Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 863.
(Consorzi di miglioramento fondiario).
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a piu' fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorita' amministrativa.
(Consorzi di miglioramento fondiario).
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a piu' fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorita' amministrativa.
Commentari • 5
- 1. Cassazione civile n. 5750/1990https://www.brocardi.it/ · 28.941141
(massima n. 1) L'approvazione di un nuovo statuto dei consorzi di miglioramento fondiario non richiede il consenso unanime di tutti i consorziati, atteso che a tali consorzi (art. 863 c.c.), i quali perseguono interessi che superano quelli dei singoli partecipanti, si applica il principio maggioritario in virtù sia della regola generale prevista per gli enti di natura associativa (art. 20 c.c.), sia del disposto degli artt. 55 e 60 del R.D. 13 febbraio 1933, […]
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Giurisprudenza • 51
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/04/2017, n. 1554Provvedimento: […] Infatti, richiamata la disciplina civilistica (artt. 862 e 863 c.c.) e regionale (legge Regione Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, “ Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, […] Avrebbe dunque errato il TAR nel leggere l'art. 863 e l'art. 862 c.c. in combinato disposto derivandone l'obbligatorietà, anche per i consorzi di miglioramento fondiario, di essere enti riconosciuti. […] In tal senso andrebbe inteso l'art. 863 c.c.; una libera associazione fra privati che non abbia ottenuto l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche - iscrizione che ha valore costitutivo - non potrebbe quindi essere considerata consorzio di miglioramento fondiario. […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- consorzi di miglioramento fondiario·
- sospensione cautelare·
- art. 863 c.c.·
- inammissibilità del ricorso per tardività·
- interpretazione degli atti amministrativi·
- finanziamenti pubblici·
- requisiti per la partecipazione ai bandi·
- legge regionale Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31·
- personalità giuridica