Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 gennaio 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 novembre 1986 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 26665 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 30/09/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 30/09/2021), n.26665 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente – Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – rel. Consigliere – Dott. D'ORIANO Milena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26518-2015 proposto da: CAMPOPALAZZI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato ROSANNA SERAFINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso; …
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- 3. Eutekne.infoAccesso limitatohttps://www.eutekne.info/
- 4. IMU Esenzione agricola per i terreni ubicati in Comuni montani o parzialmente montani.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La Corte Costituzionale si esprime con sentenza n.17/2018 sull'esenzione agricola dell'IMU per i terreni ubicati in Comuni montani o parzialmente montani, ove posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Oggetto: Imposte e tasse – Imposta municipale propria [IMU] – Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 – Applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 ai fondi ubicati nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica [ISTAT] – …
Leggi di più… - 5. Esenzione IMU comuni montani: le regole 2026Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 dicembre 2026
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2018, n. 10536Provvedimento: 1 0536-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Telecomunicazioni. AN Opere. consortili. Concessione Composta da Canoni per scaduta. mancato ripristino. Giovanni Mammone - Primo Presidente- R.G.N. 25478/2016 Aurelio Cappabianca - Presidente di Sezione - Cron. 10536 Pietro Campanile - Presidente di Sezione - UP 13/3/2018- - Presidente di Sezione - Antonio Manna Antonio Greco - Consigliere - Lucia Tria - Consigliere - Cu. Ernestino Luigi Bruschetta - Consigliere - Alberto Giusti - Consigliere - Angelina-Maria Perrino - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25478/2016 R.G. proposto …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 107Provvedimento: Sentenza n. 107/2026 Depositata il 08/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 682/2025 depositato il 02/02/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Rometta - Piazza Margherita 98040 Rometta ME Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 24/12/2024, n. 674Provvedimento: Sentenza n. 674/2024 Depositato il 24/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 15/11/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: CARPINO SALVATORE, Presidente NATALI ANTONIO IVAN, Relatore LISI PIETRO, Giudice in data 15/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 399/2023 depositato il 11/09/2023 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Brindisi - Piazza Matteotti N. 1 72100 Brindisi BR Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonche' al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonche' della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge.
Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano. - Art. 2.
E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
Esso e' composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonche' da Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare. (1) ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 novembre 1986, n. 752 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE". - Art. 3.
Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei Ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati:
a) gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge;
b) la ripartizione di massima di tali obiettivi fra le diverse regioni;
c) gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da societa' a prevalente partecipazione statale e dal laboratorio nazionale irriguo di cui alla legge 1 luglio 1977, n. 403 ;
d) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e i programmi regionali;
e) la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le regioni per l'attuazione degli interventi di loro competenza;
f) la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera c);
g)le attivita' d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale ivi compresa la compilazione della carta di cui al secondo comma del successivo articolo 10.
Le regioni, entro quarantacinque giorni dall'invio dello schema di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPAA le osservazioni e i pareri sullo schema di piano unitamente a un proprio schema di programma regionale.
L'amministrazione e gli enti di cui alla lettera c) del presente articolo, entro trenta giorni dall'invio del sopraddetto schema, inviano al CIPAA e alle regioni interessate le proposte per gli interventi di loro competenza. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.