Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] l'[...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Alida Saccà e dall'avv. Eugenio Speranza
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/06/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/06/2007 in GE ((trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 34 part II serie A anno 2007)
e che dall'unione è nata la figlia (26/09/2008), hanno dedotto che nel tempo sono Per_1 sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale, che non si è più ripristinata neanche dopo la separazione.
Con sentenza n. 79/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati, potendo fissare la propria residenza ovunque desiderano, anche all'estero, con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in IT (RC) alla via Circonvallazione Est. n. 47, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad essere abitata Parte_2 dalla stessa insieme alla figlia e gli arredi ivi contenuti resteranno nella disponibilità della stessa;
3. la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in
IT (RC) alla via Circonvallazione Est. n. 47, fatta salva la volontà della minore di trascorrere parte dei giorni settimanali col padre, compreso il pernottamento, nonché la decisione di stare a casa del padre nel momento in cui egli disporrà di una propria abitazione, e, comunque, con facoltà per il padre di prelevarla per trascorrere del tempo con la figlia quando lo creda con anche il pernottamento presso di sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa;
4. fatta salva la diversa volontà della figlia , la minore trascorrerà Persona_2 un fine setti-mana con il padre e un fine settimana con la madre a settimana alterne, dal sabato alla domenica, compreso il pernottamento;
5. durante le festività natalizie e pasquali sarà la minore a decidere con quale genitore trascorrere le predette festività. Durante il periodo delle vacanze estive la minore potrà trascorrere, alternativamente con entrambi i genitori, un periodo di 15 giorni continuativi con la madre e un periodo di 15 giorni continuativi con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e, in ogni caso, da concordare col padre;
6. i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore;
7. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di €.
350,00 onnicomprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle spese relative all'abbigliamento, all'alimentazione, alla palestra, alla danza, all'estetista e alla parrucchiera, all'igiene personale, alle ricariche del telefono cellulare, al materiale di cancelleria, rimanendo escluse le spese straordinarie relative a eventuali partecipazioni a corsi o spettacoli, a gite scolastiche, ai libri di testo, nonché, qualora non coperte dalla polizza assicurativa stipulata nell'interesse della minore, le visite specialistiche e gli esami strumentali, i dispositivi medici come apparecchi dentistici o oculari, le spese medi-che urgenti o prescritte dallo specialista, le spese per farmaci prescritti dallo specialista, le quali dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e saranno ripartite nella misura del 50% tra gli stessi, con diritto del genitore che le ha anticipate a ottenerne il rimborso previa esibizione della ricevuta di pagamento;
8. entrambi i coniugi, dichiarano di essere economicamente indipendenti e provvederanno ognuno per proprio conto ai bisogni di mantenimento, rinunciando reciprocamente a richieste economiche l'uno nei confronti dell'altro;
9. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio;
10. nessuna statuizione dovrà essere fatta relativamente ai rapporti patrimoniali della coppia avendo scelto il regime di separazione dei beni e non essendovi beni in comunione legale.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 23/06/2007 in GE
((trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 34 part II serie A anno 2007) e che dall'unione è nata la figlia (26/09/2008), che il Tribunale di Per_1
Palmi con sentenza n. 79/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 23/06/2007 in Parte_1 Parte_2
GE (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 34 part II serie A anno 2007), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati, potendo fissare la propria residenza ovunque desiderano, anche all'estero, con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in IT (RC) alla via Circonvallazione Est. n. 47, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad essere abitata Parte_2 dalla stessa insieme alla figlia e gli arredi ivi contenuti resteranno nella disponibilità della stessa;
3. la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in
IT (RC) alla via Circonvallazione Est. n. 47, fatta salva la volontà della minore di trascorrere parte dei giorni settimanali col padre, compreso il pernottamento, nonché la decisione di stare a casa del padre nel momento in cui egli disporrà di una propria abitazione, e, comunque, con facoltà per il padre di prelevarla per trascorrere del tempo con la figlia quando lo creda con anche il pernottamento presso di sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa;
4. fatta salva la diversa volontà della figlia , la minore trascorrerà Persona_2 un fine setti-mana con il padre e un fine settimana con la madre a settimana alterne, dal sabato alla domenica, compreso il pernottamento;
5. durante le festività natalizie e pasquali sarà la minore a decidere con quale genitore trascorrere le predette festività. Durante il periodo delle vacanze estive la minore potrà trascorrere, alternativamente con entrambi i genitori, un periodo di 15 giorni continuativi con la madre e un periodo di 15 giorni continuativi con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e, in ogni caso, da concordare col padre;
6. i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore;
7. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di €.
350,00 onnicomprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle spese relative all'abbigliamento, all'alimentazione, alla palestra, alla danza, all'estetista e alla parrucchiera, all'igiene personale, alle ricariche del telefono cellulare, al materiale di cancelleria, rimanendo escluse le spese straordinarie relative a eventuali partecipazioni a corsi o spettacoli, a gite scolastiche, ai libri di testo, nonché, qualora non coperte dalla polizza assicurativa stipulata nell'interesse della minore, le visite specialistiche e gli esami strumentali, i dispositivi medici come apparecchi dentistici o oculari, le spese medi-che urgenti o prescritte dallo specialista, le spese per farmaci prescritti dallo specialista, le quali dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e saranno ripartite nella misura del 50% tra gli stessi, con diritto del genitore che le ha anticipate a ottenerne il rimborso previa esibizione della ricevuta di pagamento;
8. entrambi i coniugi, dichiarano di essere economicamente indipendenti e provvederanno ognuno per proprio conto ai bisogni di mantenimento, rinunciando reciprocamente a richieste economiche l'uno nei confronti dell'altro;
9. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio;
10. nessuna statuizione dovrà essere fatta relativamente ai rapporti patrimoniali della coppia avendo scelto il regime di separazione dei beni e non essendovi beni in comunione legale.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola