Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Busca, via Umberto Primo 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Cuneo, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari (Cat. -OMISSIS-.), notificato in data 11/10/2021, a firma del Questore di Cuneo;
- degli atti tutti presupposti, antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento, con particolare riferimento al preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., notificato in data 15/9/2021, e per ogni ulteriore statuizione di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di permesso di soggiorno per motivi famigliari.
Lamenta la violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 7 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 c. 3 lett. b) d.lgs. n. 286/1998; violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione; illogicità grave e manifesta ingiustizia grave e manifesta; grave disparità di trattamento; perplessità; sviamento. Il provvedimento sarebbe carente di idonea istruttoria e motivazione.
Si è costituita l’amministrazione resistente preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito.
L’eccezione è fondata.
Ai sensi dell’art. 30 co. 6 del d.lgs. n. 286/98: “ Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria.”
Ne deriva che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
La natura puramente processuale della decisione, con possibile prosecuzione del giudizio, consente la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara inammissibile il ricorso, sussistendo la giurisdizione del GO;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO