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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 24.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7761/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Coscetta ed elettivamente Parte_1 egale del suo difensore in Aversa (CE) alla Via Giotto n. 18
RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 30.11.2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di essere lavoratore agricolo dal 2004, deduceva di aver presentato, presso la competente sede domanda di CP_1 disoccupazione agricola, per l'anno 2022, con esito negativo.
Pertanto, asserendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per godere della detta indennità di disoccupazione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di accertare e CP_ dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del provvedimento di reiezione della domanda emesso dall' del
13.06.2023 e per l'effetto chiedeva di condannare l' al pagamento della indicata prestazione in CP_1 favore del ricorrente;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo l'improponibilità, l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso, per le ragioni indicate in memoria difensiva e concludeva come in atti.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali
******** CP_ Vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto il ricorrente ha preventivamente proposto domanda amministrativa ed ha adito il Tribunale entro i termini di legge.
Venendo al merito il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. CP_ La domanda di disoccupazione agricola , per l'anno 2022, è stata rigettata dall' in quanto il ricorrente, titolare i assegno ordinario di invalidità dal 04.2020, al momento di presentazione della domanda di disoccupazione agricola (essendo le due prestazioni incompatibili tra loro), non ha esercitato il cd. diritto di opzione. CP_ L' nel corso del giudizio, su impulso del Giudice, ha chiarito che “l'assegno ordinario di invalidità, di cui
l'utente è titolare dall'aprile 2020, non risulta mai erogato dall'istituto. Il richiedente per lo stesso evento percepiva già rendita Inail dal 2014, e le due prestazioni risultano non essere cumulabili. Nonostante la mancata erogazione si ribadisce quanto già relazionato in precedenza dal collega in merito alla domanda di DS agricola. Il diritto di opzione va dichiarato in domanda, se si è titolari di assegno ordinario di invalidità, e non dipende dalla effettiva erogazione. La domanda in CP_ assenza di opzione è stata correttamente respinta". (cfr. memoria depositata in data 07.03.2025).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcuna incompatibilità sussiste in concreto essendo acclarato che il ricorrente non ha mai percepito, per l'anno in contestazione, l'assegno ordinario di invalidità ovvero la prestazione incompatibile con l'indennità di disoccupazione rivendicata.
Ne consegue che non avendo il ricorrente percepito l'assegno ordinario di invalidità nell'anno 2022 ed essendo documentati ed incontestati gli altri requisiti per poter godere dell'indennità di disoccupazione
(cfr. allegati produzione parte), la domanda non può che trovare accoglimento. CP_ Per tali ragioni l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2022 oltre interessi legali dalla prestazione della domanda al soddisfo.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto che il ricorrente non ha esercitato il diritto di opzione, essendo suo onere, al momento di presentazione della domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_ 1) in accoglimento del ricorso condanna l' all'erogazione in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2022, oltre interessi legali dalla prestazione della domanda al soddisfo
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 24.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7761/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Coscetta ed elettivamente Parte_1 egale del suo difensore in Aversa (CE) alla Via Giotto n. 18
RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 30.11.2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di essere lavoratore agricolo dal 2004, deduceva di aver presentato, presso la competente sede domanda di CP_1 disoccupazione agricola, per l'anno 2022, con esito negativo.
Pertanto, asserendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per godere della detta indennità di disoccupazione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di accertare e CP_ dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del provvedimento di reiezione della domanda emesso dall' del
13.06.2023 e per l'effetto chiedeva di condannare l' al pagamento della indicata prestazione in CP_1 favore del ricorrente;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo l'improponibilità, l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso, per le ragioni indicate in memoria difensiva e concludeva come in atti.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali
******** CP_ Vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto il ricorrente ha preventivamente proposto domanda amministrativa ed ha adito il Tribunale entro i termini di legge.
Venendo al merito il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. CP_ La domanda di disoccupazione agricola , per l'anno 2022, è stata rigettata dall' in quanto il ricorrente, titolare i assegno ordinario di invalidità dal 04.2020, al momento di presentazione della domanda di disoccupazione agricola (essendo le due prestazioni incompatibili tra loro), non ha esercitato il cd. diritto di opzione. CP_ L' nel corso del giudizio, su impulso del Giudice, ha chiarito che “l'assegno ordinario di invalidità, di cui
l'utente è titolare dall'aprile 2020, non risulta mai erogato dall'istituto. Il richiedente per lo stesso evento percepiva già rendita Inail dal 2014, e le due prestazioni risultano non essere cumulabili. Nonostante la mancata erogazione si ribadisce quanto già relazionato in precedenza dal collega in merito alla domanda di DS agricola. Il diritto di opzione va dichiarato in domanda, se si è titolari di assegno ordinario di invalidità, e non dipende dalla effettiva erogazione. La domanda in CP_ assenza di opzione è stata correttamente respinta". (cfr. memoria depositata in data 07.03.2025).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcuna incompatibilità sussiste in concreto essendo acclarato che il ricorrente non ha mai percepito, per l'anno in contestazione, l'assegno ordinario di invalidità ovvero la prestazione incompatibile con l'indennità di disoccupazione rivendicata.
Ne consegue che non avendo il ricorrente percepito l'assegno ordinario di invalidità nell'anno 2022 ed essendo documentati ed incontestati gli altri requisiti per poter godere dell'indennità di disoccupazione
(cfr. allegati produzione parte), la domanda non può che trovare accoglimento. CP_ Per tali ragioni l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2022 oltre interessi legali dalla prestazione della domanda al soddisfo.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto che il ricorrente non ha esercitato il diritto di opzione, essendo suo onere, al momento di presentazione della domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_ 1) in accoglimento del ricorso condanna l' all'erogazione in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2022, oltre interessi legali dalla prestazione della domanda al soddisfo
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella