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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Marcello Buscema Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per disciplinare i rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio iscritto al R.G. n. 2263/25, promosso da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al ricorso C.F._2 introduttivo, dall'avv. Daniela Pagliarosi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Frosinone (FR), alla Via Tumoli, n. 8/A ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno chiesto disciplinarsi i rapporti tra i genitori e Parte_1 Parte_2 il figlio nato fuori dal matrimonio in conformità all'accordo fra loro raggiunto.
A sostegno delle proprie pretese, le parti hanno allegato quanto segue: a) essi hanno intrattenuto una relazione sentimentale senza mai contrarre matrimonio;
b) dall'unione è nato, in data 14/02/2011, il figlio;
c) sin dalla nascita il figlio è sempre stato collocato Per_1 presso la madre, in Alatri (FR), alla Via Mediana Arilette, n. 34.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno chiesto l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto esso è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Piano genitoriale
In via preliminare, occorre precisare che, sebbene l'art. 473-bis.29 c.p.c. richiami in generale
“le forme previste nella presente sezione” (e, dunque, gli articoli da 473-bis.11 a 473-bis.28
c.p.c.), occorre verificare la specifica compatibilità di quelle disposizioni con le particolari caratteristiche delle cause aventi ad oggetto domande congiunte di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, in giudizi come quello presente non deve essere allegato il piano genitoriale, secondo quanto previsto, per i procedimenti relativi ai minori, dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.12 c.p.c. e dall'art. 473-bis.16 c.p.c. Detto documento (che, secondo le norme ora citate, deve contenere indicazioni su gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute), è chiaramente finalizzato a sollecitare allegazioni dei due genitori per quanto possibile specifiche e concordi, al fine di agevolare il giudice nell'adempimento del suo onere di somministrare il più tempestivamente possibile i provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse dei figli (art. 473-bis.22, primo comma,
c.p.c.), nonché, eventualmente, di formulare la sua proposta di piano genitoriale (art. 473- bis.50 c.p.c.). Ne consegue che, ove le parti concordino su tutti i citati aspetti, detto piano non
è necessario.
3. Provvedimenti urgenti
Sempre in via preliminare, si osserva che, in procedimenti come quello presente
(caratterizzati, come già detto, da pattuizioni condivise), laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere che l'urgenza di intervenire sui provvedimenti già emanati nel precedente giudizio tra le parti sia tale da non tollerare neppure il ritardo connesso al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata (sessanta giorni dall'udienza: art. 473-bis.28, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dall'art. 473-bis.51
c.p.c.), il giudice non deve pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. Infatti, in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la pronuncia, da parte - come quasi sempre avverrebbe - del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i
2 giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni massimo, eventualità che nella presente fattispecie non ricorre e, dunque, correttamente il giudice delegato per la trattazione del procedimento non ha pronunciato i provvedimenti in questione).
4. La domanda delle parti
Venendo al merito della presente causa, il Tribunale, sentite le parti, constata che le condizioni pattuite per la regolamentazione del figlio minore non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che le stesse sono in linea con i principi di legge n.
54/2006 e dal codice di rito.
Le pattuizioni sottoposte al Tribunale sono conformi a legge, in quanto: a) l'affidamento congiunto del figlio minore è una regola generale cui non può derogarsi nel caso in esame, non essendo emersi fatti o comportamenti delle parti che possano indurre ad optare per un diverso regime;
b) l'allocazione del figlio presso la madre è compatibile con il suo interesse, in quanto la permanenza con la genitrice è compensata dalle condizioni di visita del padre come pattuite tenendo conto della professione svolta da quest'ultimo e non sono emerse circostanze tali da far ritenere che detta soluzione sia suscettibile di creare disagi alla minore;
c) la regolamentazione della frequentazione padre-figlio consente a quest'ultimo di avere rapporti costanti con entrambi i genitori;
d) il contributo al mantenimento posto a carico del padre è congruo in ragione dei redditi e delle spese che gravano su ciascuna delle parti.
In conclusione, la domanda va accolta.
I rapporti tra i genitori e il figlio minore, pertanto, possono essere omologati alle condizioni pattuite nel ricorso introduttivo.
5. Spese del giudizio
Attesa la natura del giudizio, le relative spese vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. n. 2263/25, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. disciplina i rapporti tra i genitori e e il loro figlio Parte_1 Parte_2 alle condizioni pattuite dai genitori nel ricorso introduttivo;
2. compensa interamente le spese del presente giudizio fra le parti in causa.
3 Frosinone, 08/07/2025
Il giudice relatore estensore
Il Presidente
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