Articolo 845 del Codice civile
Articolo 844Articolo 846
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19 aprile 1942
Art. 845.

(Regole particolari per scopi di pubblico interesse).

La proprieta' fondiaria e' soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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