Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1815 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2022
Promossa da in persona del legale rappresentante p.t., p.iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Paolo Sandulli (C.F.: P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._1
dell'Avv. Giuseppe Arena in Benevento (BN) alla Via Porta Rufina n. 3, giusta procura ad litem in atti.
-Opponente contro in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Silano ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in IR AN (AV) alla via Calore n. 103, giusta procura ad litem in atti.
-Opposta
Avente ad
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: quelle rassegnate dalle parti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data
26/04/2022 da titolare del Centro“Shopping Village Il Controparte_1
1
24.05.2016 e registrato il 2.06.2016, contestando il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata per la consegna del predetto locale. Più in particolare, parte opponente deduceva che avevano stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale e non un contratto di affitto di ramo d'azienda, la cui durata non poteva intendersi quella ivi indicata di 5 anni ma quella, cogente ed imperativa, prevista dalla L. n. 392/1978 per le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo e che conseguentemente doveva riconoscersi il diritto di essa opponente a conservare la detenzione del locale commerciale. Eccepiva altresì
l'inidoneità della scrittura privata autenticata del 24.05.2016 ad assurgere a valido titolo esecutivo atteso che l'art. 474 c.p.c. riconoscerebbe alle scritture private autenticate l'idoneità a fungere da titolo esecutivo ai soli fini del recupero delle obbligazioni di somme di denaro e non anche per l'esecuzione di obblighi di facere, quale era quello azionato dall'istante.
Alla luce di tutto quanto innanzi, chiedeva in via cautelare ed urgente disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato dal precetto e nel merito accogliersi l'opposizione con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva che contestava ogni avverso dedotto, Controparte_1
prodotto ed eccepito e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, instando per la qualificazione del rapporto intercorso e cristallizzato nel contratto in forza del quale notificava l'atto di precetto oggetto di opposizione in termini di affitto di ramo d'azienda e concludendo quindi per la correttezza e legittimità dell'esecuzione forzata intrapresa e ad ogni modo per l'accertamento
2 della decorrenza del termine di durata del contratto con conseguente condanna di alla riconsegna del reparto di azienda. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale sospendeva in via cautelare l'efficacia esecutiva del titolo e concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma VI cpc. Acquisita la documentazione ritualmente prodotta e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
15.01.2025 per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
La controversia verte sull'interpretazione del contratto di affidamento in gestione di reparto di azienda sottoscritto in data 24.05.2016 in forza del quale alla scadenza del termine contrattuale pattuito, ha Controparte_1
agito in via esecutiva per essere reintegrato nella disponibilità del ramo d'azienda.
È principio acquisito e consolidato nella giurisprudenza di legittimità che
"nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 c.c. all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c." (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/03/2025, n.6444 che richiama Cass., n. 33451/2021 e Cass., n. 5595/2014, alla cui stregua, "in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve
3 ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa"). L'art. 1362 c.c., rubricato “intenzione dei contraenti”, pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo sussidiario e secondario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di «mezzo prioritario e fondamentale» per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, ictu oculi, di assoluta e non contestabile evidenza (C.
12082/2015; C. 21797/2008; C. 10218/2008; C. 2759/2008; C.
15949/2004; C. 14495/2004; C. 10972/2004; C. 4129/2003; C.
11609/2002; C. 10250/2000; C. 10106/2000; C. 13104/1999; C.
11574/1997; C. 5715/1997; C. 2372/1996; C. 1487/1994; C. 5406/1991); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa, ed esplicitando tali ragioni ( Cass. n. 11609/2002). Ai fini della ricerca della comune volontà dei contraenti il principale strumento cui far riferimento è il tenore letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle stesse emerga in maniera certa ed immediata dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (Cass. civ., Sez. III, 10/06/2015, n. 12082).
L'espressione “affidamento in gestione di reparto di azienda” impiegata dai contraenti per identificare ed esplicitare il contenuto della loro volontà negoziale, più volte utilizzata nel corpo del contratto per descriverne l'oggetto e disciplinarne il regolamento, è espressione chiara,
4 inequivoca e precisa che non lascia spazio ad interpretazioni di senso diverso da quello tecnico-giuridico che le è proprio. Tanto lo si ricava dall'interpretazione e dalla lettura combinata e coordinata delle clausole contrattuali, a partire dalle premesse, a cui le parti espressamente conferiscono stessa efficacia dispositiva degli articoli contrattuali, ove è indicato che dispone di “una grande struttura di Controparte_1
vendita (…) costituita da un insieme di reparti di azienda per il commercio al dettaglio e da un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e di bevande;
da un esercizio per la vendita di merci ingombranti..”e che
“è precipuo interesse dell' valorizzare la propria attività Parte_2
commerciale ed a tal fine intende affidare la gestione del reparto d'azienda che svolge l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento donna e accessori ad un'impresa che assicuri la massima competenza merceologica, gestionale e di servizio alla clientela”, emerge con chiarezza la comune intenzione delle parti e la volontà, di concedere in affidamento da un lato e di ricevere in gestione dall'altro uno dei molteplici reparti commerciali di cui si compone l'azienda commerciale “Il Carro”, reparto d'azienda con destinazione economica già predeterminata, ovvero quella di vendita al dettaglio di abbigliamento donna e accessori del marchio“Lizalù”(art. 7) per la quale la titolare affidante aveva già ottenuto autorizzazioni e licenze amministrative che venivano messe a disposizione dell'affidataria (art. 2 e art. 8). Ne deriva che l'espressione
“affidamento di reparto d'azienda”sia stata impiegata in modo proprio dai contraenti e non pare emergere una volontà negoziale diversa da quella esplicitata con la locuzione tecnico-giuridica di affidamento-affitto di reparto-ramo d'azienda. Né appare possa essere intesa nel senso, propugnato dall'opponente, di locazione di immobile ad uso non abitativo, trattandosi di interpretazione quest'ultima che travalica il significato letterale, chiaro, proprio e tecnico, proveniente peraltro da due
5 operatori commerciali, due società di capitali, che si presume conoscano il senso tecnico-giuridico dell'espressione di “affidamento di reparto di azienda”. A fronte della chiarezza e univocità della lettera del contratto ed in assenza di elementi dai quali poter ricavare che i contraenti, pur avendo impiegato la locuzione affidamento di reparto di azienda, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa, al Giudice è precluso riconoscere ed attribuire a quel regolamento un significato e un senso tecnico-giuridico diverso ed opposto da quello oggettivizzato ed esplicitato in contratto
(Cass. n. 21797/2008); tanto più che le parti, “prendendo atto della sostanziale affinità delle due distinte tipologie contrattuali della locazione commerciale e dell'affidamento in gestione di reparto d'azienda e della possibilità dell'insorgere di contestazioni in ordine alla disciplina concretamente applicabile al presente rapporto, dichiarano e riconoscono che: quello qui oggi stipulato è a tutti gli effetti un rapporto di affidamento in gestione di Reparto d'azienda; le stesse hanno voluto far riferimento alla normativa allo stesso riferibile” (art. 25). Di fronte alla chiara manifestazione di volontà espressa dai contraenti è precluso a questo
Giudice attribuire al regolamento contrattuale un significato diverso da quello corrispondente alle parole ed espressioni impiegate dalle parti, soprattutto in assenza di una controdichiarazione che ne disveli l'intento meramente e intimamente simulatorio. L'indagine sostanziale invocata dall'opponente peraltro, se può avere un senso e una giustificazione nell'ambito dell'accertamento del rapporto tributario che da quel negozio deriva e che vede contrapposti l'amministrazione finanziaria da un lato e il privato dall'altro (accertamento volto a perseguire un interesse di natura pubblicistica che trascende le dichiarazioni formali impiegate dalle parti nei confronti del Fisco), non appare del pari legittimata e autorizzata nell'accertamento e nell'interpretazione della comune intenzione delle parti nell'ambito del loro rapporto strettamente
6 privatistico-negoziale, dovendosi il Giudice arrestare alla volontà dichiarata ed espressa in maniera chiara ed inequivoca dai contraenti nel regolamento contrattuale e non potendo fare ricorso ad altri criteri ermeneutici pure indicati dalla legge, soprattutto in assenza di elementi, seri precisi e concordanti, dai quali possa desumersi che, pur avendo impiegato l'espressione tecnica di “affidamento in gestione di reparto di azienda”, le parti abbiano inteso in realtà concludere un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo.
E difatti la giurisprudenza di legittimità, proprio nell'ambito di giudizi che prendevano le mosse dall'accertamento sostanziale dei rapporti fiscali e tributari dei privati, ha evidenziato che tra l'affitto di azienda e la locazione di immobili commerciali sussiste una differenza giuridica rilevante. La differenza tra locazione di immobile con pertinenze e affitto d'azienda consiste nel fatto che nella prima ipotesi l'immobile concesso in godimento viene considerato specificamente, nell'economia del contratto, come l'oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente e assorbente rispetto agli altri elementi, i quali assumono carattere di accessorietà e rimangono collegati all'immobile funzionalmente, in posizione di subordinazione e coordinazione. Nell'affitto di azienda, invece, l'immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili e immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, sicché l'oggetto del contratto è costituito dall'anzidetto complesso unitario
(Cass. civ., Sez. V, 25/09/2019, n. 23851).
Il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda;
in caso di esito positivo dell'indagine, egli è
7 tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di costituire
"ex novo" un'azienda propria (Cass. civ., sez. III, 17/02/2020, n.3888).
Ebbene, neppure l'indagine di natura sostanziale consente nel caso di specie di qualificare il regolamento negoziale de quo in termini di contratto di locazione di immobile. Ed infatti, i beni concessi in affidamento, comprendenti beni immobili e beni mobili (art. 2), erano già organizzati in forma d'azienda, nello specifico di commercializzazione di abbigliamento e di accessori da donna;
il locale concesso in affidamento era adibito specificamente al commercio di abbigliamento e con esso venivano concesse in affidamento le licenze commerciali ed autorizzazioni amministrative già ottenute per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita di abbigliamento;
è stata inoltre prevista la destinazione secondo gli standards merceologici dell'insegna “Lizalù, con divieto per l'affidante di costituire ex novo un'azienda propria nell'immobile concesso in affidamento (art. 7). Tutti elementi che depongono nel senso che il contratto stipulato e voluto dalle parti è un contratto di affitto di reparto d'azienda e non un contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo.
Così qualificato il contratto, occorre adesso valutare nel merito i motivi di opposizione fatti valere da avverso l'atto di precetto. Parte_1
In termini generali deve premettersi che la parte cui sia stato notificato il precetto dispone di due tipi di difesa: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, C.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1,
C.p.c.), accomunate nel linguaggio corrente sotto la denominazione di opposizioni a precetto.
8 L'opposizione agli atti esecutivi, riguarda, la regolarità del precetto ed è volta a contestare ogni difformità dell'atto rispetto allo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156
c.p.c.). Con l'opposizione all'esecuzione invece, si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ossia, invece di negare che essa abbia un titolo esecutivo formalmente idoneo, si sostiene l'inidoneità del titolo a fondare l'azione esecutiva, per vizi quali la genericità del titolo o l'illiquidità o l'ammontare del credito. Di conseguenza, le due opposizioni, diverse nei presupposti e nei termini, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti.
L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di chiedere il pagamento della somma o la parte di somma in contestazione. L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione o che la somma in contestazione non è dovuta e ciò incide sulla idoneità del concreto precetto con cui è stata domandata a fungere per l'intero o per il minore ammontare, come presupposto dell'espropriazione ancora da iniziare o iniziata.
L'opposizione agli atti esecutivi tende a far accertare che il concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o iniziata.
Nella fattispecie ha contestato sia il diritto di Parte_1 [...]
ad agire in via esecutiva per la consegna del reparto d'azienda CP_1
oggetto di affitto (opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) e sia l'irregolarità formale del precetto per inidoneità del contratto di affitto di azienda a costituire valido titolo esecutivo (dovendosi qualificare l'azione
9 in relazione a questa parte in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.). Entrambi i motivi di opposizione sono ammissibili perché entrambi ritualmente e tempestivamente proposti, avendo
[...]
notificato l'atto di citazione in opposizione in data Parte_1
6.05.2022 entro il più breve termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto di precetto opposto avvenuta in data 26.04.2022.
Tanto premesso, la contestazione in ordine all'inesistenza del diritto dell'istante alla restituzione e riconsegna del reparto d'azienda e dell'immobile affidato per asserita nullità della clausola contrattuale di durata del contratto, fissata in 5 anni, per violazione di norma imperativa non è risultata fondata. Ed infatti, trattandosi nella specie per i motivi sopra esposti di contratto di affitto d'azienda, per il quale non è prescritta una durata minima, diversamente da quanto accade per le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo, la previsione contrattuale del termine di durata di 5 anni è valida, non ponendosi in contrasto con alcuna disposizione imperativa dell'ordinamento giuridico.
Nella fattispecie, il contratto è stato sottoscritto il 24.05.2016, con inizio di efficacia a far data dal 1.06.2016, ed è stata pattuita una durata di 5
(cinque) anni, senza bisogno di alcuna disdetta (art. 3 del contratto). In applicazione di tale disposizione, deve rilevarsi che il contratto è risultato scaduto, per decorrenza del termine di durata contrattualmente previsto, in data 1.06.2021, con conseguente obbligo dell'affidante/affittuaria, a far data dal 2.06.2021, di restituzione del bene (reparto d'azienda) in favore di Quest'ultima ha pertanto legittimamente agito in Controparte_1
via esecutiva per la consegna ed il rilascio del reparto d'azienda con l'atto notificato in data 26.04.2022, ovvero quando il termine di efficacia del contratto era scaduto e l'obbligo di riconsegna del reparto d'azienda si è cristallizzato.
10 Va ora esaminato il motivo di opposizione relativo all'inidoneità della scrittura privata del 24.05.2016 a fungere da valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per l'esecuzione dell'obbligo di facere di riconsegna del reparto d'azienda, quale è quello azionato in via esecutiva dall'opposta.
Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni seguenti.
L'art. 474, comma 2 n. 2 c.p.c., individua come titoli esecutivi stragiudiziali innanzitutto le scritture private autenticate, inserite dalle leggi di riforma del 2005, nonché la cambiale e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente conferisce tale efficacia. In ordine alle scritture private autenticate, l'efficacia di titolo esecutivo è limitata alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute: esse sono idonee soltanto a fondare una espropriazione forzata, non anche un'esecuzione in forma specifica (sia essa per obblighi di fare ovvero per obblighi di consegna o rilascio).
L'idoneità a fondare l'esecuzione in forma specifica per consegna e rilascio è espressamente riconosciuta dalla legge ai soli titoli giudiziali e agli atti pubblici, secondo quanto disposto inequivocabilmente dall'art. 474, comma 3 c.p.c., quale non può ritenersi e qualificarsi il contratto di cui
è causa, trattandosi di scrittura privata redatta dai due contraenti e le cui firme sono state autenticate dal notaio. Essa quindi, alla luce di quanto disposto dall'art. 474, comma 3 c.p.c., non costituiva e non costituisce idoneo titolo esecutivo per fondare l'esecuzione dell'obbligo di consegna con la conseguenza che l'atto di precetto deve essere annullato.
Per tutti gli esposti motivi, in parziale accoglimento dell'opposizione, va annullato l'atto di precetto notificato a in data Parte_1
26.04.2022 e, in accoglimento della domanda di Controparte_1 [...]
va condannata alla consegna e rilascio del reparto Parte_1
d'azienda oggetto del contratto di affitto per decorrenza del termine di durata contrattualmente previsto.
11 Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza possono essere compensate per metà, ponendosi la restante metà a carico di parte opponente risultata prevalentemente soccombente e sono liquidate, nella ridotta misura del 50%, come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi in relazione al valore della controversia (scaglione di valore fino a 260.000,00 euro).
PQM
Il Tribunale di Benevento definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso l'atto di precetto notificato il
26.04.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto di precetto;
-condanna alla consegna e rilascio del reparto Parte_1
d'azienda oggetto del contratto in data 24.5.2016 in favore di
[...]
CP_1
- compensa per metà le spese di lite e condanna al Parte_1
pagamento in favore di della residua metà che liquida in Controparte_1
tale già ridotta misura in euro 3.200,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Benevento il 29/05/2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
12