TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1771/2023 del R.A.C.C. in data
27 settembre 2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 16
settembre 2023
d a
- (C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Andrea Ciacci e Adriano Vollaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pordenone, via Dei Molini n.
3, giusto mandato allegato all'atto di citazione
attrice / opponente
c o n t r o
- (C.F. ), titolare dell'omonima CP_1 C.F._1
impresa individuale (P.I. ) rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Silvia Querini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Vito al
Tagliamento (PN), p.tta Pescheria n. 14, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto / opposto
avente per oggetto: Altri contratti d'opera trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7
febbraio 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed
eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via
preliminare: accertare e dichiarare la carenza delle condizioni di
ammissibilità dell'azione monitoria e quindi revocarsi il decreto ingiuntivo
opposto n.ro 1366/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone nel proc.
monitorio n.ro RG 613/2023; Nel merito: accertato il grave inadempimento
del sig. per quanto esposto in premessa, revocarsi il decreto ingiuntivo CP_1
opposto n.ro 1366/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone nel proc. n.ro
RG 613/2023 e rigettare tutte le domande formulate dalla ditta in CP_1
quanto infondate in fatto e in diritto. Spese rifuse. In via istruttoria: Si chiede
la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che per la ristrutturazione dei
quattro appartamenti/uffici posti ai piani superiori dell'edificio venivano
incaricate numerose ditte, tra cui il Sig. , che avrebbe dovuto CP_1
occuparsi della sostituzione, fornitura e posa di serramenti in alluminio a
taglio termico, nonché di soglie da posare presso il predetto cantiere;
2)
Vero che il Sig. assicurava alla e al referente CP_1 Pt_1 Parte_1
di cantiere Arch. che i lavori sarebbero terminati entro e non Persona_1
oltre la data del 30 giugno 2022; 3) Vero che i primi giorni del mese di luglio
2022, i lavori risultavano appena iniziati, tanto che il legale della
[...]
ed il referente di cantiere Arch. si vedevano costretti Parte_1 Per_1
a recarsi presso la ditta opposta per chiedere spiegazioni a riguardo. 4) Vero
che in tale sede il Sig. rassicurava il referente di cantiere Arch. CP_1 Per_1
che i lavori sarebbero giunti a termine entro e non oltre il successivo 10
agosto 2022. 5) Vero che il 10 agosto 2022 i lavori commissionati al CP_1
erano ancora in corso d'opera. 6) Vero che il Sig. assicurava al CP_1
referente di cantiere e al legale rappresentante della Parte_1
che i lavori sarebbero giunti a termine entro il 31 agosto 2022. 7) Vero che
Pag. 2 anche alla data del 31 agosto 2022 i lavori commissionati al erano CP_1
ancora in corso d'opera e quest'ultimo chiedeva alla proprietà di rinviare la
data di scadenza prima al 15 e poi al 20 settembre 2022. 8) Vero che nel
corso dei lavori il Sig. aveva ad accumulare tutto il materiale di scarto CP_1
ed i serramenti sostituiti nella terrazza dell'immobile come da documento che
mi si rammostra (doc. 11). 9) Vero che lo stesso provvedeva a smaltire CP_1
esclusivamente i vecchi serramenti in materiale metallico. 10) Vero che in
data 10 settembre 2022 la contestava quanto sopra Parte_1
al richiedendo di provvedere allo smaltimento dei materiali di scarto CP_1
(in particolare dei cassonetti e rotolanti), allegando ampio dossier
fotografico attestante un tanto, come da documento che mi si rammostra
(doc. 11). 11) Vero che la si è dovuta far carico delle Parte_1
relative spese di smaltimento incaricando la ditta Sari Gianni S.r.l., come da
documento che mi si rammostra (doc. 25). 12) Vero che tutti gli appartamenti
ad eccezione del sub 5 sono dotati di porte-finestre. Si indicano quali
testimoni l'Arch. con Studio in Pordenone, Persona_1 Testimone_1
presso Electro M&Z e con Studio in Cordenons. 13) Vero che Testimone_2
in data 7 ottobre 2022, a seguito di sopralluogo tecnico operato dalla
proprietà assieme al referente di cantiere Arch. e dell'Ing. Per_1 Per_2
la contestava al la parziale fornitura e posa Parte_1 CP_1
dei serramenti documentata (anche in questo caso) da numerose foto scattate
in loco, come da documento che mi si rammostra (doc. 15). Si indicano quali
testi l'Arch. con Studio in Pordenone e l'Ing. Persona_1 [...]
con Studio in Pordenone. 14) Vero che la sua azienda era stata Tes_3
contattata dall'Arch. per realizzare controsoffitti e tamponamenti in Per_1
cartongesso, stuccature e tinteggiature presso il cantiere di Via Mazzini n. 6;
15) Vero che tra le opere commissionate dalla proprietà venivano richieste
anche quelle consistenti nella chiusura dei fori sovrastanti le luci ove
risiedevano i vecchi infissi precedentemente asportati dal Sig. CP_1
Pag. 3 (chiusura a elle L); 16) Vero che detti fori si erano creati a seguito della
rimozione dei cassonetti contenenti i rotolanti e le tapparelle con i relativi
meccanismi; 17) Vero che prima di poter realizzare la chiusura di detti fori
risultava necessaria l'installazione dei nuovi infissi;
18) Vero che in data 20
settembre 2022 informava telefonicamente il Sig. dell'arrivo Persona_3
di n. 6 porte-finestre presso il cantiere sito in Via Mazzini n. 6 di proprietà
della 19) Vero che la conversazione tramite Parte_1
applicazione “WhatsApp” del 20.09.2022, come da foto che si rammostrano al Teste (Doc. 34), è avvenuta tra l'utenza telefonica del sig. e Testimone_2
il sig. 20) Vero che all'arrivo delle finestre in data Persona_3
20.09.2022 scattava due fotografie ritraenti i serramenti giunti in loco come
da documento che si rammostra (doc. 34); 21) Vero che per i lavori di
ristrutturazione dell'immobile erano state coinvolte anche altre ditte tra cui
la ditta RO ME e la ditta 22) Vero che la ditta Parte_2
prima di procedere all'applicazione delle botole e delle bocchette Pt_2
per i climatizzatori, attendeva che venissero ultimati i lavori di cartongesso a
lei commissionati;
23) Vero che la ditta RO ME prima di procedere
all'applicazione dei faretti e dei led attendeva che venissero ultimati i lavori
di cartongesso a lei commissionati;
24) Vero che le pitture del cartongesso e
delle pareti interne dell'immobile poteva avvenire solo successivamente
all'ultimazione delle opere in cartongesso;
25) Vero che per tali motivazioni
il legale della ed il referente di cantiere Arch. Parte_1 Per_1
lamentavano in più occasioni al Pittau la mancata consegna dei serramenti
nei tempi e nei modi concordati;
26) Vero che nel corso dello smontaggio dei
serramenti il Sig. posava gli infissi sopra il pavimento in CP_1
parquet senza alcun tipo di protezione volta a proteggere lo stesso come da
foto che mi si rammostrano (doc. 26); 27) Vero che nel medesimo periodo la
sua azienda era impegnata anche in altri cantieri;
28) Vero che per
rispettare le tempistiche concordate con le altre committenze vi vedevate
Pag. 4 costretti a sospendere i lavori nel cantiere di Via Mazzini n. 6 sino a quando
non veniva completata l'installazione di tutti i serramenti da parte del Si.
; 29) Vero che detta circostanza ha comportato ulteriori ritardi CP_1
rispetto alle tempistiche concordate con la 30) Vero Parte_1
che successivamente alla posa degli infissi ed a causa dei segni da striscio e
battuta sul pavimento dell'immobile la ditta si è Parte_1
dovuta rivolgere alla per ripristinare il danno;
Si indica Parte_3
quale teste il Sig. di Pordenone. 31) Vero che in data 3 Testimone_2
novembre 2022 la ha commissionato alla ditta Parte_1
la e la verniciatura dei pavimenti dell'immobile Parte_3 Parte_4
di sua proprietà sito in Pordenone, Via Mazzini, n. 6 come da documento che
si rammostra (docc. 27 e 28); 32) Vero che i pavimenti in parquet
presentavano dei graffi da striscio / battuta come da documento che si
rammostra (doc. 26); 33) Vero che la ha Parte_1
integralmente corrisposto il quantum dovuto per dette lavorazioni come da
documento che si rammostra (docc. 27 e 28); 34) Vero che i danni riscontrati
sul parquet erano compatibili con la posa dei serramenti sul pavimento
stesso senza protezione. 35) Vero che per eliminare i segni da striscio e
battuta era necessario svolgere i lavori commissionati alla ditta
[...]
. Si indica quale teste il Sig. presso la Pt_5 Parte_5 Parte_3
di A' VA ES (Slovacchia). 36) Vero che nel mese di maggio
[...]
2022 la ha commissionato alla ditta gli Parte_1 Pt_2
impianti idraulici, di climatizzazione e riscaldamento dell'immobile di sua
proprietà sito in Pordenone, Via Mazzini. 37) Vero che in tale sede veniva
concordato con la proprietà che i lavori terminassero entro e non oltre il
mese di agosto 2022. 38) Vero che prima di terminare le opere
commissionate alla ditta ed in particolare l'installazione Pt_2
dell'impianto di climatizzazione, la posa delle pompe di calore e acqua
sanitaria dovevano essere installati per intero tutti i serramenti all'interno
Pag. 5 dell'immobile e terminate le opere in cartongesso;
39) Vero che le opere
commissionate al hanno subito dei forti ritardi rispetto a quanto Pt_2
concordato con la proprietà dell'immobile; 40) Vero che considerato il
ritardo nella posa dei serramenti la ditta ha preso altri incarichi Pt_2
presso altri cantieri in attesa che venisse completata l'installazione di tutti gli
infissi; 41) Vero che i lavori commissionati alla ditta sono terminati Pt_2
nel mese di gennaio 2023. Si indica quale teste il Sig. Testimone_4
presso la ditta di Porcia. 42) Vero che nel mese di Parte_2
maggio 2022 la ha commissionato alla ditta RO Parte_1
ME gli impianti elettrici, comprensivi dell'installazione dell'impianto di
climatizzazione e luci all'interno dell'immobile di sua proprietà sito in
Pordenone, Via Mazzini, n. 6; 43) Vero che in tale sede veniva concordato
con la proprietà che i lavori terminassero entro e non oltre il mese di agosto
2022; 44) Vero che prima di terminare le opere commissionate alla ditta
RO ME ed in particolare il collegamento dei motori dell'impianto di
climatizzazione, dei faretti e dei frutti dovevano essere terminate le opere in
cartongesso; 45) Vero che le opere commissionate alla RO ME hanno
subito dei forti ritardi rispetto a quanto concordato con la proprietà
dell'immobile; 46) Vero che detti ritardi sono dovuti al fatto che i serramenti
non erano stati ancora installati all'interno dell'immobile di Via Mazzini n.
6; 47) Vero che visto il ritardo nella posa dei serramenti la ditta RO ME
ha preso altri incarichi presso altri cantieri in attesa che venisse completata
l'installazione di tutti gli infissi e del cartongesso;
48) Vero che i lavori
commissionati alla ditta RO ME sono terminati nel mese di febbraio
2023. Si indica quale teste il Sig. presso RO ME di Testimone_1
Porcia. 47) Vero che nel mese di gennaio 2023 la ha Parte_1
commissionato alla ditta degli interventi consistenti nella Parte_6
siliconatura e finitura dei serramenti presenti nell'immobile di sua proprietà
sito in Pordenone, Via Mazzini, n. 6 come da documento che si rammostra
Pag. 6 (docc. 29 e 30); Si indica quale teste il Sig. presso la ditta Testimone_5
di Porcia. Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova Parte_6
contraria sui capitoli di prova avversari che in denegata ipotesi dovessero essere ammessi con i medesimi testi già indicati”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “NEL MERITO: Per le ragioni esposte in atti, in accoglimento delle difese e delle eccezioni spiegate, respingersi l'interposta
opposizione e le domande tutte siccome ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il Decreto
Ingiuntivo n. 613/2023 e/o comunque, accertata l'inadempienza di
[...]
condannarsi la stessa a pagare a favore di Parte_1 CP_1
la somma di Euro 51.625,66= o la diversa somma di giustizia a
[...]
saldo della fattura azionata n. 27/001 dd. 03.04.2023, oltre interessi di legge
dal dovuto al saldo;
Spese di lite, incluse quelle della fase monitoria,
interamente rifuse, oltre oneri. IN VIA ISTRUTTORIA, MERAMENTE
EVENTUALE: Qualora ritenuto necessario un ulteriore approfondimento
istruttorio, si rinnovano le istanze istruttorie tutte siccome già formulate in comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2023, la società
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 613/2023, 1366/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Pordenone il 6 luglio
2023, con il quale , titolare dell'omonima ditta individuale, aveva CP_1
ingiunto alla odierna opponente il pagamento della somma di euro 51.625,66,
oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, ed alle spese di procedura liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.370,00 per compenso, oltre spese generali,
Pag. 7 IVA e CPA come per legge. Nel suddetto atto di opposizione venivano rassegnate le seguenti conclusioni di merito: “accertato il grave
inadempimento del sig. per quanto esposto in premessa, CP_1
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1366/2023 emesso dal Tribunale di
Pordenone nel proc. n.ro 613/2023 e rigettare tutte le domande formulate dalla ditta in quanto infondate in fatto e in diritto”. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio , CP_1
contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività allo stesso ex art. 648 c.p.c.
Alla prima udienza del 23 febbraio 2024, il Giudice, sentita la discussione delle parti circa l'istanza di concessione di provvisoria esecutività al d.i. opposto, nonché relativa alle richieste istruttorie, concedeva alle parti termine sino al 15 marzo per la valutazione della possibile soluzione stragiudiziale della vertenza, allo scadere del quale si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 22 marzo 2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il G.I., rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Con riguardo alle istanze istruttorie, ammetteva la prova testimoniale dedotta dall'attore sui capitoli da 1 a 7 formulati nella seconda memoria istruttoria ex art. 171-ter c.p.c., nonché la prova contraria dedotta dal convenuto sugli stessi. Da ultimo, ammetteva la prova testimoniale dedotta dal convenuto sui capitoli nn. 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12
formulati nella comparsa di costituzione e risposta, nonché la prova contraria dedotta dall'attore sugli stessi.
Pag. 8 Successivamente all'udienza del 24 settembre 2024 si procedeva con l'assunzione delle testimonianze ammesse, all'esito delle quali il Giudice si riservava.
Con ordinanza di pari data, il G.I., a scioglimento della riserva assunta in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti, delle produzioni documentali effettuate nonché dei testi sentiti,
letti gli artt. 183, 189 e 281-quinquies c.p.c. fissava avanti a sé l'udienza del
7 febbraio 2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi di rito.
All'udienza del 7 febbraio 2025, il Giudice, letto l'art. 189 c.p.c.,
tratteneva la causa in decisione.
I Fatti
Nel novero di una serie di interventi di ristrutturazione dell'immobile sito in Pordenone, viale Mazzini n. 6, commissionava Parte_1
al sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, la fornitura e CP_1
posa dei serramenti indicati nei due preventivi ricevuti il 22 gennaio 2022
(cfr. doc. 8 di parte convenuta/opposta), per un totale di 113 unità, pari ad euro 101.500,00 oltre iva, successivamente rimodulate a 95 unità.
Raggiunto l'accordo, il provvedeva agli inizi del mese di aprile CP_1
2022 al reperimento dei materiali necessari alla posa dei serramenti (cfr. doc.
6 di parte attrice/opponente). Di conseguenza, il 3 maggio 2022, l'odierna opponente, a fronte dell'emissione della fattura n. 24/001 (cfr. doc. 7 di parte attrice/opponente), versava per l'opera commissionata un primo acconto pari ad euro 30.000,00 oltre iva (cfr. doc. 9 di parte convenuta/opposta).
Poco più tardi, precisamente con p.e.c. del 24 giugno 2022, l' Per_3
legale rappresentante della contestava al il ritardo Parte_1 CP_1
nell'inizio delle opere, chiedendogli di “provvedere a consegnare i lavori con
cortese sollecitudine e darci tempestiva comunicazione in merito alla data di
Pag. 9 consegna dei lavori” (cfr. docc. 9 e 15, rispettivamente di parte attrice e convenuta).
Quanto sopra portava all'incontro dell'8 luglio 2022, durante il quale e l'arch. discutevano delle tempistiche dei lavori, sulle Per_3 CP_1 Per_1
quali la committenza riceveva “rassicurazioni” per la consegna entro il 10 agosto 2022 (cfr. dich. testi e ud. 24.09.'24, sub capp. 4 e 5 di CP_1 Per_1
parte convenuta/opposta, nonché dich. teste sub capp. 3 e 4 di parte Per_1
attrice opponente).
Alla data del 17 agosto 2022, risultavano posati quasi tutti i serramenti commissionati, eccezion fatta per cinque finestre lato ovest e per le porte sul retro, oltre ad alcune opere di finitura quali l'ultimazione della posa delle
“elle” e la siliconatura (cfr. dich. testi e ud. 24.09.'24, Per_1 CP_1 Tes_6
sub cap. 7 di parte convenuta/opposta).
Il termine di ultimazione delle opere subiva ulteriori slittamenti su richiesta del che, in data 2 settembre 2022, inoltrava alla committenza CP_1
un nuovo preventivo per soglie ed alzate per euro 1.050,00 oltre iva,
prontamente accettato dalla (cfr. docc. 10 e 17, Parte_1
rispettivamente di parte attrice e convenuta).
Con p.e.c. del 10 settembre 2022, l'odierna attrice/opponente contestava nuovamente il ritardo al , chiedendogli di provvedere altresì CP_1
allo smaltimento dei materiali di scarto ancora presenti (cfr. doc. 12 di parte attrice/opponente).
Data l'assenza di riscontro, il legale rappresentante della
[...]
con p.e.c. del 15 settembre 2022, comunicava al Parte_1 CP_1
l'ultima data utile per l'ultimazione e la consegna dei lavori: “ci vediamo
pertanto costretti, qualora non sia tutto consegnato entro il 20 settembre
prossimo venturo, a comunicarle la ns intenzione di recedere dagli accordi
convenuti per suo grave inadempimento: pertanto, non ricevendo la
Pag. 10 consegna di tutto il materiale ordinato entro tale data, consideri la presente
quale annullamento dell'ordine” (cfr. doc. 13 di parte attrice/opponente).
Tale comunicazione restava priva di risposta. L'opera veniva ultimata dal , conformemente a quanto risulta dalla comunicazione e-mail con CP_1
l'arch. (cfr. doc. 18 di parte convenuta/opposta), tra il 23 ed il 27 Per_1
settembre, tranne che per la finestra H2700 (cfr. dichiarazioni testi Per_1
ed ud. 24.09.'24, sub cap. 8 di parte convenuta/opposta). CP_1 Tes_6
Dopodiché, con p.e.c. del 5 ottobre 2022, il chiedeva alla CP_1
committenza l'indicazione delle corrette misure del portoncino d'ingresso da installare (cfr. doc. 14 di parte attrice/opponente).
Due giorni più tardi, la contestava a mezzo p.e.c. al la Parte_1 CP_1
fornitura e la posa dei serramenti effettuata, ribadiva l'assenza d'interesse alla continuazione della fornitura e intimava la consegna delle chiavi dell'immobile. (cfr. doc. 15 di parte attrice/opponente).
Un tanto provocava l'intervento dei legali che, promosse le rispettive ragioni, portava alla riconsegna delle chiavi il 3 novembre 2022 (cfr. doc. 22
di parte convenuta/opposta).
Il 4 aprile 2023, il trasmetteva alla committenza la fattura a saldo CP_1
n. 27/001 per un totale di euro 57.580,00 oltre iva (cfr. doc. 4 di parte convenuta/opposta), contestata dalla con p.e.c. del 25 aprile 2023 Parte_1
(cfr. doc. 19 di parte attrice/opponente).
Successivamente, l'odierna attrice provvedeva al pagamento di quanto autonomamente ritenuto dovuto, ovvero di euro 15.830,50 (cfr. doc. 7 di parte convenuta/opposta).
Stante il mancato pagamento degli importi e l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, adiva CP_1
monitoriamente questo Tribunale al fine di tutelare le proprie ragioni,
ottenendo il decreto ingiuntivo n. 613/2023, qui opposto.
In Diritto
Pag. 11 Nel merito, l'opposizione proposta è infondata e non merita accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Posta la conclusione tra le parti in causa di un contratto d'opera [sulla qualificazione del contratto cfr. Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519] per la fornitura e la posa dei serramenti nell'immobile de quo, sui rilievi mossi da parte attrice esclusivamente in via di eccezione nell'atto di opposizione, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna pattuizione iniziale relativa alla identificazione di un termine fisso (30 giugno 2022) per la consegna dei lavori, né
l'essenzialità di tale termine. L'unico elemento in tal senso è rinvenibile nelle dichiarazioni del teste sub cap. 2 di parte attrice/opponente che, però, Per_1
si pone in diretto contrasto con il doc. 9 dimesso da parte attrice, in cui il legale rappresentante della contestando il ritardo Parte_1
nell'inizio dei lavori, chiede al di dargli comunicazione in merito alla CP_1
data di consegna degli stessi. Un tanto, trova conferma nelle dichiarazioni rese sull'incontro tenutosi l'8 luglio 2022, laddove la committenza veniva solo rassicurata dal sulla consegna dei lavori entro il 10 luglio (cfr. CP_1
dich. testi e ud. 24.09.'24, sub capp. 4 e 5 di parte CP_1 Per_1
convenuta/opposta, nonché dich. teste sub capp. 3 e 4 di parte attrice Per_1
opponente), come pure dalle plurime “proroghe” concordate con la committenza. Di talché, in assenza di specifiche pattuizioni sul punto, non può dirsi incongruo il lasso di tempo utilizzato dal convenuto/opposto per l'adempimento, atteso che, come si è appreso in corso di causa, questi provvedeva all'esecuzione dell'opera in autonomia o, al più, con l'ausilio di un collaboratore.
In secondo luogo, sull'inadempimento eccepito da parte attrice, merita evidenziare come dall'escussione dei testi sia emerso che tutti i 95 serramenti commissionati al sono stati forniti e posati (cfr. dich. testi , CP_1 Pt_6 Tes_6
Pag. 12 e , ud. 24.09.'24, sub capp. 8 e 11 di parte convenuta), la maggior parte CP_1
dei quali risultavano già completati alla data del 17 agosto 2022 (cfr. dich. testi e ud. 24.09.'24, sub cap. 7 di parte convenuta). Gli Per_1 CP_1 Tes_6
unici elementi che è stato provato essere mancanti rispetto all'ordine iniziale sono le finiture, la finestra H2700 ed il portoncino d'ingresso. Pertanto, più
che di inadempimento può parlarsi di adempimento quasi totale del prestatore d'opera, restando comunque da risolvere la questione sull'imputabilità di quell'inadempimento parziale.
Anche in punto di smaltimento dei rifiuti di cantiere, le tesi di parte attrice non trovano fondamento. Non solo parte convenuta ha dimesso documentazione relativa allo smaltimento (cfr. doc. 19 di parte convenuta), ma gli assunti dell'opponente si pongono in contraddizione con quanto dichiarato dal proprio teste (espressamente indicato come referente di Per_1
cantiere in ogni documento relativo alla vicenda), il quale dichiarava che “a
luglio 2022 il sig. aveva solo provveduto allo smaltimento dei vecchi CP_1
infissi” (cfr. dich. teste ud. 24.09.'24, sub cap. 3 di parte attrice), come Per_1
peraltro previsto nell'offerta accettata dalla committenza (cfr. doc. 8 di parte convenuta/opposta).
Parimenti a dirsi con riguardo alla contestata qualità dell'opera prestata.
Ferma infatti la genericità dell'eccezione, non vi è la prova che i lavori eseguiti dal siano stati tali da comportare spese per il loro rifacimento CP_1
o per la loro riparazione, come non vi è la prova che gli allegati danni alla pavimentazione siano causalmente riconducibili all'odierno convenuto/opposto.
Passando dunque all'analisi dell'imputabilità dell'inadempimento nei termini sopra delineati, va rilevato come con p.e.c. del 15 settembre 2022
(cfr. doc. 13 di parte attrice/opponente) il legale rappresentante della
[...]
indicava quale termine ultimo per la consegna dei lavori il Parte_1
20 settembre 2022 e preannunciava di conseguenza al prestatore d'opera la
Pag. 13 propria volontà di recedere dal contratto in caso di mancato rispetto dello stesso. Successivamente, con p.e.c. del 7 ottobre 2022 l'odierna attrice formalizzava il proprio recesso, comunicando al che non aveva più CP_1
interesse alla prosecuzione della fornitura e che si sarebbe rivolta ad altri soggetti per il completamento delle opere, intimandogli altresì la consegna delle chiavi dell'immobile (cfr. doc. 15 di parte attrice/opponente).
Di talché, la mancata ultimazione delle opere commissionate al CP_1
non può dirsi a questi imputabile stante lo scioglimento unilaterale dal vincolo contrattuale da parte della Non solo, sulla Parte_1
voce principale del contestato inadempimento, ovvero la finestra H2700, vi è prova delle indicazioni fornite al prestatore d'opera dal referente di cantiere arch. che prevedevano il completamento della fornitura dei serramenti Per_1
entro il 23 settembre, com'è avvenuto (cfr. dichiarazioni testi Per_1 CP_1
ed ud. 24.09.'24, sub cap. 8 di parte convenuta/opposta), eccezion fatta Tes_6
proprio per la finestra H2700 (cfr. doc. 18 di parte convenuta/opposta).
In ogni caso, fermo il diritto al risarcimento del danno che, però, nella vertenza in esame, è stato solamente allegato in via d'eccezione, senza che a ciò corrispondesse una richiesta di merito, a norma dell'art. 2227 c.c., il committente che recede deve tenere indenne il prestatore delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. Pertanto, tutte le opere portate nella fattura azionata dal – tra le quali, si noti, non rientrano né la finestra CP_1
H2700 né il portoncino d'ingresso – dovranno essere a questi riconosciute,
ivi compresa sia la maggiorazione per euro 1.050,00 per la fornitura e posa delle soglie, il cui preventivo è stato specificamente approvato dalla committente (cfr. docc. 10 e 17, rispettivamente di parte attrice e convenuta), sia quella per euro 1.000,00 relativa all'utilizzo del camion elevatore, dal momento che nell'offerta iniziale accettata dalla committenza veniva espressamente stabilito che sarebbero stati esclusi dall'offerta “eventuali
oneri di cantiere quali: ponteggi, autosollevanti, en. Elettrica, messa a terra,
Pag. 14 opere murarie, ripristino pitture, tamponamenti e rivestimenti che rimangono
esclusivamente a Vs. carico” (cfr. doc. 8 di parte convenuta/opposta).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 613/2023, emesso dal Tribunale di Pordenone il 6 luglio 2023;
2) condanna (C.F. ) a Parte_1 P.IVA_1
rifondere a (C.F. ; P.I. CP_1 C.F._1
) le spese legali del presente procedimento che si liquidano in P.IVA_2
euro 7.616,00, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 9 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13.
Pag. 15