Versione
30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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11 luglio 1990
11 luglio 1990
Art. 100. (((Accertamenti di assenza di tossicodipendenza) )) (( 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le loro modalita'.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le loro modalita'.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 29/07/1982, n. 160Provvedimento: […] riguardante il tossicodipendente LL Raffaello, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 23 giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 della legge n. 685 del 1975, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 13 della Costituzione. […] L'accostamento dei due parametri, anzi il loro reciproco combinarsi, trova la sua spiegazione nel fatto che fra i provvedimenti previsti dall'art. 100 della legge n. 685 del 1975 ed adottabili dal tribunale a conclusione del procedimento di cui all'art. 101 figura il ricovero ospedaliero coattivo, misura chiaramente limitativa della libertà personale comunque intesa, parlando l'art. 13, secondo comma, […]Leggi di più...
- sent. 160/82. stupefacenti·
- infondatezza della questione.·
- preteso contrasto con gli artt. 13 e 24 cost.