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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 438/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 438/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adelio DEL PRATO e Giancarlo Parte_1
AIELLO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Napoli, via N. Romeo n. 10
- ricorrente
CONTRO
in proprio e quale erede di rappresentato e Controparte_1 Persona_1
difeso dall'Avv. Antonio URCIUOLO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio n. 228
- resistente
, in proprio e quale erede di Controparte_2 Persona_1
- resistente contumace Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20.2.2020 e ritualmente notificato,
[...]
espone di avere prestato lavoro subordinato con mansioni di pizzaiolo alle Parte_1
dipendenze di presso l'esercizio commerciale di quest'ultima, “La Tintarella Persona_1
Pizzeria Braceria” in Minturno;
di avere lavorato senza regolare contratto dal 25 aprile al
31 maggio 2019, con prestazioni rese dal giovedì alla domenica e, nello specifico, nei giorni dal 25 al 28 aprile e, nel mese di maggio, dal 9 al 12, dal 16 al 19, dal 24 al 31, con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 24.00; di essere stato assunto formalmente con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato dal 1°.
6.2019 al 30.9.2019, per trenta ore settimanali;
di avere di fatto lavorato tutti i giorni, senza riposo settimanale, dalle 9.30 alle 15.30 e dalle 18.00 all'1.00; di avere percepito, nel corso del lavoro discontinuo nei mesi di aprile e maggio, la somma giornaliera di € 50,00 e, nel corso del rapporto regolarizzato, le somme indicate nei prospetti paga;
di avere sempre svolto la mansione di pizzaiolo, alle dipendenze prima della sig.ra e, a seguito del Persona_1
decesso di quest'ultima, dei convenuti, quali partecipanti alla comunione ereditaria sull'azienda della sig.ra e soci di una società di fatto avente ad oggetto la Per_1
continuazione dell'attività di impresa della dante causa a far data dall'agosto 2019.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato nei confronti dei convenuti, quali eredi della sig.ra e quali continuatori dell'attività di impresa della stessa, in Per_1
ragione degli effettivi orari di lavoro osservati, con sistematica effettuazione di lavoro straordinario, tenuto conto dell'inquadramento delle mansioni di pizzaiolo nel 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi, differenze e spettanze retributive a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni ordinarie, compensi per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, lavoro domenicale, mensilità supplementari, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, trattamento di fine rapporto, la somma complessiva di € 17.189,69, di cui €
1.373,98 a titolo di trattamento di fine rapporto.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare che tra le parti in premessa dal 25.4.2019 al
30.9.2019 è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato, quindi:
2. Previo accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento al IV livello Ccnl
Turismo – PP.EE. 2018 condannare il signor e la signora Controparte_1 [...]
nella qualità di cui in premessa, a pagare in solido al ricorrente la somma CP_2
complessiva di € 17.189,69 e di cui € 1.373,98 quale TFR, maggiorati dei danni da diminuito valore del credito e degli interessi al seggio legale corrente ex art. 429 cpc ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare anche a seguito di CTU per le ragioni tutte di cui in narrativa;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, Cpa ed Iva, con attribuzione al sottoscritti difensori per anticipo fattone.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio Controparte_1
chiedendo in via preliminare all'intestato tribunale di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'avverso ricorso e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Il convenuto, eccepiti preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'avverso ricorso, nel merito deduce che controparte ha lavorato presso il lido
“La Tintarella” di con le mansioni di pizzaiolo alcuni finesettimana nel mese Persona_1
di maggio 2019 e, successivamente, dal 1.6.2019 al 30.9.2019, lavorando dalle 10:00 alle
15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 con un giorno di riposo settimanale. Evidenzia che il datore di lavoro ha sempre regolarmente corrisposto al lavoratore quanto dovuto per la qualità e quantità del lavoro reso e che quest'ultimo ha percepito, con la retribuzione mensile, anche la quota del trattamento di fine rapporto, e ha altresì percepito integralmente il compenso stagionale concordato con la sig.ra , pari ad € 14.500,00. Fa infine rilevare CP_3
che il ricorrente, durante l'intero rapporto di lavoro, è stato ospitato presso l'albergo
Teatro Romano di Minturno con costo del soggiorno pari ad € 1.000,00, sopportato del datore di lavoro. 6. , ritualmente intimata, è rimasta contumace. Controparte_2
7. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova per testi ed è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter del
22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento e alla condanna al pagamento in proprio favore dei crediti retributivi vantati nei confronti dei convenuti, quali eredi dell'originario datore di lavoro e, iure proprio, quali continuatori e soci Persona_1
di fatto dell'impresa della de cuius, caduta in comunione ereditaria, per l'attività di lavoro subordinato svolta come pizzaiolo presso il locale “La Tintarella Pizzeria Braceria” sita nel comune di Minturno, senza regolarizzazione nelle giornate dal 25 al 28 aprile 2019 e, nel mese di maggio, dal 9 al 12, dal 16 al 19 e dal 24 al 31, ed in forza di regolare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1°.
6.2019 al 30.9.2019.
9. L'attore sostiene di avere lavorato, nelle indicate giornate dei mesi di aprile e maggio
2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, percependo la somma di
€ 50,00 al giorno. Deduce, inoltre, di avere lavorato nel successivo periodo, dal giugno al settembre 2019, nonostante il formale contratto part time per trenta ore settimanali, dal lunedì alla domenica, senza riposo settimanale, dalle 9.30 alle 15.30 e dalle 18.00 all'1.00, effettuando sistematicamente lavoro straordinario e percependo le somme riportate nelle buste paga. Rivendica le differenze retributive maturate per lavoro ordinario, i compensi per lo straordinario diurno, notturno e festivo, quelli per il lavoro domenicale, l'indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti, la tredicesima e quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, in forza dell'effettivo orario di lavoro osservato e dell'inquadramento per le mansioni svolte di pizzaiolo nel 4° livello del CCNL Pubblici
Esercizi dell'8 febbraio 2018.
10. Il convenuto costituitosi in giudizio, ha invocato in rito, con Controparte_1
generiche eccezioni di mero stile, per ragioni non esplicitate, il difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'avverso ricorso. Nel merito si è limitato a contestare l'assunto avversario secondo cui, nel periodo contrattualizzato, il ricorrente non avrebbe osservato il riposo settimanale. Ha inoltre precisato che il ricorrente ha lavorato dalle 10:00 alle
15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 e che, nel periodo antecedente la formale assunzione a tempo determinato, lo stesso “ha effettivamente lavorato presso il Lido La Tintarella di Per_1
con le mansioni di pizzaiolo, alcuni fine settimana nel mese di maggio 2019”.
[...]
11. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
12. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in disparte la carenza di qualsivoglia argomentazione della parte resistente sul punto, è palesemente infondata. L'accertamento della sussistenza della legitimatio ad causam attiva e passiva richiede la verifica della astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, distinguendosi nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (Cass. civ. n. 5912/2004). I convenuti sono stati evocati in giudizio quali eredi dell'originaria datrice del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, nonché quali continuatori dell'attività imprenditoriale della de cuius, subentrati come soci di una società di fatto nella titolarità del suddetto rapporto di lavoro con il ricorrente. Sussiste dunque l'astratta coincidenza delle parti convenute con i soggetti – i datori di lavoro – che secondo la legge sostanziale regolatrice del rapporto di lavoro subordinato sono i destinatari degli effetti della pronuncia giudiziale invocata, di condanna al pagamento dei debiti retributivi nei confronti del lavoratore.
13. È parimenti infondata l'eccezione di nullità del ricorso, in quanto sono state compiutamente esposte tutte le ragioni in fatto e in diritto a fondamento delle pretese retributive azionate (durata del rapporto, orari di lavoro, mansioni svolte, inquadramento, emolumenti richiesti, relativi istituti contrattuali collettivi).
14. Passando all'esame del merito, in relazione ai mesi di aprile e maggio 2019, periodo antecedente la formale assunzione del ricorrente alle dipendenze di quale Persona_1 titolare della omonima ditta individuale (cfr. contratto di lavoro sub doc. 2), non può ritenersi assolto dal lavoratore l'onere della prova della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta sig.ra , sia pure di natura intermittente o a Per_1
chiamata. È vero che il resistente costituito ha ammesso che “il Sig. Controparte_1
ha effettivamente lavorato presso il Lido La Tintarella di , con Parte_1 Persona_1
le mansioni di pizzaiolo, alcuni fine settimana nel mese di maggio 2019” (cfr. capitolo 1 della memoria difensiva), ma deve in primo luogo rilevarsi che la circostanza non può ritenersi senz'altro pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che l'altra parte convenuta,
, coerede della sig.ra e partecipe insieme a Controparte_2 Per_1 CP_1
della comunione ereditaria sull'azienda della de cuius, è rimasta contumace e,
[...]
come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (Cass. civ. n. 14372/2023). In secondo luogo, anche ove si ritenesse provata la circostanza, valorizzando la deposizione testimoniale di (“Ricordo che ha lavorato da giugno a settembre”) Testimone_1
unitamente all'argomento di prova costituito dall'ammissione del convenuto CP_1
resterebbe comunque del tutto sfornito di prova l'elemento costitutivo e
[...]
distintivo della subordinazione, vale a dire la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. civ. n. 11937/2024) e neppure è possibile inferirlo in via presuntiva dai criteri complementari e sussidiari, quali l'osservanza di un predeterminato e vincolante orario di lavoro, la collaborazione e la continuità delle prestazioni in funzioni delle esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale, l'assenza in capo al lavoratore del rischio e di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. civ. n. 11937/2024 cit.), atteso che nessuno di tali elementi è specificamente emerso dalle deposizioni dei testi e con riferimento alle singole giornate in cui, in modo saltuario, Tes_1 Tes_2
secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, lo stesso avrebbe lavorato presso il locale
“La Tintarella” di nei finesettimana di aprile e maggio 2019, e segnatamente Persona_1
dal 25 al 28 aprile e, nel mese di maggio, dal 9 al 12, dal 16 al 19 e dal 24 al 31. Giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, qualunque attività umana – e dunque, certamente, anche quella di pizzaiolo – può essere oggetto sia di rapporto di lavoro autonomo sia di rapporto di lavoro subordinato (Cass. civ. n.
11539/2020) e che l'onere di provare gli elementi costitutivi della subordinazione, come sopra individuati, grava sul lavoratore, con la conseguenza che, laddove tale prova non sia da questi fornita, le pretese che dal rapporto di lavoro subordinato traggono titolo vanno rigettate (Cass. civ. n. 16720/2020).
15. Con riferimento al periodo successivo, dal 1° giugno 2019 al 30 settembre 2019,
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e e la sua Persona_1
prosecuzione, a far data dall'agosto 2019 fino alla cessazione, con gli eredi della prima,
e , quali continuatori, nella forma della società Controparte_1 Controparte_2
di fatto irregolare, dell'attività imprenditoriale della de cuius, nella cui azienda sono succeduti mortis causa divenendone comproprietari pro indiviso, risulta provato documentalmente dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 31.5.2019
(doc. 2) e dalle buste paga dei mesi da giugno a settembre 2019, prodotte da entrambe le parti. Mentre nelle buste paga di giugno e luglio risulta quale datore di lavoro , Persona_1
nelle buste paga di agosto e settembre sono indicati quali datori di lavoro gli eredi di Per_1
sotto la ragione sociale “La Tintarella Eredi di Terino Anna”.
[...]
16. Sebbene nel contratto di lavoro subordinato e nelle buste paga sia indicato un orario di lavoro part time pari a 30 ore settimanali, può ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente ha sistematicamente lavorato per ben 77 ore settimanali, prestando di fatto la propria attività ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e della ore 18.00 alle ore 24.00, senza mai fruire del giorno di riposo settimanale e dunque lavorando sette giorni su sette, sicché il rapporto di lavoro si è di fatto attuato come rapporto di lavoro a tempo pieno, con sistematica effettuazione di 37 ore di straordinario settimanale, considerato che l'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 111 del CCNL Pubblici Esercizi applicato al rapporto,
è pari a 40 ore settimanali.
17. Il teste di parte ricorrente, , con una conoscenza diretta dei fatti Testimone_3
di causa per avere lavorato come bracista alle dipendenze della sig.ra presso Persona_1
il locale “La Tintarella” di Minturno nel periodo oggetto di causa, ha riferito che il ricorrente lavorava “dalle 10.00/10.30 fino alle 15.00/15.30 e poi, sempre nello stesso giorno, dalle 17.30/18.00 fino alla chiusura alle ore 24.00/24.30”. Gli orari sono stati per la gran parte confermati dal teste di parte resistente, , anche lui dipendente Testimone_1
della nel periodo oggetto di causa e addetto alle mansioni di cameriere presso il Per_1
suddetto locale: “Il ricorrente arrivava per le 10.00 e restava fino a ora di pranzo, cioè verso le 13.00. Il pomeriggio il ricorrente riprendeva a lavorare alle ore 18.00 fino alla mezzanotte”. La discrepanza tra le due deposizioni, concernente il lasso temporale tra le ore 13.00 e le ore 15.00, può essere superata, nel senso di ritenere che tali due ore erano in realtà lavorate, valorizzando come argomento di prova la circostanza che lo stesso resistente ha ammesso che “il Sig. effettuava il Controparte_1 Parte_1
seguente orario lavorativo dalle ore 10:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00” (capitolo 2 della memoria difensiva) e tenuto conto, altresì, che lo stesso teste ha precisato che Tes_1
“poteva capitare che dopo le 13.00 venissero servite le pizze, tante volte era lo stesso proprietario a prepararle, facevamo anche asporto per la spiaggia”.
18. Il teste ha confermato che “il ricorrente lavorava sette giorni su sette, dal Tes_2
lunedì alla domenica”. Sul punto tale teste deve ritenersi maggiormente attendibile del teste il quale ha affermato che “il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica con Tes_1
un giorno di riposo”, atteso che quest'ultimo ha tradito sul punto un ricordo del tutto vago e generico, ammettendo: “Non saprei dire se il giorno di riposo settimanale fosse fisso o variasse, non ricordo quale fosse”, il che lascia dubitare sulla esattezza di quanto riferito in merito.
19. Tutti i testi hanno confermato che il ricorrente svolgeva in autonomia le mansioni di pizzaiolo, come risulta anche dal contratto di assunzione e dalle buste paga, oltre che da quanto ammesso dal resistente Tale profilo professionale è Controparte_1
espressamente ricondotto, nel sistema di classificazione del personale di cui all'art. 54 del
CCNL Pubblici Esercizi (doc. 3), applicabile al rapporto per espresso richiamo contenuto nel contratto di lavoro, al quarto livello, al quale appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. L'inquadramento del lavoratore nel quarto livello risulta anche formalmente dalle buste paga.
20. In conclusione, può ritenersi accertato che il ricorrente dal 1° giugno 2019 al 30 settembre 2019 ha lavorato alle dipendenze prima di e, dal 1° agosto 2019, Persona_1
degli eredi e , svolgendo presso il locale “La Controparte_1 Controparte_2
Tintarella” di Minturno le mansioni di pizzaiolo, riconducibili al 4° livello del CCNL
Pubblici Esercizi, con un orario a tempo pieno ed effettuando sistematicamente 37 ore di straordinario settimanale, secondo un orario così distribuito: dalle ore 10.00 alle ore 15.00
e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, senza mai fruire del giorno di riposo settimanale e dunque lavorando sette giorni su sette.
21. Sulla base dei fatti così accertati, delle previsioni del CCNL applicato al rapporto e delle tabelle retributive prodotte è possibile determinare le differenze retributive maturate dal ricorrente a titolo di maggior dovuto sulla retribuzione ordinaria mensile spettante per l'attività lavorativa a tempo pieno prestata, compensi per lo straordinario diurno, notturno e festivo, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per lavoro domenicale, trattamento di fine rapporto, tenendo conto che, per ammissione dello stesso lavoratore, questi ha percepito gli importi indicati in busta paga e che i resistenti, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non hanno provato il pagamento di somme maggiori né altri fatti estintivi, impeditivi o modificativi delle avverse pretese creditorie. Neppure risulta provata documentalmente la circostanza secondo cui i convenuti avrebbero sopportato l'onere economico, per un importo pari ad € 1.000,00, dell'ospitalità alberghiera del ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro, presso l'albergo “Teatro Romano di Minturno”. Non è stata ammessa la prova per testi della circostanza, in adesione a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce del combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c., non è ammissibile la prova testimoniale con riferimento all'avvenuto pagamento della retribuzione, potendo tale principio essere superato, nell'esercizio dei poteri del giudice di apprezzare liberamente prove atipiche, solo qualora la necessità di ammettere la prova per testi venga formulata dall'istante in maniera molto specifica, facendo emergere chiaramente le circostanze da cui è desumibile l'impossibilità di provare altrimenti l'avvenuto pagamento (Trib. Civitavecchia n. 418/2018; Trib. Cassino n. 702/2021).
22. Nei conteggi da ultimo depositati dal ricorrente le differenze maturate a titolo retribuzione ordinaria sono state calcolate assumendo correttamente quale retribuzione tabellare l'importo lordo mensile pari ad € 1.507,69, previsto per i lavoratori inquadrati nel
4° livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo oggetto di causa (cfr. tabelle retributive allegate), corrispondente a una retribuzione giornaliera di € 57,99 (divisore giornaliero pari a 26, ex art. 159 CCNL) e oraria pari ad € 8,76 (divisore orario pari a 172, ex art. 160
CCNL) e come “percepito” le somme indicate nelle buste paga. I compensi per il lavoro straordinario sono stati determinati applicando alle ore di straordinario diurno la maggiorazione del 30 per cento e a quello notturno la maggiorazione del 60 per cento (art. 246 CCNL), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 262, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.00 e le ore 6.00 del mattino e che gli orari osservati dal ricorrente sono stati dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, con sistematica effettuazione di due ore al giorno di straordinario notturno. Per il lavoro prestato di domenica è stata applicata la maggiorazione del 10 per cento ai sensi dell'art. 130 CCNL.
Ai sensi dell'art. 131, comma 4, per le festività non godute è stata calcolata la corresponsione di una giornata di retribuzione contrattuale. Sono state poi determinate tredicesima e quattordicesima mensilità, previste dagli artt. 183 e 184 CCNL, nella misura di quattro dodicesimi della retribuzione mensile, tenuto conto dei quattro mesi lavorati dal ricorrente. I conteggi vanno invece rettificati quanto alla determinazione della indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti. Con riferimento ai permessi, tenuto conto che annualmente spettano 104 ore di ROL ai sensi dell'art. 114 CCNL, comprensive delle
32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977, il ricorrente ha maturato 34,67 ore di permessi per riduzioni orarie non godute (104 /12 x 4). Considerato che la retribuzione oraria è pari ad € 8,76, l'indennità sostitutiva spettante a tale titolo ammonta ad € 303,71, anziché € 379,82 come indiato nei conteggi. Quanto alle ferie, tenuto conto che queste spettano nella misura di 26 giorni all'anno ai sensi dell'art. 134 CCNL, il ricorrente ha maturato 8,67 giorni di ferie.
Considerato che
la retribuzione giornaliera è pari ad € 57,99, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è pari ad € 502,77, anziché €
425,05 come indicato nei conteggi. 23. Tenuto conto degli importi delle voci retributive sopra indicate, come correttamente indicati nei conteggi, salvo le rettifiche per le indennità per ferie e permessi non goduti, la somma complessiva maturata dal ricorrente per tali titoli ammonta ad € 11.939,12.
24. Sulla base dell'importo delle retribuzioni dovute al ricorrente per le quattro mensilità lavorate, maggiorate delle mensilità supplementari, pari a complessivi € 7.035,89, può essere determinato il trattamento di fine rapporto lordo, nella misura di € 884,37.
25. In conclusione, il ricorrente, per l'attività lavorativa subordinata prestata come pizzaiolo alle dipendenze di prima di e poi degli eredi odierni convenuti Persona_1
presso il locale “La Tintarella” di Minturno, dal 1°.
6.2019 al 30.9.2019, è rimasto creditore della somma di € 11.939,12 per i titoli sopra indicati, oltre € 884,37 per trattamento di fine rapporto. Quanto al titolo e alla misura della responsabilità dei convenuti per i debiti retributivi in questione, deve evidenziarsi che, nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva, nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto, non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli art. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni (Cass. civ. n. 3028/2009).
26. Atteso che nelle società di fatto irregolari – quale è quella cui hanno dato vita gli odierni convenuti proseguendo di fatto l'attività di impresa della de cuius a far data dall'agosto
2019 – i soci rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., i convenuti vanno condannati al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate iure hereditario e pro quota ex art. 752 cod. civ. per la parte maturata fino al decesso di e iure proprio, quali soci di una società di fatto, Persona_1
illimitatamente e personalmente responsabili in solido per le obbligazioni sociali, per la parte maturata successivamente al decesso di quest'ultima. 27. Le spese processuali, secondo soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, cause di lavoro, scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che è creditore di e Parte_1 Controparte_1
, quali eredi di e, iure proprio, quali soci di fatto e Controparte_2 Persona_1
continuatori dell'impresa della de cuius, della somma di € 11.939,12 per differenze e spettanze retributive per i titoli indicati in motivazione e della somma di € 884,37 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore di della somma complessiva di € 12.823,49, di cui € 884,37 a Parte_1
titolo di trattamento di fine rapporto, iure hereditario e pro quota per la parte maturata fino al decesso di ed in solido, iure proprio, per la parte maturata Persona_1
successivamente al decesso di quest'ultima, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari del ricorrente, liquidandole in € 3.994,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 438/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adelio DEL PRATO e Giancarlo Parte_1
AIELLO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Napoli, via N. Romeo n. 10
- ricorrente
CONTRO
in proprio e quale erede di rappresentato e Controparte_1 Persona_1
difeso dall'Avv. Antonio URCIUOLO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio n. 228
- resistente
, in proprio e quale erede di Controparte_2 Persona_1
- resistente contumace Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20.2.2020 e ritualmente notificato,
[...]
espone di avere prestato lavoro subordinato con mansioni di pizzaiolo alle Parte_1
dipendenze di presso l'esercizio commerciale di quest'ultima, “La Tintarella Persona_1
Pizzeria Braceria” in Minturno;
di avere lavorato senza regolare contratto dal 25 aprile al
31 maggio 2019, con prestazioni rese dal giovedì alla domenica e, nello specifico, nei giorni dal 25 al 28 aprile e, nel mese di maggio, dal 9 al 12, dal 16 al 19, dal 24 al 31, con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 24.00; di essere stato assunto formalmente con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato dal 1°.
6.2019 al 30.9.2019, per trenta ore settimanali;
di avere di fatto lavorato tutti i giorni, senza riposo settimanale, dalle 9.30 alle 15.30 e dalle 18.00 all'1.00; di avere percepito, nel corso del lavoro discontinuo nei mesi di aprile e maggio, la somma giornaliera di € 50,00 e, nel corso del rapporto regolarizzato, le somme indicate nei prospetti paga;
di avere sempre svolto la mansione di pizzaiolo, alle dipendenze prima della sig.ra e, a seguito del Persona_1
decesso di quest'ultima, dei convenuti, quali partecipanti alla comunione ereditaria sull'azienda della sig.ra e soci di una società di fatto avente ad oggetto la Per_1
continuazione dell'attività di impresa della dante causa a far data dall'agosto 2019.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato nei confronti dei convenuti, quali eredi della sig.ra e quali continuatori dell'attività di impresa della stessa, in Per_1
ragione degli effettivi orari di lavoro osservati, con sistematica effettuazione di lavoro straordinario, tenuto conto dell'inquadramento delle mansioni di pizzaiolo nel 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi, differenze e spettanze retributive a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni ordinarie, compensi per lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, lavoro domenicale, mensilità supplementari, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, trattamento di fine rapporto, la somma complessiva di € 17.189,69, di cui €
1.373,98 a titolo di trattamento di fine rapporto.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare che tra le parti in premessa dal 25.4.2019 al
30.9.2019 è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato, quindi:
2. Previo accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento al IV livello Ccnl
Turismo – PP.EE. 2018 condannare il signor e la signora Controparte_1 [...]
nella qualità di cui in premessa, a pagare in solido al ricorrente la somma CP_2
complessiva di € 17.189,69 e di cui € 1.373,98 quale TFR, maggiorati dei danni da diminuito valore del credito e degli interessi al seggio legale corrente ex art. 429 cpc ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare anche a seguito di CTU per le ragioni tutte di cui in narrativa;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, Cpa ed Iva, con attribuzione al sottoscritti difensori per anticipo fattone.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio Controparte_1
chiedendo in via preliminare all'intestato tribunale di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'avverso ricorso e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Il convenuto, eccepiti preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'avverso ricorso, nel merito deduce che controparte ha lavorato presso il lido
“La Tintarella” di con le mansioni di pizzaiolo alcuni finesettimana nel mese Persona_1
di maggio 2019 e, successivamente, dal 1.6.2019 al 30.9.2019, lavorando dalle 10:00 alle
15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 con un giorno di riposo settimanale. Evidenzia che il datore di lavoro ha sempre regolarmente corrisposto al lavoratore quanto dovuto per la qualità e quantità del lavoro reso e che quest'ultimo ha percepito, con la retribuzione mensile, anche la quota del trattamento di fine rapporto, e ha altresì percepito integralmente il compenso stagionale concordato con la sig.ra , pari ad € 14.500,00. Fa infine rilevare CP_3
che il ricorrente, durante l'intero rapporto di lavoro, è stato ospitato presso l'albergo
Teatro Romano di Minturno con costo del soggiorno pari ad € 1.000,00, sopportato del datore di lavoro. 6. , ritualmente intimata, è rimasta contumace. Controparte_2
7. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova per testi ed è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter del
22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento e alla condanna al pagamento in proprio favore dei crediti retributivi vantati nei confronti dei convenuti, quali eredi dell'originario datore di lavoro e, iure proprio, quali continuatori e soci Persona_1
di fatto dell'impresa della de cuius, caduta in comunione ereditaria, per l'attività di lavoro subordinato svolta come pizzaiolo presso il locale “La Tintarella Pizzeria Braceria” sita nel comune di Minturno, senza regolarizzazione nelle giornate dal 25 al 28 aprile 2019 e, nel mese di maggio, dal 9 al 12, dal 16 al 19 e dal 24 al 31, ed in forza di regolare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1°.
6.2019 al 30.9.2019.
9. L'attore sostiene di avere lavorato, nelle indicate giornate dei mesi di aprile e maggio
2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, percependo la somma di
€ 50,00 al giorno. Deduce, inoltre, di avere lavorato nel successivo periodo, dal giugno al settembre 2019, nonostante il formale contratto part time per trenta ore settimanali, dal lunedì alla domenica, senza riposo settimanale, dalle 9.30 alle 15.30 e dalle 18.00 all'1.00, effettuando sistematicamente lavoro straordinario e percependo le somme riportate nelle buste paga. Rivendica le differenze retributive maturate per lavoro ordinario, i compensi per lo straordinario diurno, notturno e festivo, quelli per il lavoro domenicale, l'indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti, la tredicesima e quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, in forza dell'effettivo orario di lavoro osservato e dell'inquadramento per le mansioni svolte di pizzaiolo nel 4° livello del CCNL Pubblici
Esercizi dell'8 febbraio 2018.
10. Il convenuto costituitosi in giudizio, ha invocato in rito, con Controparte_1
generiche eccezioni di mero stile, per ragioni non esplicitate, il difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'avverso ricorso. Nel merito si è limitato a contestare l'assunto avversario secondo cui, nel periodo contrattualizzato, il ricorrente non avrebbe osservato il riposo settimanale. Ha inoltre precisato che il ricorrente ha lavorato dalle 10:00 alle
15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 e che, nel periodo antecedente la formale assunzione a tempo determinato, lo stesso “ha effettivamente lavorato presso il Lido La Tintarella di Per_1
con le mansioni di pizzaiolo, alcuni fine settimana nel mese di maggio 2019”.
[...]
11. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
12. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in disparte la carenza di qualsivoglia argomentazione della parte resistente sul punto, è palesemente infondata. L'accertamento della sussistenza della legitimatio ad causam attiva e passiva richiede la verifica della astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, distinguendosi nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (Cass. civ. n. 5912/2004). I convenuti sono stati evocati in giudizio quali eredi dell'originaria datrice del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, nonché quali continuatori dell'attività imprenditoriale della de cuius, subentrati come soci di una società di fatto nella titolarità del suddetto rapporto di lavoro con il ricorrente. Sussiste dunque l'astratta coincidenza delle parti convenute con i soggetti – i datori di lavoro – che secondo la legge sostanziale regolatrice del rapporto di lavoro subordinato sono i destinatari degli effetti della pronuncia giudiziale invocata, di condanna al pagamento dei debiti retributivi nei confronti del lavoratore.
13. È parimenti infondata l'eccezione di nullità del ricorso, in quanto sono state compiutamente esposte tutte le ragioni in fatto e in diritto a fondamento delle pretese retributive azionate (durata del rapporto, orari di lavoro, mansioni svolte, inquadramento, emolumenti richiesti, relativi istituti contrattuali collettivi).
14. Passando all'esame del merito, in relazione ai mesi di aprile e maggio 2019, periodo antecedente la formale assunzione del ricorrente alle dipendenze di quale Persona_1 titolare della omonima ditta individuale (cfr. contratto di lavoro sub doc. 2), non può ritenersi assolto dal lavoratore l'onere della prova della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta sig.ra , sia pure di natura intermittente o a Per_1
chiamata. È vero che il resistente costituito ha ammesso che “il Sig. Controparte_1
ha effettivamente lavorato presso il Lido La Tintarella di , con Parte_1 Persona_1
le mansioni di pizzaiolo, alcuni fine settimana nel mese di maggio 2019” (cfr. capitolo 1 della memoria difensiva), ma deve in primo luogo rilevarsi che la circostanza non può ritenersi senz'altro pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che l'altra parte convenuta,
, coerede della sig.ra e partecipe insieme a Controparte_2 Per_1 CP_1
della comunione ereditaria sull'azienda della de cuius, è rimasta contumace e,
[...]
come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (Cass. civ. n. 14372/2023). In secondo luogo, anche ove si ritenesse provata la circostanza, valorizzando la deposizione testimoniale di (“Ricordo che ha lavorato da giugno a settembre”) Testimone_1
unitamente all'argomento di prova costituito dall'ammissione del convenuto CP_1
resterebbe comunque del tutto sfornito di prova l'elemento costitutivo e
[...]
distintivo della subordinazione, vale a dire la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. civ. n. 11937/2024) e neppure è possibile inferirlo in via presuntiva dai criteri complementari e sussidiari, quali l'osservanza di un predeterminato e vincolante orario di lavoro, la collaborazione e la continuità delle prestazioni in funzioni delle esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale, l'assenza in capo al lavoratore del rischio e di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. civ. n. 11937/2024 cit.), atteso che nessuno di tali elementi è specificamente emerso dalle deposizioni dei testi e con riferimento alle singole giornate in cui, in modo saltuario, Tes_1 Tes_2
secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, lo stesso avrebbe lavorato presso il locale
“La Tintarella” di nei finesettimana di aprile e maggio 2019, e segnatamente Persona_1
dal 25 al 28 aprile e, nel mese di maggio, dal 9 al 12, dal 16 al 19 e dal 24 al 31. Giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, qualunque attività umana – e dunque, certamente, anche quella di pizzaiolo – può essere oggetto sia di rapporto di lavoro autonomo sia di rapporto di lavoro subordinato (Cass. civ. n.
11539/2020) e che l'onere di provare gli elementi costitutivi della subordinazione, come sopra individuati, grava sul lavoratore, con la conseguenza che, laddove tale prova non sia da questi fornita, le pretese che dal rapporto di lavoro subordinato traggono titolo vanno rigettate (Cass. civ. n. 16720/2020).
15. Con riferimento al periodo successivo, dal 1° giugno 2019 al 30 settembre 2019,
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e e la sua Persona_1
prosecuzione, a far data dall'agosto 2019 fino alla cessazione, con gli eredi della prima,
e , quali continuatori, nella forma della società Controparte_1 Controparte_2
di fatto irregolare, dell'attività imprenditoriale della de cuius, nella cui azienda sono succeduti mortis causa divenendone comproprietari pro indiviso, risulta provato documentalmente dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 31.5.2019
(doc. 2) e dalle buste paga dei mesi da giugno a settembre 2019, prodotte da entrambe le parti. Mentre nelle buste paga di giugno e luglio risulta quale datore di lavoro , Persona_1
nelle buste paga di agosto e settembre sono indicati quali datori di lavoro gli eredi di Per_1
sotto la ragione sociale “La Tintarella Eredi di Terino Anna”.
[...]
16. Sebbene nel contratto di lavoro subordinato e nelle buste paga sia indicato un orario di lavoro part time pari a 30 ore settimanali, può ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente ha sistematicamente lavorato per ben 77 ore settimanali, prestando di fatto la propria attività ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e della ore 18.00 alle ore 24.00, senza mai fruire del giorno di riposo settimanale e dunque lavorando sette giorni su sette, sicché il rapporto di lavoro si è di fatto attuato come rapporto di lavoro a tempo pieno, con sistematica effettuazione di 37 ore di straordinario settimanale, considerato che l'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 111 del CCNL Pubblici Esercizi applicato al rapporto,
è pari a 40 ore settimanali.
17. Il teste di parte ricorrente, , con una conoscenza diretta dei fatti Testimone_3
di causa per avere lavorato come bracista alle dipendenze della sig.ra presso Persona_1
il locale “La Tintarella” di Minturno nel periodo oggetto di causa, ha riferito che il ricorrente lavorava “dalle 10.00/10.30 fino alle 15.00/15.30 e poi, sempre nello stesso giorno, dalle 17.30/18.00 fino alla chiusura alle ore 24.00/24.30”. Gli orari sono stati per la gran parte confermati dal teste di parte resistente, , anche lui dipendente Testimone_1
della nel periodo oggetto di causa e addetto alle mansioni di cameriere presso il Per_1
suddetto locale: “Il ricorrente arrivava per le 10.00 e restava fino a ora di pranzo, cioè verso le 13.00. Il pomeriggio il ricorrente riprendeva a lavorare alle ore 18.00 fino alla mezzanotte”. La discrepanza tra le due deposizioni, concernente il lasso temporale tra le ore 13.00 e le ore 15.00, può essere superata, nel senso di ritenere che tali due ore erano in realtà lavorate, valorizzando come argomento di prova la circostanza che lo stesso resistente ha ammesso che “il Sig. effettuava il Controparte_1 Parte_1
seguente orario lavorativo dalle ore 10:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00” (capitolo 2 della memoria difensiva) e tenuto conto, altresì, che lo stesso teste ha precisato che Tes_1
“poteva capitare che dopo le 13.00 venissero servite le pizze, tante volte era lo stesso proprietario a prepararle, facevamo anche asporto per la spiaggia”.
18. Il teste ha confermato che “il ricorrente lavorava sette giorni su sette, dal Tes_2
lunedì alla domenica”. Sul punto tale teste deve ritenersi maggiormente attendibile del teste il quale ha affermato che “il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica con Tes_1
un giorno di riposo”, atteso che quest'ultimo ha tradito sul punto un ricordo del tutto vago e generico, ammettendo: “Non saprei dire se il giorno di riposo settimanale fosse fisso o variasse, non ricordo quale fosse”, il che lascia dubitare sulla esattezza di quanto riferito in merito.
19. Tutti i testi hanno confermato che il ricorrente svolgeva in autonomia le mansioni di pizzaiolo, come risulta anche dal contratto di assunzione e dalle buste paga, oltre che da quanto ammesso dal resistente Tale profilo professionale è Controparte_1
espressamente ricondotto, nel sistema di classificazione del personale di cui all'art. 54 del
CCNL Pubblici Esercizi (doc. 3), applicabile al rapporto per espresso richiamo contenuto nel contratto di lavoro, al quarto livello, al quale appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. L'inquadramento del lavoratore nel quarto livello risulta anche formalmente dalle buste paga.
20. In conclusione, può ritenersi accertato che il ricorrente dal 1° giugno 2019 al 30 settembre 2019 ha lavorato alle dipendenze prima di e, dal 1° agosto 2019, Persona_1
degli eredi e , svolgendo presso il locale “La Controparte_1 Controparte_2
Tintarella” di Minturno le mansioni di pizzaiolo, riconducibili al 4° livello del CCNL
Pubblici Esercizi, con un orario a tempo pieno ed effettuando sistematicamente 37 ore di straordinario settimanale, secondo un orario così distribuito: dalle ore 10.00 alle ore 15.00
e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, senza mai fruire del giorno di riposo settimanale e dunque lavorando sette giorni su sette.
21. Sulla base dei fatti così accertati, delle previsioni del CCNL applicato al rapporto e delle tabelle retributive prodotte è possibile determinare le differenze retributive maturate dal ricorrente a titolo di maggior dovuto sulla retribuzione ordinaria mensile spettante per l'attività lavorativa a tempo pieno prestata, compensi per lo straordinario diurno, notturno e festivo, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per lavoro domenicale, trattamento di fine rapporto, tenendo conto che, per ammissione dello stesso lavoratore, questi ha percepito gli importi indicati in busta paga e che i resistenti, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non hanno provato il pagamento di somme maggiori né altri fatti estintivi, impeditivi o modificativi delle avverse pretese creditorie. Neppure risulta provata documentalmente la circostanza secondo cui i convenuti avrebbero sopportato l'onere economico, per un importo pari ad € 1.000,00, dell'ospitalità alberghiera del ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro, presso l'albergo “Teatro Romano di Minturno”. Non è stata ammessa la prova per testi della circostanza, in adesione a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce del combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c., non è ammissibile la prova testimoniale con riferimento all'avvenuto pagamento della retribuzione, potendo tale principio essere superato, nell'esercizio dei poteri del giudice di apprezzare liberamente prove atipiche, solo qualora la necessità di ammettere la prova per testi venga formulata dall'istante in maniera molto specifica, facendo emergere chiaramente le circostanze da cui è desumibile l'impossibilità di provare altrimenti l'avvenuto pagamento (Trib. Civitavecchia n. 418/2018; Trib. Cassino n. 702/2021).
22. Nei conteggi da ultimo depositati dal ricorrente le differenze maturate a titolo retribuzione ordinaria sono state calcolate assumendo correttamente quale retribuzione tabellare l'importo lordo mensile pari ad € 1.507,69, previsto per i lavoratori inquadrati nel
4° livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo oggetto di causa (cfr. tabelle retributive allegate), corrispondente a una retribuzione giornaliera di € 57,99 (divisore giornaliero pari a 26, ex art. 159 CCNL) e oraria pari ad € 8,76 (divisore orario pari a 172, ex art. 160
CCNL) e come “percepito” le somme indicate nelle buste paga. I compensi per il lavoro straordinario sono stati determinati applicando alle ore di straordinario diurno la maggiorazione del 30 per cento e a quello notturno la maggiorazione del 60 per cento (art. 246 CCNL), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 262, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.00 e le ore 6.00 del mattino e che gli orari osservati dal ricorrente sono stati dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, con sistematica effettuazione di due ore al giorno di straordinario notturno. Per il lavoro prestato di domenica è stata applicata la maggiorazione del 10 per cento ai sensi dell'art. 130 CCNL.
Ai sensi dell'art. 131, comma 4, per le festività non godute è stata calcolata la corresponsione di una giornata di retribuzione contrattuale. Sono state poi determinate tredicesima e quattordicesima mensilità, previste dagli artt. 183 e 184 CCNL, nella misura di quattro dodicesimi della retribuzione mensile, tenuto conto dei quattro mesi lavorati dal ricorrente. I conteggi vanno invece rettificati quanto alla determinazione della indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti. Con riferimento ai permessi, tenuto conto che annualmente spettano 104 ore di ROL ai sensi dell'art. 114 CCNL, comprensive delle
32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977, il ricorrente ha maturato 34,67 ore di permessi per riduzioni orarie non godute (104 /12 x 4). Considerato che la retribuzione oraria è pari ad € 8,76, l'indennità sostitutiva spettante a tale titolo ammonta ad € 303,71, anziché € 379,82 come indiato nei conteggi. Quanto alle ferie, tenuto conto che queste spettano nella misura di 26 giorni all'anno ai sensi dell'art. 134 CCNL, il ricorrente ha maturato 8,67 giorni di ferie.
Considerato che
la retribuzione giornaliera è pari ad € 57,99, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è pari ad € 502,77, anziché €
425,05 come indicato nei conteggi. 23. Tenuto conto degli importi delle voci retributive sopra indicate, come correttamente indicati nei conteggi, salvo le rettifiche per le indennità per ferie e permessi non goduti, la somma complessiva maturata dal ricorrente per tali titoli ammonta ad € 11.939,12.
24. Sulla base dell'importo delle retribuzioni dovute al ricorrente per le quattro mensilità lavorate, maggiorate delle mensilità supplementari, pari a complessivi € 7.035,89, può essere determinato il trattamento di fine rapporto lordo, nella misura di € 884,37.
25. In conclusione, il ricorrente, per l'attività lavorativa subordinata prestata come pizzaiolo alle dipendenze di prima di e poi degli eredi odierni convenuti Persona_1
presso il locale “La Tintarella” di Minturno, dal 1°.
6.2019 al 30.9.2019, è rimasto creditore della somma di € 11.939,12 per i titoli sopra indicati, oltre € 884,37 per trattamento di fine rapporto. Quanto al titolo e alla misura della responsabilità dei convenuti per i debiti retributivi in questione, deve evidenziarsi che, nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva, nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto, non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli art. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni (Cass. civ. n. 3028/2009).
26. Atteso che nelle società di fatto irregolari – quale è quella cui hanno dato vita gli odierni convenuti proseguendo di fatto l'attività di impresa della de cuius a far data dall'agosto
2019 – i soci rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., i convenuti vanno condannati al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate iure hereditario e pro quota ex art. 752 cod. civ. per la parte maturata fino al decesso di e iure proprio, quali soci di una società di fatto, Persona_1
illimitatamente e personalmente responsabili in solido per le obbligazioni sociali, per la parte maturata successivamente al decesso di quest'ultima. 27. Le spese processuali, secondo soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, cause di lavoro, scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che è creditore di e Parte_1 Controparte_1
, quali eredi di e, iure proprio, quali soci di fatto e Controparte_2 Persona_1
continuatori dell'impresa della de cuius, della somma di € 11.939,12 per differenze e spettanze retributive per i titoli indicati in motivazione e della somma di € 884,37 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore di della somma complessiva di € 12.823,49, di cui € 884,37 a Parte_1
titolo di trattamento di fine rapporto, iure hereditario e pro quota per la parte maturata fino al decesso di ed in solido, iure proprio, per la parte maturata Persona_1
successivamente al decesso di quest'ultima, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari del ricorrente, liquidandole in € 3.994,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci