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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1137 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di rinvio avverso la sentenza n. 343/2017 del Tribunale di Pavia, estensore Giudice Dott.ssa Federica Ferrari, promossa
DA
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Lorenzo Sisti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Lampugnano n. 107
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
- (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Faedda e Avv. Carmine Ferro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 14
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso in riassunzione depositato in data 25/10/2024.
Per il resistente: come da memoria difensiva depositata in data 17/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Il Tribunale di Pavia, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
con sentenza n. 343/2017, statuiva : « dichiara la sussistenza di un rapporto
[...] di agenzia tra e dal 2 febbraio 2015 al 7 Parte_1 Controparte_2 settembre 2015; condanna la resistente al versamento dei contributi all' CP_3 entro i limiti della prescrizione quinquennale;
condanna al Controparte_2 pagamento dell'importo di Euro 12.500,00, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento dell'importo di Euro 6.000,00 a titolo di Controparte_2 indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
conferma l'ordinanza ex 423 c.p.c. e condanna al pagamento dell'importo di Euro 6.750,00 a titolo di Controparte_2 minimo garantito per il periodo giugno/settembre 2015, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo……..”>>.
Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano
(sentenza n. 788/2019) che “in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Pavia n. 343/2017, ridetermina l'importo capitale dovuto ai sensi dell'art. 1751
c.c. in Euro 2.966,16. Conferma nel resto”.
A seguito del ricorso presentato da la Corte di Cassazione, Parte_1 con ordinanza n. 23043/24, cassava la decisione di secondo grado, in relazione al motivo di impugnazione concernente l'applicazione dell'art. 1751 c.c. e l'art. 13
AEC commercio 2009 e rinviava le parti alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
In particolare l'ordinanza remittente in motivazione afferma:
2.- Il motivo di ricorso è fondato alla luce anche del recente orientamento (ordinanza n. 23547 del 02/08/2023) affermato nei confronti della stessa preponente in relazione all'individuazione delle voci da ricomprendere CP_1 ai fini del calcolo dell'indennità di cessazione dal rapporto.
3.- Con detta pronuncia è stato invero chiarito che, ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo, vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito - mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il
2
contratto stesso gli avrebbe procurato…… 7.- Nel caso di specie, come risulta dallo stesso motivo di ricorso, essendo pacifico che l'indennità in questione debba spettare in quanto sono stati procurati nuovi clienti e che esistano gli altri presupposti in relazione all'an, si discute soltanto del quantum, regolato dal 3° comma ….12.- Ne consegue che l'art. 1751 c.c. deve interpretarsi nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo (in senso conforme cfr. anche Cass. n. 23966 del 2008; n. 15203 del 2010; n. 15375 del 2017). 13.- Ora, in questo consolidato quadro giurisprudenziale, deve essere risolta anche la specifica questione che si dibatte nel presente giudizio ovvero se sia possibile utilizzare come base di computo del tetto massimo soltanto le provvigioni maturate oppure quelle effettivamente percepite anche come “fisso provvigionale” (in questo caso superiore a quanto effettivamente maturato); dovendo pertanto questo Collegio riaffermare, in primis, che il pagamento deve risultare sempre equo e non deve superare l'importo massimo indicato nella norma;
ed in secondo luogo che, dentro questi limiti, possa considerarsi ai fini del quantum in discorso anche il quantum effettivamente percepito come fisso provvigionale, secondo quello che è in concreto avvenuto nel caso di specie…… 16. Infine sotto il medesimo profilo del quantum, va considerato che l'art.1751,3 comma parla più ampiamente di retribuzioni riscosse e non solo di provvigioni. Ciò non a caso, ma in conformità alla direttiva europea 86/653. Stabilire se occorra prendere a riferimento solo le provvigioni effettivamente percepite o anche le altre “retribuzioni riscosse” nell'arco di tale periodo è una questione che appare dunque risolta dalla norma codicistica che – in conformità alla direttiva europea 86/653 (la quale distingue retribuzione e provvigioni agli artt. 6, commi 1 e 2 e 17) di cui costituisce attuazione - non fa riferimento soltanto alle provvigioni ma anche alle altre somme che la norma indica col termine retribuzioni (che può comprendere anche fissi provvigionali, compenso per patto di non concorrenza, rimborsi spese e qualsiasi altra somma erogata in via sinallagmatica rispetto al contratto, secondo il più concetto ampio di retribuzione accolto dalla direttiva europea cit.).”
ha provveduto alla riassunzione del giudizio, chiedendo “In Parte_1 via principale rigettare l'appello, e comunque rigettare le domande tutte di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto
[...]
e in diritto. In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 23043/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
Condannare alle Controparte_1 spese dei precedenti gradi di giudizio anche di legittimità da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
3
La parte resistente in riassunzione, si è costituita con memoria Controparte_1 depositata il 17/01/25 precisando in fatto di avere pagato l'importo di 6000,00 euro di cui alla sentenza di primo grado e di non avere ricevuto dallo la differenza Pt_1 di cui alla sentenza di appello;
precisa che vi erano orientamenti discordanti, sia di merito che di legittimità, sulla questione di cui alla ordinanza remittente e conclude chiedendo : “in applicazione di quanto disposto dall'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 23043/2024 e in riforma parziale della sentenza n. 788/19 della Corte d'Appello: - quantificare in € 6.000,00 l'indennità di fine rapporto dovuta all'agente ex art. 1751 c.c., e ciò in applicazione del parametro di calcolo costituito dalla somma di € 2.500 percepita dall'agente prima del recesso e in considerazione della breve durata del rapporto dal febbraio 2015 all'8 settembre 2015. - Accertare che ha già corrisposto per intero CP_2 quanto dovuto al ricorrente, compresa l'indennità di fine rapporto al ricorrente e che nulla deve a quest'ultimo per i titoli per cui è causa. - Compensare per intero, per i motivi in atti, le spese legali del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di riassunzione e compensare per la metà le spese del primo giudizio d'appello.”
Alla udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
In osservanza dei principi affermati nella ordinanza remittente, nel confermare le statuizioni di merito passate in giudicato, questo Collegio ritiene che in applicazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 13 AEC Agenti di commercio, sussistendo tutti i presupposti prescritti e non contestati tra le parti, si debba - alla luce della
Direttiva 86/653/CEE e sentenze della Corte di Giustizia come pure richiamate dalla Corte di Cassazione nella ordinanza remittente - fare riferimento e valorizzare non solo le provvigioni effettivamente percepite, ma anche le altre somme che la norma indica col termine “retribuzioni”, comportando quindi una quantificazione della indennità ex art. 1751 comma 3° c.c. pari ad Euro 6000,00 come da conteggi trascritti dallo . Pt_1
Pertanto nei confronti di va riconosciuta la somma di Euro Parte_1
6000,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come anche concordemente richiesto dalle parti nel presente grado di giudizio., dando atto altresì che la suddetta somma è stata già integralmente corrisposta dalla Controparte_1
4
Le spese processuali, in virtù della soccombenza della società, secondo un criterio di valutazione globale, vanno poste a carico della e liquidate come da Controparte_1 dispositivo, in considerazione del valore della causa, ed in applicazione del D.M.
147/2022 con riguardo alle fasi processuali (Euro 3000,00 per il primo grado;
Euro
2000,00 per il grado di appello;
Euro 3.000,00 per il grado di legittimità, Euro
2000,00 per il presente grado, complessivamente Euro 10.000,00).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio determina in Euro 6.000,00 l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c a favore di oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo, somma già pagata dalla Controparte_1
Condanna la alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 – somma comprensiva di quanto già pagato a tale titolo - oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Milano, 28 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AU OV MA RI MO
5
N.R.G. 1137 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di rinvio avverso la sentenza n. 343/2017 del Tribunale di Pavia, estensore Giudice Dott.ssa Federica Ferrari, promossa
DA
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Lorenzo Sisti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Lampugnano n. 107
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
- (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Faedda e Avv. Carmine Ferro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 14
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso in riassunzione depositato in data 25/10/2024.
Per il resistente: come da memoria difensiva depositata in data 17/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Il Tribunale di Pavia, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
con sentenza n. 343/2017, statuiva : « dichiara la sussistenza di un rapporto
[...] di agenzia tra e dal 2 febbraio 2015 al 7 Parte_1 Controparte_2 settembre 2015; condanna la resistente al versamento dei contributi all' CP_3 entro i limiti della prescrizione quinquennale;
condanna al Controparte_2 pagamento dell'importo di Euro 12.500,00, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento dell'importo di Euro 6.000,00 a titolo di Controparte_2 indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
conferma l'ordinanza ex 423 c.p.c. e condanna al pagamento dell'importo di Euro 6.750,00 a titolo di Controparte_2 minimo garantito per il periodo giugno/settembre 2015, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo……..”>>.
Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano
(sentenza n. 788/2019) che “in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Pavia n. 343/2017, ridetermina l'importo capitale dovuto ai sensi dell'art. 1751
c.c. in Euro 2.966,16. Conferma nel resto”.
A seguito del ricorso presentato da la Corte di Cassazione, Parte_1 con ordinanza n. 23043/24, cassava la decisione di secondo grado, in relazione al motivo di impugnazione concernente l'applicazione dell'art. 1751 c.c. e l'art. 13
AEC commercio 2009 e rinviava le parti alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
In particolare l'ordinanza remittente in motivazione afferma:
2.- Il motivo di ricorso è fondato alla luce anche del recente orientamento (ordinanza n. 23547 del 02/08/2023) affermato nei confronti della stessa preponente in relazione all'individuazione delle voci da ricomprendere CP_1 ai fini del calcolo dell'indennità di cessazione dal rapporto.
3.- Con detta pronuncia è stato invero chiarito che, ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo, vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito - mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il
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contratto stesso gli avrebbe procurato…… 7.- Nel caso di specie, come risulta dallo stesso motivo di ricorso, essendo pacifico che l'indennità in questione debba spettare in quanto sono stati procurati nuovi clienti e che esistano gli altri presupposti in relazione all'an, si discute soltanto del quantum, regolato dal 3° comma ….12.- Ne consegue che l'art. 1751 c.c. deve interpretarsi nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo (in senso conforme cfr. anche Cass. n. 23966 del 2008; n. 15203 del 2010; n. 15375 del 2017). 13.- Ora, in questo consolidato quadro giurisprudenziale, deve essere risolta anche la specifica questione che si dibatte nel presente giudizio ovvero se sia possibile utilizzare come base di computo del tetto massimo soltanto le provvigioni maturate oppure quelle effettivamente percepite anche come “fisso provvigionale” (in questo caso superiore a quanto effettivamente maturato); dovendo pertanto questo Collegio riaffermare, in primis, che il pagamento deve risultare sempre equo e non deve superare l'importo massimo indicato nella norma;
ed in secondo luogo che, dentro questi limiti, possa considerarsi ai fini del quantum in discorso anche il quantum effettivamente percepito come fisso provvigionale, secondo quello che è in concreto avvenuto nel caso di specie…… 16. Infine sotto il medesimo profilo del quantum, va considerato che l'art.1751,3 comma parla più ampiamente di retribuzioni riscosse e non solo di provvigioni. Ciò non a caso, ma in conformità alla direttiva europea 86/653. Stabilire se occorra prendere a riferimento solo le provvigioni effettivamente percepite o anche le altre “retribuzioni riscosse” nell'arco di tale periodo è una questione che appare dunque risolta dalla norma codicistica che – in conformità alla direttiva europea 86/653 (la quale distingue retribuzione e provvigioni agli artt. 6, commi 1 e 2 e 17) di cui costituisce attuazione - non fa riferimento soltanto alle provvigioni ma anche alle altre somme che la norma indica col termine retribuzioni (che può comprendere anche fissi provvigionali, compenso per patto di non concorrenza, rimborsi spese e qualsiasi altra somma erogata in via sinallagmatica rispetto al contratto, secondo il più concetto ampio di retribuzione accolto dalla direttiva europea cit.).”
ha provveduto alla riassunzione del giudizio, chiedendo “In Parte_1 via principale rigettare l'appello, e comunque rigettare le domande tutte di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto
[...]
e in diritto. In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 23043/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
Condannare alle Controparte_1 spese dei precedenti gradi di giudizio anche di legittimità da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
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La parte resistente in riassunzione, si è costituita con memoria Controparte_1 depositata il 17/01/25 precisando in fatto di avere pagato l'importo di 6000,00 euro di cui alla sentenza di primo grado e di non avere ricevuto dallo la differenza Pt_1 di cui alla sentenza di appello;
precisa che vi erano orientamenti discordanti, sia di merito che di legittimità, sulla questione di cui alla ordinanza remittente e conclude chiedendo : “in applicazione di quanto disposto dall'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 23043/2024 e in riforma parziale della sentenza n. 788/19 della Corte d'Appello: - quantificare in € 6.000,00 l'indennità di fine rapporto dovuta all'agente ex art. 1751 c.c., e ciò in applicazione del parametro di calcolo costituito dalla somma di € 2.500 percepita dall'agente prima del recesso e in considerazione della breve durata del rapporto dal febbraio 2015 all'8 settembre 2015. - Accertare che ha già corrisposto per intero CP_2 quanto dovuto al ricorrente, compresa l'indennità di fine rapporto al ricorrente e che nulla deve a quest'ultimo per i titoli per cui è causa. - Compensare per intero, per i motivi in atti, le spese legali del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di riassunzione e compensare per la metà le spese del primo giudizio d'appello.”
Alla udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
In osservanza dei principi affermati nella ordinanza remittente, nel confermare le statuizioni di merito passate in giudicato, questo Collegio ritiene che in applicazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 13 AEC Agenti di commercio, sussistendo tutti i presupposti prescritti e non contestati tra le parti, si debba - alla luce della
Direttiva 86/653/CEE e sentenze della Corte di Giustizia come pure richiamate dalla Corte di Cassazione nella ordinanza remittente - fare riferimento e valorizzare non solo le provvigioni effettivamente percepite, ma anche le altre somme che la norma indica col termine “retribuzioni”, comportando quindi una quantificazione della indennità ex art. 1751 comma 3° c.c. pari ad Euro 6000,00 come da conteggi trascritti dallo . Pt_1
Pertanto nei confronti di va riconosciuta la somma di Euro Parte_1
6000,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come anche concordemente richiesto dalle parti nel presente grado di giudizio., dando atto altresì che la suddetta somma è stata già integralmente corrisposta dalla Controparte_1
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Le spese processuali, in virtù della soccombenza della società, secondo un criterio di valutazione globale, vanno poste a carico della e liquidate come da Controparte_1 dispositivo, in considerazione del valore della causa, ed in applicazione del D.M.
147/2022 con riguardo alle fasi processuali (Euro 3000,00 per il primo grado;
Euro
2000,00 per il grado di appello;
Euro 3.000,00 per il grado di legittimità, Euro
2000,00 per il presente grado, complessivamente Euro 10.000,00).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio determina in Euro 6.000,00 l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c a favore di oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo, somma già pagata dalla Controparte_1
Condanna la alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 – somma comprensiva di quanto già pagato a tale titolo - oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Milano, 28 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
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