Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 17415 /2021 RG
Alla udienza del 5.06.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e lo scambio di note ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 17415 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
Il Sig. (C.F.: ), avv. Michele Di Parte_1 CodiceFiscale_1
Lorenzo
1
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
( avv. Valeria Fabbrani)
[...]
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta integralmente fondata in fatto ed in diritto, revoca il D.I. opposto n° 4587/2021, emesso dal Tribunale
Civile di Palermo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questa fase del giudizio;
rimanendo a carico dell'opposta quelle della fase monitoria nonché quelle della disposta ctu tecnica
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata dalla odierna opponente, alla luce documentazione versata in atti corroborata dalla assunta ctu tecnica, appare fondata e merita accoglimento.
Passando al merito della questione, occorre premettere che il presente procedimento monitorio opposto è stato introdotto da Controparte_4
già al fine di ottenere dal sig.
[...] Controparte_3
il pagamento dell'importo di € 11.310,07, oltre agli interessi Parte_1
legali, a fronte della fornitura di energia elettrica non corrisposta, di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
2 Parte opponente ha sottolineato la carenza di elementi probatori utili a supportare la richiesta avversaria, precisando che l'importo ingiunto non è dovuto in quanto ha ad oggetto consumi stimati di energia elettrica, che non corrispondono a quelli effettivi, e ciò anche in ragione delle modeste dimensioni dell'immobile e dei suoi abitanti. Ed inoltre ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, a seguito dell'ulteriore produzione di parte opposta.
Costituitasi parte opposta, ha contestato ogni argomentazione avversaria ed ha insistito nella conferma del DI opposto.
Passando al merito della vicenda per cui è giudizio, preliminarmente, come è
noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass. Civ., sez. II, n. 13272/04; sez.
lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
3 Nel merito, parte ingiunta, opponendosi al decreto ingiuntivo de quo,
confutava la ricostruzione dei consumi, effettuata dalla società di Distribuzione e le risultanze di verifica tecnica, posta a fondamento delle fatture ingiunte.
Ora, secondo un assunto anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, però, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ., sez. III, n.
8549/08).
4 In concreto, dunque, gli importi pretesi dalla società opposta ed indicati nelle fatture del D.I., sono pur sempre espressi da un atto di formazione esclusivamente unilaterale (la fattura, appunto), rispetto alla quale il cliente si trova in posizione di totale estraneità e soggezione.
Ciò posto, necessita evidenziare che la Suprema Corte in una decisione (Cfr.
Cass. Civ. n. 13605 del 21/05/2019) espressa in materia, disciplinando le singole fattispecie ed il riparto dell'onus probandi.
Ed ancora, è stata disposta ctu tecnica, e nominato l'ing. il quale Persona_1
in maniera assolutamente precisa, puntuale e condivisa da questo Decidente ha,
in primo luogo, evidenziato alcune lacune nei documenti prodotti da parte opposta, lacune che non sono state colmate da questo Giudice tramite l'ordine di esibizione, sollecitato da parte opposta considerato che “l'ordine di esibizione,
così come formulato, appariva finalizzato a supplire al mancato assolvimento
dell'onere probatorio a carico dell'istante società di fornitura di energia”:
Ed ancora l'ing. ha premesso che il mandato conferitogli indicava di Per_1
“ricostruire i consumi di energia elettrica presso l'utenza intestata all'opponente in
base alla tipologia dell'utenza, alla tipologia dell'abitazione dell'opponente e a
tutte le variabili di consumo”, si precisa che non è possibile effettuare una
oggettiva e precisa ricostruzione dei consumi di energia di un'utenza domestica
(caso che ci occupa) in quanto non si hanno a disposizione alcuni elementi
fondamentali e cioè: elenco delle apparecchiature effettivamente presenti nel
periodo contestato (novembre 2012-novembre 2017), numero dei componenti il
nucleo familiare nel periodo, planimetria dell'immobile, etc.… Il CTU, inoltre,
ribadendo che i consumi elettrici per cui è causa risalgono a parecchi anni fa e
5 più precisamente al periodo 2012-2017, è da ritenersi del tutto inutile un'odierna
verifica sull'impianto a distanza di tanti anni per (molto) probabili modifiche sugli
utilizzatori elettrici intervenute nel tempo.
Il Ctu ha precisato che da “Un meticoloso studio dei documenti permette di
comprendere come abbia fatturato sulla base dei consumi Controparte_1
rilevati (e pertanto non stimati) dal 31.08.2011 sino al 17.12.2017 (lettura di
cessazione), cioè in un ampio periodo. Il CTU, leggendo i numeri relativi ai
consumi, ha anche notato che questi risultavano praticamente sempre gli stessi a
partire dalla fattura n. 1319492709 emessa il 23.05.2013 segnando le seguenti
letture nelle tre fasce. Queste letture praticamente coincidono con quelle di
cessazione del contratto (17.12.2017) e questo presuppone un
malfunzionamento al sistema di misura durato circa 4 anni e mezzo per il quale
non si comprende come mai, considerate le letture regolarmente effettuate sul
dispositivo (come si legge nelle varie fatture), il distributore non si sia
preoccupato dell'anomalia nell'immediato o dopo pochi mesi. Procediamo con
ordine analizzando tre fatture poco chiare.
La prima fattura è la n.1908207882 del 31.01.2019, Questa fattura, che
riguarda il periodo 13.11.2012 – 17.12.2017 (cioè oltre cinque anni), nonostante
riporti un consumo negativo di 7 kWh (che vuol dire un consumo in eccesso
fatturato precedentemente al cliente e che oggi deve essere restituito), computa
un esborso di € 11.326,46 a debito per il signor . Certamente non vi è Pt_1
chiarezza sulla base di quali volumi di energia il fornitore abbia emesso la fattura.
Ed ancora il CTU sottolinea che : In aggiunta a quanto evidenziato, risulta degno
di nota quanto segue. La fattura in parola (n.1908207882), nella lettera di
6 accompagnamento, informa il cliente che “gli importi per consumi risalenti a più di
due anni possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018
(Legge n.205/17) purchè il cliente trasmetta specifica richiesta.....omissis
[...]
, attenta alle esigenze dei propri clienti e per offrire loro un trattamento CP_3
di favore, ha deciso di riconoscere automaticamente la prescrizione qualora il
ritardo di fatturazione sia attribuibile ad una propria responsabilità. Pertanto, gli
importi relativi ai consumi prescritti, indicati nella sezione “altre partite” della
fattura allegata, sono detratti dal totale da pagare senza che sia necessaria
alcuna richiesta” Gli importi detratti ammontano a € 8.853,14, restando un totale
da pagare pari a € 2.473,32.
La seconda fattura è la n.192590741 del 24.05.2019. Questa fattura annulla la
precedente fattura n.19008207882 del 31.01.2019, azzerando così il (residuo)
debito del sig. che ammontava a € 2.473,32. Pt_1
La terza fattura è la n.2007809085 del 28.01.2020.In questa fattura si ripercorre
esattamente lo stesso percorso di fatturazione della fattura n.1908207882 del
31.01.2019 con costi unitari esorbitanti applicati al consumo riportato di un solo
kWh per giungere, nuovamente, al credito di €11.287,73.
Sulla base di quanto analizzato dal CTU, in risposta alla seconda parte del
quesito, questi ritiene non corrette le operazioni di fatturazione condotte da
[...]
sia in termini di volumi di energia (si espone un solo kilowattora) Controparte_1
che di prezzi unitari applicati. Essendo trascorso un periodo di oltre due anni da
quello contestato, come sancito dalla legge 205/2017 e ribadito dalla società
opposta.
7 Ciò posto, questo Giudice non può che condividere le valutazioni espresse dal
Ctu nominato, considerato che la disciplina codicistica sopra richiamata è stata recentemente modificata dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1, c.d. Legge
di Bilancio 2018 (dai commi da 4 a 10) che ha abbreviato il termine di prescrizione per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica, gas e acqua da cinque anni a due anni.
In particolare, il termine biennale di prescrizione si applica alle fatture emesse nei confronti di consumatori, professionisti e microimprese, la cui scadenza è
successiva alla data del 1 marzo 2018 per il settore elettrico, per il settore del gas successiva al 1 gennaio 2019 e per il settore idrico, al 1 gennaio 2020.
Per le fatture emesse e scadute prima di tali date resta in vigore la regola della prescrizione quinquennale.
Ed ancora, il ctu a fronte delle osservazioni espresse dal ctp della società
opposta, ha nuovamente ribadito di doverla disattendere stante che come dallo stesso chiaramente evidenziato: Effettivamente, questa documentazione è tesa a
provare nuovi fatti (presenza di un allaccio abusivo) dei quali nella comparsa di
costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183 comma VI cpc della società
opposta non vi è traccia.
Sulla scorta delle superiori premesse, esaustive e puntuali, questo Giudice
ritiene che la ricostruzione dei consumi eseguita, quindi, viene minata alla base dall'assenza delle sopra dette informazioni.
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Considerato che
in caso di contestazione da parte dell'utente della bolletta, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova, non operando la presunzione di esatto funzionamento dei contatori, e considerato che il gestore del servizio ha il conseguente onere di provare la fondatezza della sua pretesa circa il quantum debeatur, in difetto di detta prova e di elementi di segno contrario a quelli più sopra riportati che inducano ad opinare diversamente,
l'interposta opposizione va, dunque, accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
La peculiarità delle questioni trattate legittima sotto il profilo dei giusti motivi l'integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio;
vanno poste a carico dell'opposta le spese della fase monitoria, liquidate come da decreto pure in atti , e quelle della disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso, Pa,lì 5.06.2025
Dott.ssa Valentina Cimino
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