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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1172 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 e promossa
da
Parte_1
(P.VA , in persona del Curatore Fallimentare, P.VA_1
Rag. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Lorenzo Battisti, elettivamente domiciliato presso lo
Studio del medesimo difensore in Foligno (PG), Via Rutili
n. 15
attore
contro
(CE AL , Controparte_1 P.VA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Lombardo, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del
Tribunale di Milano all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
convenuta OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette: - accertare
e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito e conto corrente bancario di cui in narrativa e di quelli ad essi collegati e conseguenti, nella parte in cui prevedono la determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale e/o annuale degli interessi passivi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'addebito di spese
e commissioni non previste dalla legge, per contrarietà a norme imperative e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza di tali clausole nulle e/o in difetto di valida pattuizione negoziale;
- accertare il tasso di interessi pattuiti e concretamente addebitati e, in quanto in violazione della legge n. 108/96, dichiarare la nullità della relativa pattuizione e l'illegittimità degli interessi applicati e, per l'effetto, che nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ.; - accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei conti correnti di cui in narrativa, tenuto conto dell'illegittimo addebito, a carico della attrice, della somma di euro
145.680,84 o dalla diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, previo accertamento della nullità e/o illegittimità di ogni singolo addebito eseguito dalla banca in difetto di una conforme pattuizione negoziale o in base a clausole nulle, con particolare
Pag. 2 di 16 riferimento agli addebiti effettuati in forza dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi ultralegali, dell'illegittimo addebito di tutti gli interessi nei trimestri ove sia verificabile lo sforamento del tasso soglia in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, 2° comma, cod. civ., di qualsiasi altra spesa o onere non dovuti, tramite ricalcolo, in tal senso, dal momento dell'apertura fino alla notifica dell'atto di citazione, con conseguente rettifica del saldo, previo storno dell'annotazioni indebite, con richiesta di messa a disposizione dell'eventuale saldo positivo alla data dell'atto di citazione;
- condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto ritenuto indebitamente trattenuto e/o percepito, nella somma euro 145.680,84, o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito della espletanda CTU tecnico- bancaria-contabile, che sin da ora si chiede, al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, con
l'applicazione, in caso di interessi usurari, del disposto di cui all'art. 1815, 2° comma, cod. civ., oltre gli interessi dal dì dovuto al saldo e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; - condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attrice per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1338 cod. civ.- Con vittoria compensi professionali e di spese”.
Per il convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Pag. 3 di 16 nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi Controparte_1
sentir accogliere le sopra riportate conclusioni.
1.1. Deduceva, in particolare l'attore:
- di aver sottoscritto con la ora Controparte_2
, Filiale di Bastia Umbra (PG), i contratti Controparte_1
di conto corrente ordinario n. 2698, ora n. 3919, aperto in data 31.12.1997, e di conto corrente n. 13262, ora n. 6055,
aperto in data 01.10.2001;
- di aver riscontrato, a seguito di una verifica contabile effettuata sui conti in questione, plurimi comportamenti non conformi alla legge da parte della convenuta nel periodo intercorrente tra il IV trimestre del 2001 e il IV
trimestre del 2013 e, in particolare, l'applicazione indebita: di interessi anatocistici;
di interessi usurari;
di commissioni di massimo scoperto illecite in quanto indeterminate;
di interessi ultralegali non convenuti;
di spese non pattuite.
Pag. 4 di 16 Sosteneva, dunque, il fallimento attore di aver maturato un credito ex art. 2033 c.c. nei confronti della banca convenuta pari ad € 145.680,84.
Riferiva, inoltre, che, dichiarato il fallimento della presentava Parte_1 Controparte_1
richiesta di insinuazione al passivo della procedura per la complessiva somma di € 120.260,00, allegando il contratto di conto corrente ordinario n. 2698, ora n. 3919, ed il contratto di conto corrente anticipi n. 13262, ora n. 6055,
documentazione da considerarsi peraltro carente sotto il profilo giuridico e irregolare sul piano formale, tale quindi da rendere illegittimo l'addebito al correntista di interessi, oneri e spese effettuato nel corso del rapporto e ciò in quanto:
• non era depositato il contratto di apertura del conto corrente ordinario, che risultava già aperto al 31 dicembre
1997;
• il contratto datato 20 luglio 2001 era privo della pag. 3 dall'art. 7 e seguenti, dove sono normate le modalità di liquidazione degli interessi e la relativa periodicità;
• era privo di ogni condizione economica e pattuizione relativa a interessi attivi e passivi, commissioni di massimo scoperto e spese;
Pag. 5 di 16 • le condizioni economiche e il documento di sintesi erano privi della data, rendendo di fatto impossibile conoscere la validità di tali pattuizioni;
• le condizioni non erano contestuali al contratto del
2001, in quanto tutti gli oneri e spese sono indicati esclusivamente in euro e ciò era impossibile nel 2001.
Allegava, poi, che il credito preteso dall' CP_3
convenuto era stato escluso dal passivo del e Parte_1
nessuna opposizione era stata proposta dal creditore.
Eccepiva, pertanto, che nel corso del rapporto:
1. sono stati illegittimamente applicati interessi ultra-legali in assenza di valida pattuizione;
2. sono stati illegittimamente applicati spese,
oneri e commissioni in assenza di pattuizione;
3. sono stati illegittimamente applicate valute differenti rispetto alla data effettiva dell'operazione in assenza di valide pattuizioni;
4. sono stati illegittimamente liquidati trimestralmente gli interessi passivi in assenza di pattuizioni atte a derogare l'art. 1283 c.c. così come disposto dalla delibera CICR del 2000.
Chiedeva, pertanto, che il saldo dei conti correnti fosse ricalcolato al netto delle poste illegittime addebitate, applicando, in materia di interessi, la previsione dell'art. 117TUB ed eliminando tutti gli
Pag. 6 di 16 addebiti illegittimamente effettuati dalla società
convenuta.
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quanto dedotto dal Fallimento attore e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva in particolare la convenuta:
- di aver provveduto a far sottoscrivere tempo per tempo alla (ora Parte_1 Parte_1
) sia i contratti di conto corrente e di conto
[...]
anticipi, sia i contratti di affidamento che hanno regolato i rapporti con la società cliente, consegnandone una copia al cliente, contratti nei quali sono state indicate tutte le condizioni economiche applicate;
- che in data 7.06.2000 sottoscriveva Parte_1
contratto di apertura di credito con indicazione di tutte le condizioni economiche riferibili al rapporto;
- che in data 23 luglio 2001 veniva sottoscritto il contratto di conto corrente n. 2698 (ora n. 3919),
intestato alla (ora Parte_1 Parte_1
, in cui veniva indicato il tasso di
[...]
interesse debitore (14,25%), la commissione di massimo scoperto sia entro sia oltre i limiti del fido, nonché le spese di gestione e tenuta conto, le valute e ogni altra condizione economica;
contratto prodotto in giudizio in forma integrale e che all'art. 7, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, reca la previsione della pari
Pag. 7 di 16 periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a debito sia a credito, prevedendo la possibilità, per la Banca, di modificare le condizioni economiche;
- che in data 2 ottobre 2001 veniva sottoscritto il contratto di conto corrente per anticipi su fatture n.
13262 (ora n. 6055), che conteneva l'indicazione del tasso di interesse debitore (15,50%), della commissione di massimo scoperto sia entro sia oltre i limiti del fido nonché le spese di gestione e tenuta conto, le valute e ogni altra condizione economica, contratto prodotto in forma integrale;
l'art. 7 di tale contratto, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, prevedeva la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a debito che a credito;
- che, nel corso del rapporto con la società cliente, la ha sempre concordato ogni condizione applicata ai CP_2
vari contratti e che quindi era destituito di ogni fondamento quanto dedotto dall'attore in ordine:
• all'asserita indeterminatezza dei tassi di interesse ultra-legali applicati al rapporto;
• alla presunta violazione della normativa in materia di trasparenza finanziaria per illegittimo esercizio dello jus
variandi e sui cd. giorni valuta;
• alla pretesa nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Pag. 8 di 16 • all'asserita applicazione di interessi usurari;
• all'asserita indebita applicazione della commissione di massimo scoperto.
1.3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. e l'espletamento di una CTU contabile – disposta al fine di procedere all'esatta ricostruzione (sulla base della documentazione in atti, nonché degli eventuali documenti prodotti “concordemente” dalle parti) dei rapporti di conto corrente e conto anticipi di cui è causa,
calcolandone il saldo corretto – il Giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. La domanda, formulata dal fallimento attore, di veder condannata la banca convenuta alla restituzione di quanto asseritamente trattenuto e/o percepito in modo indebito in esecuzione dei contratti di conto corrente di cui è causa è
risultata infondata con riferimento al contratto di conto corrente n. 2698 e parzialmente fondata con riferimento al contratto n. 13262.
3. Va premesso che, agendo il fallimento per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla CP_2
in ragione del rapporto di conto corrente n. 2698, ora n.
3919, e del rapporto di conto corrente n. 13262 ora 6055,
grava su tale parte l'onere di provare l'illegittimità
Pag. 9 di 16 delle pattuizioni o degli addebiti che hanno originato tale credito in ripetizione.
4. Con riferimento al contratto di conto corrente n.
2698 ora 3919, asseritamente stipulato il 31.12.1997 (ma in atti sono stati depositati estratti conto a partire dal secondo trimestre dell'anno 1997), è stato prodotto il contratto pattuito in data 23.7.2001. Tale contratto è
stato prodotto nella sua interezza e presenta la sottoscrizione delle parti.
4.1. In tale contratto sono indicati in termini puntuali i tassi creditori e quelli debitori convenuti ed applicati dalla Banca.
È dunque destituita di fondamento l'eccezione relativa all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, in quanto non pattuiti.
Era onere di parte attrice, poi, fornire la prova dell'invalidità della pattuizione nel periodo precedente a tale convenzione;
invalidità eccepita da parte attrice proprio per la mancata produzione del contratto originario,
che, tuttavia, era onere di tale parte produrre nel presente giudizio.
4.2. Diversamente, potendosi apprezzare dall'esame degli estratti conto prodotti l'applicazione di interessi anatocistici fino al 23.7.2001, questi vanno espunti per contrasto con quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.. Il
contratto del 23.7.2001 contempla la pari periodicità della
Pag. 10 di 16 capitalizzazione trimestrale degli interessi. Ciò legittima l'applicazione da tale momento della pratica anatocistica,
in conformità a quanto previsto dalla delibera CICR del
9.2.2000.
4.3. Ugualmente indebita va considerata l'applicazione delle Commissioni di massimo scoperto nel periodo precedente al 28.11.2008, atteso che i diversi contratti che contemplano tale commissione (apertura di credito del
7.6.2000; conto corrente del 23.7.2001; contratto di affidamento del 26.10.2008) indicano solamente il tasso applicato, non disciplinando le modalità di funzionamento della commissione. Su tale ultima questione insegna la
Corte di Cassazione (ord. 19825 del 2022) che “deve
considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la
clausola che preveda la commissione di massimo scoperto
indicandone semplicemente la misura percentuale, senza
specificare le modalità di calcolo e di quantificazione
della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è,
invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà
l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione
alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale
nella quale la commissione di massimo scoperto viene
indicata unicamente mediante una determinata percentuale,
senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere
calcolata tale percentuale”.
4.4. Generiche e dunque non concretamente apprezzabili
Pag. 11 di 16 sono le eccezioni relative all'illegittima applicazione di spese, oneri e commissioni non pattuiti e di valute differenti in assenza di valide pattuizioni, in difetto di puntuale indicazione di tali voci di addebito;
peraltro,
tali eccezioni sono state formulate da parte attrice sulla base della relazione del dott. del 17.2.2014 (doc. Per_1
2), prodotta unitamente all'atto di citazione, redatta dal consulente di parte sulla base dei soli estratti conto,
senza l'esame dei contratti, viceversa prodotti nel presente giudizio.
4.5. Con riferimento all'eccepita applicazione di interessi usurari, il CTU ha dato conto di come mai nel corso del rapporto sia stato superato il tasso soglia. Tale
valutazione è stata effettuata tenendo conto dell'incidenza delle CMS nei termini delineati dalle S.U. della Corte di
Cassazione n. 16303/18, conformemente al quesito proposto.
In tale condivisibile pronuncia il giudice di legittimità
ha espressamente valorizzato il principio di omogeneità e simmetria tra il TEG applicato e il TEGM (e dunque del tasso soglia) determinato sulla base dei rilevamenti della
Banca d'Italia. Affermano le Sezioni Unite che “una tale
asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema
dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del
1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le
medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi
titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia -
Pag. 12 di 16 all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da
considerare per la determinazione del tasso in concreto
applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui
rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. -
gli elementi da prendere in considerazione nella
rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali,
del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del
tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in
concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi
rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli
stessi”.
Conseguentemente, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, correttamente il CTU ha applicato la formula della Banca d'Italia, che soddisfa l'esigenza di omogeneità e simmetria indicata dalla Corte di Cassazione.
5. Con riferimento al contratto n. 13262 ora 6055 del
2.10.2001 è stato prodotto in atti il contratto stipulato in tale data. Tale contratto è stato prodotto nella sua interessa e reca le sottoscrizioni delle parti.
5.1. Tale contratto indica in termini puntuali i tassi creditori e quelli debitori convenuti ed applicati dalla
Banca. Sicché legittima risulta la loro applicazione.
5.2. In tale contratto è prevista con periodicità reciproca l'applicazione trimestrale degli interessi creditori e debitori. Legittima, dunque, risulta l'applicazione degli interessi anatocistici, in quanto
Pag. 13 di 16 conforme alla delibera CICR del 9.2.2000.
5.3. Diversamente, indebita va considerata l'applicazione delle Commissioni di massimo scoperto nel periodo precedente al 28.11.2008, atteso che il contratto in questione, nel contemplare tale commissione, indica il tasso applicato, ma omette di indicare le modalità di funzionamento della medesima commissione. Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità sopra riportata al punto 4.3.
5.4. Generiche e dunque non concretamente apprezzabili sono le eccezioni relative all'illegittima applicazione di spese, oneri e commissioni non pattuiti e di valute differenti in assenza di valide pattuizioni, in difetto di puntuale indicazione di tali voci di spesa;
peraltro, tali eccezioni sono state formulate da parte attrice sulla base della relazione del dott. prodotta unitamente Per_1
all'atto di citazione, redatta dal consulente di parte sulla base dei soli estratti conto, senza l'esame dei contratti, viceversa prodotti nel presente giudizio.
5.5. Quanto all'usura, la relativa eccezione è infondata;
al riguardo si richiamano le considerazioni di cui al par. 4.5.
6. All'esito dei conteggi effettuati dal CTU sulla base delle invalidità negoziali accertate ai paragrafi precedenti, alcun credito vanta il fallimento attore con riferimento al conto corrente n. 2698 ora 3919. Il CTU, nel
Pag. 14 di 16 formulare un'ipotesi di calcolo aderente alle osservazioni del CT di parte attrice (dunque espungendo l'anatocismo fino al 23.7.2021, espungendo le CMS e – addirittura - gli interessi usurari determinati secondo la formula indicata dal CTP) ha accertato un saldo, comunque, a debito del correntista per euro 36.378,94.
Diversamente, il conto n. 13263, per effetto dell'espunzione delle CMS (ma non degli interessi indicati come usurari sulla base della formula proposta dal CTP
nell'ambito di un'ipotesi di calcolo aggiuntiva sollecitata dal consulente di parte;
si veda sopra parr.
5.5. e 4.5.),
fa registrare un saldo a credito del correntista di euro
1.495,74, (euro 12.883,77 - euro 11.388,03; cfr. prospetto di pag. 64 della relazione del CTU).
La società convenuta va condannata a restituire al fallimento attore tale importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
7. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti
(il fallimento attore soccombente con riferimento alla domanda di ripetizione relativa al conto 2698 e solo parzialmente vincitore con riferimento alla domanda relativa al conto 13263), le spese di lite e quelle di CTU
vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. 1172/18, sulla domanda proposta
Pag. 15 di 16 da contro Parte_1
ogni diversa domanda disattesa o Controparte_1
assorbita:
– condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di euro Parte_1
1.495,74 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda del fallimento attore di ripetizione di indebito con riferimento al conto corrente n. 2698 ora 3919;
– spese di lite interamente compensate;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti ciascuna nella misura di 1/2.
Perugia, lì 7.2.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 16 di 16
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1172 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 e promossa
da
Parte_1
(P.VA , in persona del Curatore Fallimentare, P.VA_1
Rag. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Lorenzo Battisti, elettivamente domiciliato presso lo
Studio del medesimo difensore in Foligno (PG), Via Rutili
n. 15
attore
contro
(CE AL , Controparte_1 P.VA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Lombardo, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del
Tribunale di Milano all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
convenuta OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette: - accertare
e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito e conto corrente bancario di cui in narrativa e di quelli ad essi collegati e conseguenti, nella parte in cui prevedono la determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale e/o annuale degli interessi passivi, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'addebito di spese
e commissioni non previste dalla legge, per contrarietà a norme imperative e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi e l'illegittimità di quanto addebitato, trattenuto e percepito in forza di tali clausole nulle e/o in difetto di valida pattuizione negoziale;
- accertare il tasso di interessi pattuiti e concretamente addebitati e, in quanto in violazione della legge n. 108/96, dichiarare la nullità della relativa pattuizione e l'illegittimità degli interessi applicati e, per l'effetto, che nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ.; - accertare e dichiarare l'effettivo saldo dei conti correnti di cui in narrativa, tenuto conto dell'illegittimo addebito, a carico della attrice, della somma di euro
145.680,84 o dalla diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, previo accertamento della nullità e/o illegittimità di ogni singolo addebito eseguito dalla banca in difetto di una conforme pattuizione negoziale o in base a clausole nulle, con particolare
Pag. 2 di 16 riferimento agli addebiti effettuati in forza dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi ultralegali, dell'illegittimo addebito di tutti gli interessi nei trimestri ove sia verificabile lo sforamento del tasso soglia in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, 2° comma, cod. civ., di qualsiasi altra spesa o onere non dovuti, tramite ricalcolo, in tal senso, dal momento dell'apertura fino alla notifica dell'atto di citazione, con conseguente rettifica del saldo, previo storno dell'annotazioni indebite, con richiesta di messa a disposizione dell'eventuale saldo positivo alla data dell'atto di citazione;
- condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto ritenuto indebitamente trattenuto e/o percepito, nella somma euro 145.680,84, o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa, anche a seguito della espletanda CTU tecnico- bancaria-contabile, che sin da ora si chiede, al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, con
l'applicazione, in caso di interessi usurari, del disposto di cui all'art. 1815, 2° comma, cod. civ., oltre gli interessi dal dì dovuto al saldo e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; - condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attrice per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1338 cod. civ.- Con vittoria compensi professionali e di spese”.
Per il convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Pag. 3 di 16 nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi Controparte_1
sentir accogliere le sopra riportate conclusioni.
1.1. Deduceva, in particolare l'attore:
- di aver sottoscritto con la ora Controparte_2
, Filiale di Bastia Umbra (PG), i contratti Controparte_1
di conto corrente ordinario n. 2698, ora n. 3919, aperto in data 31.12.1997, e di conto corrente n. 13262, ora n. 6055,
aperto in data 01.10.2001;
- di aver riscontrato, a seguito di una verifica contabile effettuata sui conti in questione, plurimi comportamenti non conformi alla legge da parte della convenuta nel periodo intercorrente tra il IV trimestre del 2001 e il IV
trimestre del 2013 e, in particolare, l'applicazione indebita: di interessi anatocistici;
di interessi usurari;
di commissioni di massimo scoperto illecite in quanto indeterminate;
di interessi ultralegali non convenuti;
di spese non pattuite.
Pag. 4 di 16 Sosteneva, dunque, il fallimento attore di aver maturato un credito ex art. 2033 c.c. nei confronti della banca convenuta pari ad € 145.680,84.
Riferiva, inoltre, che, dichiarato il fallimento della presentava Parte_1 Controparte_1
richiesta di insinuazione al passivo della procedura per la complessiva somma di € 120.260,00, allegando il contratto di conto corrente ordinario n. 2698, ora n. 3919, ed il contratto di conto corrente anticipi n. 13262, ora n. 6055,
documentazione da considerarsi peraltro carente sotto il profilo giuridico e irregolare sul piano formale, tale quindi da rendere illegittimo l'addebito al correntista di interessi, oneri e spese effettuato nel corso del rapporto e ciò in quanto:
• non era depositato il contratto di apertura del conto corrente ordinario, che risultava già aperto al 31 dicembre
1997;
• il contratto datato 20 luglio 2001 era privo della pag. 3 dall'art. 7 e seguenti, dove sono normate le modalità di liquidazione degli interessi e la relativa periodicità;
• era privo di ogni condizione economica e pattuizione relativa a interessi attivi e passivi, commissioni di massimo scoperto e spese;
Pag. 5 di 16 • le condizioni economiche e il documento di sintesi erano privi della data, rendendo di fatto impossibile conoscere la validità di tali pattuizioni;
• le condizioni non erano contestuali al contratto del
2001, in quanto tutti gli oneri e spese sono indicati esclusivamente in euro e ciò era impossibile nel 2001.
Allegava, poi, che il credito preteso dall' CP_3
convenuto era stato escluso dal passivo del e Parte_1
nessuna opposizione era stata proposta dal creditore.
Eccepiva, pertanto, che nel corso del rapporto:
1. sono stati illegittimamente applicati interessi ultra-legali in assenza di valida pattuizione;
2. sono stati illegittimamente applicati spese,
oneri e commissioni in assenza di pattuizione;
3. sono stati illegittimamente applicate valute differenti rispetto alla data effettiva dell'operazione in assenza di valide pattuizioni;
4. sono stati illegittimamente liquidati trimestralmente gli interessi passivi in assenza di pattuizioni atte a derogare l'art. 1283 c.c. così come disposto dalla delibera CICR del 2000.
Chiedeva, pertanto, che il saldo dei conti correnti fosse ricalcolato al netto delle poste illegittime addebitate, applicando, in materia di interessi, la previsione dell'art. 117TUB ed eliminando tutti gli
Pag. 6 di 16 addebiti illegittimamente effettuati dalla società
convenuta.
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quanto dedotto dal Fallimento attore e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva in particolare la convenuta:
- di aver provveduto a far sottoscrivere tempo per tempo alla (ora Parte_1 Parte_1
) sia i contratti di conto corrente e di conto
[...]
anticipi, sia i contratti di affidamento che hanno regolato i rapporti con la società cliente, consegnandone una copia al cliente, contratti nei quali sono state indicate tutte le condizioni economiche applicate;
- che in data 7.06.2000 sottoscriveva Parte_1
contratto di apertura di credito con indicazione di tutte le condizioni economiche riferibili al rapporto;
- che in data 23 luglio 2001 veniva sottoscritto il contratto di conto corrente n. 2698 (ora n. 3919),
intestato alla (ora Parte_1 Parte_1
, in cui veniva indicato il tasso di
[...]
interesse debitore (14,25%), la commissione di massimo scoperto sia entro sia oltre i limiti del fido, nonché le spese di gestione e tenuta conto, le valute e ogni altra condizione economica;
contratto prodotto in giudizio in forma integrale e che all'art. 7, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, reca la previsione della pari
Pag. 7 di 16 periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a debito sia a credito, prevedendo la possibilità, per la Banca, di modificare le condizioni economiche;
- che in data 2 ottobre 2001 veniva sottoscritto il contratto di conto corrente per anticipi su fatture n.
13262 (ora n. 6055), che conteneva l'indicazione del tasso di interesse debitore (15,50%), della commissione di massimo scoperto sia entro sia oltre i limiti del fido nonché le spese di gestione e tenuta conto, le valute e ogni altra condizione economica, contratto prodotto in forma integrale;
l'art. 7 di tale contratto, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, prevedeva la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a debito che a credito;
- che, nel corso del rapporto con la società cliente, la ha sempre concordato ogni condizione applicata ai CP_2
vari contratti e che quindi era destituito di ogni fondamento quanto dedotto dall'attore in ordine:
• all'asserita indeterminatezza dei tassi di interesse ultra-legali applicati al rapporto;
• alla presunta violazione della normativa in materia di trasparenza finanziaria per illegittimo esercizio dello jus
variandi e sui cd. giorni valuta;
• alla pretesa nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Pag. 8 di 16 • all'asserita applicazione di interessi usurari;
• all'asserita indebita applicazione della commissione di massimo scoperto.
1.3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. e l'espletamento di una CTU contabile – disposta al fine di procedere all'esatta ricostruzione (sulla base della documentazione in atti, nonché degli eventuali documenti prodotti “concordemente” dalle parti) dei rapporti di conto corrente e conto anticipi di cui è causa,
calcolandone il saldo corretto – il Giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. La domanda, formulata dal fallimento attore, di veder condannata la banca convenuta alla restituzione di quanto asseritamente trattenuto e/o percepito in modo indebito in esecuzione dei contratti di conto corrente di cui è causa è
risultata infondata con riferimento al contratto di conto corrente n. 2698 e parzialmente fondata con riferimento al contratto n. 13262.
3. Va premesso che, agendo il fallimento per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla CP_2
in ragione del rapporto di conto corrente n. 2698, ora n.
3919, e del rapporto di conto corrente n. 13262 ora 6055,
grava su tale parte l'onere di provare l'illegittimità
Pag. 9 di 16 delle pattuizioni o degli addebiti che hanno originato tale credito in ripetizione.
4. Con riferimento al contratto di conto corrente n.
2698 ora 3919, asseritamente stipulato il 31.12.1997 (ma in atti sono stati depositati estratti conto a partire dal secondo trimestre dell'anno 1997), è stato prodotto il contratto pattuito in data 23.7.2001. Tale contratto è
stato prodotto nella sua interezza e presenta la sottoscrizione delle parti.
4.1. In tale contratto sono indicati in termini puntuali i tassi creditori e quelli debitori convenuti ed applicati dalla Banca.
È dunque destituita di fondamento l'eccezione relativa all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, in quanto non pattuiti.
Era onere di parte attrice, poi, fornire la prova dell'invalidità della pattuizione nel periodo precedente a tale convenzione;
invalidità eccepita da parte attrice proprio per la mancata produzione del contratto originario,
che, tuttavia, era onere di tale parte produrre nel presente giudizio.
4.2. Diversamente, potendosi apprezzare dall'esame degli estratti conto prodotti l'applicazione di interessi anatocistici fino al 23.7.2001, questi vanno espunti per contrasto con quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.. Il
contratto del 23.7.2001 contempla la pari periodicità della
Pag. 10 di 16 capitalizzazione trimestrale degli interessi. Ciò legittima l'applicazione da tale momento della pratica anatocistica,
in conformità a quanto previsto dalla delibera CICR del
9.2.2000.
4.3. Ugualmente indebita va considerata l'applicazione delle Commissioni di massimo scoperto nel periodo precedente al 28.11.2008, atteso che i diversi contratti che contemplano tale commissione (apertura di credito del
7.6.2000; conto corrente del 23.7.2001; contratto di affidamento del 26.10.2008) indicano solamente il tasso applicato, non disciplinando le modalità di funzionamento della commissione. Su tale ultima questione insegna la
Corte di Cassazione (ord. 19825 del 2022) che “deve
considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la
clausola che preveda la commissione di massimo scoperto
indicandone semplicemente la misura percentuale, senza
specificare le modalità di calcolo e di quantificazione
della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è,
invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà
l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione
alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale
nella quale la commissione di massimo scoperto viene
indicata unicamente mediante una determinata percentuale,
senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere
calcolata tale percentuale”.
4.4. Generiche e dunque non concretamente apprezzabili
Pag. 11 di 16 sono le eccezioni relative all'illegittima applicazione di spese, oneri e commissioni non pattuiti e di valute differenti in assenza di valide pattuizioni, in difetto di puntuale indicazione di tali voci di addebito;
peraltro,
tali eccezioni sono state formulate da parte attrice sulla base della relazione del dott. del 17.2.2014 (doc. Per_1
2), prodotta unitamente all'atto di citazione, redatta dal consulente di parte sulla base dei soli estratti conto,
senza l'esame dei contratti, viceversa prodotti nel presente giudizio.
4.5. Con riferimento all'eccepita applicazione di interessi usurari, il CTU ha dato conto di come mai nel corso del rapporto sia stato superato il tasso soglia. Tale
valutazione è stata effettuata tenendo conto dell'incidenza delle CMS nei termini delineati dalle S.U. della Corte di
Cassazione n. 16303/18, conformemente al quesito proposto.
In tale condivisibile pronuncia il giudice di legittimità
ha espressamente valorizzato il principio di omogeneità e simmetria tra il TEG applicato e il TEGM (e dunque del tasso soglia) determinato sulla base dei rilevamenti della
Banca d'Italia. Affermano le Sezioni Unite che “una tale
asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema
dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del
1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le
medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi
titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia -
Pag. 12 di 16 all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da
considerare per la determinazione del tasso in concreto
applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui
rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. -
gli elementi da prendere in considerazione nella
rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali,
del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del
tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in
concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi
rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli
stessi”.
Conseguentemente, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, correttamente il CTU ha applicato la formula della Banca d'Italia, che soddisfa l'esigenza di omogeneità e simmetria indicata dalla Corte di Cassazione.
5. Con riferimento al contratto n. 13262 ora 6055 del
2.10.2001 è stato prodotto in atti il contratto stipulato in tale data. Tale contratto è stato prodotto nella sua interessa e reca le sottoscrizioni delle parti.
5.1. Tale contratto indica in termini puntuali i tassi creditori e quelli debitori convenuti ed applicati dalla
Banca. Sicché legittima risulta la loro applicazione.
5.2. In tale contratto è prevista con periodicità reciproca l'applicazione trimestrale degli interessi creditori e debitori. Legittima, dunque, risulta l'applicazione degli interessi anatocistici, in quanto
Pag. 13 di 16 conforme alla delibera CICR del 9.2.2000.
5.3. Diversamente, indebita va considerata l'applicazione delle Commissioni di massimo scoperto nel periodo precedente al 28.11.2008, atteso che il contratto in questione, nel contemplare tale commissione, indica il tasso applicato, ma omette di indicare le modalità di funzionamento della medesima commissione. Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità sopra riportata al punto 4.3.
5.4. Generiche e dunque non concretamente apprezzabili sono le eccezioni relative all'illegittima applicazione di spese, oneri e commissioni non pattuiti e di valute differenti in assenza di valide pattuizioni, in difetto di puntuale indicazione di tali voci di spesa;
peraltro, tali eccezioni sono state formulate da parte attrice sulla base della relazione del dott. prodotta unitamente Per_1
all'atto di citazione, redatta dal consulente di parte sulla base dei soli estratti conto, senza l'esame dei contratti, viceversa prodotti nel presente giudizio.
5.5. Quanto all'usura, la relativa eccezione è infondata;
al riguardo si richiamano le considerazioni di cui al par. 4.5.
6. All'esito dei conteggi effettuati dal CTU sulla base delle invalidità negoziali accertate ai paragrafi precedenti, alcun credito vanta il fallimento attore con riferimento al conto corrente n. 2698 ora 3919. Il CTU, nel
Pag. 14 di 16 formulare un'ipotesi di calcolo aderente alle osservazioni del CT di parte attrice (dunque espungendo l'anatocismo fino al 23.7.2021, espungendo le CMS e – addirittura - gli interessi usurari determinati secondo la formula indicata dal CTP) ha accertato un saldo, comunque, a debito del correntista per euro 36.378,94.
Diversamente, il conto n. 13263, per effetto dell'espunzione delle CMS (ma non degli interessi indicati come usurari sulla base della formula proposta dal CTP
nell'ambito di un'ipotesi di calcolo aggiuntiva sollecitata dal consulente di parte;
si veda sopra parr.
5.5. e 4.5.),
fa registrare un saldo a credito del correntista di euro
1.495,74, (euro 12.883,77 - euro 11.388,03; cfr. prospetto di pag. 64 della relazione del CTU).
La società convenuta va condannata a restituire al fallimento attore tale importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
7. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti
(il fallimento attore soccombente con riferimento alla domanda di ripetizione relativa al conto 2698 e solo parzialmente vincitore con riferimento alla domanda relativa al conto 13263), le spese di lite e quelle di CTU
vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. 1172/18, sulla domanda proposta
Pag. 15 di 16 da contro Parte_1
ogni diversa domanda disattesa o Controparte_1
assorbita:
– condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di euro Parte_1
1.495,74 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda del fallimento attore di ripetizione di indebito con riferimento al conto corrente n. 2698 ora 3919;
– spese di lite interamente compensate;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti ciascuna nella misura di 1/2.
Perugia, lì 7.2.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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