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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 10042/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 10042/2024 promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]17, elettivamente domiciliata Bologna (BO), viale G.
Gozzadini n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Augusto Montoro del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella Via Nicotra n.43, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Cialona del foro di Trapani, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte in sostituzione d'udienza telematicamente depositate in data 03/12/2024; con l'intervento del P.M; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato l'8/07/2024 la Sig.ra dava atto di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con il Sig. dalla quale, in data 18/12/2006, nasceva a Bologna Controparte_1 pagina 1 di 3 il figlio la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale si era progressivamente Per_1
deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2010, quando il Sig. decideva di trasferirsi CP_1
altrove, lasciando la casa familiare sita in Bologna, per tornare nella città di origine.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di statuire sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
Si costituiva il Sig. in data 18/10/2024, proponendo una diversa regolamentazione Controparte_1 dell'affido del minore rispetto a quanto richiesto dalla Sig.ra oltre che degli aspetti Parte_1
economici tra le parti.
All'udienza del 26/11/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo, chiedendo un breve rinvio per precisare congiuntamente le conclusioni.
Con note scritte in sostituzione d'udienza telematicamente depositate in data 03/12/2024, le parti chiedevano che il Tribunale recepisse le condizioni concordemente individuate.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data interveniva senza formulare rilievi.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) pone a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 mediante corresponsione mensile di un assegno d'importo pari ad € 500,00=, da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dall'8/07/2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
2) stabilisce che il Sig. provveda nella misura del 50% alle spese straordinarie a Controparte_1
norma di legge e come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 3 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15,1,2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 10042/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 10042/2024 promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]17, elettivamente domiciliata Bologna (BO), viale G.
Gozzadini n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Augusto Montoro del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella Via Nicotra n.43, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Cialona del foro di Trapani, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte in sostituzione d'udienza telematicamente depositate in data 03/12/2024; con l'intervento del P.M; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato l'8/07/2024 la Sig.ra dava atto di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con il Sig. dalla quale, in data 18/12/2006, nasceva a Bologna Controparte_1 pagina 1 di 3 il figlio la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale si era progressivamente Per_1
deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2010, quando il Sig. decideva di trasferirsi CP_1
altrove, lasciando la casa familiare sita in Bologna, per tornare nella città di origine.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di statuire sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
Si costituiva il Sig. in data 18/10/2024, proponendo una diversa regolamentazione Controparte_1 dell'affido del minore rispetto a quanto richiesto dalla Sig.ra oltre che degli aspetti Parte_1
economici tra le parti.
All'udienza del 26/11/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo, chiedendo un breve rinvio per precisare congiuntamente le conclusioni.
Con note scritte in sostituzione d'udienza telematicamente depositate in data 03/12/2024, le parti chiedevano che il Tribunale recepisse le condizioni concordemente individuate.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data interveniva senza formulare rilievi.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) pone a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 mediante corresponsione mensile di un assegno d'importo pari ad € 500,00=, da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dall'8/07/2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
2) stabilisce che il Sig. provveda nella misura del 50% alle spese straordinarie a Controparte_1
norma di legge e come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 3 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15,1,2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3