CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALESSANDRA GUERRIERI PRESIDENTE
dott. VINCENZO SAVOIA CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 852/2025 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1101/2025 del Tribunale di Firenze e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via della Chiesa n. 63, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Ferraroni del
Foro di Firenze con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Rossa n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Mara Desantis del foro di
Taranto, con domicilio pec Email_2
APPELLATA
1 All'udienza del 17.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per:
ed eccezione, per i motivi in atti, accogliere il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, n. 1101/2025 del 31.3.2025,
emessa dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nel procedimento R.G.
12382/2023, a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di
Firenze del 14.02.2018 n. cronol. 2112/2018 reso nel procedimento rg n. 3335/2017 VG:
- Disporre che il figlio fermo l'affido condiviso del figlio minore con formale Per_1
domiciliazione presso la madre ai fini della residenza anagrafica, frequenterà entrambi i
genitori nella misura del 50% secondo lo schema seguente, così come indicato dalla CTU:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 M M P P M M
Settimana 2 M M P P P P
Oppure invertendo i giorni:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 P P M M M M
Settimana 2 P P M M P P
Ancora, come indicato dalla CTU, disporre che: -per le vacanze natalizie, Per_1
alternativamente, ogni anno, trascorrerà con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con
l'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio. - le festività Pasquali saranno trascorse dal minore
in maniera alternata con ciascun genitore. - per le vacanze estive, trascorrerà con Per_1
ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi. Ciascun genitore prenderà le
decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando il figlio si trova presso di lui. Per
2 il resto ci si riporta al proprio piano genitoriale di cui al doc. 26 prodotto nel giudizio di
primo grado;
- revocare l'attuale assegno di mantenimento a carico del padre e a favore della madre non
sussistendone i presupposti di legge e disporre che ciascun genitore provveda
direttamente al mantenimento del figlio per il tempo in cui è presso di sé e al pagamento
del 50% ciascuno della mensa scolastica, confermando le statuizioni in essere circa le
spese straordinarie e comunque secondo le linee del CNF;
- in ogni caso, anche per la
denegata e non creduta ipotesi che siano mantenute le attuali condizioni di frequentazione
in forza delle quali il padre sta con il figlio 6 giorni e la madre 8 giorni su 14 giorni,
dichiarare che nessun assegno a titolo di mantenimento del figlio debba essere Per_1
corrisposto dal sig. a favore della signora per sopravvenuta Pt_1 Controparte_1
inesistenza dei presupposti per un assegno perequativo, alla luce sia del criterio della
proporzionalità alla capacità reddituale e lavorativa e consistenza patrimoniale dei
genitori sia degli altri criteri previsti dall'art.337 ter c.c., e revocare l'assegno di
mantenimento previsto per detto titolo a favore della signora nel provvedimento del CP_1
Tribunale di Firenze del 14.02.2018 n. cronol. 2112/2018 reso nel procedimento rg n.
3335/3017 VG, difettandone i presupposti di legge, con decorrenza dal 04/01/2024, data
di deposito della memoria di costituzione in primo grado, e con condanna della signora
alla restituzione al sig. di quanto medio tempore versato a tale titolo;
CP_1 Pt_1
In via istruttoria: Senza voler invertire l'onere della prova, si chiede ammettersi prova
per testi sui seguenti capitoli: 1. “DCV che quando la signora ha subito nel 2021 CP_1
un intervento chirurgico è stato il sig. a preparargli la valigia e che Lei Parte_1
l'ha portata in ospedale dalla CP_1
2. “DCV che nel periodo di convalescenza della signora di due settimane, che ha CP_1
seguito l'intervento di cui al precedente capitolo è stato il padre ad accudire in via
esclusiva ; Per_1
3 3. “DCV che per la quarantena del 2020, ha vissuto per 52 giorni consecutivi Per_1
esclusivamente con il padre a Monticiano”;
4. “DCV che quando e la sua mamma hanno contratto il Covid, a marzo 2022, Per_1
è stato a casa dal padre, che pure era risultato negativo, ma che ha fatto la Per_1
quarantena col figlio”;
Si indica come teste sui capitoli 1, 2, 3 e 4 il sig. Testimone_1
Si insiste nell'ordine di esibizione alla signora ad integrazione dell'attuale CP_1
documentazione in atti, in riferimento alla gestione patrimoniale n. 110-72200095, al
Part fondo pensione, al TFR. Si chiede inoltre che sia depositata dalla signora del Pt_2
2024, l'estratto conto del primo trimestre del 2024 non rinvenuti nella documentazione
prodotta a gennaio 2025, nonostante l'ordine del Giudice di primo grado. In ogni caso,
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali,
cap ed iva>>.
Per : << Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dal sig. in ragione della mancata osservanza dei Parte_1
prescritti di cui all'art. 342, comma 1,c.p.c.; dichiarare, comunque, inammissibile il mezzo
di prova per testi dedotto per le ragioni precedentemente (nella premessa di diritto)
esplicate; 2) nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza
gravata; 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese
e oneri accessori >>.
I FATTI DI CAUSA
Nel 2018 il Tribunale di Firenze, chiamato a regolare le condizioni di affidamento e mantenimento di nato nel 2014 da una relazione Persona_2
non matrimoniale tra e recepiva gli accordi Controparte_1 Parte_1
4 delle parti e disponeva l'affido condiviso del minore, collocandolo presso la madre e regolando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva un assegno mensile di € 520 comprensivo della “tata” e della mensa quale contributo al suo mantenimento.
Nel 2023 , stante le maggiori esigenze evolutive di Controparte_1 Per_1
connesse alla crescita, chiedeva la modifica delle condizioni di mantenimento del minore, mediante l'aumento dell'assegno che il padre era tenuto a corrisponderle ad € 680 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla rivalutazione Istat, con la condanna del agli arretrati per adeguamento Pt_1
Istat (€ 3.887,79) ed interessi legali (€ 632,85) a decorrere dalla data del provvedimento di regolamentazione e sino al febbraio del 2018.
chiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, Parte_1
chiedeva che il minore, pur collocato presso la madre, potesse trascorrere con il padre un tempo prevalente (8 giorni su 14) o quantomeno paritario (7 giorni su
14), posto che la madre era solita lasciare il figlio a casa di una persona di sua fiducia almeno uno o due giorni la settimana, tanto da aver sentito il minore lamentarsi di essere sballottato tra tre case. Chiedeva inoltre la revoca del contributo mensile al mantenimento del minore allegando che la , mentre CP_1
nel 2018 guadagnava 1.500 euro mensili e non percepiva alcun affitto dall'abitazione di Torino, nel 2024 essa godeva di una retribuzione mensile netta di € 2.126, percependo mediamente € 2.000 mensili per tutto il 2023 (somma comprensiva della 13^ e della 14^), oltre ad un canone mensile di € 367 al netto delle imposte per l'appartamento di Torino. Dopo il 2018 la aveva inoltre CP_1
ereditato dalla madre denari ed immobili, tra cui la casa in S. Stefano Belbo,
venduta nel 2022 al prezzo di € 115.000,00. Essa inoltre disponeva di risparmi per circa 500.000 euro, suddivisi tra due gestioni patrimoniali e diversi conti correnti.
Esso invece, aveva visto peggiorare la propria condizione reddituale, Pt_1
5 perché mentre nel 2018 percepiva uno stipendio di € 2.500 mensili, da febbraio
2019 il proprio reddito era sceso a € 2.000 nette mensili a causa della crisi che aveva coinvolto l'azienda di famiglia. I propri risparmi ammontavano a € 32.000.
Sottolineava che la usufruiva della casa di via Porta Rossa, n. 3, di proprietà CP_1
dei genitori del senza pagare alcunché. Pt_1
Dopo aver espletato una consulenza d'ufficio, il Tribunale di Firenze, con sentenza n.1101/2025:
a) riteneva non opportuna la modificazione del regime di frequentazione genitori/figlio, frutto, peraltro, di un accordo tra le parti e ormai interiorizzato anche dal minore, secondo il seguente schema:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/Dom
Settimana 1 M M P M P P
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/Dom
Settimana 2 M M P P M M
e confermava la disciplina prevista dal decreto emesso dal Tribunale di Firenze
in data 14/02/2018 in ordine alle festività natalizie, pasquali ed estive;
b) rigettava la di aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio,
atteso il peggioramento delle condizioni reddituali del padre che allo stato guadagnava circa 2.000 euro mensili e della liquidità accantonata dalla madre, la cui diminuzione reddituale era da reputarsi transitoria avendo essa deciso di intraprendere una diversa attività professionale.
c) rigettava altresì la domanda di revoca dell'assegno avanzata dal tenuto conto dell'accresciute esigenze evolutive del minore e del le Pt_1
attuali minori risorse economiche della , dimessasi dall'azienda di famiglia CP_1
del negando rilievo alla maggiore liquidità accantonata dalla madre Pt_1
6 perché ai fini della determinazione del contributo a favore del figlio minore era necessario tenere in considerazione i tempi di frequentazione, la capacità
reddituale del genitore e le esigenze di vita del minore e non anche al tenore di vita delle parti, rilevante, quest'ultimo, solo ai fini di un assegno di mantenimento tra coniugi.
d) infine, dichiarava inammissibile la domanda al pagamento della somma di €3.887,23 dovuta a titolo di arretrati per l'adeguamento ISTAT ed interessi legali avanzata della ricorrente poiché siffatta domanda doveva CP_1
essere formulata in diversa e separata sede e respingeva anche la domanda,
formulata dal di condannare la ricorrente ex art. 96 primo e terzo comma Pt_1
c.p.c. non ravvisando gli estremi della fattispecie invocata.
e) le spese di lite venivano integralmente compensate attesa la reciproca soccombenza e poste le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà
per ciascuna.
Con ricorso depositato il 5.5.2025 proponeva appello per i Parte_1
seguenti motivi:
- col primo e col secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 61,62,
113,115 e116 c.p.c. e il vizio di motivazione in merito alla valutazione degli esiti della c.t.u, nonché la violazione degli art. 337 ter c.c. e 473 bis 2 c.p.c. e dell'art. 8
Cedu, per avere il primo giudice erroneamente disatteso la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di frequentazione paritaria con il figlio, nonostante che il c.t.u. avesse concluso per un regime di affidamento paritario del minore. E ciò senza fornire un'adeguata e concreta spiegazione delle ragioni per le quali si era discostato dalle corrette valutazioni del consulente d'ufficio, che raccomandava un collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori al fine di dare concreta attuazione al suo diritto alla bigenitorialità, non sussistendo alcuna ragione ostativa al collocamento paritario
7 del minore, tenuto conto, in particolar modo, delle risultanze della c.t.u. dalle quali emergeva la volontà del minore di trascorrere il tempo in egual modo con entrambi i genitori e che lo stesso manifestava chiaramente il proprio disagio nel dover decidere con quale dei genitori trascorrere più tempo. Evidenziava inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tra i genitori vi era accordo sulle scelte importanti per la vita del figlio. E sottolineava che egli non svolgeva lavoro dipendente con orari fissi, ma ricopriva il ruolo di amministratore (senza orari fissi) presso la Updated Calvani srl, di cui era socio al 10%, e che siffatto ruolo gli permetteva di avere ampia possibilità di cura del figlio. Inoltre, la frequentazione paritaria era favorita anche dalla vicinanza tra le abitazioni dei due genitori (a soli 900 m di distanza).
- col terzo motivo impugnava il rigetto di revoca dell'assegno per il mantenimento del minore, attualmente pari a € 619 per effetto della rivalutazione
Istat, lamentando la violazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c., 115 e 116 c.p.c., e
337 ter c.c., perché il primo giudice non aveva tenuto in considerazione il fatto che la , dopo il decreto del 2018, aveva ricevuto in eredità dalla madre un CP_1
consistente patrimonio sia mobiliare (denaro e titoli) che immobiliare che modificava in modo significativo il precedente equilibrio economico tra le parti ed era rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno a carico del Pt_1
consentendo alla di ricavare con costanza ingenti redditi da alcuni CP_1
investimenti finanziari (patrimonio mobiliare) e che dall'estratto conto della stessa risultano ulteriori entrate. Il Tribunale non considerava altresì il percepimento, da parte dell'appellata, del TFR a seguito delle dimissioni presentate, per volontà della stessa , alla società AS (società di cui era CP_1
proprietario il padre del . Al contrario, il proprio compenso mensile Pt_1
come amministratore era diminuito, dal 2018, di euro 500 (prima ammontava a euro 2500,00, mentre attualmente è di euro 2000,00 al mese) e che lo stesso non
8 era proprietario di alcun immobile o di altra propria fonte di reddito, a differenza della sig.ra , che disponeva di un immobile messo a frutto a Torino. CP_1
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio cui il padre avrebbe provveduto in forma diretta durante i propri tempi di permanenza con lo stesso, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
In via istruttoria lamentava altresì la lesione del diritto di difesa perché il primo giudice non aveva ammesso le prove richieste per dimostrare l'ampia disponibilità del padre a curare il figlio secondo le esigenze di . Per_1
Concludeva come in epigrafe per il collocamento paritario del minore e la revoca dell'assegno di mantenimento.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 cod. proc. civ.. Nel merito ne chiedeva il rigetto, avendo il primo giudice correttamente valutato l'interesse del minore a non modificare l'attuale assetto di frequentazione col padre, con il quale trascorreva il 45% del tempo ed il restante
55% con la madre, per cui l'aggiunta di due giorni in più al mese appariva del tutto strumentale. Quanto ai profili economici allegava che la situazione patrimoniale non era rilevante ai fini dell'obbligo di mantenimento del figlio da parte del padre, tenuto altresì conto della necessità per la madre di reperire una propria abitazione per quando quella attualmente fruita non sarebbe più stata disponibile per il minore. Rimarcava che attualmente la sua capacità reddituale era, invero, diminuita a fronte del cambiamento di lavoro (scelta consapevole della determinata dal clima di ostilità della famiglia nei suoi CP_1 Pt_1
confronti e, anche, dalla volontà di intraprendere una carriera lavorativa confacente al proprio percorso di studi). Né poteva tenersi conto del fondo pensione, che non costituiva una rendita patrimoniale utilizzabile per il mantenimento del minore.
9 Concludeva come in epigrafe, opponendosi anche alle istanze istruttorie.
Il Procuratore Generale della Repubblica, in persona del Sostituto P.G. Bianca
Bellucci, visto il ricorso in appello ed esaminati gli atti di causa ha espresso parere contrario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.10.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti e, all'esito della discussione, la causa era trattenuta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018)
adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si esamina per primo il terzo motivo di appello inerente all'assegno di mantenimento per il figlio stabilito a carico del padre in attuali € 619,00 Per_1
mensili, in esito all'applicazione della rivalutazione monetaria maturata sull'originario assegno di € 520, comprensivo della “tata” e della mensa, previsto dal Tribunale di Firenze nel 2018 quando , nato nel 2014, aveva 4 anni. Per_1
Questo perché, come sarà meglio illustrato in seguito, il regime di frequentazione del minore e la questione del mantenimento diretto dello stesso per i tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore non è destinato a spiegare alcuna sostanziale rilevanza sull'assegno che il padre deve versare alla madre, in quanto attualmente il padre vede e tiene con sé il figlio per un periodo pressoché paritetico rispetto alla madre (45% il padre e 55% la madre), mentre
10 chiede di poterlo tenere con sé per lo stesso periodo che il minore trascorre con la madre, per cui si discute in pratica di due giorni al mese, ossia di un lasso di tempo così ridotto che, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, non è destinato ad avere reale rilevanza ai fini che ci occupano.
La è attualmente in una fase lavorativa transitoria, avendo iniziato CP_1
una nuova attività professionale dopo aver scelto di cessare l'attività lavorativa presso l'azienda di famiglia del che le consentiva un reddito mensile di Pt_1
oltre 2.000 euro. Ha iniziato quindi un percorso professionale consono ai propri studi universitari.
In esito alla cessazione del rapporto di lavoro (durato oltre 11 anni) essa percepirà il trattamento di fine rapporto che andrà ad incrementare ulteriormente la liquidità accantonata, non essendo controverso che la stessa,
dopo l'emissione del decreto del 2018 di cui si chiede la modifica, essa abbia ereditato un patrimonio mobiliare di circa 500.000 euro investito anche in titoli fruttiferi e in un fondo pensione.
Il padre, quale amministratore dell'azienda di famiglia, percepisce attualmente uno stipendio mensile di circa 2.000 euro e non risulta proprietario di immobili.
Sia la sia il fruiscono, infatti, di abitazioni messe loro a CP_1 Pt_1
disposizione dai genitori del situate a poca distanza l'una dall'altra e Pt_1
nessuno dei due sopporta oneri economici per il soddisfacimento delle rispettive esigenze abitative.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale ritiene questa Corte che la liquidità ed i risparmi accantonati dalla , di cui non è controverso CP_1
l'ammontare, riscontrabili anche mediante la documentazione bancaria in atti,
abbia determinato un significativo mutamento delle sue condizioni economiche,
patrimoniali e reddituali, trattandosi di risorse consistenti che possono essere
11 messe a frutto per sopperire non solo alle proprie esigenze di sostentamento, ma anche al mantenimento del minore.
Neppure è controverso, peraltro, che la disponga di un'abitazione a CP_1
Torino che le permette di ricevere un ulteriore introito di circa 336,00 euro mensili al netto delle tasse.
Non consta che il pur provenendo da una famiglia molto agiata, Pt_1
disponga di redditi superiori a quelli dichiarati (pari ad € 2.000 mensili), né tale circostanza è stata specificatamente messa in dubbio dalla . CP_1
Nondimeno, occorre altresì considerare che la , dopo aver interrotto CP_1
il rapporto di lavoro nell'azienda di famiglia del è solo agli inizi della Pt_1
professione di psicologa che da poco ha deciso di intraprendere in base al suo titolo universitario.
Per tali ragioni – e sino a quando la non vedrà stabilizzare la propria CP_1
attività professionale in modo che le assicuri introiti affidabili e costanti – ritiene questa Corte che il padre dovrà continuare a versare in favore della stessa un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio che pare Per_1
equo indicare in € 400,00, oltre alla rivalutazione monetaria Istat su base annua ed al 50% delle spese straordinarie.
L'importo sopra determinato appare equo non solo in relazione alle condizioni economiche delle parti, ma anche ai bisogni evolutivi di , Per_1
certamente maggiori rispetto al 2018, tenuto conto del fatto che il padre provvede anche al mantenimento diretto del minore per il tempo, paritetico, che trascorre col figlio, il quale fruisce altresì del mantenimento indiretto offerto, tramite i nonni paterni, mediante la disponibilità della casa familiare ove vive con la madre.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono fondati.
12 Come sopra anticipato, attualmente il minore gode di un regime di frequentazione coi genitori sostanzialmente paritetico (45% col padre e 55% con la madre).
Il consulente d'ufficio ha proposto uno schema di frequentazione che,
aumentando di due giorni mensili la frequentazione col padre, permette al minore di stare col padre per il 50% del tempo disponibile.
All'osservazione clinica della c.t.u.: <il primo dato significativo che emerge è
il legame affettivo profondo che il bambino nutre nei confronti di entrambe [le figure genitoriali]>> e all'interazione effettuata durante le operazioni peritali egli è
risultato in grado di passare con una certa naturalezza da un genitore all'altro senza mostrare difficoltà: <i dati osservati permettono dunque di concludere come
sia in grado di separarsi tranquillamente dai genitori e di non mettere in atto alcun Per_1
disagio alla presenza dell'uno o dell'altro>> (v. pag. 39 della c.t.u.). Egli è apparso inoltre in grado di adattarsi alle caratteristiche relazionali del padre e della madre senza mostrare segni di sofferenza: <la modalità di adattamento risulta significativa
nella misura in cui il bambino appare non vivere in maniera “scissa” la relazione con
ciascun genitore ma sia in grado di conservare una funzionale continuità relazionale nel
passaggio dall'uno all'altro e di riconoscere l'importanza e le peculiarità del mondo
paterno e materno: in altre parole, dalla c.t.u. emerge come il minore senta il bisogno
profondo di mantenere un rapporto continuativo e quotidiano con entrambi i genitori>>
(v. pag. 40 della c.t.u.).
In tale prospettiva, la proposta di una frequentazione perfettamente paritetica come quella avanzata dal consulente d'ufficio appare confacente all'interesse del minore e non pare contraddetta dal turbamento che due giorni in più al mese possono provocare nelle abitudini di vita del minore nella sua attuale fase di crescita, di cui il c.t.u. non ha dato riscontro alcuno.
13 OR manifesta, dunque, il bisogno di un contatto quotidiano con entrambe le figure genitoriali e il desiderio di stare egualmente sia col padre sia con la madre.
Quest'ultima, non avendo parenti a Firenze, ha creato una rete amicale che la supporta nella gestione di con figure, anche professionalmente Per_1
qualificate, come la ex maestra d'asilo del bambino, ed affettivamente legate al minore.
Il padre può contare sui propri genitori, sinceramente affezionati al nipote.
Ritiene questa Corte che, pur essendo i valori in gioco piuttosto sfumati
(perché due giorni in più o in meno al mese non hanno un rilevante significato nella qualità del rapporto tra e i genitori), sia da preferire la soluzione Per_1
prospettata dal consulente d'ufficio, maggiormente espressiva del principio di bigenitorialità, data la ampia disponibilità offerta dal padre di prendersi cura del figlio.
Né pare di ostacolo al modesto ampiamento della facoltà di visita del padre, il fatto che la nonna materna, durante le operazioni peritali, abbia manifestato, un atteggiamento svalutante nei confronti della;
trattasi di una CP_1
manifestazione di rammarico da parte della nonna paterna che non ha ricevuto le attenzioni che si aspettava da parte della durante una grave malattia che CP_1
l'ha profondamente debilitata. D'altro lato, la stessa nonna paterna ha nettamente affermato che il bambino debba stare con entrambi i genitori, senza in alcun modo tagliare fuori la madre. Così come il nonno paterno contesta anche al figlio
(e non solo alla madre) la incapacità di entrambi i genitori di dare a una Per_1
famiglia. E nei fatti, i nonni paterni consentono che la continui ad abitare CP_1
nella casa familiare che hanno continuato a metterle a disposizione, in tal modo manifestando un atteggiamento positivo anche nei confronti della madre, che può coltivare la consueta quotidianità con il minore senza che quest'ultimo abbia
14 a ricevere il trauma dell'allontanamento da casa nel contesto di una relazione genitoriale ancora non distesa.
Non si ravvisa pertanto nell'episodio sopra riferito un elemento contrario all'affermazione della pariteticità della frequentazione del minore da parte del padre, tenuto altresì conto del fatto che, nonostante la crisi familiare che ha portato alla separazione dei genitori (non ancora del tutto superata: v. c.t.u) e della conflittualità in essere, questi mantengano comunque una apprezzabile capacità di dialogo e di cooperazione per il bene del minore.
Ne consegue che, confermato l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori ed il suo collocamento presso l'abitazione ove vive con la madre, in riforma della sentenza impugnata: a) va disposto che, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario stabilito dal consulente d'ufficio, anche con riguardo alle festività natalizie e pasquali ed ai periodi di vacanza scolastica;
b) va ridotto l'assegno di mantenimento che il padre deve versare alla madre all'importo di € 400 mensili,
oltre rivalutazione Istat su base annua ed al 50% delle spese straordinarie.
Merita conferma anche l'invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, in modo da superare le incomprensioni in atto.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti e quelle di c.t.u. divise a metà tra le stesse.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
ed in contraddittorio con il Procuratore Generale della Repubblica, con CP_1
ricorso depositato il 31.10.2023 avverso la sentenza n. 1101/2025 del Tribunale di
15 Firenze, pubblicata il 31.3.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata:
a) confermato l'affido condiviso del minore ed il suo collocamento presso l'abitazione ove vive con la madre, dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo le modalità
stabilite nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado anche con riguardo alle festività natalizie e pasquali e ai periodi di vacanza dalla scuola;
b) riduce a € 400,00 mensili l'assegno che il padre è tenuto a corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio , oltre alla rivalutazione Per_1
monetaria Istat su base annua e al 50% delle spese straordinarie.
2) compensa le spese del doppio grado;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a metà tra le parti.
L'Estensore
RA NI
La Presidente
ND IE
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott.ssa
EL IN.
16
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALESSANDRA GUERRIERI PRESIDENTE
dott. VINCENZO SAVOIA CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 852/2025 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1101/2025 del Tribunale di Firenze e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via della Chiesa n. 63, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Ferraroni del
Foro di Firenze con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Rossa n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Mara Desantis del foro di
Taranto, con domicilio pec Email_2
APPELLATA
1 All'udienza del 17.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per:
ed eccezione, per i motivi in atti, accogliere il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, n. 1101/2025 del 31.3.2025,
emessa dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nel procedimento R.G.
12382/2023, a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di
Firenze del 14.02.2018 n. cronol. 2112/2018 reso nel procedimento rg n. 3335/2017 VG:
- Disporre che il figlio fermo l'affido condiviso del figlio minore con formale Per_1
domiciliazione presso la madre ai fini della residenza anagrafica, frequenterà entrambi i
genitori nella misura del 50% secondo lo schema seguente, così come indicato dalla CTU:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 M M P P M M
Settimana 2 M M P P P P
Oppure invertendo i giorni:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 P P M M M M
Settimana 2 P P M M P P
Ancora, come indicato dalla CTU, disporre che: -per le vacanze natalizie, Per_1
alternativamente, ogni anno, trascorrerà con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con
l'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio. - le festività Pasquali saranno trascorse dal minore
in maniera alternata con ciascun genitore. - per le vacanze estive, trascorrerà con Per_1
ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi. Ciascun genitore prenderà le
decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando il figlio si trova presso di lui. Per
2 il resto ci si riporta al proprio piano genitoriale di cui al doc. 26 prodotto nel giudizio di
primo grado;
- revocare l'attuale assegno di mantenimento a carico del padre e a favore della madre non
sussistendone i presupposti di legge e disporre che ciascun genitore provveda
direttamente al mantenimento del figlio per il tempo in cui è presso di sé e al pagamento
del 50% ciascuno della mensa scolastica, confermando le statuizioni in essere circa le
spese straordinarie e comunque secondo le linee del CNF;
- in ogni caso, anche per la
denegata e non creduta ipotesi che siano mantenute le attuali condizioni di frequentazione
in forza delle quali il padre sta con il figlio 6 giorni e la madre 8 giorni su 14 giorni,
dichiarare che nessun assegno a titolo di mantenimento del figlio debba essere Per_1
corrisposto dal sig. a favore della signora per sopravvenuta Pt_1 Controparte_1
inesistenza dei presupposti per un assegno perequativo, alla luce sia del criterio della
proporzionalità alla capacità reddituale e lavorativa e consistenza patrimoniale dei
genitori sia degli altri criteri previsti dall'art.337 ter c.c., e revocare l'assegno di
mantenimento previsto per detto titolo a favore della signora nel provvedimento del CP_1
Tribunale di Firenze del 14.02.2018 n. cronol. 2112/2018 reso nel procedimento rg n.
3335/3017 VG, difettandone i presupposti di legge, con decorrenza dal 04/01/2024, data
di deposito della memoria di costituzione in primo grado, e con condanna della signora
alla restituzione al sig. di quanto medio tempore versato a tale titolo;
CP_1 Pt_1
In via istruttoria: Senza voler invertire l'onere della prova, si chiede ammettersi prova
per testi sui seguenti capitoli: 1. “DCV che quando la signora ha subito nel 2021 CP_1
un intervento chirurgico è stato il sig. a preparargli la valigia e che Lei Parte_1
l'ha portata in ospedale dalla CP_1
2. “DCV che nel periodo di convalescenza della signora di due settimane, che ha CP_1
seguito l'intervento di cui al precedente capitolo è stato il padre ad accudire in via
esclusiva ; Per_1
3 3. “DCV che per la quarantena del 2020, ha vissuto per 52 giorni consecutivi Per_1
esclusivamente con il padre a Monticiano”;
4. “DCV che quando e la sua mamma hanno contratto il Covid, a marzo 2022, Per_1
è stato a casa dal padre, che pure era risultato negativo, ma che ha fatto la Per_1
quarantena col figlio”;
Si indica come teste sui capitoli 1, 2, 3 e 4 il sig. Testimone_1
Si insiste nell'ordine di esibizione alla signora ad integrazione dell'attuale CP_1
documentazione in atti, in riferimento alla gestione patrimoniale n. 110-72200095, al
Part fondo pensione, al TFR. Si chiede inoltre che sia depositata dalla signora del Pt_2
2024, l'estratto conto del primo trimestre del 2024 non rinvenuti nella documentazione
prodotta a gennaio 2025, nonostante l'ordine del Giudice di primo grado. In ogni caso,
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali,
cap ed iva>>.
Per : << Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dal sig. in ragione della mancata osservanza dei Parte_1
prescritti di cui all'art. 342, comma 1,c.p.c.; dichiarare, comunque, inammissibile il mezzo
di prova per testi dedotto per le ragioni precedentemente (nella premessa di diritto)
esplicate; 2) nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza
gravata; 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese
e oneri accessori >>.
I FATTI DI CAUSA
Nel 2018 il Tribunale di Firenze, chiamato a regolare le condizioni di affidamento e mantenimento di nato nel 2014 da una relazione Persona_2
non matrimoniale tra e recepiva gli accordi Controparte_1 Parte_1
4 delle parti e disponeva l'affido condiviso del minore, collocandolo presso la madre e regolando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva un assegno mensile di € 520 comprensivo della “tata” e della mensa quale contributo al suo mantenimento.
Nel 2023 , stante le maggiori esigenze evolutive di Controparte_1 Per_1
connesse alla crescita, chiedeva la modifica delle condizioni di mantenimento del minore, mediante l'aumento dell'assegno che il padre era tenuto a corrisponderle ad € 680 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla rivalutazione Istat, con la condanna del agli arretrati per adeguamento Pt_1
Istat (€ 3.887,79) ed interessi legali (€ 632,85) a decorrere dalla data del provvedimento di regolamentazione e sino al febbraio del 2018.
chiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, Parte_1
chiedeva che il minore, pur collocato presso la madre, potesse trascorrere con il padre un tempo prevalente (8 giorni su 14) o quantomeno paritario (7 giorni su
14), posto che la madre era solita lasciare il figlio a casa di una persona di sua fiducia almeno uno o due giorni la settimana, tanto da aver sentito il minore lamentarsi di essere sballottato tra tre case. Chiedeva inoltre la revoca del contributo mensile al mantenimento del minore allegando che la , mentre CP_1
nel 2018 guadagnava 1.500 euro mensili e non percepiva alcun affitto dall'abitazione di Torino, nel 2024 essa godeva di una retribuzione mensile netta di € 2.126, percependo mediamente € 2.000 mensili per tutto il 2023 (somma comprensiva della 13^ e della 14^), oltre ad un canone mensile di € 367 al netto delle imposte per l'appartamento di Torino. Dopo il 2018 la aveva inoltre CP_1
ereditato dalla madre denari ed immobili, tra cui la casa in S. Stefano Belbo,
venduta nel 2022 al prezzo di € 115.000,00. Essa inoltre disponeva di risparmi per circa 500.000 euro, suddivisi tra due gestioni patrimoniali e diversi conti correnti.
Esso invece, aveva visto peggiorare la propria condizione reddituale, Pt_1
5 perché mentre nel 2018 percepiva uno stipendio di € 2.500 mensili, da febbraio
2019 il proprio reddito era sceso a € 2.000 nette mensili a causa della crisi che aveva coinvolto l'azienda di famiglia. I propri risparmi ammontavano a € 32.000.
Sottolineava che la usufruiva della casa di via Porta Rossa, n. 3, di proprietà CP_1
dei genitori del senza pagare alcunché. Pt_1
Dopo aver espletato una consulenza d'ufficio, il Tribunale di Firenze, con sentenza n.1101/2025:
a) riteneva non opportuna la modificazione del regime di frequentazione genitori/figlio, frutto, peraltro, di un accordo tra le parti e ormai interiorizzato anche dal minore, secondo il seguente schema:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/Dom
Settimana 1 M M P M P P
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/Dom
Settimana 2 M M P P M M
e confermava la disciplina prevista dal decreto emesso dal Tribunale di Firenze
in data 14/02/2018 in ordine alle festività natalizie, pasquali ed estive;
b) rigettava la di aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio,
atteso il peggioramento delle condizioni reddituali del padre che allo stato guadagnava circa 2.000 euro mensili e della liquidità accantonata dalla madre, la cui diminuzione reddituale era da reputarsi transitoria avendo essa deciso di intraprendere una diversa attività professionale.
c) rigettava altresì la domanda di revoca dell'assegno avanzata dal tenuto conto dell'accresciute esigenze evolutive del minore e del le Pt_1
attuali minori risorse economiche della , dimessasi dall'azienda di famiglia CP_1
del negando rilievo alla maggiore liquidità accantonata dalla madre Pt_1
6 perché ai fini della determinazione del contributo a favore del figlio minore era necessario tenere in considerazione i tempi di frequentazione, la capacità
reddituale del genitore e le esigenze di vita del minore e non anche al tenore di vita delle parti, rilevante, quest'ultimo, solo ai fini di un assegno di mantenimento tra coniugi.
d) infine, dichiarava inammissibile la domanda al pagamento della somma di €3.887,23 dovuta a titolo di arretrati per l'adeguamento ISTAT ed interessi legali avanzata della ricorrente poiché siffatta domanda doveva CP_1
essere formulata in diversa e separata sede e respingeva anche la domanda,
formulata dal di condannare la ricorrente ex art. 96 primo e terzo comma Pt_1
c.p.c. non ravvisando gli estremi della fattispecie invocata.
e) le spese di lite venivano integralmente compensate attesa la reciproca soccombenza e poste le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà
per ciascuna.
Con ricorso depositato il 5.5.2025 proponeva appello per i Parte_1
seguenti motivi:
- col primo e col secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 61,62,
113,115 e116 c.p.c. e il vizio di motivazione in merito alla valutazione degli esiti della c.t.u, nonché la violazione degli art. 337 ter c.c. e 473 bis 2 c.p.c. e dell'art. 8
Cedu, per avere il primo giudice erroneamente disatteso la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di frequentazione paritaria con il figlio, nonostante che il c.t.u. avesse concluso per un regime di affidamento paritario del minore. E ciò senza fornire un'adeguata e concreta spiegazione delle ragioni per le quali si era discostato dalle corrette valutazioni del consulente d'ufficio, che raccomandava un collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori al fine di dare concreta attuazione al suo diritto alla bigenitorialità, non sussistendo alcuna ragione ostativa al collocamento paritario
7 del minore, tenuto conto, in particolar modo, delle risultanze della c.t.u. dalle quali emergeva la volontà del minore di trascorrere il tempo in egual modo con entrambi i genitori e che lo stesso manifestava chiaramente il proprio disagio nel dover decidere con quale dei genitori trascorrere più tempo. Evidenziava inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tra i genitori vi era accordo sulle scelte importanti per la vita del figlio. E sottolineava che egli non svolgeva lavoro dipendente con orari fissi, ma ricopriva il ruolo di amministratore (senza orari fissi) presso la Updated Calvani srl, di cui era socio al 10%, e che siffatto ruolo gli permetteva di avere ampia possibilità di cura del figlio. Inoltre, la frequentazione paritaria era favorita anche dalla vicinanza tra le abitazioni dei due genitori (a soli 900 m di distanza).
- col terzo motivo impugnava il rigetto di revoca dell'assegno per il mantenimento del minore, attualmente pari a € 619 per effetto della rivalutazione
Istat, lamentando la violazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c., 115 e 116 c.p.c., e
337 ter c.c., perché il primo giudice non aveva tenuto in considerazione il fatto che la , dopo il decreto del 2018, aveva ricevuto in eredità dalla madre un CP_1
consistente patrimonio sia mobiliare (denaro e titoli) che immobiliare che modificava in modo significativo il precedente equilibrio economico tra le parti ed era rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno a carico del Pt_1
consentendo alla di ricavare con costanza ingenti redditi da alcuni CP_1
investimenti finanziari (patrimonio mobiliare) e che dall'estratto conto della stessa risultano ulteriori entrate. Il Tribunale non considerava altresì il percepimento, da parte dell'appellata, del TFR a seguito delle dimissioni presentate, per volontà della stessa , alla società AS (società di cui era CP_1
proprietario il padre del . Al contrario, il proprio compenso mensile Pt_1
come amministratore era diminuito, dal 2018, di euro 500 (prima ammontava a euro 2500,00, mentre attualmente è di euro 2000,00 al mese) e che lo stesso non
8 era proprietario di alcun immobile o di altra propria fonte di reddito, a differenza della sig.ra , che disponeva di un immobile messo a frutto a Torino. CP_1
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio cui il padre avrebbe provveduto in forma diretta durante i propri tempi di permanenza con lo stesso, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
In via istruttoria lamentava altresì la lesione del diritto di difesa perché il primo giudice non aveva ammesso le prove richieste per dimostrare l'ampia disponibilità del padre a curare il figlio secondo le esigenze di . Per_1
Concludeva come in epigrafe per il collocamento paritario del minore e la revoca dell'assegno di mantenimento.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 cod. proc. civ.. Nel merito ne chiedeva il rigetto, avendo il primo giudice correttamente valutato l'interesse del minore a non modificare l'attuale assetto di frequentazione col padre, con il quale trascorreva il 45% del tempo ed il restante
55% con la madre, per cui l'aggiunta di due giorni in più al mese appariva del tutto strumentale. Quanto ai profili economici allegava che la situazione patrimoniale non era rilevante ai fini dell'obbligo di mantenimento del figlio da parte del padre, tenuto altresì conto della necessità per la madre di reperire una propria abitazione per quando quella attualmente fruita non sarebbe più stata disponibile per il minore. Rimarcava che attualmente la sua capacità reddituale era, invero, diminuita a fronte del cambiamento di lavoro (scelta consapevole della determinata dal clima di ostilità della famiglia nei suoi CP_1 Pt_1
confronti e, anche, dalla volontà di intraprendere una carriera lavorativa confacente al proprio percorso di studi). Né poteva tenersi conto del fondo pensione, che non costituiva una rendita patrimoniale utilizzabile per il mantenimento del minore.
9 Concludeva come in epigrafe, opponendosi anche alle istanze istruttorie.
Il Procuratore Generale della Repubblica, in persona del Sostituto P.G. Bianca
Bellucci, visto il ricorso in appello ed esaminati gli atti di causa ha espresso parere contrario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.10.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti e, all'esito della discussione, la causa era trattenuta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018)
adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si esamina per primo il terzo motivo di appello inerente all'assegno di mantenimento per il figlio stabilito a carico del padre in attuali € 619,00 Per_1
mensili, in esito all'applicazione della rivalutazione monetaria maturata sull'originario assegno di € 520, comprensivo della “tata” e della mensa, previsto dal Tribunale di Firenze nel 2018 quando , nato nel 2014, aveva 4 anni. Per_1
Questo perché, come sarà meglio illustrato in seguito, il regime di frequentazione del minore e la questione del mantenimento diretto dello stesso per i tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore non è destinato a spiegare alcuna sostanziale rilevanza sull'assegno che il padre deve versare alla madre, in quanto attualmente il padre vede e tiene con sé il figlio per un periodo pressoché paritetico rispetto alla madre (45% il padre e 55% la madre), mentre
10 chiede di poterlo tenere con sé per lo stesso periodo che il minore trascorre con la madre, per cui si discute in pratica di due giorni al mese, ossia di un lasso di tempo così ridotto che, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, non è destinato ad avere reale rilevanza ai fini che ci occupano.
La è attualmente in una fase lavorativa transitoria, avendo iniziato CP_1
una nuova attività professionale dopo aver scelto di cessare l'attività lavorativa presso l'azienda di famiglia del che le consentiva un reddito mensile di Pt_1
oltre 2.000 euro. Ha iniziato quindi un percorso professionale consono ai propri studi universitari.
In esito alla cessazione del rapporto di lavoro (durato oltre 11 anni) essa percepirà il trattamento di fine rapporto che andrà ad incrementare ulteriormente la liquidità accantonata, non essendo controverso che la stessa,
dopo l'emissione del decreto del 2018 di cui si chiede la modifica, essa abbia ereditato un patrimonio mobiliare di circa 500.000 euro investito anche in titoli fruttiferi e in un fondo pensione.
Il padre, quale amministratore dell'azienda di famiglia, percepisce attualmente uno stipendio mensile di circa 2.000 euro e non risulta proprietario di immobili.
Sia la sia il fruiscono, infatti, di abitazioni messe loro a CP_1 Pt_1
disposizione dai genitori del situate a poca distanza l'una dall'altra e Pt_1
nessuno dei due sopporta oneri economici per il soddisfacimento delle rispettive esigenze abitative.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale ritiene questa Corte che la liquidità ed i risparmi accantonati dalla , di cui non è controverso CP_1
l'ammontare, riscontrabili anche mediante la documentazione bancaria in atti,
abbia determinato un significativo mutamento delle sue condizioni economiche,
patrimoniali e reddituali, trattandosi di risorse consistenti che possono essere
11 messe a frutto per sopperire non solo alle proprie esigenze di sostentamento, ma anche al mantenimento del minore.
Neppure è controverso, peraltro, che la disponga di un'abitazione a CP_1
Torino che le permette di ricevere un ulteriore introito di circa 336,00 euro mensili al netto delle tasse.
Non consta che il pur provenendo da una famiglia molto agiata, Pt_1
disponga di redditi superiori a quelli dichiarati (pari ad € 2.000 mensili), né tale circostanza è stata specificatamente messa in dubbio dalla . CP_1
Nondimeno, occorre altresì considerare che la , dopo aver interrotto CP_1
il rapporto di lavoro nell'azienda di famiglia del è solo agli inizi della Pt_1
professione di psicologa che da poco ha deciso di intraprendere in base al suo titolo universitario.
Per tali ragioni – e sino a quando la non vedrà stabilizzare la propria CP_1
attività professionale in modo che le assicuri introiti affidabili e costanti – ritiene questa Corte che il padre dovrà continuare a versare in favore della stessa un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio che pare Per_1
equo indicare in € 400,00, oltre alla rivalutazione monetaria Istat su base annua ed al 50% delle spese straordinarie.
L'importo sopra determinato appare equo non solo in relazione alle condizioni economiche delle parti, ma anche ai bisogni evolutivi di , Per_1
certamente maggiori rispetto al 2018, tenuto conto del fatto che il padre provvede anche al mantenimento diretto del minore per il tempo, paritetico, che trascorre col figlio, il quale fruisce altresì del mantenimento indiretto offerto, tramite i nonni paterni, mediante la disponibilità della casa familiare ove vive con la madre.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono fondati.
12 Come sopra anticipato, attualmente il minore gode di un regime di frequentazione coi genitori sostanzialmente paritetico (45% col padre e 55% con la madre).
Il consulente d'ufficio ha proposto uno schema di frequentazione che,
aumentando di due giorni mensili la frequentazione col padre, permette al minore di stare col padre per il 50% del tempo disponibile.
All'osservazione clinica della c.t.u.: <il primo dato significativo che emerge è
il legame affettivo profondo che il bambino nutre nei confronti di entrambe [le figure genitoriali]>> e all'interazione effettuata durante le operazioni peritali egli è
risultato in grado di passare con una certa naturalezza da un genitore all'altro senza mostrare difficoltà: <i dati osservati permettono dunque di concludere come
sia in grado di separarsi tranquillamente dai genitori e di non mettere in atto alcun Per_1
disagio alla presenza dell'uno o dell'altro>> (v. pag. 39 della c.t.u.). Egli è apparso inoltre in grado di adattarsi alle caratteristiche relazionali del padre e della madre senza mostrare segni di sofferenza: <la modalità di adattamento risulta significativa
nella misura in cui il bambino appare non vivere in maniera “scissa” la relazione con
ciascun genitore ma sia in grado di conservare una funzionale continuità relazionale nel
passaggio dall'uno all'altro e di riconoscere l'importanza e le peculiarità del mondo
paterno e materno: in altre parole, dalla c.t.u. emerge come il minore senta il bisogno
profondo di mantenere un rapporto continuativo e quotidiano con entrambi i genitori>>
(v. pag. 40 della c.t.u.).
In tale prospettiva, la proposta di una frequentazione perfettamente paritetica come quella avanzata dal consulente d'ufficio appare confacente all'interesse del minore e non pare contraddetta dal turbamento che due giorni in più al mese possono provocare nelle abitudini di vita del minore nella sua attuale fase di crescita, di cui il c.t.u. non ha dato riscontro alcuno.
13 OR manifesta, dunque, il bisogno di un contatto quotidiano con entrambe le figure genitoriali e il desiderio di stare egualmente sia col padre sia con la madre.
Quest'ultima, non avendo parenti a Firenze, ha creato una rete amicale che la supporta nella gestione di con figure, anche professionalmente Per_1
qualificate, come la ex maestra d'asilo del bambino, ed affettivamente legate al minore.
Il padre può contare sui propri genitori, sinceramente affezionati al nipote.
Ritiene questa Corte che, pur essendo i valori in gioco piuttosto sfumati
(perché due giorni in più o in meno al mese non hanno un rilevante significato nella qualità del rapporto tra e i genitori), sia da preferire la soluzione Per_1
prospettata dal consulente d'ufficio, maggiormente espressiva del principio di bigenitorialità, data la ampia disponibilità offerta dal padre di prendersi cura del figlio.
Né pare di ostacolo al modesto ampiamento della facoltà di visita del padre, il fatto che la nonna materna, durante le operazioni peritali, abbia manifestato, un atteggiamento svalutante nei confronti della;
trattasi di una CP_1
manifestazione di rammarico da parte della nonna paterna che non ha ricevuto le attenzioni che si aspettava da parte della durante una grave malattia che CP_1
l'ha profondamente debilitata. D'altro lato, la stessa nonna paterna ha nettamente affermato che il bambino debba stare con entrambi i genitori, senza in alcun modo tagliare fuori la madre. Così come il nonno paterno contesta anche al figlio
(e non solo alla madre) la incapacità di entrambi i genitori di dare a una Per_1
famiglia. E nei fatti, i nonni paterni consentono che la continui ad abitare CP_1
nella casa familiare che hanno continuato a metterle a disposizione, in tal modo manifestando un atteggiamento positivo anche nei confronti della madre, che può coltivare la consueta quotidianità con il minore senza che quest'ultimo abbia
14 a ricevere il trauma dell'allontanamento da casa nel contesto di una relazione genitoriale ancora non distesa.
Non si ravvisa pertanto nell'episodio sopra riferito un elemento contrario all'affermazione della pariteticità della frequentazione del minore da parte del padre, tenuto altresì conto del fatto che, nonostante la crisi familiare che ha portato alla separazione dei genitori (non ancora del tutto superata: v. c.t.u) e della conflittualità in essere, questi mantengano comunque una apprezzabile capacità di dialogo e di cooperazione per il bene del minore.
Ne consegue che, confermato l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori ed il suo collocamento presso l'abitazione ove vive con la madre, in riforma della sentenza impugnata: a) va disposto che, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario stabilito dal consulente d'ufficio, anche con riguardo alle festività natalizie e pasquali ed ai periodi di vacanza scolastica;
b) va ridotto l'assegno di mantenimento che il padre deve versare alla madre all'importo di € 400 mensili,
oltre rivalutazione Istat su base annua ed al 50% delle spese straordinarie.
Merita conferma anche l'invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, in modo da superare le incomprensioni in atto.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti e quelle di c.t.u. divise a metà tra le stesse.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
ed in contraddittorio con il Procuratore Generale della Repubblica, con CP_1
ricorso depositato il 31.10.2023 avverso la sentenza n. 1101/2025 del Tribunale di
15 Firenze, pubblicata il 31.3.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata:
a) confermato l'affido condiviso del minore ed il suo collocamento presso l'abitazione ove vive con la madre, dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo le modalità
stabilite nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado anche con riguardo alle festività natalizie e pasquali e ai periodi di vacanza dalla scuola;
b) riduce a € 400,00 mensili l'assegno che il padre è tenuto a corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio , oltre alla rivalutazione Per_1
monetaria Istat su base annua e al 50% delle spese straordinarie.
2) compensa le spese del doppio grado;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a metà tra le parti.
L'Estensore
RA NI
La Presidente
ND IE
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott.ssa
EL IN.
16