Articolo 918 del Codice civile
Articolo 917Articolo 919
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19 aprile 1942
Art. 918.

(Consorzi volontari).

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.

Il regolamento del consorzio e' deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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