TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2005/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...] e E_ C.F._1 residente in [...],
E
, c.f: nato il [...] in [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolina Gentile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Santa Maria La Carità, alla via Visitazione 247
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 11.03.2025 ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Sant'Agnello (NA) in data 22.10.2008 in regime patrimoniale di separazione dei beni;
che da tale unione sono nati tre figli: in data 15.l2.2009, in Per_1 Per_2 data 4.10.2011e in data 21.09.2013; che in relazione ai figli non sono Per_3 intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria;
che la famiglia
[...]
ha fissato la propria residenza anagrafica in Sorrento(NA) al Viale Persona_4
Montariello n.9 nell'immobile ad uso civile abitazione di comproprietà del sig.
[...]
che la sig.ra ha una quota di immobile di sua proprietà CP_1 Controparte_2 posseduto dalla madre;
che la sig.ra è casalinga mentre il sig. E_ [...]
è impiegato amministrativo presso l'hotel "il Faro" di Sorrento e percepisce un CP_1 reddito di lavoro di circa 14.291,55; che nei periodi di disoccupazione il sig. CP_1 percepisce redditi sussidi dall'INPS pari euro 3.307 ,92; che il sig. ha la CP_1 titolarità di un bene mobile registrato Auto tg.BR226PT; che il sig. non ha CP_1 altre proprietà; che i ricorrenti sono cointestatari di un c/c con un saldo al 31 agosto di euro 554,80; che i ricorrenti non hanno altri titoli di credito e/o qualsivoglia altro titolo e/o finanziario e/o assicurativo;
che la signora E_ non è titolare di beni mobili registrati e non ha presentato dichiarazione dei redditi;
che il rapporto matrimoniale è purtroppo divenuto intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere, ed inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni del ricorso, ed il giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di sua competenza.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e E_ CP_1 così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata il [...] a [...] E_
Equense c.f. , e nato il [...] in C.F._1 CP_1
Sorrento c.f: , ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. L'abitazione familiare sita in Sorrento (NA) Viale Montariello n. 9 di comproprietà del sig. di concerto con il fratello CP_1 comproprietario c.f.: , viene Parte_2 C.F._3 interamente assegnata alla sig.ra che vi continuerà a E_ risiedere unitamente ai figli minorenni;
3. Per effetto della suddetta assegnazione, la ricorrente sosterrà E_ per intero tutte le imposte connesse al godimento ed all'utilizzo dell'immobile, ovvero la TARI, i consumi delle utenze domestiche in dotazione all'immobile e le spese di piccola e ordinaria manutenzione. La mobilia, le suppellettili e, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'abitazione coniugale, vengono lasciati in uso alla ricorrente
, fatta eccezione per i beni, di carattere strettamente personale E_ se ancora presenti nell'abitazione coniugale che verranno dal CP_1 prelevati e portati via con sé entro il termine di tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
4. I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione privilegiata presso il domicilio materno e con diritto/dovere per ambo i genitori di partecipare alla crescita, di condividere le scelte di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione, alle attività ludiche, sportive e formative;
5. Circa il diritto di visita del genitore non collocatario le parti pattuiscono quanto segue:
- durante l'anno scolastico i minori trascorrono il week end alternativamente con ciascun genitore;
- nella settimana in cui lo trascorrono con la madre, il padre li vedrà il lunedì, dall'uscita dalle 17.00 alte 20.30 salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- nelle settimane in cui i minori trascorrono il week end con il padre (a settimane alterne), il padre li vedrà il martedì e il giovedì dall'uscita dalle ore 17.00 alle 20.30 nonché dalle 10 del sabato alle 19 della domenica;
- il padre si impegna, nei giorni in cui i minori sono a lui affidati, a garantire loro la partecipazione alle programmate attività ludiche, sportive, formative salvo diverso accordo tra le parti. Per il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni con il padre che verranno comunicati entro il 31.05 di ogni annualità salvo diverso accordo e sempre compatibilmente con gli impegni extrascolastici dei minori. Sarà obbligo di entrambi comunicare le località e la struttura ove le minori si recheranno con i rispettivi genitori.
6. In merito alle Festività, i ricorrenti pattuiscono che le festività andranno regolate secondo il criterio dell'alternanza. Durante le festività natalizie il padre terrà con sé i minori un anno i giorni del 24 dicembre e del 1° gennaio, l'anno successivo i giorni del 25 dicembre e del 3l dicembre. Anche per la festività dell'Epifania i minori un anno resteranno con la madre, l'anno successivo con il padre. Durante le festività pasquali il padre terrà con sé i minori un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis, sempre secondo il già menzionato criterio dell'alternanza. I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno il giorno del compleanno, onomastico, Festa del Papà e Festa della Mamma con il rispettivo genitore. Per i compleanni dei minori se possibile verrà festeggiato insieme in caso contrario si procederà con l'alternanza di anno in anno con uno dei genitori.
7. Circa l'aspetto economico il sig. verserà a titolo di mantenimento CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese 200,00 euro per figlio a titolo di ordinario mantenimento dei minori (con un totale di euro 600,00 mensili) oltre ISTAT. Il sig. autorizzerà, la sig.ra a percepire CP_1 E_ per l'intero gli assegni unici dei minori;
8. Saranno a carico delle parti spese straordinarie al 50% come per legge. Per l'individuazione delle spese straordinarie entrambi i genitori seguiranno il vigente Protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Torre Annunziata ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata il 21.07.2021. Tali spese dovranno essere concordate in via preventiva tra i coniugi ed in ogni caso ciascun esborso dovrà essere opportunamente documentato con ricevuta fiscale;
il tutto con espressa intesa che il
[...] provvederà alla refusione delle suddette spese con cadenza mensile CP_1
e sempre a mezzo bonifico sul conto corrente bancario innanzi indicato, di cui è intestataria la ricorrente;
E_
9. Il sig. verserà euro 100,00 alla sig.ra a titolo di CP_1 E_ proprio personale mantenimento;
10. I ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione scritta nel caso di ulteriori cambi di domicilio e/o residenza;
I ricorrenti, concordemente, convengono che sarà sempre necessario acquisire l'assenso esplicito ed attualizzato dell'altro genitore, nel caso in cui per il minore si voglia ottenere un valido documento valido per l'espatrio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 170 parte II serie A - anno dei registri di matrimonio dell'anno 2008);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2005/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...] e E_ C.F._1 residente in [...],
E
, c.f: nato il [...] in [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolina Gentile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Santa Maria La Carità, alla via Visitazione 247
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 11.03.2025 ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Sant'Agnello (NA) in data 22.10.2008 in regime patrimoniale di separazione dei beni;
che da tale unione sono nati tre figli: in data 15.l2.2009, in Per_1 Per_2 data 4.10.2011e in data 21.09.2013; che in relazione ai figli non sono Per_3 intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria;
che la famiglia
[...]
ha fissato la propria residenza anagrafica in Sorrento(NA) al Viale Persona_4
Montariello n.9 nell'immobile ad uso civile abitazione di comproprietà del sig.
[...]
che la sig.ra ha una quota di immobile di sua proprietà CP_1 Controparte_2 posseduto dalla madre;
che la sig.ra è casalinga mentre il sig. E_ [...]
è impiegato amministrativo presso l'hotel "il Faro" di Sorrento e percepisce un CP_1 reddito di lavoro di circa 14.291,55; che nei periodi di disoccupazione il sig. CP_1 percepisce redditi sussidi dall'INPS pari euro 3.307 ,92; che il sig. ha la CP_1 titolarità di un bene mobile registrato Auto tg.BR226PT; che il sig. non ha CP_1 altre proprietà; che i ricorrenti sono cointestatari di un c/c con un saldo al 31 agosto di euro 554,80; che i ricorrenti non hanno altri titoli di credito e/o qualsivoglia altro titolo e/o finanziario e/o assicurativo;
che la signora E_ non è titolare di beni mobili registrati e non ha presentato dichiarazione dei redditi;
che il rapporto matrimoniale è purtroppo divenuto intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere, ed inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni del ricorso, ed il giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di sua competenza.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e E_ CP_1 così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata il [...] a [...] E_
Equense c.f. , e nato il [...] in C.F._1 CP_1
Sorrento c.f: , ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. L'abitazione familiare sita in Sorrento (NA) Viale Montariello n. 9 di comproprietà del sig. di concerto con il fratello CP_1 comproprietario c.f.: , viene Parte_2 C.F._3 interamente assegnata alla sig.ra che vi continuerà a E_ risiedere unitamente ai figli minorenni;
3. Per effetto della suddetta assegnazione, la ricorrente sosterrà E_ per intero tutte le imposte connesse al godimento ed all'utilizzo dell'immobile, ovvero la TARI, i consumi delle utenze domestiche in dotazione all'immobile e le spese di piccola e ordinaria manutenzione. La mobilia, le suppellettili e, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'abitazione coniugale, vengono lasciati in uso alla ricorrente
, fatta eccezione per i beni, di carattere strettamente personale E_ se ancora presenti nell'abitazione coniugale che verranno dal CP_1 prelevati e portati via con sé entro il termine di tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
4. I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione privilegiata presso il domicilio materno e con diritto/dovere per ambo i genitori di partecipare alla crescita, di condividere le scelte di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione, alle attività ludiche, sportive e formative;
5. Circa il diritto di visita del genitore non collocatario le parti pattuiscono quanto segue:
- durante l'anno scolastico i minori trascorrono il week end alternativamente con ciascun genitore;
- nella settimana in cui lo trascorrono con la madre, il padre li vedrà il lunedì, dall'uscita dalle 17.00 alte 20.30 salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- nelle settimane in cui i minori trascorrono il week end con il padre (a settimane alterne), il padre li vedrà il martedì e il giovedì dall'uscita dalle ore 17.00 alle 20.30 nonché dalle 10 del sabato alle 19 della domenica;
- il padre si impegna, nei giorni in cui i minori sono a lui affidati, a garantire loro la partecipazione alle programmate attività ludiche, sportive, formative salvo diverso accordo tra le parti. Per il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni con il padre che verranno comunicati entro il 31.05 di ogni annualità salvo diverso accordo e sempre compatibilmente con gli impegni extrascolastici dei minori. Sarà obbligo di entrambi comunicare le località e la struttura ove le minori si recheranno con i rispettivi genitori.
6. In merito alle Festività, i ricorrenti pattuiscono che le festività andranno regolate secondo il criterio dell'alternanza. Durante le festività natalizie il padre terrà con sé i minori un anno i giorni del 24 dicembre e del 1° gennaio, l'anno successivo i giorni del 25 dicembre e del 3l dicembre. Anche per la festività dell'Epifania i minori un anno resteranno con la madre, l'anno successivo con il padre. Durante le festività pasquali il padre terrà con sé i minori un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis, sempre secondo il già menzionato criterio dell'alternanza. I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno il giorno del compleanno, onomastico, Festa del Papà e Festa della Mamma con il rispettivo genitore. Per i compleanni dei minori se possibile verrà festeggiato insieme in caso contrario si procederà con l'alternanza di anno in anno con uno dei genitori.
7. Circa l'aspetto economico il sig. verserà a titolo di mantenimento CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese 200,00 euro per figlio a titolo di ordinario mantenimento dei minori (con un totale di euro 600,00 mensili) oltre ISTAT. Il sig. autorizzerà, la sig.ra a percepire CP_1 E_ per l'intero gli assegni unici dei minori;
8. Saranno a carico delle parti spese straordinarie al 50% come per legge. Per l'individuazione delle spese straordinarie entrambi i genitori seguiranno il vigente Protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Torre Annunziata ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata il 21.07.2021. Tali spese dovranno essere concordate in via preventiva tra i coniugi ed in ogni caso ciascun esborso dovrà essere opportunamente documentato con ricevuta fiscale;
il tutto con espressa intesa che il
[...] provvederà alla refusione delle suddette spese con cadenza mensile CP_1
e sempre a mezzo bonifico sul conto corrente bancario innanzi indicato, di cui è intestataria la ricorrente;
E_
9. Il sig. verserà euro 100,00 alla sig.ra a titolo di CP_1 E_ proprio personale mantenimento;
10. I ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione scritta nel caso di ulteriori cambi di domicilio e/o residenza;
I ricorrenti, concordemente, convengono che sarà sempre necessario acquisire l'assenso esplicito ed attualizzato dell'altro genitore, nel caso in cui per il minore si voglia ottenere un valido documento valido per l'espatrio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 170 parte II serie A - anno dei registri di matrimonio dell'anno 2008);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato