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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 347 dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bradde presso il cui studio, sito in Rieti (RI) alla Via
F.lli Sebastiani n. 181, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- opponente
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Melia e Salvatore Strangis presso il cui studio, sito in
Perugia, Via Campo Di Marte, 6/A/2, in via Ruggiero D'Andreotto, n. 59/61, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso monitorio;
- opposta
OGGETTO: fornitura di energia elettrica;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 06.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 21.12.2022, la hiedeva la Controparte_1 condanna della al pagamento dell'importo di € 5.953,44 oltre Parte_1 interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo e spese di lite deducendo il mancato pagamento della fattura n. 138611/2022, dell'importo di € 3.509,37, con scadenza 22/08/2022, e della fattura n. 145262/2022, dell'importo di € 2.444,07, con scadenza 16/09/2022, relative al contratto di fornitura di energia elettrica effettuata in esecuzione del contratto del 03.10.2019 all'indirizzo ivi indicato, sito in Rieti, Viale Kennedy Jf, n. 0.
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 1052/2022, depositato in data 24/12/2022 (nel giudizio RG n. 2851/2022), poi notificato in data 05.01.2023, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, intimava alla debitrice
di pagare in favore della ricorrente la somma di € 5.953,44, oltre interessi come da domanda e oltre alle spese della fase monitoria.
1.2. Con atto di citazione notificato in data 08.02.2023, proponeva Parte_2 opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)
In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Civile di ROMA;
B) In via pregiudiziale dichiarare nullo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1052/2022 del
24/12/2022 - RG n. 2851/2022 - emesso dal Tribunale Civile di TERNI, Giudice dott. Luca Ponzillo e notificato in data 05.01.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto;
Nel merito:
1. Dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1052/2022 del 24/12/2022 - RG n. 2851/2022 - emesso dal Tribunale Civile di
TERNI, Giudice dott. Luca Ponzillo e notificato in data 05.01.2023 è nullo e di nessun effetto, e che nulla è dovuto dalla 2. In via subordinata, riconoscere in via riconvenzionale il CP_2 risarcimento della somma pari ad € 2.500,00 per le inadempienze contrattuali riferibili alla odierna opposta e ridurre conseguentemente il pagamento di cui è onerata la nei confronti CP_2 della per la restante somma che il Giudice vorrà quantificare e/o determinare, in CP_1 seguito all'espletata istruttoria, anche utilizzando la via equitativa;
- condannare parte avversa alla refusione delle spese del presente giudizio con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Iva e CPA oltre successive occorrende da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore perché antistatario e contestuale condanna di controparte, in ogni caso, alla refusione delle spese di
CTP”.
1.3. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale civile di Roma, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., nonché in ragione della natura generica e vessatoria dell'art. 17 delle Condizioni Generali del contratto, individuante la competenza del Tribunale di Terni in via non esclusiva e la cui portata, comunque non poteva estendersi alle controversie, come quella in esame, interessanti la fase esecutiva del rapporto contrattuale.
1.4. Nel merito, l'opponente deduceva l'illegittimità della pretesa di parte opposta, la quale, a fronte degli imprevedibili esorbitanti costi del servizio energetico, non in linea con quanto contrattualmente stabilito, le aveva fornito un servizio clienti insufficiente, aveva omesso di riscontrare le sue richieste di rateizzazione delle bollette e, senza alcuna preventiva comunicazione o messa in mora, le aveva distaccato la fornitura di energia, per poi adire altresì l'Autorità Giudiziaria senza prima avviare l'iter conciliativo dinanzi all'Autorità Nazionale Garante, come previsto in contratto.
1.5. La società cooperativa opponente deduceva, inoltre: - di aver patito un danno pari ad € 2.500,00 dall'arbitrario comportamento della società opposta coincidente con la perdita per ammaloramento dei cibi preparati per essere distribuiti presso il proprio BAR nella città di Rieti, per circa tre settimane complessive;
- che detto importo meritava, quindi, di essere detratto da quanto eventualmente riconosciuto come dovuto alla società opposta che aveva omesso di adempiere all'onere probatorio sulla stessa gravante con riguardo alla corretta taratura del contatore e all'effettività dei consumi addebitati al consumatore.
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1.6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.06.2023 - in vista della prima udienza del 22.06.2023 - si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “in via preliminare: accertare e dichiarare che l'opposizione spiegata da CP_2
l Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni n. 1052/2022 del 24/12/2022 - RG n.
[...]
2851/2022, non è fondata su prova scritta ed è pretestuosa ed infondata;
e per l'effetto - concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni n. 1052/2022 del
24/12/2022 - RG n. 2851/2022; Nel merito: - rigettare l'opposizione al Decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Terni n. 1052/2022 del 24/12/2022 - RG n. 2851/2022, per le causali espresse in narrativa;
- rigettare ogni altra domanda avversaria in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le causali espresse in narrativa;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite”.
1.7. A tal fine premetteva che la competenza doveva ritenersi correttamente individuata in capo al
Tribunale di Terni, sia in relazione al forum destinatae solutionis (non contestato dall'opponente), in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.p.c., sia in quanto all'art. 17 del contratto di fornitura le parti avevano individuato detto Tribunale come competente “in via esclusiva” anche per le controversie relative alla fase esecutiva del contratto.
1.8. La società opposta contestava, inoltre, la qualità di consumatore rivendicata da parte opponente, deducendone la natura di società cooperativa svolgente attività commerciale, tanto che quest'ultima, per sua stessa ammissione, gestiva “un noto Bar nella città di Rieti” (p. 5 della citazione).
1.9. Nel merito, la società opposta deduceva: - di aver ritualmente costituito in mora la società opponente con successive p.e.c. del 27.05.2022, 27.06.2022 e 27.07.2022, relative alle fatture di volta in volta inevase;
- che l'odierna opponente, in data 23.08.2022 aveva saldato, seppur tardivamente, le fatture in relazione alle quali era stata costituita in mora, mentre, in seguito, aveva omesso di corrispondere i pagamenti dovuti per le fatture di agosto e settembre, indicate nel ricorso monitorio;
- che, inoltre,
l'opponente, per evitare il CMOR (ossia l'addebito della morosità da parte del nuovo fornitore) aveva operato la voltura contestuale al cambio fornitore tale che la fornitura ad oggi non era più intestata alla sua partita IVA;
- che l'unico tentativo obbligatorio di conciliazione ipotizzabile nel presente contenzioso coincideva con quello previsto dalla delibera n. 209/2016/E/COM davanti al Servizio di conciliazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), ma operava unicamente come condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie proposte dai clienti finali nei confronti degli operatori o dei gestori, mentre era attualmente sospeso per le controversie promosse dagli operatori e dai gestori nei confronti dei clienti e che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 3, co. 3.6, dell'Allegato “A” alla delibera non trovava applicazione per i “provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari”, quale il ricorso monitorio;
- che le contestazioni dell'opponente in ordine alla non corretta esecuzione della fornitura energetica erano del tutto generiche e non meritavano, quindi, accoglimento.
2. La causa veniva istruita documentalmente, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 16.03.2024 e formulazione di una proposta conciliativa all'udienza del 15.10.2024 (contemplante il pagamento, da parte dell'opponente, dell'importo onnicomprensivo di
€ 5.500,00 con spese del presente giudizio, inclusa la fase monitoria, integralmente compensate e
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rinuncia da parte dell'opposta ad avvalersi del titolo monitorio provvisoriamente esecutivo), accettata dalla sola parte opposta.
2.1. Infine, con ordinanza del 15.02.2025, il giudice, ritenuto di non dover ammettere alcuna prova orale, né disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente, rinviava la causa per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 06.05.2025, alla quale si presentava la sola parte opposta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come da comparsa di risposta.
3. L'opposizione è infondata e merita di essere integralmente respinta.
3.1. Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall'opponente, alla quale - a nessun fine - può attribuirsi la qualità di consumatore, trattandosi di società cooperativa avente dichiarata finalità commerciale, atteso che, per sua stessa ammissione, la fornitura di energia elettrica per cui è causa era destinata ad alimentare la sua attività di bar-ristorazione.
3.2. La competenza del Tribunale adito trae, infatti, fondamento nell'art. 17 del contratto sottoscritto tra le parti in data 03.10.2019, ove si legge che “per eventuali controversie tra il cliente e Controparte_1 in merito all'esecuzione, interpretazione, validità, efficacia e risoluzione dei contratti, per entrambe le forniture, sarà competente in via esclusiva il tribunale di Terni” (all. 1 al ricorso monitorio). La clausola risulta appositamente sottoscritta dal cliente alla p. 1 del contratto, ove è richiamato il contenuto mediante la chiara dizione “Foro competente”, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Le parti, dunque, hanno validamente individuato un foro convenzionale, precisandone la natura esclusiva.
3.3. Peraltro, parte opponente ha omesso di contestare, in sede di comparsa di risposta, il forum destinatae solutionis, in relazione al quale, invece, la competenza del Tribunale di Terni sussiste ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.p.c., applicabile in tutti i casi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro determinata con calcoli meramente matematici, rispetto alla quale la contestazione da parte del debitore della somma dovuta non fa perdere alla stessa il carattere della liquidità (Cass. SS.UU. 17989/2016; Cass. 32692/2019).
3.4. In ogni caso, in ragione di tale incompletezza, l'eccezione di incompetenza territoriale, prima ancora che infondata nel merito, deve ritenersi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito (v. Cass. SS.UU. 248/1999; Cass. 24277/07; Cass. 13202/2011; Cass.
5275/2013).
4. L'eccezione formulata da parte opponente in punto di improcedibilità della domanda monitoria per mancato preventivo esperimento dell'“iter conciliativo dinanzi un Autorità Nazionale Garante”, che l'opposta si sarebbe contrattualmente impegnata ad esperire prima di depositate il ricorso per decreto ingiuntivo è, poi, del tutto generica, oltre che infondata.
4.1. L'art. 17 del contratto di fornitura si limita, infatti, a prevedere che “la Società aderisce al servizio di conciliazione extragiudiziale delle controversie per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. La procedura è gratuita. Il cliente interessato a promuovere detta procedura dovrà collegarsi al sito www.portalesportello.it registrarsi e allegare la documentazione necessaria inerente al reclamo” (v. all. 1 al ricorso). Stando alla pattuizione accettata dalle parti, l'onere di attivare la
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procedura di conciliazione a pena di improcedibilità grava, quindi, sul solo cliente finale e non anche sull'odierna società opposta.
4.2. Con riguardo, piuttosto, al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dagli artt. 2 e 3 dell'Allegato A - contenente il “Testo Integrato Conciliazione (TICO)” - alla delibera n.
209/2016/E/COM dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, la Suprema Corte, in un caso analogo a quello in esame, ha recentemente escluso che l'onere di attivare la procedura ivi disciplinata gravi sul fornitore di energia elettrica che sia parte opposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento della fornitura intrapreso dal cliente finale, precisando, piuttosto, che “è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio” (v. Cass. 1498/2025).
4.3. La conclusione della giurisprudenza di legittimità merita certamente condivisione. Depone in tal senso non soltanto la disciplina procedurale del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 6 del citato allegato A, ma anche l'articolo 7 che, nel prevedere che l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata espressamente al solo cliente finale, conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole controversie promosse da quest'ultimo. L'articolo 8 del medesimo allegato alla delibera prevede, inoltre, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento, da parte dell'utente, del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale questi intende instaurare un contenzioso, reclamo che, nel caso di specie, parte opponente non ha nemmeno ha dedotto di aver proposto.
4.4. La domanda di pagamento avanzata da parte opposta ed accolta nel decreto ingiuntivo opposto è, quindi, certamente procedibile.
5. Nel merito, parte opposta ha fornito compiuta prova della regolarità della fornitura energetica sottesa alle fatture indicate nel ricorso monitorio, ossia la n. 138611 del 04/08/2022, di € 3.509,37 con scadenza il 22/08/2022 (periodo di fatturazione 01.07.2022-31.07.2022) e la n. 145262 del 01/09/2022, di €
2.444,07 con scadenza il 16/09/2022 (periodo di fatturazione 01.08.2022 - 23.08.2022), entrambe recanti precisa indicazione del codice POD e dei dati identificativi del cliente, delle singole voci di costo addebitate a quest'ultimo (inclusi oneri di gestione, imposte, interessi e penali per tardivo adempimento), dei consumi fatturati nel periodo e negli ultimi otto mesi di fornitura (misurati in kwh), nonché della potenza della stessa in kW (all.ti 2 e 3 al ricorso monitorio).
5.1. A riprova del corretto funzionamento del contatore, la a, inoltre, allegato una Controparte_1 certificazione dei consumi ricevuta dal Distributore, recante dati conformi alle bollette sopra descritte
(all.ti 1 e 2 alla II memoria istruttoria) e la positiva “Dichiarazione di Conformità UE del contatore” (v. all.ti 3, 4 e 5).
5.2. La documentazione sinora ripercorsa non è stata mai specificamente contestata da parte opponente, la quale ha omesso di depositare sia la prima che la terza memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
5.3. La società opposta ha, quindi, adempiuto all'onere sulla stessa gravante in ordine al corretto funzionamento del contatore (v. Cass., n. 28984/2023 e Cass. 25542/2024), onere al cui adempimento
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consegue che spetta al cliente contestare e dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, non evitabili con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero che l'impiego abusivo non è stato cagionato o agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass. 25542/2024; Cass. 9706/2024; Cass. 297/2020; Cass.
13605/2019 e Cass. 23699/2016).
5.4. Nel caso di specie, le contestazioni di parte opponente in merito alla natura “eccessiva” dei costi addebitati nelle due fatture per cui è causa si appalesa del tutto generica, non circostanziata e avulsa rispetto alla specifica documentazione prodotta da sicché l'onere della prova Controparte_1 gravante sull'opponente deve considerarsi inadempiuto.
5.5. Al contempo, parte opponente non ha in alcun modo provato, né, ancor prima, specificamente dedotto, di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni per cui è causa, con conseguente soccombenza ex art. 2697 c.c. (v., ex multis, Cass. 3587/2021 e Cass. 13533/2001).
5.6. Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione.
6. La fondatezza della pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso monitorio appalesa l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria o, comunque, dell'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente.
6.1. Come già constatato nel precedente paragrafo, parte opposta ha dimostrato di aver correttamente eseguito la propria obbligazione di fornire energia elettrica all'opponente ai costi pattuiti contrattualmente, evidenziando di aver proceduto al depotenziamento della fornitura di energia elettrica per cui è causa unicamente nella giornata del 18.07.2022 (v. all.ti 3 e 4 alla comparsa), e ciò, peraltro, in ragione dell'inadempienza della società opponente alle obbligazioni contrattualmente assunte, come contestatole con due apposite intimazioni di pagamento e messa in mora, recanti chiaro preavviso di distacco della fornitura ovvero di cali di tensione in caso di inadempimento (v. missive del 27.05.2022
e del 27.06.2022, all.ti 2 e 5 alla comparsa).
6.2. Dell'intervenuta “sospensione/riattivazione per morosità”, la fattura n. 138611 del 04/08/2022 tiene, peraltro, evidentemente conto, nella parte in cui, in corrispondenza della descritta circostanza, reca un'apposita voce di costo (v. p. 2 della fattura, all. 2 al ricorso monitorio).
6.3. Parimenti, le richieste di assistenza ovvero di rateazione degli importi che parte opponente ha dichiarato di aver trasmesso senza esito a parte opposta sono rimaste del tutto indimostrate nel presente giudizio, nel quale, peraltro, parte opponente ha omesso di specificare in che termini tali omissioni avrebbero potuto incidere in suo favore sulla debenza degli importi ingiunti.
6.4. Ne consegue che l'eventuale perdita economica patita dalla cooperativa opponente in conseguenza dell'irregolare fornitura di corrente elettrica è interamente imputabile all'inadempimento dell'opponente medesima e non, invece, eziologicamente connessa all'asserita condotta scorretta ovvero inadempiente ascritta alla società opposta nell'atto di citazione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., interamente ascrivibile alla società opponente, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso
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tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in base a parametri prossimi ai minimi per tutte le fasi processuali, in considerazione della semplicità del giudizio, del suo valore (prossimo alla soglia dello scaglione inferiore), della mancata assunzione di prove costituende e della mancata concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1052/2022, depositato in data 24/12/2022,
[...] nel giudizio RG n. 2851/2022;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta in via subordinata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- condanna a rimborsare in favore di e spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Terni, 22/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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