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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1706/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della PE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1706/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Paganini
(C.F. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
La PE (SP), Via XXIV Maggio n. 178, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Paganini (C.F.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da verbale dell'udienza del 19/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 03/09/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
La PE (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 17/09/2008). I coniugi sono in regime di Per_1 separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come modificate in udienza):
“1) I coniugi che di fatto vivono già separati da alcuni anni saranno liberi ognuno di fissare la propria residenza in qualunque località del territorio nazionale. Nella casa di Via XXIV Maggio 178 alla PE, di proprietà per quota del marito, avendola ereditata insieme alla sorella dalla madre, abita attualmente il marito. La moglie col figlio si sono, infatti, trasferiti nell'abitazione di Via Ferrara 2 alla Per_1
PE, di proprietà per quota di quest'ultima, avendola ereditata dalla madre (cfr visure catastale per soggetto dei coniugi che si allegano).
2) I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni contributo economico essendo entrambi, sotto tale profilo, autonomi e autosufficienti. Si allega all'uopo dichiarazione dei redditi dei coniugi degli ultimi tre anni.
Si precisa, inoltre, che il cc n. 24688152 di Banco Posta intestato ad alla data del 21 Parte_1 agosto 2025 riporta un saldo contabile di euro + 440,47 mentre il cc n. 41265919 di Credit Agricole
Italia Spa intestato a alla data del 20.8.2025 riporta un saldo contabile di euro Parte_2
19.613,51.
3) Il figlio andrà ad abitare prevalentemente con la madre anche se viene affidato in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori. Trascorrerà col padre due giornate settimanali (martedì e giovedì), dalle ore 19:30 fino al mattino successivo, mentre per gli altri giorni della settimana resterà con la madre.
Inoltre, trascorrerà i fine settimana (sabato e domenica) in via alternata con ciascuno dei genitori.
Allorquando starà con un genitore resta salva la possibilità, per l'altro, di incontrarlo previo Per_1 semplice preavviso telefonico, nel rispetto delle reciproche esigenze e di quelle del figlio stesso. Per quanto riguarda le festività, trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il Natale e la
Pasqua, restando inteso che quando la giornata di Natale o di Pasqua sarà trascorsa con un genitore, quella successiva, anch'essa festiva, sarà trascorsa con l'altro.
4) corrisponderà per il mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 350 CP_1 Per_1 da versare alla madre. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc……, ivi comprese) verranno sopportate in egual misura dai genitori e dovranno essere preventivamente dai medesimi concordate”. 2 All'udienza del 19/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da verbale dell'udienza del 19/11/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della PE, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in La PE (SP) in data 21/05/2005 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di La PE (SP) dell'anno 2005, al n. 46, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) I coniugi che di fatto vivono già separati da alcuni anni saranno liberi ognuno di fissare la propria residenza in qualunque località del territorio nazionale. Nella casa di Via XXIV Maggio 178 alla PE, di proprietà per quota del marito, avendola ereditata insieme alla sorella dalla madre, abita attualmente il marito. La moglie col figlio si sono, infatti, trasferiti nell'abitazione di Via Ferrara 2 alla Per_1
3 PE, di proprietà per quota di quest'ultima, avendola ereditata dalla madre (cfr visure catastale per soggetto dei coniugi che si allegano).
2) I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni contributo economico essendo entrambi, sotto tale profilo, autonomi e autosufficienti. Si allega all'uopo dichiarazione dei redditi dei coniugi degli ultimi tre anni.
Si precisa, inoltre, che il cc n. 24688152 di Banco Posta intestato ad alla data del 21 Parte_1 agosto 2025 riporta un saldo contabile di euro + 440,47 mentre il cc n. 41265919 di Credit Agricole
Italia Spa intestato a alla data del 20.8.2025 riporta un saldo contabile di euro Parte_2
19.613,51.
3) Il figlio andrà ad abitare prevalentemente con la madre anche se viene affidato in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori. Trascorrerà col padre due giornate settimanali (martedì e giovedì), dalle ore 19:30 fino al mattino successivo, mentre per gli altri giorni della settimana resterà con la madre.
Inoltre, trascorrerà i fine settimana (sabato e domenica) in via alternata con ciascuno dei genitori.
Allorquando starà con un genitore resta salva la possibilità, per l'altro, di incontrarlo previo Per_1 semplice preavviso telefonico, nel rispetto delle reciproche esigenze e di quelle del figlio stesso. Per quanto riguarda le festività, trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il Natale e la
Pasqua, restando inteso che quando la giornata di Natale o di Pasqua sarà trascorsa con un genitore, quella successiva, anch'essa festiva, sarà trascorsa con l'altro.
4) corrisponderà per il mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 350 CP_1 Per_1 da versare alla madre. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc……, ivi comprese) verranno sopportate in egual misura dai genitori e dovranno essere preventivamente dai medesimi concordate”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La PE, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della PE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1706/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Paganini
(C.F. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
La PE (SP), Via XXIV Maggio n. 178, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Paganini (C.F.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da verbale dell'udienza del 19/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 03/09/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
La PE (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 17/09/2008). I coniugi sono in regime di Per_1 separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come modificate in udienza):
“1) I coniugi che di fatto vivono già separati da alcuni anni saranno liberi ognuno di fissare la propria residenza in qualunque località del territorio nazionale. Nella casa di Via XXIV Maggio 178 alla PE, di proprietà per quota del marito, avendola ereditata insieme alla sorella dalla madre, abita attualmente il marito. La moglie col figlio si sono, infatti, trasferiti nell'abitazione di Via Ferrara 2 alla Per_1
PE, di proprietà per quota di quest'ultima, avendola ereditata dalla madre (cfr visure catastale per soggetto dei coniugi che si allegano).
2) I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni contributo economico essendo entrambi, sotto tale profilo, autonomi e autosufficienti. Si allega all'uopo dichiarazione dei redditi dei coniugi degli ultimi tre anni.
Si precisa, inoltre, che il cc n. 24688152 di Banco Posta intestato ad alla data del 21 Parte_1 agosto 2025 riporta un saldo contabile di euro + 440,47 mentre il cc n. 41265919 di Credit Agricole
Italia Spa intestato a alla data del 20.8.2025 riporta un saldo contabile di euro Parte_2
19.613,51.
3) Il figlio andrà ad abitare prevalentemente con la madre anche se viene affidato in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori. Trascorrerà col padre due giornate settimanali (martedì e giovedì), dalle ore 19:30 fino al mattino successivo, mentre per gli altri giorni della settimana resterà con la madre.
Inoltre, trascorrerà i fine settimana (sabato e domenica) in via alternata con ciascuno dei genitori.
Allorquando starà con un genitore resta salva la possibilità, per l'altro, di incontrarlo previo Per_1 semplice preavviso telefonico, nel rispetto delle reciproche esigenze e di quelle del figlio stesso. Per quanto riguarda le festività, trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il Natale e la
Pasqua, restando inteso che quando la giornata di Natale o di Pasqua sarà trascorsa con un genitore, quella successiva, anch'essa festiva, sarà trascorsa con l'altro.
4) corrisponderà per il mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 350 CP_1 Per_1 da versare alla madre. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc……, ivi comprese) verranno sopportate in egual misura dai genitori e dovranno essere preventivamente dai medesimi concordate”. 2 All'udienza del 19/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da verbale dell'udienza del 19/11/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della PE, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in La PE (SP) in data 21/05/2005 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di La PE (SP) dell'anno 2005, al n. 46, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) I coniugi che di fatto vivono già separati da alcuni anni saranno liberi ognuno di fissare la propria residenza in qualunque località del territorio nazionale. Nella casa di Via XXIV Maggio 178 alla PE, di proprietà per quota del marito, avendola ereditata insieme alla sorella dalla madre, abita attualmente il marito. La moglie col figlio si sono, infatti, trasferiti nell'abitazione di Via Ferrara 2 alla Per_1
3 PE, di proprietà per quota di quest'ultima, avendola ereditata dalla madre (cfr visure catastale per soggetto dei coniugi che si allegano).
2) I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni contributo economico essendo entrambi, sotto tale profilo, autonomi e autosufficienti. Si allega all'uopo dichiarazione dei redditi dei coniugi degli ultimi tre anni.
Si precisa, inoltre, che il cc n. 24688152 di Banco Posta intestato ad alla data del 21 Parte_1 agosto 2025 riporta un saldo contabile di euro + 440,47 mentre il cc n. 41265919 di Credit Agricole
Italia Spa intestato a alla data del 20.8.2025 riporta un saldo contabile di euro Parte_2
19.613,51.
3) Il figlio andrà ad abitare prevalentemente con la madre anche se viene affidato in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori. Trascorrerà col padre due giornate settimanali (martedì e giovedì), dalle ore 19:30 fino al mattino successivo, mentre per gli altri giorni della settimana resterà con la madre.
Inoltre, trascorrerà i fine settimana (sabato e domenica) in via alternata con ciascuno dei genitori.
Allorquando starà con un genitore resta salva la possibilità, per l'altro, di incontrarlo previo Per_1 semplice preavviso telefonico, nel rispetto delle reciproche esigenze e di quelle del figlio stesso. Per quanto riguarda le festività, trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il Natale e la
Pasqua, restando inteso che quando la giornata di Natale o di Pasqua sarà trascorsa con un genitore, quella successiva, anch'essa festiva, sarà trascorsa con l'altro.
4) corrisponderà per il mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 350 CP_1 Per_1 da versare alla madre. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc……, ivi comprese) verranno sopportate in egual misura dai genitori e dovranno essere preventivamente dai medesimi concordate”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La PE, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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