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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 53/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Sezione Civile
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;
visti gli atti del fascicolo di cui in epigrafe;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che il procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. costituisce un atto di istruzione preventiva con il quale la parte può assumere una prova in via d'urgenza, prima dello svolgimento del processo ordinario, al fine di evitare che l'alterazione dello stato dei luoghi, della qualità o della condizione delle cose, vanifichi la stessa possibilità di acquisire la prova voluta.
Per l'ammissibilità dello stesso è necessario, quindi, un vaglio delibativo sotto il profilo del fumus boni iuris, oltre al periculum in mora, quale fatto costitutivo allegato per il quale si chiede l'anticipazione della prova;
ritenuto che
, nella specie, sussista il requisito del fumus boni iuris, attesa la probabile fondatezza del diritto risarcitorio tutelando nel successivo ed eventuale giudizio di merito prospettato dalla ricorrente;
ritenuto che
sussista, altresì, il requisito del periculum in mora, considerato che, a fronte dell'esigenza di porre rimedio ai vizi riscontrati, vi è il pericolo di mutamento dello stato dei luoghi e, quindi, il rischio di dispersione della prova tecnica per un futuro ed eventuale giudizio di merito;
rilevato che le parti convenute, pur ritualmente edotte della pendenza del ricorso e della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, non si sono costituite né sono comparse all'udienza del
7/3/2025;
DICHIARA la contumacia delle parti resistenti, sig.ra e sig. Controparte_1 CP_2
;
[...]
AMMETTE la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c.
NOMINA come CTU il geom. con studio in Verbania (VB), piazza Daniele Ranzoni, 35; Persona_1
FORMULA al CTU nominato il quesito che segue: “Letti gli atti e i documenti del procedimento, ispezionati i luoghi, effettuati gli opportuni accertamenti tecnici, sentite le parti e i CTP, acquisite, se necessarie, informazioni presso terzi e presso la P.A., il CTU:
- verifichi lo stato dei luoghi e la sussistenza nell'immobile di proprietà della ricorrente, meglio identificato nel ricorso, di infiltrazioni e di parti del tetto in piode provenienti dall'immobile di parte resistente, indicandone le cause. Chiarisca, in particolare, se le stesse siano riconducibili a vizi e/o difetti degli interventi eseguiti dai sig.ri e sull'immobile di loro CP_1 CP_2
proprietà;
- descriva i lavori da eseguirsi per eliminare i vizi e/o difetti nonché i pericoli eventualmente accertati, quantificando i relativi costi;
- tenti la conciliazione tra le parti, alla stregua di quanto emergente dagli atti e dai compiuti sopralluoghi”; visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che il CTU, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositi in cancelleria una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
ASSEGNA alle parti il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare telematicamente:
- eventuali proposte di modifica/integrazione al quesito;
- eventuale istanze di ricusazione del consulente;
- eventuale motivato dissenso rispetto allo svolgimento del giuramento telematico;
INVITA le parti a comunicare la nomina dei propri consulenti di parte mediante deposito telematico, assegnando termine sino all'inizio delle operazioni peritali;
AUTORIZZA E INVITA il consulente a fissare la data di inizio delle operazioni peritali e a dare comunicazione di data e luogo ai legali delle parti con atto trasmesso telematicamente nel sistema pct;
AUTORIZZA sin d'ora il CTU ad avvalersi, se necessario, di un ausiliario nell'espletamento dell'incarico conferito;
FISSA - il termine di 90 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti;
- il termine di ulteriori 20 giorni entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione;
- il termine di ulteriori 20 giorni entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica relazione sulle stesse;
AVVISA il CTU che:
- le richieste di proroga devono essere depositate 15 gg prima della scadenza e motivate. In caso di mancata motivazione ovvero di motivazione non idonea ovvero di mancata richiesta di proroga, il compenso sarà decurtato dal 30% al 50%;
- l'elaborato peritale e l'istanza di liquidazione del compenso dovranno essere depositati in via telematica separatamente dalla perizia;
- l'istanza di liquidazione deve dare esatto conto del calcolo e portare in allegato i file delle pezze giustificative delle anticipazioni.
Si comunichi al CTU nominato.
Verbania, 7/3/2025
Il Giudice
Caterina Sinico
TRIBUNALE DI VERBANIA
Sezione Civile
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;
visti gli atti del fascicolo di cui in epigrafe;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che il procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. costituisce un atto di istruzione preventiva con il quale la parte può assumere una prova in via d'urgenza, prima dello svolgimento del processo ordinario, al fine di evitare che l'alterazione dello stato dei luoghi, della qualità o della condizione delle cose, vanifichi la stessa possibilità di acquisire la prova voluta.
Per l'ammissibilità dello stesso è necessario, quindi, un vaglio delibativo sotto il profilo del fumus boni iuris, oltre al periculum in mora, quale fatto costitutivo allegato per il quale si chiede l'anticipazione della prova;
ritenuto che
, nella specie, sussista il requisito del fumus boni iuris, attesa la probabile fondatezza del diritto risarcitorio tutelando nel successivo ed eventuale giudizio di merito prospettato dalla ricorrente;
ritenuto che
sussista, altresì, il requisito del periculum in mora, considerato che, a fronte dell'esigenza di porre rimedio ai vizi riscontrati, vi è il pericolo di mutamento dello stato dei luoghi e, quindi, il rischio di dispersione della prova tecnica per un futuro ed eventuale giudizio di merito;
rilevato che le parti convenute, pur ritualmente edotte della pendenza del ricorso e della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, non si sono costituite né sono comparse all'udienza del
7/3/2025;
DICHIARA la contumacia delle parti resistenti, sig.ra e sig. Controparte_1 CP_2
;
[...]
AMMETTE la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c.
NOMINA come CTU il geom. con studio in Verbania (VB), piazza Daniele Ranzoni, 35; Persona_1
FORMULA al CTU nominato il quesito che segue: “Letti gli atti e i documenti del procedimento, ispezionati i luoghi, effettuati gli opportuni accertamenti tecnici, sentite le parti e i CTP, acquisite, se necessarie, informazioni presso terzi e presso la P.A., il CTU:
- verifichi lo stato dei luoghi e la sussistenza nell'immobile di proprietà della ricorrente, meglio identificato nel ricorso, di infiltrazioni e di parti del tetto in piode provenienti dall'immobile di parte resistente, indicandone le cause. Chiarisca, in particolare, se le stesse siano riconducibili a vizi e/o difetti degli interventi eseguiti dai sig.ri e sull'immobile di loro CP_1 CP_2
proprietà;
- descriva i lavori da eseguirsi per eliminare i vizi e/o difetti nonché i pericoli eventualmente accertati, quantificando i relativi costi;
- tenti la conciliazione tra le parti, alla stregua di quanto emergente dagli atti e dai compiuti sopralluoghi”; visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che il CTU, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositi in cancelleria una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
ASSEGNA alle parti il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare telematicamente:
- eventuali proposte di modifica/integrazione al quesito;
- eventuale istanze di ricusazione del consulente;
- eventuale motivato dissenso rispetto allo svolgimento del giuramento telematico;
INVITA le parti a comunicare la nomina dei propri consulenti di parte mediante deposito telematico, assegnando termine sino all'inizio delle operazioni peritali;
AUTORIZZA E INVITA il consulente a fissare la data di inizio delle operazioni peritali e a dare comunicazione di data e luogo ai legali delle parti con atto trasmesso telematicamente nel sistema pct;
AUTORIZZA sin d'ora il CTU ad avvalersi, se necessario, di un ausiliario nell'espletamento dell'incarico conferito;
FISSA - il termine di 90 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti;
- il termine di ulteriori 20 giorni entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione;
- il termine di ulteriori 20 giorni entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica relazione sulle stesse;
AVVISA il CTU che:
- le richieste di proroga devono essere depositate 15 gg prima della scadenza e motivate. In caso di mancata motivazione ovvero di motivazione non idonea ovvero di mancata richiesta di proroga, il compenso sarà decurtato dal 30% al 50%;
- l'elaborato peritale e l'istanza di liquidazione del compenso dovranno essere depositati in via telematica separatamente dalla perizia;
- l'istanza di liquidazione deve dare esatto conto del calcolo e portare in allegato i file delle pezze giustificative delle anticipazioni.
Si comunichi al CTU nominato.
Verbania, 7/3/2025
Il Giudice
Caterina Sinico