Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 3132/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]263 - CARLAZZO con l'Avv. DANIELE LAMANNA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]263 - CARLAZZO con l'Avv. DANIELE LAMANNA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in BENE LARIO, in data 24/05/2003,
(anno 2003, atto n. 1, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI:
- nato il [...] Persona_1
- nato [...] Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alla decisione su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. I minori, stante la collocazione prevalente presso la madre, manterranno la residenza anagrafica presso la stessa.
4. La casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda, di proprietà del IG. rimarrà nella piena disponibilità Pt_1 Pt_ della IG.ra che, pertanto la continuerà ad abitare con i figli. Il IG. in quanto proprietario, Parte_1 continuerà a provvedere integralmente al pagamento delle rate dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto.
La IG.ra autorizza sin d'ora il IG. a utilizzare il box di pertinenza dell'abitazione Parte_2 Parte_1 familiare per il deposito di propri beni / attrezzature (bicicletta, motoveicolo, ecc.). Il IG. rimarrà Parte_1 in possesso della chiave (solo del box) per il libero accesso e senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita e tenuto conto dell'attività lavorativa dei coniugi, il padre potrà tenere con sé, compatibilmente alle esigenze scolastiche e gli impegni ludico-sportivi dei figli:
a) due giorni infrasettimanali (lunedì e giovedì) dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nonché, secondo il criterio dell'alternanza, un fine settimana ciascuno dal venerdì alle ore 18:00 alle ore 18:30 della domenica successiva. Si precisa che il lunedì il IG. prenderà direttamente alla fine dell'allenamento Parte_1 Per_2 sportivo a Menaggio (canottaggio).
Resta concordato sin d'ora che i genitori, potranno modificare l'orario di permanenza con l'uno o l'altro genitore tenendo conto degli impegni lavorativi di ciascuno e comunque in considerazione le esigenze scolastiche e le richieste dei figli stessi.
b) Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé, ad anni alterni, i figli dalle ore 18:00 del 24 dicembre sino alle ore 12:00 del 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre ore 12.00 e sino al 6 gennaio ore 18:00, salvo accordo diverso tenendo comunque conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Il Natale 2024
i figli rimarranno con il padre.
c) Per quanto il periodo estivo il padre potrà trascorrere, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, due settimane anche non consecutive da comunicarsi alla madre preventivamente e comunque entro il
30 aprile. d) Sempre secondo il criterio dell'alternanza il padre potrà tener con sé i figli o il giorno della Santa
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per l'anno 2025 la madre terrà con sé e il giorno della Santa Per_2 Per_1
Pasqua.
e) Il padre potrà tener con sé, a prescindere del calendario ordinario, i figli anche il giorno della Festa del Papà e del proprio compleanno;
così pure la madre.
f) Resta concordato sin d'ora che i genitori, di comune accordo, potranno modificare l'orario di permanenza con l'uno o l'altro genitore in base ai propri turni lavorativi e tenendo comunque in considerazione le esigenze scolastiche e le richieste dei figli.
6. Il padre tenuto altresì conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e Parte_1 dell'assegnazione della casa familiare, corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento dei figli e l'assegno mensile di Euro 600,00= (euro 300,00 ciascuno) sino al Per_2 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica entro il 10 di ogni mese e con successivo automatico adeguamento secondo gli indici ISTAT a far tempo del mese di gennaio 2026.
7. Il IG. percepirà e consegnerà l'assegno unico e universale per i figli alla IG.ra Parte_1 Parte_2 Pt_ (a oggi Euro 190,00); la IG.ra continuerà a percepire e trattenere altresì gli assegni familiari dalla
Svizzera (a oggi CHF 209,00 / Euro 225,00 mensili).
8. Tutte le spese straordinarie mediche dei minori, documentate, concordate e da concordare, e le spese scolastiche ed extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo secondo lo schema che segue e così come indicato nel Protocollo del Tribunale di Como del 24 maggio 2018 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica saranno sostenute integralmente dal padre.
9. Le spese scolastiche ed extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo verranno sostenute al 70% dal padre e al restante 30% dalla madre con conguaglio mensile.
Nel dettaglio,
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari di particolare impegno economico non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma comunque prescritti dal medico di base;
ticket sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapistiche;
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre- scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extra- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
viaggi e vacanze.
Tali spese verranno rimborsate, con eventuale conguaglio, il mese successivo a quello in cui vengono richieste, previa esibizione di relativa documentazione (fatture, ricevute, attestazione di avvenuto pagamento, ecc.).
10. Di comune accordo la IG.ra , frontaliera, attribuisce l'intera detrazione fiscale dei figli “a Parte_2 carico” al IG. l quale, appunto, potrà beneficiare del 100% della quota unico percettore di redditi Parte_1 in Italia.
11. L'autovettura Lexus con targa GS 007 PK e il motoveicolo con targa ED 42650 di proprietà dei coniugi e nel possesso del IG. imarranno dello stesso che se ne assumerà tutti i costi. Pt_1
12. L'autovettura T - ROCK con targa GE 912 RV già di proprietà dei coniugi e nel possesso della IG.ra rimarrà della medesima che se ne assumerà tutti i costi di gestione e manutenzione. Il IG. Parte_2 Pt_1 provvederà al pagamento della quota del 50% pari ad Euro 140,00 della rata di finanziamento di cui
[...] alla premessa sino all'estinzione.
13. I IGnori e si autorizzano reciprocamente sin d'ora a chiedere all'autorità Parte_1 Parte_2 competente i documenti necessari per l'espatrio dei figli minori.
14. I coniugi si danno reciprocamente atto che hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica con divisione dei conti correnti e si impegnano, laddove necessario, sin d'ora ad agevolare il passaggio di proprietà delle autovetture in caso di vendita e di necessità di firme congiunte.
15. Entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 24/05/2003, in BENE LARIO
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BENE LARIO - anno 2003, atto n. 1, parte
II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BENE LARIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao