionale ed interregionale, contenuta nel precedente R.D. n. 215/1933 (c.d. Testo Unico delle norme sulla bonifica integrale). Lo stesso comitato presso la P.d.C.M. per l'interpretazione del regolamento D.P.R. n. 616/1977 conferma che la consegna dei canali demaniali sarebbe avvenuta direttamente in favore dei consorzi appena costituiti anziché delle Regioni: “al pari delle altre opere di bonifica i canali devono essere gestiti dai consorzi a ciò istituzionalmente previsti”, laddove in capo alle Regioni sarebbe comunque residuato un potere di controllo e di vigilanza ai sensi dell'art. 73 D.P.R. cit. Nella stessa delibera della giunta regionale piemontese in data
25/1/1983, con cui si è riconosciuta l'idoneità della Coutenza a ricevere in consegna i canali demaniali, si dà atto della consegna dei Canali ZA, e con espresso riferimento alla disciplina sulle opere di bonifica integrale di Pt_5 Parte_4 cui al R.D. n. 215/1933. Con la sottoposizione dei canali demaniali al regime delle opere pubbliche di bonifica, i canali di pagina 16 di 24 irrigazione hanno quindi mantenuto la loro natura di beni demaniali, mentre i poteri amministrativi sono stati trasferiti ai relativi consorzi di gestione, istituiti a tale scopo o in favore dei già presenti consorzi di bonifica… Orbene, fatte queste brevi premesse, si osserva come la natura giuridica della Coutenza non possa dirsi quella di ente pubblico, anche economico, al pari dei consorzi di bonifica. E infatti, non può giungersi a ritenere che tale associazione abbia natura pubblicistica solo in ragione del rinvio al R.D. n. 215/1933 e quanto, in particolare, previsto dalla normativa sulla bonifica integrale, con riferimento ai consorzi di bonifica, che espressamente sono definiti dall'art. 59 R.D. cit. come “persone di diritto pubblico”. La stessa Legge regionale Piemonte 9 agosto 1999 n. 21 in tema di bonifica e irrigazione, specifica che insieme ai consorzi di bonifica, espressamente individuati quali enti pubblici economici (art. 13), concorrono “gli altri consorzi previsti dalla presente legge alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 L. Reg. cit. secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione”, comprese le Coutenze per la gestione comune dei canali, anche di irrigazione demaniali ai sensi dell'art. 49 e 50 L. Reg. cit. e riconoscendo ai consorzi di irrigazione “natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico” (art. 45). Né la pronuncia della S.C. a SS. UU. n. 1131/2014 ha in alcun modo affermato la natura pubblicistica della Coutenza parificandola ai consorzi di bonifica, essendosi invece limitata ad affermare che la stessa, in quanto soggetto deputato alla gestione dei canali demaniali di irrigazione (e ciò in quanto nel comprensorio dalla stessa gestito non esistessero già consorzi di bonifica) – sulla base della normativa sopra richiamata – ha competenza a svolgere le funzioni proprie dei primi e, in particolare, a rilasciare concessioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 lett. e) R.D. n. 215/1933 e 136 lett. c) R.D. n. 368/1904 e come meglio si dirà in relazione anche alla natura dei relativi oneri dei consorziati” (cfr. doc. 12 del convenuto:
Tribunale di Vercelli sent. n. 236/2020).
Prosegue la pronuncia di questo Tribunale citata dal convenuto: “…per i crediti vantati dalla Coutenza nei confronti degli utenti, a titolo di oneri che annualmente gli iscritti versano a copertura delle spese annuali di gestione dei canali demaniali: 1) l'obbligo di versamento sorge per l'iscrizione all'associazione di consorzi irrigui e proprietari privati;
associazione - si ribadisce - creata su base volontaristica quale comunione di utenti: la qualità di associato alla Coutenza non si acquisisce con la mera iscrizione della proprietà immobiliare nel perimetro in cui si trovano i canali demaniali da questa gestiti, ma su apposita istanza e delibera di ammissione da parte dei competenti organi associativi;
2) non vi è alcuna norma che espressamente qualifichi la Coutenza come persona giuridica pubblica né che preveda il potere di imporre contributi consortili avente natura di onere reale e tale non può considerarsi il rinvio generico alle norme sulla bonifica integrale di cui al
R.D. n. 215/1933, stante il generale principio di cui all'art. 23 Cost.” (cfr. doc. 12 del convenuto: Tribunale di
Vercelli sent. n. 236/2020).
La pronuncia in questione è stata confermata in appello (cfr. doc. 13 del convenuto: Corte
d'Appello di Torino, sent. 19.11.2021).
Si ritiene, tuttavia, che tale approdo interpretativo potrebbe essere, almeno in parte, rivisto.
pagina 17 di 24 Come anticipato, la scrivente ritiene che possa farsi effettivamente richiamo alle norme del R.D. n.
215/1933, in ragione dell'avvenuta consegna dei canali alla Coutenza (cfr. doc. B dell'attore), tuttavia, la legittimazione attiva resta in capo alla Coutenza e non al che qui ha agito. Parte_2
In sede di scritti difensivi finali, anche a smentita della diversa ricostruzione ricavabile dalle pronunce di cui sopra, la difesa del attore richiama, a sua volta, due sentenze del Tribunale Parte_2
Regionale delle Acque pubbliche di Torino, una del 2006, n. 1844, e l'altra del 2016, n. 893.
Si evidenzia che tali pronunce riguardano – e si ritiene significativamente – la “Coutenza Canali di
ZA ME e Roggia Fuga” per cui, semmai, il vincolo fondiario, se ritenuto esistente, deve essere riferito alla Coutenza e non al qui attore. Parte_2
In base a quelle pronunce, la corresponsione dei canoni demaniali oggetto di concessione dell' , al quale è subentrata, guarda caso, la “Coutenza in seguito alla Deliberazione G.R. del Controparte_10
28.1.1983 n. 52-22744” (così nella pronuncia del 2016), deriva dal fatto che i proprietari dei terreni continuano ad usufruire dell'irrigazione per effetto dei canali.
Circostanza su cui si concorda, a patto che la domanda sia coltivata dalla “Coutenza” e non dal presente , in quanto è la Coutenza che ha “ereditato” la gestione dei canali ex demaniali e Parte_2 soltanto per essa può essere predicata la legittimazione ad esigere il pagamento di canoni o contributi in base alla permanenza di un onere reale che segue i proprietari dei terreni che beneficiano dell'irrigazione dei canali ex demaniali (in forza del richiamo dell'art. 21 del R.D. n. 215/1933, in analogia con quanto previsto dall'art. 864 c.c. per i contributi consorziali delle opere di bonifica e miglioramento fondiario).
Non è la collettività di privati proprietari, raggruppati nel Consorzio irriguo attore, che può domandare i contributi ad un soggetto che non ha aderito al , piuttosto, è la Coutenza, di cui il Parte_2
dichiara essere membro, che può esigere obblighi di contribuzione direttamente dal proprietario Parte_2 di terreni ricadenti nel comprensorio.
In questa sede non è possibile (e nemmeno necessario) approfondire se si tratti di vero e proprio onere reale previsto dal R.D. n. 215/1933 oppure di obbligazione reale o propter rem in forza dell'esistenza di una “comunione sulle opere idrauliche e connesse” (cfr. sul punto la sentenza del Tribunale Regionale delle
Acque pubbliche di Torino, n. 1844/2006).
****
Il soggetto che ha agito.
In ogni caso, occorre sgombrare il campo dal possibile equivoco secondo cui i contributi consortili siano richiesti in forza della “Coutenza”, in realtà, i contributi consortili di cui si discute in questa sede sono pagina 18 di 24 richiesti dal ” per cui è a quest'ultimo che occorre fare riferimento Parte_2 per stabilire la disciplina applicabile.
Il richiamo operato al R.D. n. 215/1933 nel verbale di consegna del 30.3.1983 (doc. B dell'attore) non comporta alcun automatismo di disciplina perché si riferisce alla Coutenza, piuttosto, la scrivente è vincolata a quanto espressamente indicato nell'atto di costituzione del Consorzio attore, ossia all'atto pubblico del 24.4.1986, dal quale non emerge che si tratti di un consorzio di bonifica o di un consorzio d'irrigazione e bonifica.
La tesi del convenuto è, pertanto, da preferire rispetto a quella del attore, non potendo Parte_2 far altro che prendere atto di quanto nell'atto istitutivo del emerge, ossia che si tratta di Parte_2 consorzio di diritto privato disciplinato dagli artt. 918 e ss. c.c.
Si legge nell'atto di costituzione del (doc. 2 del convenuto), datato 24.4.1986, che esso è Parte_2 stato costituito come consorzio volontario ai sensi degli artt. 918 e ss. c.c. allo scopo di procedere all'irrigazione dei fondi descritti e di proprietà dei comparenti.
IV
Consorzi d'irrigazione e distinzione rispetto ai consorzi di bonifica.
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici (art. 13 della legge reg. piemontese n. 21/1999).
Il Consorzio attore non è un consorzio di bonifica perché tale non risulta da alcun atto, piuttosto, è un consorzio d'irrigazione, come suggerisce il nome che porta, anche se questo non chiarisce la natura che lo contraddistingue.
Appare utile partire dalla legge regionale piemontese n. 21 del 9 agosto 1999 nella parte dedicata ai consorzi d'irrigazione:
[omissis]
Capo III.
COMPRENSORI E CONSORZI DI IRRIGAZIONE
Art. 44.
(Comprensori di irrigazione)
1. I comprensori d'irrigazione sono delimitati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive.
2. A tale scopo i consorzi interessati inviano alla Giunta regionale le proprie proposte di delimitazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. pagina 19 di 24 3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, trasmette le proposte di delimitazione alle Province che, entro trenta giorni, fanno pervenire le proprie osservazioni.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, approva la delimitazione dei comprensori di irrigazione nel rispetto delle situazioni in atto.
Art. 45.
(Consorzi di irrigazione)
1. A ciascun ambito delimitato ai sensi dell'articolo 44 corrisponde un consorzio di irrigazione territorialmente competente.
2. I consorzi d'irrigazione privi di personalità giuridica possono acquisirla:
a) costituendosi in consorzi di miglioramento fondiario di cui al titolo V, capo II del r.d. 215/1933, con le procedure previste dall'articolo 16 della presente legge;
b) ai sensi dell' articolo 12 del codice civile.
3. Ai consorzi d'irrigazione, istituiti o riconosciuti ai sensi delle norme di cui al titolo V, capo II del r.d.
215/1933 , il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44, è riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.
4. Fanno parte del di irrigazione e sono iscritti ad ogni effetto di legge nel catasto corsortile i proprietari dei Parte_2 terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del Ne fanno parte, inoltre, gli affittuari dei suddetti terreni che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti Parte_2 norme di legge, abbiano ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza per le spese di esercizio.
5. L'ordinamento dei consorzi di irrigazione è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme contenute nel codice civile e, per i consorzi di miglioramento fondiario, nel r.d. 215/1933
5 bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviate alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 46.
(Funzioni dei consorzi di irrigazione)
1. Ai consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, competono le seguenti funzioni:
a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonché, su concessione dello Stato o della Regione, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
pagina 20 di 24 c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall' articolo 27 della legge 36/1994;
d) svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 183/1989 ;
e) esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;
f) collaborazione con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, avvalendosi del proprio personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonché collaborazione con le Autorità competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;
g) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo.
2. I consorzi costituiti ai sensi dell' articolo 71 del r.d. 215/1933 o riconosciuti con apposito provvedimento svolgono i compiti di polizia idraulica e le funzioni di cui al titolo VI del r.d. 368/1904 .
3. Le spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento dei consorzi sono ripartite tra gli utenti beneficiari iscritti nel catasto consortile. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nello statuto o nel piano generale di riparto delle spese.
Art. 47.
(Consorzi di irrigazione e bonifica)
1. I consorzi di irrigazione costituiti ai sensi dell' articolo 71 del r.d. 215/1933, o riconosciuti con apposito provvedimento, possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte dello stesso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica qualora ottengano, ai sensi dell'articolo 7, per il territorio interessato a tale attività, la classifica di bonifica e costituiscano a tale fine una separata gestione bonifica, secondo apposita previsione statutaria.
2. La gestione bonifica è sottoposta alla disciplina prevista dalla presente legge.
3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica nominano loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.
4. I consorzi di irrigazione descritti nel presente articolo assumono la denominazione di consorzi di irrigazione e bonifica e conservano la natura giuridica dei consorzi di irrigazione.
[omissis]
Nell'atto costitutivo del attore, i comparenti di allora “dichiarano di costituirsi in Parte_2 Parte_2 denominato “ ” ai sensi degli articoli 918 e Controparte_11 seguenti del Codice Civile…”.
Il è, dunque, un ente privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in Parte_2 comune determinati bisogni o interessi, si sono aggregate fra loro allo scopo di soddisfarli.
pagina 21 di 24 Il Consorzio attore è strutturato come un'associazione di diritto privato senza personalità giuridica, posto che non risulta che abbia proceduto, ai sensi dell'art. 45 sopra richiamato, ad acquisirla;
la legge regionale (art. 45) prevede che i consorzi d'irrigazione privi di personalità giuridica possono acquisirla:
a) costituendosi in consorzi di miglioramento fondiario di cui al titolo V, capo II del r.d. 215/1933 , con le procedure previste dall'articolo 16 della presente legge;
b) ai sensi dell' articolo 12 del codice civile.
Il non ha allegato e tantomeno provato di aver ottenuto personalità giuridica. Parte_2
Ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge reg. citata, soltanto: “ 3. Ai consorzi d'irrigazione, istituiti o riconosciuti ai sensi delle norme di cui al titolo V, capo II del r.d. 215/1933 , il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44, è riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.
Non è possibile richiamare l'art. 921 c.c. perché non risulta provato che il sia stato Parte_2 costituito dall'autorità amministrativa;
ne consegue che non è possibile richiamare le norme previste per i consorzi di miglioramento fondiario (art. 863 c.c.) e nemmeno quelle previste per i consorzi di bonifica
(art. 862 c.c.).
V
Conseguenza.
La conseguenza è dirompente nel caso in esame.
Deve accedersi, per esclusione, alla tesi del convenuto, che qualifica il attore in termini di Parte_2 associazione di diritto privato non riconosciuta, rispetto alla quale non è possibile imporre un obbligo di adesione.
Il convenuto, infatti, richiama la Giurisprudenza secondo cui: “In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d'immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacché altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall'art. 18 Cost.” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6666 del 30/03/2005).
Ancora: “Le obbligazioni "propter rem" - nella specie adesione al consorzio di urbanizzazione all'atto dell'acquisto dell'immobile ricadente nel consorzio - sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n. 25289 del 04/12/2007).
In assenza di obbligo di adesione, sul versante della legittimazione passiva, e in assenza di vincolo fondiario che possa essere fatto valere dal (al posto della Coutenza), sul versante della Parte_2 legittimazione attiva, la conseguenza è che, mancando la prova dell'adesione al da parte del Parte_2
pagina 22 di 24 convenuto, questi non può essere obbligato a versare alcun contributo consortile, di nessuna sorta, indipendentemente da quanto stabilito dallo Statuto, atto che obbliga gli aderenti.
Non è dirimente che fino al 2017 il convenuto, unitamente ai genitori, abbia versato i contributi consortili e abbia poi deciso di esercitare recesso in quanto non è provato che sussistano i presupposti, a monte, perché questi sia ritenuto aderente al . Parte_2
I genitori sono certamente aderenti al , in quanto comparenti all'atto costitutivo davanti a Parte_2
Notaio del 24.4.1986, tuttavia, la presente causa vede come convenuto esclusivamente il sig. CP_1
e non i suoi genitori.
[...]
La domanda di pagamento del verso il sig. non può essere accolta in Parte_2 Controparte_1 mancanza di prova che lo stesso abbia volontariamente aderito al , adesione che non può essere Parte_2 implicitamente ricavata da precedenti comportamenti che, vista l'incertezza della disciplina che coinvolge il attore, non assumono neppure carattere concludente. Parte_2
A diverse conclusioni, probabilmente, si sarebbe giunti se attore in giudizio fosse stata la
“Coutenza”.
Il consorzio volontario è retto dalle norme stabilite per la comunione (art. 920 c.c.), ma resta il fatto che l'adesione al consorzio deve risultare da un atto volontario.
Non è provato che il convenuto abbia aderito al attore e la domanda di pagamento deve Parte_2 essere respinta, con conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dal convenuto verso la domanda attorea.
VI
Le spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza del attore e sono liquidate sulla base dei Parte_2 parametri medi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause di valore compreso entro lo scaglio di
260.000,00 euro, fatta esclusione per la fase istruttoria, che si è risolta con l'espletamento di una C.T.U., ragione per la quale possono essere liquidati, limitatamente a tale fase, i valori minimi.
La scrivente, in ragione delle molteplici questioni in diritto sollevate, che non sono parse di piana risoluzione, ha optato per licenziare comunque la consulenza tecnica d'ufficio, nell'ipotesi in cui avesse riscontrato legittimazione del attore. Parte_2
All'esito del giudizio, in ragione della soccombenza, tale voce di spesa, nei rapporti interni alle parti, rimane a carico interamente del attore. Parte_2
P.Q.M.
pagina 23 di 24 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: dichiara infondata la domanda di pagamento proposta dal attore nei confronti del
Parte_2 convenuto per difetto dei presupposti impositivi in capo al;
Parte_2 dichiara tenuto e condanna il attore al rimborso in favore del convenuto delle spese di
Parte_2 lite, complessivamente liquidate in 11.268,00 euro per compensi, oltre contributo e marca, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a, se dovuta;
nei rapporti interni alle parti, pone le spese di C.T.U., separatamente liquidate, e di C.T.P., se e come sostenute, definitivamente e integralmente a carico del attore.
Parte_2
Così deciso in Vercelli, 21.3.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 24 di 24