Articolo 2 della Legge 14 giugno 2011, n. 95
Articolo 1Articolo 3
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5 luglio 2011
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.
Entrata in vigore il 5 luglio 2011
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