Sentenza 19 luglio 2005
Massime • 2
Il silenzio serbato da una parte sul documento irritualmente e tardivamente prodotto dall'altra non può valere come accettazione del contraddittorio sullo stesso, posto che il comportamento di una parte, successivo all'attività tardiva espletata dall'altra, per assumere il significato di accettazione del contraddittorio, deve essere univoco, sicchè non può assumere rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione o il silenzio.
Le modalità di produzione dei documenti sono stabilite dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ.. Ne consegue che, in mancanza di indicazione nell'indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del documento che si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso alle altre parti (art. 170, quarto comma, cod. proc. civ.) o, se esibito in udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp.att. cod. proc. civ.), si presume che il documento non sia stato acquisito al processo. È pertanto onere della parte dimostrare che, invece, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto - ancorché senza le modalità predette - nei termini stabiliti dal codice di rito e, cioè, nel regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - applicabile "ratione temporis" - non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (artt. 184 e 189 cod. proc. civ. previgente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2005, n. 15189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15189 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO CA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell'avvocato DELLARCIPRETE Alfonso, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MEIE ASSICURAZIONI ora MEIEAURORA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell'avvocato TOMASELLI Edmondo, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
IA AS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 37513/00 del Tribunale di ROMA, emessa il 17/11/2000, depositata il 28/11/00; RG. 58509/1995;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/03/05 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9 marzo 1992 SS CA conveniva dinanzi alla Pretura di Roma PI AS e la società Meie deducendo che il 7 settembre 1991 la sua auto era stata violentemente tamponata da quella del convenuto e che inutilmente aveva richiesto il risar- cimento dei danni all'assicurazione Meie con R.R. del 2 ottobre 1991, che si riservava di depositare. Pertanto chiedeva la condanna solidale dei convenuti al relativo pagamento.
Si costituiva soltanto l'assicurazione che eccepiva l'incompetenza per valore;
in via subordinata concludeva per il rigetto della domanda.
L'attore, in corso di causa, produceva il CID ed il preventivo per le riparazioni all'auto.
Con sentenza del 31 gennaio 1995 il Pretore, ritenuta l'esclusiva responsabilità del PI, accoglieva la domanda, condannando i convenuti a risarcire il danno quantificato in L.. 4.200.000, oltre interessi di legge.
La società Meie interponeva appello tra l'altro per improponibilità della domanda non essendo stata prodotta la richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 22 legge 990/1969. Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Il SS si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza del 28 novembre 2000 il Tribunale di Roma accoglieva l'appello sulle seguenti considerazioni: 1) la prova dell'assolvimento dell'onere della richiesta di indennizzo all'assicurazione, a norma dell'art. 22 legge 990/1969, non poteva ritenersi assolta;
2) infatti la lettera raccomandata all'assicurazione era indicata nell'indice del fascicolo di parte attrice vistato dal cancelliere il 25 gennaio 1995, contenente la comparsa conclusionale, depositato prima della riserva di decisione del Pretore del 31 gennaio 1995, e dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 giugno 1994, e il deposito del documento era irrituale e tardivo, ai sensi degli artt. 184, 189 c.p.c.; 3) infatti detto documento non risultava ne' prodotto con l'atto di citazione o durante il giudizio di primo grado, con le forme e nei termini di rito, ne' esaminato dalla sentenza impugnata;
4) tale documento non era stata prodotto ritualmente neppure nel giudizio di appello perché la trasmissione del fascicolo di ufficio di primo grado era un adempimento amministrativo della cancelleria del giudice a quo inidoneo a sostituire l'inerzia della parte appellata, che doveva formalizzare la produzione della raccomandata a norma dell'art. 74 disp. att. proc. civ. per consentirne l'utilizzazione nel rispetto del principio del contraddittorio almeno in appello;
5) pertanto il documento non era esaminabile.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione -S CA per due motivi, cui resiste la società Meieaurora, subentrata alla Meie, mentre il PI non ha svolto attività difensiva, il ricorrente ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente esaminata l'ammissibilità del controricorso in quanto la società Meieaurora, succeduta alla Meie, ha rilasciato la procura al difensore in calce alla copia notificata del ricorso. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a norma dell'art. 370 cod. proc. civ., in relazione all'art. 365 dello stesso codice, il controricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità1, da un difensore iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale, per cui è necessario che la parte dimostri che il mandato è stato rilasciato anteriormente alla notifica del controricorso;
tale prova manca quando la procura speciale risulta rilasciata in calce al ricorso notificato, perché il richiamo a tale procura, contenuto - come nella specie - nel controricorso, non è sufficiente a dimostrare che questa sia stata rilasciata preventivamente e nella forma prescritta. Pertanto il controricorso è inammis-sibile.
2.- Con il primo motivo di ricorso il SS deduce: " Violazione ed erronea interpretazione della norma degli artt. 74 e 87 c.p.c., 184 e 189 c.p.c. anche in relazione all'art. 152 c.p.c. e vizio della motivazione".
La raccomandata all'assicurazione era stata menzionata nell'atto introduttivo del giudizio;
alla prima udienza era stato depositato il modello CID, "mentre in nessun verbale si dava atto del deposito della citazione o della raccomandata, unici documenti spillati nel fascicolo, mentre gli altri sono inseriti". Tali circostanze, unitamente alla mancata contestazione di controparte per tutto il giudizio di primo grado e al non rilievo d'ufficio del giudice, avrebbero dovuto indurre sia a ritenere che tale documento, come la citazione, fossero stati allegati al fascicolo di parte fin dall'iscrizione a ruolo e che, per un disguido, l'ufficio non ne aveva attestato il deposito, sia che tale documento era stato esaminato dal giudice prima di decidere la causa nel merito. Il motivo è infondato.
Le modalità di produzione dei documenti sono stabilite dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ.. Ne consegue che in mancanza di indicazione nell'indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del docu-mento che si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso alle altre parti (art. 170, quarto comma, cod. proc. civ.) o, se esibito in udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp. att. cod. proc. civ.), si presume che il documento non sia stato acquisito al processo. È pertanto onere della parte dimostrare che, invece, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza di dette formalità, il documento è stato concretamente e certamente prodotto - ancorché senza le modalità predette - e nei termini stabiliti nel codice di rito e cioè, nel regime anteriore alla legge 353/1990 - applicabile ratione temporis - non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (artt. 184 e 189 cod. proc. civ. previgente). Pertanto la statuizione dei giudici di appello al riguardo è giuridicamente corretta ed il motivo va respinto.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce: "Violazione di legge".
Gli adempimenti di cui agli artt. 74 e 87 c.p.c. non sono prescritti a pena di nullità e sono sanati in mancanza di contestazione della controparte e quindi, poiché il termine per il deposito di documenti entro l'udienza di precisazione delle conclusioni non è pe-rentorio (art. 152 c.p.c.), anche il deposito successivo, se non contestato entro l'udienza di discussione, è sanato ed il documento è esaminabile ed infatti il giudice di primo grado l'aveva esaminato, avendo deciso la causa nel merito.
Il motivo è infondato.
Il rispetto del principio del contraddittorio - esigenza sottesa alle formalità di produzione dei documenti in giudizio (artt. 170 cod. proc. civ. e 74, 87 cod. disp.att. cod. proc. civ.) - nel caso in cui il documento sia prodotto non soltanto senza tali garanzie, ma altresì dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, termine ultimo per produrre nuovi documenti nel giudizio di primo grado, secondo il regime anteriore alla novella 353/1990 (art. 184 cod. proc. civ. previgente), va positivamente provato per potersi ritenere raggiunto lo scopo di dette norme, non essendo sufficiente, a tal fine, la non contestazione all'udienza di discussione del documento prodotto dopo detto termine perché, se la produzione è avvenuta non solo in violazione degli artt. 170, quarto comma, cod. proc. civ. e 87 cod. disp. att. proc. civ., ma dell'art. 184 cod. proc. civ., è necessaria la prova della conoscenza del documento - come ad esempio se la produzione del documento è menzionata nella comparsa conclusionale comunicata alla controparte, ovvero è comunicata separatamente da tale atto, ovvero se la controparte ne contesti il contenuto- soltanto così potendosi ritenere garantito il diritto di quest' ultima di opporsi alla produzione del documento fuori termine, o di esercitare il proprio diritto di difesa sul medesimo, ovvero, in mancanza dell'una o dell'altra ipotesi, di accettare implicitamente il deposito tardivo.
Nella specie risulta dagli atti che il SS nella citazione ha menzionato (art. 163, n. 5 cod. proc. civ.) la raccomandata inoltrata all'assicurazione ai sensi dell'art. 22 legge 990/1969 riservandosene la produzione;
che non ha depositato secondo le modalità di rito la relativa lettera fino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
che l'ha quindi depositata con il suo fascicolo cinque giorni prima della discussione della causa (art. 169, secondo comma, cod. proc. civ.), ma senza menzionarla nella comparsa conclusionale ne'
comunicarne l'avvenuto deposito alla controparte. Ne consegue che, non essendovi alcuna certezza che quest'ultima ne abbia avuto effettiva conoscenza, il silenzio dalla medesima serbato sul documento irritual-mente e tardivamente prodotto non può valere come ac-cettazione del contraddittorio sullo stesso, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (4712/1996) e più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il comportamento di una parte, successivo all'attività tardiva espletata dall'altra, per assumere il significato di accettazione del contraddittorio, deve esser univoco, sì che non può assumere rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione o il silenzio.
Pertanto il motivo va respinto.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce: "Violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., 184 e 189 c.p.c. anche in relazione all'art. 152 c.p.c.". Anche la statuizione secondo la quale il fascicolo della fase pretorile è stato depositato in secondo grado tardivamente ed irritualmente è erronea. Infatti il fascicolo di ufficio di primo grado è stato inserito agli atti fin dal 1996, come risulta dal verbale di udienza di prima comparizione;
in particolare il procuratore dell'appellato, dopo aver dichiarato di non aver potuto depositare il proprio fascicolo perché non reperito nella cancelleria del Pretore, nello stesso verbale aveva poi precisato che Invece tale fascicolo era agli atti, insieme al fascicolo di ufficio, e pertanto risultava dal verbale l'allegazione agli atti. Detto deposito era stato poi ribadito all'udienza successiva, ma il giudice aveva ritenuto l'irritualità di tale verbalizzazione. Invece il Tribunale, non essendovi nessuna contestazione della controparte, avrebbe dovuto ritenere valida l'acquisizione di tale fascicolo, contenente la racc. A.R., ancorché fosse stato trasmesso dalla cancelleria pretorile unitamente al fascicolo di ufficio, in quanto ad esso spillato, sì che l'appellato non era stato in condizioni di poterlo depositare autonomamente;
peraltro tale trasmissione era avvenuta prima dell'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale. Dunque sul punto la motivazione è insufficiente ed erronea, infine il fascicolo di parte risulta depositato in data 15 giugno 2000, prima dell'udienza di discussione, ne' la controparte ha eccepito alcunché ed anzi ha preso atto del deposito della raccomandata, non avendo insistito nella memoria difensiva sull'eccezione di improcedibilità della domanda. Pertanto il Tribunale non poteva dichiarare tardiva ed irrituale la produzione in appello della raccomandata e la sua non utilizzabilità.
Il motivo è infondato.
A norma del previgente art. 345 cod. proc. civ. il documento tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado poteva esser prodotto all'atto della costituzione in appello inserendolo nel relativo fascicolo, provvisto di indice vistato dal cancelliere, ovvero, dopo la costituzione in giudizio, mediante deposito in cancelleria e comunicazione alla controparte, o dichiarazione a verbale se prodotto in udienza (artt. 74 e 87 disp.att. cod. proc. civ., applicabili anche nel giudizio di appello per il rinvio disposto dall'art. 359 cod. proc. civ.). Nella specie invece il SS non ha indicato nessun documento nella comparsa di risposta in appello al momento della sua costituzione in giudizio (artt. 347 e 166 cod. proc. civ.), pur costituendo la mancanza della prova dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 22 legge 990/1969 motivo di impugnazione. Quindi, nel verbale dell'udienza del 26 giugno 1996, ha dichiarato che il suo fascicolo di primo grado era allegato a quello di ufficio. Questa dichiarazione, se il documento di cui si discute fosse stato prodotto in primo grado con il rispetto delle modalità di cui all'art. 87 disp. att. cod. proc. civ., ancorché dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, poteva ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo. Poiché invece, come innanzi precisato, il deposito in primo grado era privo della garanzia del rispetto del contraddittorio, la me-ra menzione dell'esistenza agli atti del fascicolo di primo grado, senza nessun richiamo al contenuto di esso, non è idonea a far ritenere instaurato il contraddittorio sul documento in questione. Infine, quanto al deposito del documento dopo la rimessione della causa al collegio, valgono le considerazioni già espresse nell'esaminare il motivo precedente (Cass. 25/1991). Concludendo il ricorso va respinto. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile il controricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2005