Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
r N. R.G. 117/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
La Giudice letto il ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo depositato da Controparte_1 ritenuto che la domanda si fondi su documentazione scritta attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile;
considerata l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina in tema di protezione del debitore- consumatore;
rilevato che la Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite (Cass. S.U. 9479/2023) e così recependo l'orientamento della Corte di giustizia (Corte giust., 17.5.2022, C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503), ha stabilito che, nel corso della fase monitoria, il giudice:
a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione;
c) all'esito del controllo c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile ritenuto che il contratto da cui ha avuto origine il credito azionato è stato prodotto;
considerato che
dalla lettura del contratto stipulato tra le parti, non appare sussistente alcuna clausola qualificabile come vessatoria secondo gli artt. 33 ss. cod. cons. né secondo la legislazione di settore;
ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.; letti gli artt. 633 ss. c.p.c.;
INGIUNGE
a ) e ), in solido tra Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 l ce a notifica del presente decreto:
1. la somma di € 53.442,28;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.648,50, di cui € 2.242,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
Avverte l'ingiunto, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., che ha diritto di proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il creditore potrà avviare l'esecuzione forzata.
Avverte altresì che in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Lodi, 13/03/2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca