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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 20.3.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 11.3.2025, 20.3.2025; SENTENZA nella causa n. 1281/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall ocura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio Ballone Burini in Castelfidardo via Martiri della Libertà, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
ENTE
RISTORANTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Marcellini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, c.so Mazzini n. 107, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni Email_2
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
PAROLE CHIAVE: CESSIONE DI AZIENDA – MANCATE DIMISSIONI – LICENZIAMENTO; LAVORO STRAORDINARIO – ONERE PROVA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente allega di aver prestato attività lavorativa per la ditta Ristorante Piccolo Ranch s.r.l. sino al 8.2.2024, allorquando veniva licenziata per cessazione dell'attività lavorativa. Sostiene che, invero, l'attività è proseguita con la figlia del titolare Parte_2 presso cui sono stati riassunti tutti i lavoratori dipendenti a ricorrente. Asserisce, inoltre, di avere svolto ore di lavoro straordinario non
1 retribuite, sicché agisce anche per ottenere la remunerazione dovuta. Costituendosi in giudizio, la convenuta nega lo svolgimento di un numero di ore superiore a quanto pattuito nei contratti di lavoro e afferma che era stato chiesto alla ricorrente come agli altri dipendenti di dimettersi per, poi, essere riassunti presso la nuova società costituita dalla figlia del titolare dell'impresa precedente, che avrebbe proseguito l'attività. Poiché la ricorrente non aveva provveduto a dimettersi, era stato comunicato il licenziamento per cessazione dell'attività di impresa. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo per cessazione dell'attività lavorativa. È pacifico tra le parti che l'attività di impresa non è cessata, ma è proseguita con una nuova società gestita dalla figlia del precedente titolare, che ha riassunto dopo le dimissioni tutti i dipendenti ad eccezione della ricorrente che non ha accettato di presentare le dimissioni. Ne deriva che il licenziamento disposto per cessazione dell'attività di impresa è illegittimo, non potendo il trasferimento di azienda legittimare la cessazione del rapporto di lavoro che deve proseguire ai sensi dell'art. 2112 c.c. con la nuova impresa senza soluzione di continuità, sicché non poteva pretendersi dalla lavoratrice la presentazione delle dimissioni per chiudere il rapporto con la ditta cedente. Si osserva, al riguardo, che non risulta adeguatamente provato in atti che fu la a chiedere di essere licenziata per beneficiare dell'indennità di Pt_1 disoccupazione. A tale proposito, la deposizione resa da è Parte_2 priva di sufficiente attendibilità, tenuto conto da un lato lla causa della testimone, sia perché figlia del titolare dell'impresa convenuta, sia perché socia dell'impresa che ha proseguito l'attività, e dall'altro della circostanza che sarebbe stato lo stesso legale rappresentante della società convenuta a riferire alla testimone che la aveva voluto essere Pt_1 licenziata, sicché trattasi di deposizione de relat ctoris priva di qualsiasi efficacia probatoria;
si aggiunga, infine, che tale affermazione non risulta confermata da nessuno degli altri testimoni che hanno potuto deporre soltanto sulla propria posizione lavorativa relativamente alle modalità di passaggio alla nuova impresa. La circostanza che, a fronte della richiesta di dimettersi per essere riassunta, la abbia rifiutato non è sufficiente Pt_1 per affermare che la ricorrente abbia voluto essere licenziata piuttosto che passare senza soluzione di continuità alle dipendenze della nuova impresa, non evincendosi in alcun modo dagli atti di causa un espresso rifiuto a proseguire l'attività con la nuova società, che non può desumersi dal rifiuto di presentare le dimissioni, atto non necessario per poter cedere il contratto di lavoro all'impresa subentrante ai sensi dell'art. 2112 c.c. Dall'illegittimità del licenziamento, considerato che il rapporto di lavoro era iniziato prima del 2015 e che è pacifico che non sussiste il requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale, discende che la società
2 convenuta andrà condannata alla riassunzione entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento o in mancanza al pagamento alla ricorrente di un'indennità risarcitoria che ai sensi dell'art. 8 legge 604/1966 si quantifica, anche alla luce dell'anzianità di servizio, nel massimo previsto di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, non potendo applicarsi le maggiorazioni statuite per dipendenti con anzianità di servizio maggiore di 10 anni in quanto vi è prova che il datore di lavoro avesse alle proprie dipendente un numero di unità di personale inferiore a 15 (in totale dalle dimissioni versate in atti risulta che i dipendenti erano 6, doc. 5 e 6 fascicolo resistente).
3. Dello svolgimento di lavoro straordinario. È noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore, che pretende una maggiore remunerazione per la quantità di lavoro svolto, la prova delle ore di lavoro straordinario prestato. Nel caso di specie, benché molti dei testimoni escussi abbiano riferito di non avere contezza dell'orario di lavoro svolto dalla ricorrente in quanto lavoravano solitamente la sera mentre la ricorrente prestava attività lavorativa nella fascia antimeridiana (testi , , , Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 [...]
), due di questi (testi a Tes_5 Tes_6 Tes_7 ll'udienza del 11.2.202 i ferito di poter affermare che trovavano la ricorrente al lavoro quando arrivavano alle ore 10:00 e la vedevano rimanere al lavoro a volte sino alle 12 o alle 14 (teste a volte Tes_6 sino alle 15 (teste . Tes_7
Si ritiene, pe he, a prescindere dal comportamento poco corretto della convenuta che ha avvicinato i testimoni di parte ricorrente, pur non essendovi prova evidente di pressioni per fornire una versione difforme dalla realtà e di inattendibilità delle deposizioni rese, può ritenersi provato che la ricorrente lavorasse almeno 24 ore settimanali (quattro ore al giorno su sei giorni settimanali dal martedì alla domenica come riferito dal teste Tes_7 con presumibile compensazione dei giorni in cui non veniva prestata attività lavorativa di martedì e mercoledì con un orario di lavoro prolungato nei giorni dal giovedì alla domenica, visto che sia il che la affermano di Tes_7 Tes_6 avere lasciato a volte la ricorrente al lavor 14), p tale di 24 ore settimanali. Trattasi del monte ore previsto originariamente nel contratto di lavoro sino a quando nel febbraio 2023 esso è stato ridotto;
a prescindere dalla legittimità di una riduzione unilaterale dell'orario pattuito, si ritiene vi sia prova sufficiente che l'attività della proseguì anche dopo la modifica Pt_1 per almeno 24 ore settimanali con conseguente diritto alle differenze retributive maturate. La circostanza viene avvalorata anche dal fatto che CP_2 assunta inizialmente con contratto a chiamata e che ha pre ricorrente per la pulizia delle camere (sul punto si veda la deposizione non solo della ma anche di ), è stata stabilizzata dal Tes_6 Testimone_5 febbraio n un orario re, con adibizione alle medesime mansioni svolte dalla ricorrente con eguale numero di camere da pulire (teste ). Testimone_5
3 Ne deriva che per il periodo febbraio 2023-febbraio 2024 spetteranno le differenze retributive richieste (non essendo stati oggetto di specifica contestazione i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo) riparametrate da 16 ore settimanali in più rispetto a quelle risultanti dal contratto di lavoro come preteso nel ricorso a 8 ore settimanali in più come risultato dall'istruttoria svolta, per un totale lordo dovuto a tale titolo di Euro 3.653,76.
4. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati. Sulle somme riconosciute come dovute saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna Ristorante Piccolo Ranch s.r.l. a riassumere entro tre giorni dalla Parte_1 comunicazione del presente provvedimento o in mancanza a corrisponderle un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
2) Condanna Ristorante Piccolo Ranch s.r.l. a corrispondere a Parte_1 la somma lorda di Euro 3.653,76 oltre rivalutazione
[...] essi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
3) Condanna Ristorante Piccolo Ranch s.r.l. a rifondere a Parte_1 le spese di lite, che liquida complessivamente in Eur
[...] penso professionale ed Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 24.03.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 20.3.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 11.3.2025, 20.3.2025; SENTENZA nella causa n. 1281/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall ocura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio Ballone Burini in Castelfidardo via Martiri della Libertà, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
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ENTE
RISTORANTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Marcellini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, c.so Mazzini n. 107, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni Email_2
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
PAROLE CHIAVE: CESSIONE DI AZIENDA – MANCATE DIMISSIONI – LICENZIAMENTO; LAVORO STRAORDINARIO – ONERE PROVA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente allega di aver prestato attività lavorativa per la ditta Ristorante Piccolo Ranch s.r.l. sino al 8.2.2024, allorquando veniva licenziata per cessazione dell'attività lavorativa. Sostiene che, invero, l'attività è proseguita con la figlia del titolare Parte_2 presso cui sono stati riassunti tutti i lavoratori dipendenti a ricorrente. Asserisce, inoltre, di avere svolto ore di lavoro straordinario non
1 retribuite, sicché agisce anche per ottenere la remunerazione dovuta. Costituendosi in giudizio, la convenuta nega lo svolgimento di un numero di ore superiore a quanto pattuito nei contratti di lavoro e afferma che era stato chiesto alla ricorrente come agli altri dipendenti di dimettersi per, poi, essere riassunti presso la nuova società costituita dalla figlia del titolare dell'impresa precedente, che avrebbe proseguito l'attività. Poiché la ricorrente non aveva provveduto a dimettersi, era stato comunicato il licenziamento per cessazione dell'attività di impresa. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo per cessazione dell'attività lavorativa. È pacifico tra le parti che l'attività di impresa non è cessata, ma è proseguita con una nuova società gestita dalla figlia del precedente titolare, che ha riassunto dopo le dimissioni tutti i dipendenti ad eccezione della ricorrente che non ha accettato di presentare le dimissioni. Ne deriva che il licenziamento disposto per cessazione dell'attività di impresa è illegittimo, non potendo il trasferimento di azienda legittimare la cessazione del rapporto di lavoro che deve proseguire ai sensi dell'art. 2112 c.c. con la nuova impresa senza soluzione di continuità, sicché non poteva pretendersi dalla lavoratrice la presentazione delle dimissioni per chiudere il rapporto con la ditta cedente. Si osserva, al riguardo, che non risulta adeguatamente provato in atti che fu la a chiedere di essere licenziata per beneficiare dell'indennità di Pt_1 disoccupazione. A tale proposito, la deposizione resa da è Parte_2 priva di sufficiente attendibilità, tenuto conto da un lato lla causa della testimone, sia perché figlia del titolare dell'impresa convenuta, sia perché socia dell'impresa che ha proseguito l'attività, e dall'altro della circostanza che sarebbe stato lo stesso legale rappresentante della società convenuta a riferire alla testimone che la aveva voluto essere Pt_1 licenziata, sicché trattasi di deposizione de relat ctoris priva di qualsiasi efficacia probatoria;
si aggiunga, infine, che tale affermazione non risulta confermata da nessuno degli altri testimoni che hanno potuto deporre soltanto sulla propria posizione lavorativa relativamente alle modalità di passaggio alla nuova impresa. La circostanza che, a fronte della richiesta di dimettersi per essere riassunta, la abbia rifiutato non è sufficiente Pt_1 per affermare che la ricorrente abbia voluto essere licenziata piuttosto che passare senza soluzione di continuità alle dipendenze della nuova impresa, non evincendosi in alcun modo dagli atti di causa un espresso rifiuto a proseguire l'attività con la nuova società, che non può desumersi dal rifiuto di presentare le dimissioni, atto non necessario per poter cedere il contratto di lavoro all'impresa subentrante ai sensi dell'art. 2112 c.c. Dall'illegittimità del licenziamento, considerato che il rapporto di lavoro era iniziato prima del 2015 e che è pacifico che non sussiste il requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale, discende che la società
2 convenuta andrà condannata alla riassunzione entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento o in mancanza al pagamento alla ricorrente di un'indennità risarcitoria che ai sensi dell'art. 8 legge 604/1966 si quantifica, anche alla luce dell'anzianità di servizio, nel massimo previsto di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, non potendo applicarsi le maggiorazioni statuite per dipendenti con anzianità di servizio maggiore di 10 anni in quanto vi è prova che il datore di lavoro avesse alle proprie dipendente un numero di unità di personale inferiore a 15 (in totale dalle dimissioni versate in atti risulta che i dipendenti erano 6, doc. 5 e 6 fascicolo resistente).
3. Dello svolgimento di lavoro straordinario. È noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore, che pretende una maggiore remunerazione per la quantità di lavoro svolto, la prova delle ore di lavoro straordinario prestato. Nel caso di specie, benché molti dei testimoni escussi abbiano riferito di non avere contezza dell'orario di lavoro svolto dalla ricorrente in quanto lavoravano solitamente la sera mentre la ricorrente prestava attività lavorativa nella fascia antimeridiana (testi , , , Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 [...]
), due di questi (testi a Tes_5 Tes_6 Tes_7 ll'udienza del 11.2.202 i ferito di poter affermare che trovavano la ricorrente al lavoro quando arrivavano alle ore 10:00 e la vedevano rimanere al lavoro a volte sino alle 12 o alle 14 (teste a volte Tes_6 sino alle 15 (teste . Tes_7
Si ritiene, pe he, a prescindere dal comportamento poco corretto della convenuta che ha avvicinato i testimoni di parte ricorrente, pur non essendovi prova evidente di pressioni per fornire una versione difforme dalla realtà e di inattendibilità delle deposizioni rese, può ritenersi provato che la ricorrente lavorasse almeno 24 ore settimanali (quattro ore al giorno su sei giorni settimanali dal martedì alla domenica come riferito dal teste Tes_7 con presumibile compensazione dei giorni in cui non veniva prestata attività lavorativa di martedì e mercoledì con un orario di lavoro prolungato nei giorni dal giovedì alla domenica, visto che sia il che la affermano di Tes_7 Tes_6 avere lasciato a volte la ricorrente al lavor 14), p tale di 24 ore settimanali. Trattasi del monte ore previsto originariamente nel contratto di lavoro sino a quando nel febbraio 2023 esso è stato ridotto;
a prescindere dalla legittimità di una riduzione unilaterale dell'orario pattuito, si ritiene vi sia prova sufficiente che l'attività della proseguì anche dopo la modifica Pt_1 per almeno 24 ore settimanali con conseguente diritto alle differenze retributive maturate. La circostanza viene avvalorata anche dal fatto che CP_2 assunta inizialmente con contratto a chiamata e che ha pre ricorrente per la pulizia delle camere (sul punto si veda la deposizione non solo della ma anche di ), è stata stabilizzata dal Tes_6 Testimone_5 febbraio n un orario re, con adibizione alle medesime mansioni svolte dalla ricorrente con eguale numero di camere da pulire (teste ). Testimone_5
3 Ne deriva che per il periodo febbraio 2023-febbraio 2024 spetteranno le differenze retributive richieste (non essendo stati oggetto di specifica contestazione i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo) riparametrate da 16 ore settimanali in più rispetto a quelle risultanti dal contratto di lavoro come preteso nel ricorso a 8 ore settimanali in più come risultato dall'istruttoria svolta, per un totale lordo dovuto a tale titolo di Euro 3.653,76.
4. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati. Sulle somme riconosciute come dovute saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna Ristorante Piccolo Ranch s.r.l. a riassumere entro tre giorni dalla Parte_1 comunicazione del presente provvedimento o in mancanza a corrisponderle un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
2) Condanna Ristorante Piccolo Ranch s.r.l. a corrispondere a Parte_1 la somma lorda di Euro 3.653,76 oltre rivalutazione
[...] essi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
3) Condanna Ristorante Piccolo Ranch s.r.l. a rifondere a Parte_1 le spese di lite, che liquida complessivamente in Eur
[...] penso professionale ed Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 24.03.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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