Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 20/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
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r.g. 458/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 458/2023 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Castel di Sangro Via Antonella D'Aquino n. 1 presso lo studio dell'avv. Aldo Di Ianni che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Leonardo Spada come da procura in calce al ricorso;
- RICORRENTE-
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Castel di Sangro via Ponte Nuovo n. 12 presso lo studio dell'avv. Christian Rucci del Foro di Sulmona che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTI –
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. , ha convenuto in Parte_1 giudizio il figlio chiedendo che fosse accertato e dichiarato Controparte_1
che ha assunto obbligazione fideiussoria nei contratti a Parte_1
rogito Notaio alle date del 16/06/2006 e 30/03/2007, corrispondendo le relative rate di mutuo per il complessivo importo di € 234.270,00 con il
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conseguente diritto di regresso nei confronti del debitore principale,
ai sensi dell'art. 1950 c.c.. Controparte_1
In subordine, condannare comunque il al rimborso delle Controparte_1
somme ai sensi dell'art. 2033 c.c.
A sostegno della citata azione il ricorrente ha dedotto che:
- il sig. è proprietario di due immobili in Castel di Controparte_1
Sangro, rispettivamente siti alla via Antonella D'Aquino e alla via
Chieti n. 1;
- Per quanto all'immobile sito in via Antonella D'Aquino di Castel di
Sangro, l'immobile è divenuto di proprietà di in virtù Controparte_1 di atto pubblico di compravendita per Notar di Persona_1
Roccaraso in data 16/06/2006, rep. N. 37.985, raccolta n. 20.782 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castel di Sangro in data
19/06/2006 n. 611 serie 1T, trascritto presso la Conservatoria del
Registri Immobiliari di L'Aquila in data 20/06/2006 al n. 15194/9118 con cui acquistava l'immobile distinto al catasto al Controparte_1
foglio 34 mappale 1291 sub 41 e sub 8 dalla società EDILGEM s.r.l. al prezzo di 95.000;
- Tale somma veniva reperita tramite erogazione di mutuo fondiario stipulato in data 16.6.2006 con la CARISPAQ- Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila e in cui figuravano il quale Controparte_1
debitore principale e come Parte_2
fideiussori;
- parte della somma mutuata nel contratto che occupa, è stata rimborsata alla banca, con la quale era stata stipulata la garanzia fideiussoria, dal Sig. dalla prima rata sino alla data Parte_1 di dicembre 2013. Tanto avveniva tramite versamenti della somma pari ai ratei mensili che il sig. faceva confluire sul Parte_1
conto del figlio sig. ; danaro con il quale venivano Controparte_1 rimborsate la rate di mutuo in scadenza mensile per un totale di €
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115.200,00;
- per quanto all'immobile sito in Castel di Sangro alla Via Chieti n. 1, con atto pubblico di compravendita per Notar di Persona_1
Roccaraso in data 30/03/2007, rep. N. 39.468, raccolta n. 22.010 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castel di Sangro in data
02/04/2007 n. 349 serie 1T, trascritto presso la Conservatoria del
Registri Immobiliari di L'Aquila in data 03/04/2007 al n.
9787/5529, e acquistavano la nuda Controparte_1 Parte_2
proprietà e il diritto di usufrutto dell'immobile dal sig. CP_2
e in qualità di genitori esercenti la
[...] Controparte_3 potestà genitoriale sul figlio sig. al prezzo di € Persona_2
151.000,00 di cui € 98.150,00 per il diritto di usufrutto ed € 52.850,00 per la nuda proprietà;
- In data contestuale al contratto di compravendita, il sig. CP_1
provvedeva a sottoscrivere contratto di mutuo fondiario
[...] garantito da ipoteca, con l'istituto di credito “CARISPAQ - Cassa di
Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A.”, per la somma di €
150.000,00 e venivano istituiti come garanti/fideiussori CP_4
, e (questi ultimi anche
[...] Parte_1 Parte_2
come datori di ipoteca);
- la somma concessa per tale titolo nel contratto di cui al presente capo,
è stata rimborsata dal sig. dalla prima rata sino al Parte_1
dicembre 2013. Tanto avveniva tramite versamenti dei ratei mensili, che il sig. faceva confluire sul conto del figlio sig. Parte_1
perché fossero pagate le rate di mutuo in scadenza Controparte_1
per un importo totale di € 119.070,00;
- in virtù del versamento di tali somme come fideiussore, il
[...]
agisce in regresso nei confronti di ex art. Parte_1 Controparte_1
1950 c.c..
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Con comparsa del 24.11.2023 si costituiva in giudizio il convenuto contestando in fatto e in diritto le avverse richieste e chiedendo il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
A seguito di diversi rinvii per la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia, con ordinanza del 24.10.2024, il
Giudice, ritenuto che non ricorressero i presupposti, non ha disposto il mutamento del rito, non ha concesso i termini ex art. 281duodecies c.p.c. e ha fissato udienza per la decisione.
Dopo l'assegnazione della causa alla scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 6.3.2025 a seguito del deposito di note scritte.
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In via principale, nel presente giudizio , quale Parte_1 fideiussore dei contratti di mutuo sopra specificati, agisce in regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti di chiedendo il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 234.270,00 oltre interessi maturati avendo corrisposto tale somma in luogo del debitore principale.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1950 c.c. il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale benché questi non fosse consapevole della pretesa fideiussione.
E' pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che il credito di regresso del fideiussore nasce solo con l'effettivo pagamento al creditore garantito (Cass. n. 903/2008; Cass. n. 613/2013 e Cass. n. 3216/2012).
Nel caso di specie, posta la sussistenza della qualità di fideiussore in capo al per i due mutui contratti dal , manca Parte_1 Controparte_1
comunque la prova del presupposto dell'azione di regresso, ossia il pagamento del debito in luogo del debitore principale e direttamente al creditore garantito.
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Invero, il ricorrente sostiene che le somme per cui esercita l'azione di regresso sarebbero state versate per il pagamento del mutuo con bonifici sul conto di . Controparte_1
Tuttavia, tali pagamenti non veniva effettuati direttamente all'istituto di credito, ma bensì al sul suo conto e avevano una causale Controparte_1
generica “bonifico”, ragion per cui non può ritenersi che tali pagamenti possano ritenersi effettuati in adempimento dell'obbligazione fideiussoria che presuppone l'adempimento “in luogo” del debitore principale.
Per tali ragioni, le domande principali vanno integralmente rigettate.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che i versamenti effettuati in favore del fossero qualificati come indebito oggettivo, con Controparte_1
conseguente condanna alla restituzione ex art. 2033 c.c..
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
La giurisprudenza ha all'uopo rimarcato che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento: nella prima ipotesi, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nella seconda ipotesi ha unicamente onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendone impossibile la prova positiva, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass. III, n. 19902/2015).
Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. II, n. 30713/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente, seppure ha allegato le ricevute di versamento delle somme nei confronti del , non ha Controparte_1
comunque allegato la mancanza di causa che lo giustificasse.
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Del resto, considerato che il è padre di , Parte_1 Controparte_1
può comunque ritenersi che nel caso in esame operi la fattispecie di cui all'art. 2034 c.c. secondo cui non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali.
Infatti, il versamento periodico di una somma di denaro in favore del figlio di cui manca la prova di qualsivoglia obbligazione di natura contrattuale (posto che la fideiussione senza pagamento diretto al creditore non fa nascere alcun diritto di credito) può discendere proprio dai rapporti di affetto e sostegno caratterizzanti il rapporto padre-figli.
Ad ogni modo, i versamenti suddetti possono comunque essere qualificati come una donazione indiretta come tale revocabile solo in determinati presupposti.
Com'è noto, il contratto tipico di donazione, definito dall'art. 769 c.c., è
l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione;
le donazioni indirette o liberalità atipiche sono contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le quali hanno in comune con l'archetipo l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguono perché l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.
La riconduzione all'uno o all'altro ambito ha conseguenze sul piano della disciplina applicabile.
Infatti, il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809), e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che
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occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782 c.c. (cfrCass. civ. Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725).
Il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni.
Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. 2^, 16 marzo
2004, n. 5333; Cass., Sez. 1^, 5 giugno 2013, n. 14197).
La liberalità non donativa può essere realizzata con un contratto a favore di terzo, ossia in virtù di un accordo tra disponente - stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto, senza che quest'ultimo paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di vantaggio economico per lo stipulante.
Il contratto a favore di terzo può bensì importare una liberalità a favore del medesimo, ma costituendo detta liberalità solo la conseguenza non diretta né principale del negozio giuridico avente una causa diversa, si tratta di una donazione indiretta, la quale, se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste (Cass., Sez. 1^, 29 luglio 1968, n.
2727).
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Seguendo quest'ordine di idee, si è ricondotta alla donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario (Cass., Sez. 2^, 10 aprile 1999, n. 3499; Cass., Sez. 1^, 22 settembre 2000, n. 12552; Cass., Sez. 2^, 12 novembre 2008, n. 26983).
Anche la cointestazione di buoni postali fruttiferi, ad esempio operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell'animus donandi, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti (Cass., Sez. 2^, 9 maggio 2013, n. 10991).
Costituisce del pari donazione indiretta il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (Cass.,
Sez. 1^, 3 maggio 1969, n. 1465). Anche qui si assiste ad un'operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti: il solvens, estraneo al rapporto obbligatorio ma autore dell'adempimento, il quale dispone della propria sfera nel senso della liberalità verso il debitore, liberandolo da un'obbligazione; il creditore;
ed il debitore, beneficiario della liberalità.
Il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi. A seguito di una pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U., 5 agosto 1992, n.
9282), la giurisprudenza qualifica l'intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta del bene: una liberalità nascente da un complesso
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procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass., Sez. 3^, 14 maggio 1997, n. 4231;
Cass., Sez. 2^, 29 maggio 1998, n. 5310; Cass., Sez. 2^, 24 febbraio 2004, n.
3642; Cass., Sez. 6^-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. 2^, 4 settembre 2015, n. 17604; Cass., Sez. 2^, 30 maggio 2017, n. 13619).
La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso
(Cass. civ. Sez. II Sent., 29/02/2012, n. 3134).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che dall'analisi della fattispecie in esame il versamento di denaro effettuato da in favore Parte_1
del figlio può essere qualificato come una donazione Controparte_1 indiretta perché, con il suddetto negozio, l'attore/ricorrente ha di fatto aiutato il figlio al versamento di parte delle somme del mutuo da lui contratto.
La stessa giurisprudenza, infatti, riconosce che il pagamento di una quota di mutuo (come nel caso di specie)da parte di un familiare si configura quale donazione indiretta effettuata mediante negozio, quello dell'adempimento del terzo per spirito di liberalità, per il quale non è richiesta la forma scritta (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 14/07/2021, n. 20062).
Secondo la Suprema Corte, infatti, la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo
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giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento (cfr.
Cass. civ. Sez. II Ord., 18/09/2019, n. 23260).
In definitiva, il versamento della somma di denaro di cui al presente giudizio non può essere qualificata come indebito oggettivo, ma come l'adempimento di un'obbligazione naturale come tale non ripetibile e, al più, come una donazione indiretta la quale non è soggetta al requisito della forma solenne previsto dall'art. 782 c.c..
Pertanto, le domande formulate da vanno integralmente Parte_1
rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta integralmente le domande svolte da . Parte_1
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.217 per
[...] compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, e decisionale, tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Sulmona in data 20.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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