Ordinanza 18 settembre 2019
Massime • 1
La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento.
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La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23260/2019, ha avuto modo di tornare a pronunciarsi in materia di donazione indiretta, precisando se essa possa o meno considerarsi integrata a fronte della decisione del de cuius di rinunciare ad agire in regresso verso il figlio, dopo aver provveduto al pagamento di un debito proprio della società di cui entrambi facevano parte e che, al momento, stava fallendo. La questione sottoposta all'esame dei giudici di legittimità era nata in seguito alla decisione di un uomo di citare in giudizio gli eredi del padre, chiedendo la dichiarazione della nullità del testamento olografo di quest'ultimo, e, di conseguenza, che …
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La donazione, a mente dell'art. 769 c.c., "è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo in favore di questa di un diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione". Vai alla guida La donazione indiretta Il codice civile colloca la donazione fra gli atti a "forma solenne", richiedendo l'atto pubblico a pena di nullità, tuttavia la giurisprudenza, in molteplici occasioni, ha riconosciuto che è possibile ravvisare una causa di liberalità anche in atti diversi, definiti "donazioni indirette" o "liberalitá atipiche", che non necessitano pertanto dell'atto pubblico (salvo che abbiano ad oggetto beni immobili, in tal caso l'atto pubblico e …
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Ci sono casi in cui stabilire se un pagamento effettuato abbia valore donativo o meno riveste un'importanza fondamentale in ragione delle conseguenze giuridiche connesse alla donazione, diretta o indiretta. Quando si parla di collazione – che sta per conferimento e consiste in un'operazione che precede la divisione della massa ereditaria – ad esempio, è molto importante comprendere se l'atto giuridico compiuto dal de cuius abbia prodotto, in favore di uno dei coeredi, il risultato proprio di un contratto di donazione, poiché ai sensi dell'art. 737 c.c. tutto ciò che è stato donato deve confluire nella massa ereditaria. Accertamento non sempre facile se si considera che nelle donazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/09/2019, n. 23260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23260 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2019 |
Testo completo
23260-19 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SUCCESSIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13122/2017 Rel. Presidente 23260 FELICE MANNA Cron. Rep. C. I. MA ROSARIA SAN GIORGIO Consigliere - Ud. 29/04/2019 ANTONELLO COSENTINO Consigliere CC ELISA PICARONI Consigliere STEFANO OLIVA Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13122-2017 proposto da: IS SA, PI CE, PI OL, PI MA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA, 29, presso lo studio dell'avvocato CHIARA PACIFICI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FR SALVATORE CUALBU;
ricorrenti
contro
PI CE, FALLIMENTO TECN ECO DI PI ER 2019 FR E SOCI SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, 1162 VIALE PAOLO ORLANDO, 58, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETRUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato STEFANO OGGIANO;
ME LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE presso lo studio dell'avvocato MARCOPAOLO ORLANDO, 581 GIOMMA PETRUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato UGGIAS;
controricorrenti avversO la sentenza n. 75/2017 della CORTE D'APPELLO DI distaccata di SASSARI, depositata ilCAGLIARI sezione 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere FELICE MANNA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 15.9.2000 il fallimento della Tecn.eno s.a.s. e del suo socio accomandatario, ER CE IN, erede del padre, TR, deceduto il 23.7.1997, domandava la nullità del testamento olografo di quest'ultimo, datata 10.3.1996, e la divisione ereditaria del patrimonio comune secondo le norme sulla successione legittima. E a tal fine conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, gli altri eredi, TO OI, LO, GI e AR IN. I quali ultimi, nel resistere in giudizio chiedevano che la divisione avvenisse previo conferimento da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 737 C.C., della donazione indiretta di 280.000.000 di lire, effettuata dal de cuius in favore di ER CE IN attraverso il pagamento di un debito d'importo corrispondente. Tale causa era iscritta al n. 579/00. Dichiarata la nullità del testamento con sentenza non definitiva n. 458/04, che disponeva lo scioglimento della comunione secondo le norme sulla successione legittima, AR IN introduceva innanzi allo stesso Tribunale una nuova causa, iscritta al n. 579/05, nella quale domandava che fosse accertata la validità del medesimo testamento olografo. Riuniti i due giudizi, interveniva in causa ER CE IN, che aderiva alla domanda del fallimento. Quindi, AR IN instaurava un terzo giudizio, iscritto al n. 43/10, nel quale domandava che fosse accertata l'esistenza di un testamento pubblico in data 9.5.1992, col quale TR IN lasciava tutti i beni in parti uguali ai figli, eccetto ER CE, il quale 1 aveva già avuto la somma di 260.000.000 milioni di lire a titolo di anticipo della sua quota ereditaria. Riunite, le tre cause erano decise con sentenza definitiva n. 207/11, resa nei confronti di EL LO, moglie ed erede di ER CE IN, deceduto nel corso del giudizio. Tale sentenza dichiarava inammissibile la produzione del testamento pubblico 9.5.1992, in quanto avvenuta oltre la maturazione del termine delle preclusioni istruttorie del procedimento n. 579/00; escludeva che il pagamento del debito di ER CE IN, ad opera di TR IN fosse suscettibile di collezione;
e compensava interamente le spese. Con sentenza n. 75/17 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l'appello principale proposto contro detta pronuncia da TO OI e da LO, GI e AR IN, ed accoglieva quello incidentale avanzato da EL LO, limitatamente al regolamento delle spese di primo grado, che poneva per la metà a carico dei IN-OI. Osservava, la Corte distrettuale che sebbene l'eventuale esistenza di testamenti diversi, e con essi la richiesta di devolvere l'eredità secondo l'uno o l'altro, non implicasse la proposizione di una domanda nuova, la produzione del relativo documento doveva ritenersi soggetta alle preclusioni istruttorie, salvo la possibilità di rimessione in termini ai sensi dell'allora vigente art. 184-bis c.p.c. Ma tale richiesta non era mai stata formulata da AR IN, la quale neppure aveva allegato le ragioni dell'eventuale impossibilità di produrre prima il testamento pubblico, limitandosi ad assumere, nella citazione introduttiva della causa n. 43/10, di averne scoperto l'esistenza solo dopo l'inizio delle due precedenti cause. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto tardiva e non ammissibile la produzione del relativo documento 2 nell'ambito delle tre cause riunite, in mancanza persino di un'espressa istanza di rimessione in termini. Quanto alla mancata collazione dell'importo di 280.000.000 del vecchio conio, riteneva che il relativo pagamento da parte di TR IN in favore del figlio ER CE fosse avvenuto a titolo di garanzia e non di liberalità, poiché rispondeva ad un interesse proprio anche di TR IN, quale coobbligato in solido col figlio per i debiti della Tecn.eco, al fine di evitare l'incremento degli interessi moratori e l'escussione coattiva del proprio patrimonio. Per la cassazione di tale sentenza TO OI e LO, GI e AR IN propongono ricorso, affidato a tre motivi. Resistono con separati controricorsi EL LO e il Fallimento di Tecn.eco, di IN ER CE s.a.s. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa 1. - applicazione degli artt. 587, 602 e 603 c.c. e 99, 100, 163, 184, 273 e 274 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che, pur avendo il medesimo oggetto, ossia la divisione ereditaria, la causa n. 43/10 R.G. primo grado e quelle riunite nn. 579/00 e 642/05, hanno causae petendi diverse, queste riguardanti il testamento olografo del 10.3.1996, quella il testamento pubblico del 9.5.1992. Pertanto, la Corte di merito erroneamente avrebbe considerato quest'ultimo testamento a stregua di una mera produzione documentale, mentre in realtà esso è oggetto dell'allegazione di un fatto giuridico diverso rispetto al testamento olografo oggetto delle precedenti due cause. Pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto decidere separatamente ciascuna delle cause riunite.
3 - Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa 2. applicazione degli artt. 165 e 183 c.p.c., nonché degli artt. 61, 62, 67, 106 e 108 legge n. 89 del 1913 e 89, 75, 79 e 83 R.D. n. 1326 del 1914. La scoperta del testamento pubblico del 9.5.1992 e la sua conseguente produzione all'atto della costituzione in giudizio dell'attrice, AR IN, nella causa n. 43/10, è dimostrata dal certificato dell'archivio notarile (pur'esso depositato in giudizio), "cui è allegato il testamento pubblicato il 26 gennaio 2006; solo da quel momento ostensibile ai terzi mentre fino a quel momento ne era rigorosamente vietato l'esame da parte di chiunque" (così, testualmente, a pag. 7 del ricorso). 3. - Il terzo motivo espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 737, 769 e 1236 c.c., perché il pagamento del debito di 280.000.000 di lire eseguito dal de cuius ad estinzione di un debito della Tecn.eco ha originato verso il figlio ER CE un credito di pari importo. Pertanto, la rinuncia ad agire in regresso verso quest'ultimo costituisce donazione indiretta, tant'è che lo stesso TR IN previde esplicitamente nel suo atto di ultima volontà che ai fini del computo delle quote ereditarie ER CE conferisse il suddetto importo.
4. Il primo motivo è fondato. - Il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274 c.p.c., non intacca l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. Ad evitare eventuali abusi processuali della parte che, incorsa in decadenze, tenti di eluderne gli effetti promuovendo un altro giudizio, provvede il carattere 4 discrezionale della riunione, nel disporre la quale il giudice deve operare un bilanciamento tra economia, celerità e correttezza dei processi. Ne deriva che una volta disposta, la riunione di cause connesse non può per virtù propria rendere tardive, e come tali inammissibili, domande, eccezioni e allegazioni probatorie che, diversamente, tali non sarebbero nel processo di provenienza. Nella specie, la Corte distrettuale ha invece assoggettato alle già maturate preclusioni del processo RG n. 579/00 la produzione del testamento posto a base della causa connessa RG n. 43/10 proposta successivamente da AR IN;
con l'effetto, opposto alla logica della riunione di cause connesse, di non decidere su di una domanda (quella diretta ad accertare gli effetti del testamento pubblico del 9.5.1992). 5 È assorbito l'esame del secondo mezzo, l'interesse al quale è soddisfatto dall'accoglimento del primo motivo.
6. Anche il terzo motivo è fondato. - La donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento (cfr. Cass. nn. 3134/12 e 5333/04), e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un'attribuzione patrimoniale gratuita. In particolare, allegato il pagamento di un debito quale fattispecie di donazione indiretta, è altresì implicitamente dedotto il mancato regresso o la mancata surrogazione, senza i quali l'attribuzione patrimoniale non sarebbe configurabile. A nulla rileva l'esistenza o meno di un interesse proprio del solvens all'adempimento, sia perché il requisito di liberalità dell'atto presuppone un posterius rispetto al solo pagamento, sia in quanto il carattere indiretto della donazione postula per 5 sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti. Nella fattispecie, di tali principi la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione. Essa, da un lato, si è arrestata ad un'interpretazione formalistica dell'eccezione dei coeredi di ER CE IN, quasi che la donazione indiretta potesse in ipotesi perfezionarsi unico actu;
dall'altro, assunto a criterio discretivo l'interesse proprio del solvens ad estinguere l'obbligazione, ha erroneamente riferito la liberalità al mezzo impiegato piuttosto che allo scopo attributivo perseguito, violando così l'art. 809, primo comma, c.c.
7. Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che applicherà i principi di diritto sopra esposti, provvedendo altresì sulle spese di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29.4.2019. Il Presidente CANCELLIERI Felice Manna (D. TRANFOR URTE DI CASSAZIONE Sezione II Civile DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18921230 Roma WERE 4 TRANE