Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2005, n. 15189
CASS
Sentenza 19 luglio 2005

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 17 marzo 2005, con relatore il Consigliere Dott. Maria Margherita Chiarini. Le parti in causa erano un ricorrente, che chiedeva il risarcimento dei danni per un incidente stradale, e una compagnia assicurativa, che contestava la validità della domanda per presunti vizi procedurali. Il ricorrente sosteneva di aver adempiuto agli obblighi di notifica previsti dalla legge, mentre l'assicurazione eccepiva l'improponibilità della domanda per mancata prova della richiesta di indennizzo.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Roma. Ha argomentato che il ricorrente non aveva dimostrato di aver rispettato le formalità di produzione documentale richieste dal codice di procedura civile, in particolare riguardo alla tempestività e alla corretta comunicazione della documentazione all'altra parte. La Corte ha sottolineato l'importanza del principio del contraddittorio, evidenziando che la mera menzione di un documento nel fascicolo non equivale a una sua valida produzione. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il controricorso della compagnia assicurativa per mancanza di procura valida. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme processuali, evidenziando la necessità di rispettare le procedure per garantire un equo processo.

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Massime2

Il silenzio serbato da una parte sul documento irritualmente e tardivamente prodotto dall'altra non può valere come accettazione del contraddittorio sullo stesso, posto che il comportamento di una parte, successivo all'attività tardiva espletata dall'altra, per assumere il significato di accettazione del contraddittorio, deve essere univoco, sicchè non può assumere rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione o il silenzio.

Le modalità di produzione dei documenti sono stabilite dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ.. Ne consegue che, in mancanza di indicazione nell'indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del documento che si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso alle altre parti (art. 170, quarto comma, cod. proc. civ.) o, se esibito in udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp.att. cod. proc. civ.), si presume che il documento non sia stato acquisito al processo. È pertanto onere della parte dimostrare che, invece, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto - ancorché senza le modalità predette - nei termini stabiliti dal codice di rito e, cioè, nel regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - applicabile "ratione temporis" - non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (artt. 184 e 189 cod. proc. civ. previgente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2005, n. 15189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15189
    Data del deposito : 19 luglio 2005

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