Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4237 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARENA STEFANIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 23/12/2024 i coniugi
1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 17/05/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 106, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, il 09/11/2009, la figlia;
Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 4924/2019 del 12/03/2019;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Le parti, concordano nel mantenere le attuali condizioni economiche di fatto come di seguito specificate, impegnandosi al reciproco rispetto e alla attenzione verso la figlia minore 2) La figlia minore Per_1 Per_1
resta affidata ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre, in Messina Via di Anfuso Andrea Pal. 67, Santo Rione Aldisio;
3) I genitori continueranno ad esercitare la potestà separatamente con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione ed in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, le decisioni di maggior interesse continueranno ad essere adottate di comune accordo;
4) I sigg.ri con riferimento al diritto di visita della figlia minore Parte_3
che ha già compiuto 15 anni, concordano di mantenere il medesimo Per_1
2 protocollo omologato ed esattamente: il padre potrà vedere la figlia per due giorni a settimana, prendendola alle ore 16.00 e riportandola a casa della madre alle 20.00. A settimane alterne il padre potrà tenerla con sé dalle ore
16.00 del sabato per poi riaccompagnarla il giorno successivo alle ore 20.00.
La figlia passerà le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto ad anni alterni con il genitore non collocatario;
Per le festività natalizie e pasquali dovrà osservarsi un criterio di alternanza. In ogni caso dovranno prevalere le esigenze primarie della minore. 5) Il sig.
, come già concordato, continuerà a versare alla sig.ra Parte_1 [...]
una somma pari ad € 250,00 mensili, per il mantenimento della Parte_2
figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese e ciò fino a quando la stessa Per_1
non sarà economicamente autosufficiente. Con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT sull'andamento dei prezzi al consumo. 6) Le spese straordinarie (individuate dalle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale
Forense dell'anno 2017) sostenute nell'interesse della figlia, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche (necessarie all'acquisto del corredo scolastico e libri di testo), parascolastiche (dopo scuola) e ricreative (palestra e/o iscrizione ai corsi sportivi) saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, ovvero potranno essere sostenute alternativamente da ciascun genitore. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. 7) Entrambi i coniugi confermano la rinuncia esplicita al reciproco mantenimento economico;
8) Entrambi i coniugi confermano, altresì, di aver risolto ogni tipo di rapporto patrimoniale intercorso tra gli stessi in costanza di matrimonio”.
3 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
All'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 4924/2019 del 12/03/2019, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 17/05/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 106, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nato a [...] il l 04/06/1978, e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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