CASS
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: FA IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
letta la requisitoria trasmessa in data 27 novembre 2024, con la quale il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Nicola Lettieri, ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite della questione dedotta con il ricorso, a cagione di diversi orientamenti espressi al riguardo dalle Sezioni Semplici di questa Corte, e in subordine, per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania con sentenza del 9 luglio 2024 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di FA IU per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose (a mezzo della manomissione del contatore), per Penale Sent. Sez. 5 Num. 4335 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DA EN Data Udienza: 13/12/2024 difetto di querela, essendo stata valutata come tardiva, e, quindi, improduttiva di effetti in ordine alla procedibilità, la contestazione suppletiva, formulata dal Pubblico Ministero all'udienza del 9 luglio 2024, relativa alla destinazione a pubblico servizio ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. dell'energia elettrica. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 516, 517, 522 e 129 cod. proc. pen. e ss., rappresentando come la contestazione dell'aggravante della destinazione ad un pubblico servizio dell'energia elettrica - comunque, già risultante dalla descrizione del fatto - effettuata in limine litis, ossia prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ancorché anomala non potesse, tuttavia, considerarsi irrituale, di modo che il Tribunale non avrebbe potuto sottrarsi all'accertamento di merito in ordine alla sussistenza del furto contestato. 3. Il ricorso è inammissibile. Va evidenziato come, nella fattispecie al vaglio, il furto di energia elettrica ha avuto luogo tramite «la manomissione del misuratore>> dei consumi, non, quindi, tramite la diretta sottrazione dell'energia dalla rete pubblica di distribuzione. Trattasi di elemento in fatto potenzialmente decisivo in funzione della qualificazione del furto contestato come aggravato o meno dalla destinazione dell'energia elettrica ad un pubblico servizio o ad una pubblica utilità, ma ignorato dal ricorrente, che, con l'affidare le proprie ragioni di censura a deduzioni astratte, per nulla calibrate sulla specificità del caso concreto, ha finito per formulare rilievi non solo intrinsecamente generici, ma anche disallineati dalla lezione interpretativa impartita sul tema da questa Corte, che, nella sentenza UA (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291), ha chiarito come «La destinazione del bene-energia, oggetto di furto, a pubblico servizio, non pare un connotato intrinseco e autoevidente del bene medesimo, posto che, per essere affermato o negato, richiede una complessa valutazione da parte dell'interprete, anche riguardante norme extra penali>> (punto 4. della sentenza citata). Ed, infatti, ai fini della verifica della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., nella declinazione della destinazione della res ad un pubblico servizio o ad una pubblica utilità, ai soggetti del processo «è demandata l'indagine oltre che della specifica destinazione, anche quella relativa alla nozione più generale di "destinazione a pubblico servizio" che non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali, e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773). Tale indagine attinge anche il tema, a lungo dibattuto soprattutto nel passato sia da parte della giurisprudenza che della dottrina, della natura della aggravante come "di danno" o "di pericolo" essendo richiesto da taluni, per la sua sussistenza, che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o almeno esposto a pericolo di 2 pregiudizio il servizio pubblico. Il che non si realizzerebbe nel caso della energia elettrica che, malgrado la sottrazione, raggiunge sempre, sia pure per via traversa, la propria normale destinazione, che è quella di essere consumata senza particolari limitazioni quantitative» (punto 4. della sentenza citata). Nondimeno, poiché «La qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzione, è stata il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare positivamente tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell'attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale» è fatto dovere ai soggetti medesimi di fare emergere quegli elementi della fattispecie concreta atti ad evidenziare il nucleo sostanziale dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. suscettibile di determinare la procedibilità d'ufficio del furto di energia elettrica: ossia, la «sottrazione di un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa»; «scopo che appare raggiunto quando.... si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica"» (punto 5. della sentenza citata). 4. Poiché il ricorrente Procuratore Generale nulla di concreto ha addotto per dimostrare che nella fattispecie al vaglio, sebbene la sottrazione di energia elettrica non avesse avuto luogo tramite il diretto allaccio alla rete ma attraverso la manomissione del relativo misuratore, si era verificato, comunque, un vulnus almeno potenziale «alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati», l'impugnativa in disamina merita la declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pg Così è deciso, 13/12/2024 Il Presidente Il Consigliere estensore EN DA ANGELO CAPUTO MAkt LAAAJAAARAVt L
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
letta la requisitoria trasmessa in data 27 novembre 2024, con la quale il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Nicola Lettieri, ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite della questione dedotta con il ricorso, a cagione di diversi orientamenti espressi al riguardo dalle Sezioni Semplici di questa Corte, e in subordine, per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania con sentenza del 9 luglio 2024 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di FA IU per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose (a mezzo della manomissione del contatore), per Penale Sent. Sez. 5 Num. 4335 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DA EN Data Udienza: 13/12/2024 difetto di querela, essendo stata valutata come tardiva, e, quindi, improduttiva di effetti in ordine alla procedibilità, la contestazione suppletiva, formulata dal Pubblico Ministero all'udienza del 9 luglio 2024, relativa alla destinazione a pubblico servizio ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. dell'energia elettrica. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 516, 517, 522 e 129 cod. proc. pen. e ss., rappresentando come la contestazione dell'aggravante della destinazione ad un pubblico servizio dell'energia elettrica - comunque, già risultante dalla descrizione del fatto - effettuata in limine litis, ossia prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ancorché anomala non potesse, tuttavia, considerarsi irrituale, di modo che il Tribunale non avrebbe potuto sottrarsi all'accertamento di merito in ordine alla sussistenza del furto contestato. 3. Il ricorso è inammissibile. Va evidenziato come, nella fattispecie al vaglio, il furto di energia elettrica ha avuto luogo tramite «la manomissione del misuratore>> dei consumi, non, quindi, tramite la diretta sottrazione dell'energia dalla rete pubblica di distribuzione. Trattasi di elemento in fatto potenzialmente decisivo in funzione della qualificazione del furto contestato come aggravato o meno dalla destinazione dell'energia elettrica ad un pubblico servizio o ad una pubblica utilità, ma ignorato dal ricorrente, che, con l'affidare le proprie ragioni di censura a deduzioni astratte, per nulla calibrate sulla specificità del caso concreto, ha finito per formulare rilievi non solo intrinsecamente generici, ma anche disallineati dalla lezione interpretativa impartita sul tema da questa Corte, che, nella sentenza UA (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291), ha chiarito come «La destinazione del bene-energia, oggetto di furto, a pubblico servizio, non pare un connotato intrinseco e autoevidente del bene medesimo, posto che, per essere affermato o negato, richiede una complessa valutazione da parte dell'interprete, anche riguardante norme extra penali>> (punto 4. della sentenza citata). Ed, infatti, ai fini della verifica della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., nella declinazione della destinazione della res ad un pubblico servizio o ad una pubblica utilità, ai soggetti del processo «è demandata l'indagine oltre che della specifica destinazione, anche quella relativa alla nozione più generale di "destinazione a pubblico servizio" che non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali, e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773). Tale indagine attinge anche il tema, a lungo dibattuto soprattutto nel passato sia da parte della giurisprudenza che della dottrina, della natura della aggravante come "di danno" o "di pericolo" essendo richiesto da taluni, per la sua sussistenza, che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o almeno esposto a pericolo di 2 pregiudizio il servizio pubblico. Il che non si realizzerebbe nel caso della energia elettrica che, malgrado la sottrazione, raggiunge sempre, sia pure per via traversa, la propria normale destinazione, che è quella di essere consumata senza particolari limitazioni quantitative» (punto 4. della sentenza citata). Nondimeno, poiché «La qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzione, è stata il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare positivamente tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell'attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale» è fatto dovere ai soggetti medesimi di fare emergere quegli elementi della fattispecie concreta atti ad evidenziare il nucleo sostanziale dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. suscettibile di determinare la procedibilità d'ufficio del furto di energia elettrica: ossia, la «sottrazione di un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa»; «scopo che appare raggiunto quando.... si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica"» (punto 5. della sentenza citata). 4. Poiché il ricorrente Procuratore Generale nulla di concreto ha addotto per dimostrare che nella fattispecie al vaglio, sebbene la sottrazione di energia elettrica non avesse avuto luogo tramite il diretto allaccio alla rete ma attraverso la manomissione del relativo misuratore, si era verificato, comunque, un vulnus almeno potenziale «alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati», l'impugnativa in disamina merita la declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pg Così è deciso, 13/12/2024 Il Presidente Il Consigliere estensore EN DA ANGELO CAPUTO MAkt LAAAJAAARAVt L