Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/1972, n. 1726
CASS
Sentenza 29 maggio 1972

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A norma dell'art 2560 cod civ l'iscrizione nei libri contabili obbligatori e un elemento costitutivo della responsabilita dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda. Tale responsabilita, che sussiste in virtu di legge, e imprescindibilmente condizionata all'esistenza di detta iscrizione: soltanto in detta ipotesi, infatti, le passivita dell'azienda non possono ritenersi ignote al relativo acquirente (salva la norma dell'art 2112 cod civ per i crediti dei prestatori di lavori subordinato). La norma dell'art 2560 cod civ ha carattere eccezionale e non la si puo estendere, analogicamente, al caso in cui la conoscenza dei debiti possa ricavarsi da altre fonti. ( Conf 2158'67, mass n 329306; 211'64; 1303'63; 2153'62).*

In tema di debiti relativi all'azienda ceduta, il creditore deve provare, in base ai principi generali sull'Onere della prova, l'annotazione dei debiti stessi nei libri contabili obbligatori della azienda, essendo questo il presupposto legale per la responsabilita del cessionario. In Mancanza di tale prova, nessuna efficacia puo essere riconosciuta ad eventuali documenti relativi al rapporto contrattuale al quale i debiti si riferiscono. ( Conf 2158'67, mass n 329306; 211'64; 1303'63; 2153'62; 1247'62).*

In materia di cessione di azienda, nell'ipotesi, in cui i libri contabili non esistano per qualsiasi ragione, ivi compresa la loro non obbligatorieta per quel dato tipo di impresa, l'inesistenza di essi non puo avere altro effetto se non quello di rendere impossibile l'elemento costitutivo della responsabilita a carico di cessionario per i debiti relativi all'azienda ceduta stabilita dall'art 2560 cod civ e di non far sorgere, quindi, la responsabilita stessa. Peraltro, mediante scrittura privata, puo intervenire un patto espresso di accollo, in forza del quale l'acquirente di un'azienda si obblighi di pagare i debiti contratti dall'alienante, senza che questi risultino dai libri contabili obbligatori. ( V 211'64).*

Il principio posto dall'art 342 cod proc civ, il quale richiede la specifica formulazione dei motivi di appello, in applicazione della regola tantum devolutum quantum appellatum, subisce un temperamento quando, per effetto dell'impugnazione su un punto fondamentale della causa, l'appello investa necessariamente tutta la sentenza di primo grado e risulti la volonta dell'appellante di impugnare in toto la sentenza. ( Conf 311'71, mass n 349812).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/1972, n. 1726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1726
    Data del deposito : 29 maggio 1972

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