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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 957/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), assistiti e difesi dall'Avv. CORDA PIERO C.F._3
attori e
(C.F. ), ( CP_1 P.IVA_1 CP_2 C.F._4
), (C.F.: ),
[...] Controparte_3 C.F._5
F.A.T.A. – FONDO ASSICURATIVO TRA TO (C.F.
), , P.IVA_2 Controparte_4 Controparte_5
(C.F. ),
[...] C.F._6 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. ), P.IVA_3 Controparte_7 P.IVA_4 [...]
NAZ. (C.F. CP_8 CP_9 Controparte_10
) già P.IVA_5 Controparte_11
(C.F. Controparte_12
), P.IVA_6 Controparte_13 (C.F. ), (C.F. P.IVA_7 Controparte_14
), (C.F. ) e P.IVA_8 CP_15 P.IVA_9 [...]
(C.F. CP_16 C.F._7
contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice;
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Cagliari: 1) Revocare il decreto reso il 12 giugno 2020 dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo R.Es. n. 142/1994; 2) Accertare
e dichiarare che compete all'Assemblea del Condominio di Via
Parrocchia, 6 in Decimomannu, deliberare l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione della terrazza;
della copertura dell'edificio
Condominiale e delle aperture degli abbaini affidandone l'esecuzione alla
Ditta Linea Verticale secondo il preventivo dell'11/2/2021 come deliberato dalla medesima Assemblea condominiale il 26.03.2021; 3) Accertare e dichiarare che le spese per i lavori di impermeabilizzazione della terrazza
e della copertura dell'edificio condominiale e degli abbaini, come da preventivo della Ditta Linea Verticale, con esclusione delle spese per la chiusura delle aperture degli abbaini, devono essere ripartite secondo i criteri indicati nell'Ordinanza del 30/10/2019 in base alle tabelle millesimali nella misura di 1/3 a carico del debitore esecutato proprietario della mansarda e 2/3 a carico del;
4) Accertare e dichiarare CP_17
che le spese per la chiusura delle aperture degli abbaini di cui alla voce 2
p.02 del preventivo della Ditta Linea Verticale dell'11.2.2021 devono essere poste a carico esclusivo del debitore esecutato e, pertanto, a carico della procedura esecutiva R.Es. n. 142/1994 e procedure riunite e, pertanto, condannare il debitore esecutato a rimborsare, attraverso recupero dalle somme incassate dalla vendita dei beni pignorati, le somme
pag. 2/11 corrisposte per tale voce dagli attori come da ripartizione dell'assemblea condominiale del 26.03.2021 (docc. 33 e 34) nella misura di € 573,73 per
di € 567,43 per ET e di € 321,05 per Parte_1 Pt_1 [...]
oltre a interessi dalla data dell'esborso avvenuto il 15/04/2021 Parte_3
(punto3 Doc. 33); 5) Accertare e dichiarare il diritto dei Sig. Parte_1
e al risarcimento dei danni arrecati agli appartamenti di loro Parte_2
proprietà posti al 4° e 3° piano dell'Edificio sito in Decimomannu, Via
Parrocchia, 6 imputabili alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza, dalla vetrata di copertura di questa e dalle aperture degli abbaini per l'incuria nella manutenzione degli stessi e per l'effetto condannare il debitore esecutato e di conseguenza porre a carico della procedura esecutiva, responsabile dei danni medesimi a termini degli artt. 2043 e art.
2051 C.C. a corrispondere ai Sigg. e Parte_1 Parte_2
rispettivamente le somme di € 11.101,87 e di € 9.771,61, determinate, in proporzione alla spesa per i danni ai tre appartamenti indicata in €
31.302,56 oltre IVA al 10%, dal C.T.U. nel computo metrico datato
30/5/2019, ovvero, in subordine, proporzionalmente alla misura indicata nei preventivi della Ditta Controparte_18
“ e “ ”, con interessi e Controparte_19 Controparte_20
rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 2° comma c.p.c. nel procedimento esecutivo n. 142/94 riunito ai nn. 257/95, 434/95 e 471/95 premettendo che con sentenza n. 3174/2013 depositata il 7/11/2013 e pag. 3/11 passata in giudicato il 10/11/2014 il Tribunale di Cagliari aveva accertato l'intervenuto acquisto per usucapione da parte degli esponenti, oltre che di altri, dei seguenti immobili:
- n. 2 appartamenti facenti parte dello stabile sito in Parte_1
Decimomannu, Via Parrocchia, 6, distinti al F. 11, mapp.li 310/17 e
310/18, Cat. A2, Cl. 2, di vani 5,5 e 6,5, Piano 4°; n. 2 posti auto al piano terra nell'area cortilizia dello stesso stabile con accesso dal passo carraio distinti con i nn. 4 e 9; relative quote sulle parti comuni dell'edificio ed impianti tecnici comuni distinti con le particelle 7, 8 e 10;
- Cadau n. 2 appartamenti facenti parte del fabbricato sito in Pt_2
Decimomanu, Via Parrocchia, 6, distinti al F. 11, mapp.li 310/15 e 310/16,
Cat. A2, Cl. 2, di vani 5,5 e 6,5 Piano 3°; n. 2 posti auto al piano terra nell'area cortilizia dello stesso stabile con accesso dal passo carraio distinti con i nn. 7 e 8, oltre alle quote spettanti sui vani adibiti a servizi tecnici comuni distinti con le particelle 7, 8 e 10 e relative quote sulle parti condominiali;
- , n. 1 appartamento facente parte dello stabile sito in Parte_3
Decimomannu, Via Parrocchia, 6, distinto al F. 11, mappale 310/12, Cat.
A2, Cl. 2, vani 6, piano1°; n. 2 posti auto al piano terra nell'area cortilizia dello stesso stabile con accesso dal passo carraio distinti con i nn. 2 e 5; con le relative quote sulle parti comuni dell'edificio ed impianti tecnici comuni distinti con le particelle 7, 8 e 10 e relative quote sulle parti condominiali.
Nell'ambito della procedura esecutiva oggetto di opposizione veniva riscontrata la cattiva manutenzione degli immobili suindicati e la necessità di una serie di interventi, i cui costi, all'esito delle verifiche e delle procedure disposte dal giudice dell'esecuzione (nomina di un ausiliario per pag. 4/11 individuare gli interventi necessari ed acquisire i relativi preventivi di spesa) era stato quantificato il costo per i lavori di risanamento della mansarda diretti ad impedire le infiltrazioni d'acqua ai piani sottostanti in €
76.940,00 e quantificato il costo per il lavori di rimozione dei danni causati dalle infiltrazioni ai 3 appartamenti sottostanti in € 31.302,56. Le spese relative ai lavori di impermeabilizzazione della terrazza, sistemazione della copertura dell'edificio e sistemazione della copertura e degli infissi degli abbaini, secondo il giudice dell'esecuzione, dovevano essere ripartite nella misura di 1/3 a carico del proprietario della mansarda e 2/3 a carico del
, mentre le spese relative alle gronde e pluviali sarebbero da CP_17
ripartire a termini dell'art. 1123 c.c. Con decreto del 12.6.2020, oggetto della presente opposizione, il G.E. autorizzava il C.T.U. ad eseguire le opere di impermeabilizzazione della terrazza e quelli diretti ad impedire le infiltrazioni d'acqua dalla copertura e dagli abbaini della mansarda, avvalendosi della ditta Edifica e Renova S.r.l., con ripartizione delle relative spese come sopra indicato;
nonché di curare la direzione dei lavori comunicando il preventivo di spesa al . CP_17
Le decisioni assunte dal G.E. nel decreto opposto sarebbero lesive dei diritti degli attori, perché:
- i preventivi acquisiti dal C.T.U. su incarico del giudice dell'esecuzione sarebbero erronei e non terrebbero conto del reale stato dei luoghi;
- la scelta del preventivo spetterebbe ai proprietari dei beni coinvolti e dunque all'assemblea del condominio, e non al giudice dell'esecuzione o al C.T.U. dal medesimo designato;
pag. 5/11 - i proprietari degli appartamenti danneggiati dalle infiltrazioni hanno il diritto di procedere all'esecuzione dei lavori di risanamento affidandoli a ditta di loro scelta, con risarcimento dei danni nella misura indicata dal C.T.U. e dunque in € 31.302,56, di cui €
11.101,87 riferibile all'appartamento di e € 9.771,61 Parte_1
riferibile all'appartamento di;
Parte_2
- che la responsabilità dei danni sarebbe da imputare al proprietario della mansarda, debitore esecutato, o per esso alla procedura ed al relativo custode, rimasto inerte.
Sulla base di tali rilievi, gli opponenti chiedevano la revoca dell'ordinanza del 12.6.2020; l'accertamento che l'esecuzione delle opere deve essere autorizzata esclusivamente dall'assemblea del condominio, con riparto della spesa nella misura di 1/3 a carico del debitore esecutato e 2/3 a carico del , salvo le opere di chiusura delle aperture degli abbaini CP_17
ovvero per l'apposizione degli infissi sugli stessi, da porre esclusivamente a carico del debitore esecutato;
nonché l'accertamento del diritto di Pt_1
e al risarcimento del danno da infiltrazioni a carico dei
[...] Parte_2
loro immobili e condannare la procedura esecutiva al pagamento, rispettivamente, della somma di € 11.101,87 in favore di e di Parte_1
quella di € 9.771,61 in favore di . Parte_2
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio
Con verbale del 19.4.2021 il giudice rilevava la mancanza della prova della rituale notificazione dell'atto introduttivo. Con successivo verbale del
13.1.2022 veniva rilevato che la notifica era stata eseguita in modalità telematica e veniva quindi invitato il difensore dell'opponente a fornire prova della rituale esecuzione della stessa. Analoga richiesta era poi pag. 6/11 reiterata con verbale del 1.6.2023, avendo la difesa di parte opponente prodotto una serie di documenti non numerati e di difficile individuazione.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 gennaio 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre
2025. Nel termine all'uopo assegnato, la parte attrice depositava note scritte, precisando le conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. di 20 giorni per il deposito di conclusionale, senza concessione di termine vista la natura contumaciale del giudizio.
La domanda è infondata.
Va preliminarmente rilevato che l'opponente non è Parte_3
portatrice di alcun interesse meritevole di tutela, in quanto essa non è proprietaria di un immobile soggetto alle infiltrazioni provenienti dal piano mansarda dell'edificio condominiale che sia stato da queste ultime danneggiato. La domanda risarcitoria, infatti, è stata spiegata soltanto da e , proprietari dei due appartamenti nei quali si Parte_1 Parte_2
sono verificati i danni da infiltrazioni.
Inoltre, e dunque anche quanto alla posizione dei due opponenti da ultimo menzionati, va evidenziato che il ricorso risulta del tutto generico, in quanto in esso viene allegato un pregiudizio, sulla base del rilievo che spetterebbe all'assemblea del condominio, e non agli organi della procedura esecutiva che interessa il piano mansarda dell'edificio, la scelta della ditta cui affidare l'esecuzione delle opere di ripristino. Tale ipotetico danno, tuttavia, non risulta in alcun modo documentato, non avendo gli pag. 7/11 opponenti dimostrato di aver acquisito preventivi maggiormente vantaggiosi, rispetto a quello indicato dalla ditta prescelta dal giudice dell'esecuzione, ed anzi avendo essi parametrato le loro richieste risarcitorie proprio al computo eseguito dal C.T.U. della procedura esecutiva predetta, dimostrando, in tal modo, di nulla avere ad osservare circa la congruità degli stessi. In altre parole, i non contestano Pt_1
l'importo delle opere da commissionare, né il criterio di riparto, peraltro in linea con la previsione dell'art. 1126 c.c., né la quantificazione dei danni cagionati ai loro appartamenti, in tal modo mostrando di confermare, o comunque di nulla avere ad osservare, circa i predetti profili. Le censure, piuttosto, concernono la scelta del contraente cui affidare le opere da eseguire per ovviare al danno ed alle sue cause, ma sotto questo profilo esse si presentano del tutto ipotetiche. Gli odierni opponenti, infatti, avrebbero avuto interesse a contestare il quantum della spesa, o le modalità di esecuzione degli interventi, o la loro tipologia, ma sotto questo profilo, come detto, nulla hanno dedotto. Neppure hanno allegato un preventivo maggiormente conveniente, sia in termini economici che quanto ai tempi delle lavorazioni o alle modalità della loro esecuzione, rispetto a quello prodotto dalla ditta individuata dal giudice dell'esecuzione. Ne discende che il danno ipotizzato appare meramente ipotetico, e non reale, e sotto questo profilo va data continuità al principio secondo cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano
pag. 8/11 ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale
e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008;
Rv.605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv.613874;
Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv.616029; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv.622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009,
Rv.611498).
Peraltro, neppure va escluso il diritto del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, che funga da copertura dei sottostanti e dal quale provengano infiltrazioni dannose a carico di questi ultimi, di attivarsi autonomamente, nell'inerzia o nel ritardo degli organi condominiali, per ovviare al danno ed alle sue cause, salvo il diritto di ripetizione della parte della spesa di competenza degli altri partecipanti all'ente di gestione, trattandosi di comportamento ispirato al principio generale di non aggravamento del danno, e dunque caratterizzato da buona fede e diligenza. Sotto tale profilo, il G.E. ben poteva adottare un provvedimento atto ad eliminare causa e conseguenze del danno, senza dover necessariamente attendere i tempi e le procedure decisionali interne al , ove ciò fosse stato ritenuto – CP_17
come è stato nella specie– necessario o conveniente ai fini dell'eliminazione del pregiudizio o comunque della minimizzazione, o del non aggravamento, delle sue conseguenze.
pag. 9/11 Infine, va evidenziata l'infondatezza della pretesa degli odierni opponenti, relativa all'esecuzione delle opere interne alle loro proprietà. L'esistenza di un danno all'interno di esse, infatti, se impone certamente al responsabile dello stesso di attivarsi tempestivamente per eliminarne le cause ed ovviare alle conseguenze, non obbliga tuttavia il predetto soggetto ad avvalersi dei collaboratori prescelti dal danneggiato.
In definitiva, dunque, la domanda merita di essere rigettata.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di , Parte_3 CP_1 CP_2
, Controparte_3 Controparte_21
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
NAZ. , CP_8 CP_9 Controparte_10
già Controparte_11 [...]
, Controparte_12 [...]
, Controparte_13 Controparte_14
e , la rigetta. CP_15 CP_16
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
20/11//2025.
Il giudice
ST LI
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 957/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), assistiti e difesi dall'Avv. CORDA PIERO C.F._3
attori e
(C.F. ), ( CP_1 P.IVA_1 CP_2 C.F._4
), (C.F.: ),
[...] Controparte_3 C.F._5
F.A.T.A. – FONDO ASSICURATIVO TRA TO (C.F.
), , P.IVA_2 Controparte_4 Controparte_5
(C.F. ),
[...] C.F._6 Controparte_6
(C.F. ), (C.F. ), P.IVA_3 Controparte_7 P.IVA_4 [...]
NAZ. (C.F. CP_8 CP_9 Controparte_10
) già P.IVA_5 Controparte_11
(C.F. Controparte_12
), P.IVA_6 Controparte_13 (C.F. ), (C.F. P.IVA_7 Controparte_14
), (C.F. ) e P.IVA_8 CP_15 P.IVA_9 [...]
(C.F. CP_16 C.F._7
contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice;
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Cagliari: 1) Revocare il decreto reso il 12 giugno 2020 dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo R.Es. n. 142/1994; 2) Accertare
e dichiarare che compete all'Assemblea del Condominio di Via
Parrocchia, 6 in Decimomannu, deliberare l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione della terrazza;
della copertura dell'edificio
Condominiale e delle aperture degli abbaini affidandone l'esecuzione alla
Ditta Linea Verticale secondo il preventivo dell'11/2/2021 come deliberato dalla medesima Assemblea condominiale il 26.03.2021; 3) Accertare e dichiarare che le spese per i lavori di impermeabilizzazione della terrazza
e della copertura dell'edificio condominiale e degli abbaini, come da preventivo della Ditta Linea Verticale, con esclusione delle spese per la chiusura delle aperture degli abbaini, devono essere ripartite secondo i criteri indicati nell'Ordinanza del 30/10/2019 in base alle tabelle millesimali nella misura di 1/3 a carico del debitore esecutato proprietario della mansarda e 2/3 a carico del;
4) Accertare e dichiarare CP_17
che le spese per la chiusura delle aperture degli abbaini di cui alla voce 2
p.02 del preventivo della Ditta Linea Verticale dell'11.2.2021 devono essere poste a carico esclusivo del debitore esecutato e, pertanto, a carico della procedura esecutiva R.Es. n. 142/1994 e procedure riunite e, pertanto, condannare il debitore esecutato a rimborsare, attraverso recupero dalle somme incassate dalla vendita dei beni pignorati, le somme
pag. 2/11 corrisposte per tale voce dagli attori come da ripartizione dell'assemblea condominiale del 26.03.2021 (docc. 33 e 34) nella misura di € 573,73 per
di € 567,43 per ET e di € 321,05 per Parte_1 Pt_1 [...]
oltre a interessi dalla data dell'esborso avvenuto il 15/04/2021 Parte_3
(punto3 Doc. 33); 5) Accertare e dichiarare il diritto dei Sig. Parte_1
e al risarcimento dei danni arrecati agli appartamenti di loro Parte_2
proprietà posti al 4° e 3° piano dell'Edificio sito in Decimomannu, Via
Parrocchia, 6 imputabili alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza, dalla vetrata di copertura di questa e dalle aperture degli abbaini per l'incuria nella manutenzione degli stessi e per l'effetto condannare il debitore esecutato e di conseguenza porre a carico della procedura esecutiva, responsabile dei danni medesimi a termini degli artt. 2043 e art.
2051 C.C. a corrispondere ai Sigg. e Parte_1 Parte_2
rispettivamente le somme di € 11.101,87 e di € 9.771,61, determinate, in proporzione alla spesa per i danni ai tre appartamenti indicata in €
31.302,56 oltre IVA al 10%, dal C.T.U. nel computo metrico datato
30/5/2019, ovvero, in subordine, proporzionalmente alla misura indicata nei preventivi della Ditta Controparte_18
“ e “ ”, con interessi e Controparte_19 Controparte_20
rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 2° comma c.p.c. nel procedimento esecutivo n. 142/94 riunito ai nn. 257/95, 434/95 e 471/95 premettendo che con sentenza n. 3174/2013 depositata il 7/11/2013 e pag. 3/11 passata in giudicato il 10/11/2014 il Tribunale di Cagliari aveva accertato l'intervenuto acquisto per usucapione da parte degli esponenti, oltre che di altri, dei seguenti immobili:
- n. 2 appartamenti facenti parte dello stabile sito in Parte_1
Decimomannu, Via Parrocchia, 6, distinti al F. 11, mapp.li 310/17 e
310/18, Cat. A2, Cl. 2, di vani 5,5 e 6,5, Piano 4°; n. 2 posti auto al piano terra nell'area cortilizia dello stesso stabile con accesso dal passo carraio distinti con i nn. 4 e 9; relative quote sulle parti comuni dell'edificio ed impianti tecnici comuni distinti con le particelle 7, 8 e 10;
- Cadau n. 2 appartamenti facenti parte del fabbricato sito in Pt_2
Decimomanu, Via Parrocchia, 6, distinti al F. 11, mapp.li 310/15 e 310/16,
Cat. A2, Cl. 2, di vani 5,5 e 6,5 Piano 3°; n. 2 posti auto al piano terra nell'area cortilizia dello stesso stabile con accesso dal passo carraio distinti con i nn. 7 e 8, oltre alle quote spettanti sui vani adibiti a servizi tecnici comuni distinti con le particelle 7, 8 e 10 e relative quote sulle parti condominiali;
- , n. 1 appartamento facente parte dello stabile sito in Parte_3
Decimomannu, Via Parrocchia, 6, distinto al F. 11, mappale 310/12, Cat.
A2, Cl. 2, vani 6, piano1°; n. 2 posti auto al piano terra nell'area cortilizia dello stesso stabile con accesso dal passo carraio distinti con i nn. 2 e 5; con le relative quote sulle parti comuni dell'edificio ed impianti tecnici comuni distinti con le particelle 7, 8 e 10 e relative quote sulle parti condominiali.
Nell'ambito della procedura esecutiva oggetto di opposizione veniva riscontrata la cattiva manutenzione degli immobili suindicati e la necessità di una serie di interventi, i cui costi, all'esito delle verifiche e delle procedure disposte dal giudice dell'esecuzione (nomina di un ausiliario per pag. 4/11 individuare gli interventi necessari ed acquisire i relativi preventivi di spesa) era stato quantificato il costo per i lavori di risanamento della mansarda diretti ad impedire le infiltrazioni d'acqua ai piani sottostanti in €
76.940,00 e quantificato il costo per il lavori di rimozione dei danni causati dalle infiltrazioni ai 3 appartamenti sottostanti in € 31.302,56. Le spese relative ai lavori di impermeabilizzazione della terrazza, sistemazione della copertura dell'edificio e sistemazione della copertura e degli infissi degli abbaini, secondo il giudice dell'esecuzione, dovevano essere ripartite nella misura di 1/3 a carico del proprietario della mansarda e 2/3 a carico del
, mentre le spese relative alle gronde e pluviali sarebbero da CP_17
ripartire a termini dell'art. 1123 c.c. Con decreto del 12.6.2020, oggetto della presente opposizione, il G.E. autorizzava il C.T.U. ad eseguire le opere di impermeabilizzazione della terrazza e quelli diretti ad impedire le infiltrazioni d'acqua dalla copertura e dagli abbaini della mansarda, avvalendosi della ditta Edifica e Renova S.r.l., con ripartizione delle relative spese come sopra indicato;
nonché di curare la direzione dei lavori comunicando il preventivo di spesa al . CP_17
Le decisioni assunte dal G.E. nel decreto opposto sarebbero lesive dei diritti degli attori, perché:
- i preventivi acquisiti dal C.T.U. su incarico del giudice dell'esecuzione sarebbero erronei e non terrebbero conto del reale stato dei luoghi;
- la scelta del preventivo spetterebbe ai proprietari dei beni coinvolti e dunque all'assemblea del condominio, e non al giudice dell'esecuzione o al C.T.U. dal medesimo designato;
pag. 5/11 - i proprietari degli appartamenti danneggiati dalle infiltrazioni hanno il diritto di procedere all'esecuzione dei lavori di risanamento affidandoli a ditta di loro scelta, con risarcimento dei danni nella misura indicata dal C.T.U. e dunque in € 31.302,56, di cui €
11.101,87 riferibile all'appartamento di e € 9.771,61 Parte_1
riferibile all'appartamento di;
Parte_2
- che la responsabilità dei danni sarebbe da imputare al proprietario della mansarda, debitore esecutato, o per esso alla procedura ed al relativo custode, rimasto inerte.
Sulla base di tali rilievi, gli opponenti chiedevano la revoca dell'ordinanza del 12.6.2020; l'accertamento che l'esecuzione delle opere deve essere autorizzata esclusivamente dall'assemblea del condominio, con riparto della spesa nella misura di 1/3 a carico del debitore esecutato e 2/3 a carico del , salvo le opere di chiusura delle aperture degli abbaini CP_17
ovvero per l'apposizione degli infissi sugli stessi, da porre esclusivamente a carico del debitore esecutato;
nonché l'accertamento del diritto di Pt_1
e al risarcimento del danno da infiltrazioni a carico dei
[...] Parte_2
loro immobili e condannare la procedura esecutiva al pagamento, rispettivamente, della somma di € 11.101,87 in favore di e di Parte_1
quella di € 9.771,61 in favore di . Parte_2
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio
Con verbale del 19.4.2021 il giudice rilevava la mancanza della prova della rituale notificazione dell'atto introduttivo. Con successivo verbale del
13.1.2022 veniva rilevato che la notifica era stata eseguita in modalità telematica e veniva quindi invitato il difensore dell'opponente a fornire prova della rituale esecuzione della stessa. Analoga richiesta era poi pag. 6/11 reiterata con verbale del 1.6.2023, avendo la difesa di parte opponente prodotto una serie di documenti non numerati e di difficile individuazione.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 gennaio 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre
2025. Nel termine all'uopo assegnato, la parte attrice depositava note scritte, precisando le conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. di 20 giorni per il deposito di conclusionale, senza concessione di termine vista la natura contumaciale del giudizio.
La domanda è infondata.
Va preliminarmente rilevato che l'opponente non è Parte_3
portatrice di alcun interesse meritevole di tutela, in quanto essa non è proprietaria di un immobile soggetto alle infiltrazioni provenienti dal piano mansarda dell'edificio condominiale che sia stato da queste ultime danneggiato. La domanda risarcitoria, infatti, è stata spiegata soltanto da e , proprietari dei due appartamenti nei quali si Parte_1 Parte_2
sono verificati i danni da infiltrazioni.
Inoltre, e dunque anche quanto alla posizione dei due opponenti da ultimo menzionati, va evidenziato che il ricorso risulta del tutto generico, in quanto in esso viene allegato un pregiudizio, sulla base del rilievo che spetterebbe all'assemblea del condominio, e non agli organi della procedura esecutiva che interessa il piano mansarda dell'edificio, la scelta della ditta cui affidare l'esecuzione delle opere di ripristino. Tale ipotetico danno, tuttavia, non risulta in alcun modo documentato, non avendo gli pag. 7/11 opponenti dimostrato di aver acquisito preventivi maggiormente vantaggiosi, rispetto a quello indicato dalla ditta prescelta dal giudice dell'esecuzione, ed anzi avendo essi parametrato le loro richieste risarcitorie proprio al computo eseguito dal C.T.U. della procedura esecutiva predetta, dimostrando, in tal modo, di nulla avere ad osservare circa la congruità degli stessi. In altre parole, i non contestano Pt_1
l'importo delle opere da commissionare, né il criterio di riparto, peraltro in linea con la previsione dell'art. 1126 c.c., né la quantificazione dei danni cagionati ai loro appartamenti, in tal modo mostrando di confermare, o comunque di nulla avere ad osservare, circa i predetti profili. Le censure, piuttosto, concernono la scelta del contraente cui affidare le opere da eseguire per ovviare al danno ed alle sue cause, ma sotto questo profilo esse si presentano del tutto ipotetiche. Gli odierni opponenti, infatti, avrebbero avuto interesse a contestare il quantum della spesa, o le modalità di esecuzione degli interventi, o la loro tipologia, ma sotto questo profilo, come detto, nulla hanno dedotto. Neppure hanno allegato un preventivo maggiormente conveniente, sia in termini economici che quanto ai tempi delle lavorazioni o alle modalità della loro esecuzione, rispetto a quello prodotto dalla ditta individuata dal giudice dell'esecuzione. Ne discende che il danno ipotizzato appare meramente ipotetico, e non reale, e sotto questo profilo va data continuità al principio secondo cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano
pag. 8/11 ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale
e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008;
Rv.605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv.613874;
Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv.616029; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv.622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009,
Rv.611498).
Peraltro, neppure va escluso il diritto del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, che funga da copertura dei sottostanti e dal quale provengano infiltrazioni dannose a carico di questi ultimi, di attivarsi autonomamente, nell'inerzia o nel ritardo degli organi condominiali, per ovviare al danno ed alle sue cause, salvo il diritto di ripetizione della parte della spesa di competenza degli altri partecipanti all'ente di gestione, trattandosi di comportamento ispirato al principio generale di non aggravamento del danno, e dunque caratterizzato da buona fede e diligenza. Sotto tale profilo, il G.E. ben poteva adottare un provvedimento atto ad eliminare causa e conseguenze del danno, senza dover necessariamente attendere i tempi e le procedure decisionali interne al , ove ciò fosse stato ritenuto – CP_17
come è stato nella specie– necessario o conveniente ai fini dell'eliminazione del pregiudizio o comunque della minimizzazione, o del non aggravamento, delle sue conseguenze.
pag. 9/11 Infine, va evidenziata l'infondatezza della pretesa degli odierni opponenti, relativa all'esecuzione delle opere interne alle loro proprietà. L'esistenza di un danno all'interno di esse, infatti, se impone certamente al responsabile dello stesso di attivarsi tempestivamente per eliminarne le cause ed ovviare alle conseguenze, non obbliga tuttavia il predetto soggetto ad avvalersi dei collaboratori prescelti dal danneggiato.
In definitiva, dunque, la domanda merita di essere rigettata.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di , Parte_3 CP_1 CP_2
, Controparte_3 Controparte_21
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
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NAZ. , CP_8 CP_9 Controparte_10
già Controparte_11 [...]
, Controparte_12 [...]
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e , la rigetta. CP_15 CP_16
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
20/11//2025.
Il giudice
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