Articolo 809 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 808Articolo 806
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9 ottobre 2010
Art. 809. Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri; d) ruolo normale del Corpo sanitario; e) ruolo normale del Corpo di commissariato; f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; h) ruolo speciale del Corpo sanitario; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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