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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice
dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2221/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e difeso dall'avv. RIVAROLO Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA, e dall'avv. Alessandra Bisio, elettivamente domiciliata in Alessandria via Mazzini
n. 46
ricorrente contro c.f. , Controparte_1 C.F._2
resistente - contumace
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha depositato telematicamente le seguenti conclusioni:
“Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il giorno 04.11.2013 tra i SInori e e trascritto presso i registri di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Castellar Guidobono al n. 4 parte II lettera C, anno 2023, disponendo altresì tutte le annotazioni e trascrizioni di cui alla legge;
pagina 1 di 8 2) A conferma di quanto disposto nella sentenza di separazione resa dal Tribunale di Alessandria in data 30.11.2023 n. 1047/2023:
a) Disporre l'affidamento delle due figlie, e oggi minorenni, in via super Per_1 Per_2
esclusiva alla madre con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e con diritto dovere per il padre di incontrarle in luogo neutro e alla presenza dei servizi, che attualmente hanno già in carico il nucleo, secondo tempistiche e calendarizzazione che sia consona all'interesse delle minori, con divieto di pernottamento e di trasporto;
b) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo per il mantenimento ordinario delle figlie pari ad euro 500,00 ciascuna), stante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del padre, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in caso di opposizione e /o contestazione”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato la parte ricorrente sig.ra esponeva di avere contratto Parte_1
matrimonio in Albania il giorno 04.11.2013, con il SInor matrimonio Controparte_1
successivamente trascritto in Italia.
Esponeva ancora parte ricorrente che dall'unione erano nate due figlie ad oggi minorenni, entrambe riconosciute e alle quali era stato attribuito il nome di , nata il giorno 19.11.2016, e Persona_3 Per_4
nata il giorno 11.11.2018.
[...]
Evidenziava la ricorrente che la vita familiare era divenuta insostenibile a causa delle condotte poste in essere dal marito;
pertanto la ricorrente radicava giudizio di separazione Parte_1
giudiziale nei confronti di avanti il Tribunale di Alessandria e successivamente a Controparte_1
seguito del decorso dei termini di legge, il presente ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso veniva regolarmente notificato al marito che tuttavia non si presentava all'udienza fissata dal
Giudice istruttore, neppure costituendosi in giudizio.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla scorta della documentazione prodotta, il Giudice concedeva alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni (15 marzo 2025) e comparse conclusionali (31 marzo 2025), con fissazione di udienza per il trattenimento in decisione al giorno 10 aprile 2025.
In tale udienza l'avv. Bisio chiedeva che la causa venisse riservata per la decisione collegiale.
pagina 2 di 8 Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta essendo nel caso di specie presenti tutti gli elementi indicati dalla legge.
In particolare dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione e la comunione spirituale e materiale è venuta definitivamente meno, venendo a concretizzare, per l'effetto, tutti gli elementi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
A ciò si aggiunga che i coniugi, inoltre, non hanno intrapreso alcun percorso di mediazione familiare, anzi, intervenuta la notifica della sentenza di separazione il 15 dicembre del 2023 il SI.
[...]
si è reso artefice di ulteriori episodi di minacce nei confronti della moglie, tanto è vero che CP_1
la stessa a tutela delle figlie minori e della propria incolumità si è vista costretta a sporgere denuncia- querela in data 09/02/2024 alla quale è seguito provvedimento di divieto di avvicinamento e consegna di dispositivo antistalking nonché avviso conclusioni indagini e richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 572 c.p.c con decreto di fissazione udienza.
Tali circostanze risultano provate mediante i documenti da 5 a 7 allegati al ricorso introduttivo.
Sull'affidamento e sulla collocazione delle figlie minori
Come è noto l'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola generale nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente scalfito dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori.
Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs.
28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
L'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
pagina 3 di 8 L'affidamento esclusivo dei figli minori deve – quindi - esser disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso solo laddove il giudice ritenga quest'ultimo pregiudizievole per la prole. In dottrina si è affermato che l'art. 337-quater c.c. non statuisce alcun criterio o parametro da cui evincere le modalità attuative dell'affidamento esclusivo della prole minorenne, le quali vengono quindi rimesse all'accordo genitoriale o alle statuizioni dell'autorità giudiziaria.
Analizzando la casistica delle fattispecie che portano all'affidamento esclusivo del minore in favore di un solo genitore, si è affermato che rilevano, ai fini della accertata inadeguatezza educativa di un genitore, le condotte abituali violente ed aggressive da questi poste in essere anche se rivolte unicamente nei confronti dell'altro genitore e non dei figli, in quanto comunque idonee ad evidenziare una incapacità del medesimo a fare fronte all'educazione della prole (Trib. Ancona 13 febbraio 2013, n.
185), nonché il comportamento gravemente screditatorio della capacità educativa di un genitore adottato dall'altro deve essere valutato non in termini di mera conflittualità genitoriale, ma di oggettiva inidoneità alla condivisione dell'affidamento (Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 16593.
Infine si è statuito che il comportamento di un genitore che reiteratamente è rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento del figlio minore legittima l'affidamento esclusivo di quest'ultimo all'altro genitore (Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587). Infine si è affermato che e' legittima la disposizione dell'affidamento esclusivo della prole minorenne al genitore che risulti essere in grado di assicurare alla medesima un modello educativo predominante idoneo a garantirne il regolare processo di socializzazione.
Nel caso di specie tali presupposti ricorrono nel caso concreto e risultano provati attraverso la produzione documentale di parte ricorrente;
ricorre inoltre l'inottemperanza da parte del convenuto ai doveri genitoriali nei confronti delle figlie minori e le quali - attualmente - sono Per_1 Per_2
residenti con la mamma, in Tortona (AL); , di anni sette, frequenta il secondo anno della Per_1 scuola primaria presso l'Istituto Regina Margherita di Tortona in corso Romita, e svolge attività extrascolastiche sportive quali il nuoto e gode di buona salute. La figlia minore, di anni sei, Per_2 frequenta il primo anno della scuola primaria presso l'Istituto Regina Margherita di Tortona in corso
Romita, e svolge attività extrascolastiche sportive quali il nuoto.
Il resistente ha mostrato nei confronti delle figlie un disinteressamento morale e affettivo il quale si
è accompagnato a quello materiale non avendo mai contribuito al loro mantenimento, nonostante la ricezione del provvedimento presidenziale, della successiva sentenza di separazione e di questo giudizio.
pagina 4 di 8 Si tratta di circostanza che – secondo la costante giurisprudenza sopra richiamata– appaiono sufficienti a disporre il regime di affidamento super esclusivo in favore della madre.
Con riferimento alla ricorrente va evidenziata la dedizione nei confronti della famiglia che giustifica l'applicazione delle condizioni già statuite dal Tribunale in sede di separazione che appaiono fondate sulla base di relazioni sociali e gli accertamenti compiuti dai servizi che hanno monitorato il nucleo familiare in modo costante.
Alla luce di tali circostanza deve essere – quindi - disposto l'affidamento super-esclusivo in favore della ricorrente ai sensi dell'articolo 337 quater comma 3 c.c,. in considerazione del ruolo assunto dalla genitrice negli anni successivi alla separazione, nonché sulla base della personalità del padre e del suo comportamento, così come risulta anche dalla relazione resa dal di Tortona, allegata in sede di Pt_2
separazione e che nel presente giudizio è stata prodotto dalla parte ricorrente al doc. 23.
L'affidamento super esclusivo in favore della madre appare – nel caso concreto – oggettivamente finalizzato a garantire il superiore interesse delle figlie minori, le quali devono essere collocate presso la madre ove assumeranno anche la residenza.
Sulla frequentazione del Genitore non collocatario con le figlie minori
Anche il figlio minore affidato ad un solo genitore ha il diritto di frequentare e di permanere con il genitore non affidatario a tutela e a salvaguardia del suo diritto alla bigenitorialità. Le modalità ed i tempi di tali frequentazioni saranno determinati in ragione delle peculiarità connesse ad ogni caso specifico con la finalità prioritaria ed essenziale di garantire e tutelare gli interessi della prole minorenne, tenendo in debita considerazione una serie di dati oggettivi variabili: età del minore, distanza geografica tra le città di residenza dei genitori, motivazioni specifiche che hanno indotto all'adozione della forma di affidamento monogenitoriale.
Infatti, allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n.
13619). Nel caso di specie, sussiste in legame particolarmente intenso fra madre e figlie, essendosi la prima occupata quasi esclusivamente della loro cura e crescita fin dalla nascita. Dal momento della separazione, inoltre le minori hanno continuato a vivere con la madre mantenendo le precedenti frequentazioni scolastiche ed abitudini di vita, come più sopra evidenziato.
pagina 5 di 8 Relativamente ai tempi di frequentazione padre figlie ed alla tutela della bigenitorialità si osserva da parte del Tribunale che la “cornice minima” data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e soprattutto all'interesse dei minori.
Nel contesto sopra descritto – tuttavia - e nel rispetto della bigenitorialità gli incontri del padre con le figlie devono essere disposti in luogo neutro secondo i tempi ed i modi che saranno disposti dai servizio sociali competenti che hanno già preso in carico il nucleo familiare.
Sulla quantificazione del contributo al mantenimento delle figlie minori
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori,
i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione prevista come obbligatoria dalla norma di legge per il caso di domande di contributo economico.
In particolare relativamente alla situazione patrimoniale dei coniugi risulta provato che la ricorrente signora si è sempre fatta carico delle spese relative alla famiglia svolgendo regolare attività CP_1
lavorativa: attualmente la ricorrente risulta essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Ditta ALBEA di Tortona, con mansioni di operaia/imballaggio, percependo una retribuzione netta mensile di circa € 1.443,00.
Dalla documentazione prodotta risulta inoltre provato che SInora è proprietaria CP_1
dell'autovettura Fiat Panda Tg.FM247PD e, in misura del 50% dell'immobile (già casa coniugale) sito in Castellar Guidobono (AL), Via Via Madonnina n. 29/31.
pagina 6 di 8 Il SI. ha continuato ad ignorare la presente causa e, non costituendosi, ha omesso di Controparte_1 segnalare l'esatta entità del reddito e del suo patrimonio, Nonostante ciò risulta provato che egli è proprietario in misura del 50% dell'immobile costituente la ex casa coniugale e che nel corso del giudizio di separazione, a seguito di accertamenti richiesti dal Giudice, sono emerse le informazioni allegate al ricorso iniziale ai docc. 20, 21 e 22: condizioni economiche, presumibilmente ad oggi migliorate o delle quali, in mancanza di alcuna allegazione da parte del resistente, non è possibile indicare peggioramento alcuno.
A giudizio del Tribunale appare adeguato un contributo al mantenimento delle figlie minori di euro
300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie - secondo quanto stabilità dal Protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria - devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sulle spese del giudizio
Le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili stante la specifica richiesta della ricorrente in caso di mancata opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il giorno 04.11.2013 tra i SInori
[...]
e e trascritto presso i registri di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
Castellar Guidobono al n. 4 parte II lettera C, anno 2023;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del comune di Castellar Guidobono per le annotazioni e trascrizioni di cui alla legge;
dispone l'affidamento delle due figlie minori e in via super esclusiva alla madre con Per_1 Per_2
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e con diritto dovere per il padre di pagina 7 di 8 incontrarle in luogo neutro e alla presenza dei servizi sociali che attualmente hanno già in carico il nucleo, secondo tempistiche e calendarizzazione che sia consona all'interesse delle minori, con divieto di pernottamento e di trasporto;
dispone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo per il mantenimento ordinario delle figlie pari ad euro 300,00 mensili ciascuna, da pagarsi entro il giorno 5 di ogi mese, rivalutabili annualmente secondo gli identici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
(Dott. Giuseppe Bersani)
c pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice
dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2221/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e difeso dall'avv. RIVAROLO Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA, e dall'avv. Alessandra Bisio, elettivamente domiciliata in Alessandria via Mazzini
n. 46
ricorrente contro c.f. , Controparte_1 C.F._2
resistente - contumace
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha depositato telematicamente le seguenti conclusioni:
“Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il giorno 04.11.2013 tra i SInori e e trascritto presso i registri di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Castellar Guidobono al n. 4 parte II lettera C, anno 2023, disponendo altresì tutte le annotazioni e trascrizioni di cui alla legge;
pagina 1 di 8 2) A conferma di quanto disposto nella sentenza di separazione resa dal Tribunale di Alessandria in data 30.11.2023 n. 1047/2023:
a) Disporre l'affidamento delle due figlie, e oggi minorenni, in via super Per_1 Per_2
esclusiva alla madre con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e con diritto dovere per il padre di incontrarle in luogo neutro e alla presenza dei servizi, che attualmente hanno già in carico il nucleo, secondo tempistiche e calendarizzazione che sia consona all'interesse delle minori, con divieto di pernottamento e di trasporto;
b) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo per il mantenimento ordinario delle figlie pari ad euro 500,00 ciascuna), stante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del padre, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in caso di opposizione e /o contestazione”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato la parte ricorrente sig.ra esponeva di avere contratto Parte_1
matrimonio in Albania il giorno 04.11.2013, con il SInor matrimonio Controparte_1
successivamente trascritto in Italia.
Esponeva ancora parte ricorrente che dall'unione erano nate due figlie ad oggi minorenni, entrambe riconosciute e alle quali era stato attribuito il nome di , nata il giorno 19.11.2016, e Persona_3 Per_4
nata il giorno 11.11.2018.
[...]
Evidenziava la ricorrente che la vita familiare era divenuta insostenibile a causa delle condotte poste in essere dal marito;
pertanto la ricorrente radicava giudizio di separazione Parte_1
giudiziale nei confronti di avanti il Tribunale di Alessandria e successivamente a Controparte_1
seguito del decorso dei termini di legge, il presente ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso veniva regolarmente notificato al marito che tuttavia non si presentava all'udienza fissata dal
Giudice istruttore, neppure costituendosi in giudizio.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla scorta della documentazione prodotta, il Giudice concedeva alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni (15 marzo 2025) e comparse conclusionali (31 marzo 2025), con fissazione di udienza per il trattenimento in decisione al giorno 10 aprile 2025.
In tale udienza l'avv. Bisio chiedeva che la causa venisse riservata per la decisione collegiale.
pagina 2 di 8 Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta essendo nel caso di specie presenti tutti gli elementi indicati dalla legge.
In particolare dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione e la comunione spirituale e materiale è venuta definitivamente meno, venendo a concretizzare, per l'effetto, tutti gli elementi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
A ciò si aggiunga che i coniugi, inoltre, non hanno intrapreso alcun percorso di mediazione familiare, anzi, intervenuta la notifica della sentenza di separazione il 15 dicembre del 2023 il SI.
[...]
si è reso artefice di ulteriori episodi di minacce nei confronti della moglie, tanto è vero che CP_1
la stessa a tutela delle figlie minori e della propria incolumità si è vista costretta a sporgere denuncia- querela in data 09/02/2024 alla quale è seguito provvedimento di divieto di avvicinamento e consegna di dispositivo antistalking nonché avviso conclusioni indagini e richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 572 c.p.c con decreto di fissazione udienza.
Tali circostanze risultano provate mediante i documenti da 5 a 7 allegati al ricorso introduttivo.
Sull'affidamento e sulla collocazione delle figlie minori
Come è noto l'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola generale nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente scalfito dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori.
Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs.
28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
L'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
pagina 3 di 8 L'affidamento esclusivo dei figli minori deve – quindi - esser disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso solo laddove il giudice ritenga quest'ultimo pregiudizievole per la prole. In dottrina si è affermato che l'art. 337-quater c.c. non statuisce alcun criterio o parametro da cui evincere le modalità attuative dell'affidamento esclusivo della prole minorenne, le quali vengono quindi rimesse all'accordo genitoriale o alle statuizioni dell'autorità giudiziaria.
Analizzando la casistica delle fattispecie che portano all'affidamento esclusivo del minore in favore di un solo genitore, si è affermato che rilevano, ai fini della accertata inadeguatezza educativa di un genitore, le condotte abituali violente ed aggressive da questi poste in essere anche se rivolte unicamente nei confronti dell'altro genitore e non dei figli, in quanto comunque idonee ad evidenziare una incapacità del medesimo a fare fronte all'educazione della prole (Trib. Ancona 13 febbraio 2013, n.
185), nonché il comportamento gravemente screditatorio della capacità educativa di un genitore adottato dall'altro deve essere valutato non in termini di mera conflittualità genitoriale, ma di oggettiva inidoneità alla condivisione dell'affidamento (Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 16593.
Infine si è statuito che il comportamento di un genitore che reiteratamente è rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento del figlio minore legittima l'affidamento esclusivo di quest'ultimo all'altro genitore (Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587). Infine si è affermato che e' legittima la disposizione dell'affidamento esclusivo della prole minorenne al genitore che risulti essere in grado di assicurare alla medesima un modello educativo predominante idoneo a garantirne il regolare processo di socializzazione.
Nel caso di specie tali presupposti ricorrono nel caso concreto e risultano provati attraverso la produzione documentale di parte ricorrente;
ricorre inoltre l'inottemperanza da parte del convenuto ai doveri genitoriali nei confronti delle figlie minori e le quali - attualmente - sono Per_1 Per_2
residenti con la mamma, in Tortona (AL); , di anni sette, frequenta il secondo anno della Per_1 scuola primaria presso l'Istituto Regina Margherita di Tortona in corso Romita, e svolge attività extrascolastiche sportive quali il nuoto e gode di buona salute. La figlia minore, di anni sei, Per_2 frequenta il primo anno della scuola primaria presso l'Istituto Regina Margherita di Tortona in corso
Romita, e svolge attività extrascolastiche sportive quali il nuoto.
Il resistente ha mostrato nei confronti delle figlie un disinteressamento morale e affettivo il quale si
è accompagnato a quello materiale non avendo mai contribuito al loro mantenimento, nonostante la ricezione del provvedimento presidenziale, della successiva sentenza di separazione e di questo giudizio.
pagina 4 di 8 Si tratta di circostanza che – secondo la costante giurisprudenza sopra richiamata– appaiono sufficienti a disporre il regime di affidamento super esclusivo in favore della madre.
Con riferimento alla ricorrente va evidenziata la dedizione nei confronti della famiglia che giustifica l'applicazione delle condizioni già statuite dal Tribunale in sede di separazione che appaiono fondate sulla base di relazioni sociali e gli accertamenti compiuti dai servizi che hanno monitorato il nucleo familiare in modo costante.
Alla luce di tali circostanza deve essere – quindi - disposto l'affidamento super-esclusivo in favore della ricorrente ai sensi dell'articolo 337 quater comma 3 c.c,. in considerazione del ruolo assunto dalla genitrice negli anni successivi alla separazione, nonché sulla base della personalità del padre e del suo comportamento, così come risulta anche dalla relazione resa dal di Tortona, allegata in sede di Pt_2
separazione e che nel presente giudizio è stata prodotto dalla parte ricorrente al doc. 23.
L'affidamento super esclusivo in favore della madre appare – nel caso concreto – oggettivamente finalizzato a garantire il superiore interesse delle figlie minori, le quali devono essere collocate presso la madre ove assumeranno anche la residenza.
Sulla frequentazione del Genitore non collocatario con le figlie minori
Anche il figlio minore affidato ad un solo genitore ha il diritto di frequentare e di permanere con il genitore non affidatario a tutela e a salvaguardia del suo diritto alla bigenitorialità. Le modalità ed i tempi di tali frequentazioni saranno determinati in ragione delle peculiarità connesse ad ogni caso specifico con la finalità prioritaria ed essenziale di garantire e tutelare gli interessi della prole minorenne, tenendo in debita considerazione una serie di dati oggettivi variabili: età del minore, distanza geografica tra le città di residenza dei genitori, motivazioni specifiche che hanno indotto all'adozione della forma di affidamento monogenitoriale.
Infatti, allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n.
13619). Nel caso di specie, sussiste in legame particolarmente intenso fra madre e figlie, essendosi la prima occupata quasi esclusivamente della loro cura e crescita fin dalla nascita. Dal momento della separazione, inoltre le minori hanno continuato a vivere con la madre mantenendo le precedenti frequentazioni scolastiche ed abitudini di vita, come più sopra evidenziato.
pagina 5 di 8 Relativamente ai tempi di frequentazione padre figlie ed alla tutela della bigenitorialità si osserva da parte del Tribunale che la “cornice minima” data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e soprattutto all'interesse dei minori.
Nel contesto sopra descritto – tuttavia - e nel rispetto della bigenitorialità gli incontri del padre con le figlie devono essere disposti in luogo neutro secondo i tempi ed i modi che saranno disposti dai servizio sociali competenti che hanno già preso in carico il nucleo familiare.
Sulla quantificazione del contributo al mantenimento delle figlie minori
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori,
i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione prevista come obbligatoria dalla norma di legge per il caso di domande di contributo economico.
In particolare relativamente alla situazione patrimoniale dei coniugi risulta provato che la ricorrente signora si è sempre fatta carico delle spese relative alla famiglia svolgendo regolare attività CP_1
lavorativa: attualmente la ricorrente risulta essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Ditta ALBEA di Tortona, con mansioni di operaia/imballaggio, percependo una retribuzione netta mensile di circa € 1.443,00.
Dalla documentazione prodotta risulta inoltre provato che SInora è proprietaria CP_1
dell'autovettura Fiat Panda Tg.FM247PD e, in misura del 50% dell'immobile (già casa coniugale) sito in Castellar Guidobono (AL), Via Via Madonnina n. 29/31.
pagina 6 di 8 Il SI. ha continuato ad ignorare la presente causa e, non costituendosi, ha omesso di Controparte_1 segnalare l'esatta entità del reddito e del suo patrimonio, Nonostante ciò risulta provato che egli è proprietario in misura del 50% dell'immobile costituente la ex casa coniugale e che nel corso del giudizio di separazione, a seguito di accertamenti richiesti dal Giudice, sono emerse le informazioni allegate al ricorso iniziale ai docc. 20, 21 e 22: condizioni economiche, presumibilmente ad oggi migliorate o delle quali, in mancanza di alcuna allegazione da parte del resistente, non è possibile indicare peggioramento alcuno.
A giudizio del Tribunale appare adeguato un contributo al mantenimento delle figlie minori di euro
300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie - secondo quanto stabilità dal Protocollo vigente nel Tribunale di Alessandria - devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sulle spese del giudizio
Le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili stante la specifica richiesta della ricorrente in caso di mancata opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il giorno 04.11.2013 tra i SInori
[...]
e e trascritto presso i registri di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
Castellar Guidobono al n. 4 parte II lettera C, anno 2023;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del comune di Castellar Guidobono per le annotazioni e trascrizioni di cui alla legge;
dispone l'affidamento delle due figlie minori e in via super esclusiva alla madre con Per_1 Per_2
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa e con diritto dovere per il padre di pagina 7 di 8 incontrarle in luogo neutro e alla presenza dei servizi sociali che attualmente hanno già in carico il nucleo, secondo tempistiche e calendarizzazione che sia consona all'interesse delle minori, con divieto di pernottamento e di trasporto;
dispone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo per il mantenimento ordinario delle figlie pari ad euro 300,00 mensili ciascuna, da pagarsi entro il giorno 5 di ogi mese, rivalutabili annualmente secondo gli identici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
(Dott. Giuseppe Bersani)
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