Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 08/05/2025, lette le note depositate dal difensore di parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 2010/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappr. e dif. dall'Avv. Antonio Gentile (CF: Parte_1 C.F._1
, pec: fax 08072057878), giusta C.F._2 Email_1
procura ad litem apposta in calce al ricorso, contenente, altresì, elezione di domicilio presso il domicilio digitale (ex art. 16 sexies D.Lgs 179/2012), costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, in subordine e in Email_1
alternativa, presso il suo studio, sito in Bari, alla Via Cardassi, 36
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici C.F._3
in via Diaz n. 11 ex lege domicilia (fax 081 5525515, posta certificata:
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: assegnazione provvisoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
[...]
, chiedendo al Giudice adito “in via cautelare: Controparte_1
- ritenuti sussistenti il fumus boni iuris ed il periculum in mora - del caso, anche previa declaratoria di invalidità e/o nullità di ogni norma contrattuale e/o regolamentare contraria a norme imperative – accogliere – anche inaudita altera parte - il presente ricorso e, ai sensi del combinato disposto degli art. 669 bis e 700 c.p.c., emettere i provvedimenti per la tutela di urgenza dell'odierna ricorrente, idonei ad assicurare gli effetti della sentenza definitiva di merito, anche provvedendo ad annullare e/o disapplicare e/o sospendere integralmente il provvedimento di revoca impugnato del 30/8/2023, notificato il 31/8/2023, nonché - del caso anche solo parzialmente - di ogni atto eventualmente presupposto, connesso e/o conseguenziale, e contestualmente accertare il diritto della Dott.ssa all'immediata assegnazione provvisoria ex Parte_1
art. 3, comma 5 L. n. 104/92 presso uno degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Bari, anche adottando ogni altro atto alla tutela ed alla salvaguardia dei diritti dell'odierna ricorrente nelle more del giudizio.
Nell'eventuale futuro giudizio di merito, la ricorrente si riserva di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: previa declaratoria d'invalidità e/o nullità di ogni norma contrattuale e/o regolamentare contraria a norma imperativa – annullare e/o disapplicare e/o sospendere il provvedimento impugnato del 30/8/2023, notificato in data 31/8/2023, prot.n. 646/2023, nonché - del caso anche solo parzialmente - di ogni atto eventualmente presupposto, connesso e/o conseguenziale, e contestualmente accertare il diritto della dott.ssa all'assegnazione provvisoria ex art. 33, comma 5 L. n. 104/92, presso uno degli Uffici Parte_1
Giudiziari della Corte di Appello di Bari.”; che con ordinanza del 26/11/2023, comunicata in data 27/11/2023, il Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, nella contumacia del , CP_1
accoglieva l'istanza cautelare proposta.
Tanto premesso, ha instaurato il presente il giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies
c.p.c., al fine di veder accertato il suo diritto con sentenza che decida nel merito la controversia.
Si è costituito nel presente giudizio il che ha chiesto di rigettare il ricorso perché CP_1
infondato. Istruita la causa sulla base di documenti in atti, disposta la trattazione scritta, la causa, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, viene decisa con la presente sentenza.
*****
A fondamento della domanda proposta in via di urgenza e ribadita in questa sede di merito la ricorrente assumeva: di essere stata assunta alle dipendenze del Controparte_1
in data 6/10/2021, essendo risultata vincitrice di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia economica F3, indetto con il Bando pubblicato sulla GU n. 96 del 11/12/2020; che la partecipazione al concorso veniva prevista su base distrettuale ed ella partecipava alla selezione relativa al “Codice NA – Distretto della Corte di Appello di Napoli”; di prestare servizio presso l'Ufficio di Napoli;
che la madre, sig.ra era stata CP_2 Parte_2
riconosciuta “Ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, portatore di handicap in situazione di gravità (com. 3 art. 3)”, con certificazione della competente Commissione Medica in data
22/8/2019, a seguito della seduta del 22/7/2019, anche con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo stata confermata la diagnosi di “Esiti di quadrectomia mammella sinistra – Morbo di Parkinson – Poliartrosi”; che mai alcun congiunto o alcuna delle figlie dei coniugi – aveva richiesto di beneficiare delle previsioni Pt_1 Pt_2
normative di cui alla L. n. 104/92; che successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed all'assunzione da parte dell'odierna ricorrente, il padre, sig.
nato in data [...], soggetto con “esiti di fratture femore sinistro in soggetto Persona_1
diabetico Cardiopatia ipertensiva in pz. portatore di pace maker”, veniva riconosciuto “… invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della
Legge n. 388/2000)”, a causa dei postumi invalidanti scaturiti a seguito di investimento da parte di c.d. “pirata della strada”, conducente non identificato che ha omesso di prestare soccorso;
che, successivamente alla presentazione della domanda per la partecipazione alla suindicata procedura selettiva, le condizioni di salute della madre subivano ulteriore aggravamento, tanto da costringere la medesima a mutare di residenza ed andare a convivere con ella figlia, in Terlizzi alla Via Giulio Verne, 11, unica convivente;
che in data
10/11/2021, le veniva concesso il beneficio dei tre giorni mensili di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della citata Legge, da parte dell'Amministrazione di appartenenza;
che essendo divenute sempre più pressanti e non più adeguatamente affrontabili a distanza le esigenze di assistenza della madre, sig.ra anche a seguito dell'ulteriore aggravamento Pt_2
delle condizioni di salute della medesima, come documentato dal Referto medico del'11/2/2022, anche sulla scorta dello stato di salute del padre, comunque invalido con necessità di continua assistenza, stanti le gravi limitazioni deambulatorie e la disabilità a causa della demenza senile, presentava in data 04/04/2022, “Istanza di assegnazione provvisoria per necessità di assistenza di un congiunto disabile (art. 33 comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104)”, allegando tutta la documentazione necessaria e sufficiente per il relativo accoglimento, chiedendo l'assegnazione provvisoria ad uno degli Uffici Giudiziari di Bari o di Trani;
che tale istanza veniva rigettata con Provvedimento del Direttore Generale recante data
31/5/2022, notificato a mani in data 31/5/2022, con cui si comunicava testualmente quanto segue: “…Con istanza del 4 aprile 2022 la dipendente di cui in epigrafe ha chiesto
l'assegnazione provvisoria presso uno degli Uffici giudiziari di Bari o Trani, per la necessità di assistere la madre portatrice di handicap in situazione di gravità. Nel caso di specie, spiace dover comunicare che
l'istanza non può essere accolta in quanto sì deve tener conto della chiara volontà manifestata dalla sig.ra
al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione su base Parte_1
distrettuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato per il profilo professionale di cancelliere esperta presso il Distretto di Napoli. Infatti, come anche sottoscritto dalla stessa nel contratto individuale di lavoro, clausola L, "ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 165/2001, come integrato dall'art. 1, comma 230, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, avendo anche riguardo alla connotazione distrettuale della procedura selettiva e alla chiara volontà manifestata dai candidati al momento della presentazione della domanda, coerentemente con il principio di buona fede nella formazione e nella esecuzione del contratto nei termini di cui agli articoli 1
175, 1337 e 1375 del codice civile, la S.V. ha l'obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ".
Peraltro, vista la diversa partecipazione numerica di candidati nei distretti di Napoli e Bari, l'aver scelto il distretto di Napoli rispetto al più affollato distretto di Bari, rappresenta una evidente lesione dei diritti e delle aspettative degli altri concorrenti. In particolare, giova ulteriormente sottolineare come non possano essere ritenuti in termini eventuali precedenti di segno contrario, in quanto resi nell'ambito di procedure su base nazionale, laddove nel presente concorso è stata scelta, con espressa previsione normativa, la base distrettuale, proprio per radicare, in un'ottica di massima chiarezza il candidato al territorio ove, in caso di assunzione, avrebbe svolto la propria prestazione lavorativa.
Si prega di comunicare quanto sopra all'interessata, anche se assente a qualsiasi titolo, e restituire la presente sottoscritta per presa visione”; che il provvedimento di rigetto veniva motivato sulla base di un duplice ordine di motivi, entrambi illegittimi ed infondati: il vincolo quinquennale di adibizione alla prima sede di lavoro ex art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001; il carattere distrettuale della selezione, anche paventando una pretesa – ed inesistente – violazione dei principi di correttezza e buona fede;
che quindi ella proponeva ricorso ex artt. 669 bis e
700 c.p.c. depositato in data 26/7/2022; che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del
16/9/2022, rigettava l'azionato ricorso cautelare esclusivamente sulla scorta del preteso mancato adempimento all'onere probatorio – ritenuto gravare solo su parte ricorrente – in merito alla vacanza del posto equivalente presso il distretto nel cui ambito risiedeva il familiare affetto da grave disabilità, glissando e non pronunziandosi sulle motivazioni di rigetto espresse dal resistente nel provvedimento di rigetto dell'istanza impugnata;
CP_1
che successivamente a tanto, anche il padre veniva riconosciuto quale soggetto portatore di grave disabilità ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. n. 104/92; che in ragione di tanto, con
'Nota integrativa alla istanza di assegnazione provvisoria per necessità di assistenza di due congiunti disabili (padre e madre)' del 12/6/2023, ella reiterava l'istanza di assegnazione provvisoria ex art 33, comma 5, L. n. 204/92, sulla base della modulistica prevista dalla Circolare del
31/1/2020 e successive modifiche ed integrazioni del 9/4/2021 e del 7/10/2022, anche allegando tutta la documentazione richiesta per l'accoglimento dell'istanza, chiedendo nuovamente l'assegnazione provvisoria;
che con provvedimento del Direttore Generale del
Giustizia del 27/7/2023, notificato in data 03/8/2023, prot. N. 582/2023, Controparte_1
veniva accolta l'istanza presentata da ultimo ed ella veniva “… assegnata ai sensi dell'art. 33, comma 5 L. n. 104/92, salva cessazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di assistenza di familiare disabile, con il suo consenso e senza oneri per l'Amministrazione, al Tribunale di Bari, a decorrere dall'11 settembre 2023”; che purtroppo, in data 18/8/2023, è venuto a mancare il sig. e, correttamente e conformemente alle previsioni normative vigenti, ella Persona_1
ha provveduto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di appartenenza con nota del
22 agosto 2023; che a seguito dell'infausto evento e della relativa comunicazione, con nota del 30/8/2023, prot. N. 646, il resistente ha comunicato l'annullamento del CP_1
precedente provvedimento di assegnazione provvisoria, revocando la precedente assegnazione provvisoria ritenendo che la stessa fosse stata concessa solo “… per la necessità di assistere il padre portate di handicap in situazione di gravità …”, con ciò disponendo la prosecuzione in servizio presso la sede della Procura di Napoli, anche successivamente alla data del 11/9/2023; che in particolare, tale provvedimento testualmente dispone: “Visto il
P.D.G. 27 luglio 2023 con il quale la sig.ra cancelliere esperto, area II F3, in servizio Parte_1
presso la Procura della Repubblica di Napoli, è stata assegnata provvisoriamente, ai sensi dell'art. 33 della
L. 104/1992, per la necessità di assistere il padre portatore di handicap in situazione di gravità, salva cessazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di assistenza a familiare disabile, al
Tribunale di Bari, a decorrere dall'11 settembre 2023;
Letta la nota del 22 agosto 2023 con la quale il Dirigente Amministrativo della procura della Repubblica di Napoli ha comunicato il decesso della persona disabile assistita dalla dipendente, avvenuto in data 18 agosto 2023;
Visto l'art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Rilevato, pertanto, che sono venute meno le condizioni per cui la dipendente beneficiava dell'assegnazione ai sensi della legge 104/92 e che occorre procedere alla revoca del succitato P.D.G.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
DISPONE
È revocato il P.D.G. 27 luglio 2023 con il quale la sig.ra nata a [...] il 1° Parte_1
marzo 1976, cancelliere esperto, area II F3, in servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli, è stata assegnata provvisoriamente, ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992, per la necessità di assistere il padre portatore di handicap in situazione di gravità, salva cessazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di assistenza a familiare disabile, al Tribunale di Bari, a decorrere dall'11 settembre
2023”; che tale provvedimento, nonché - in subordine - lo stesso provvedimento notificato il 3/8/2023, laddove aveva disposto l'assegnazione provvisoria presso il distretto di Bari esclusivamente avuto riguardo alla posizione del padre, sig. , si appalesano del Persona_1
tutto ingiusti ed illegittimi.
Ricostruita in questi termini la vicenda, questo giudice ritiene di dover ribadire quanto già enunciato nel giudizio cautelare proposto dalla ricorrente e definito con ordinanza di accoglimento della domanda.
Parte ricorrente fonda il suo diritto sulla corretta applicazione degli artt. 21 e 33 comma 5, legge 104/92 e delle disposizioni della Circolare del Ministero Giustizia del 31/1/2020 e successive modifiche ed integrazioni del 9/4/2021 e del 7/10/2022.
E' opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 33 della legge 104/92 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha, come è noto, previsto alcuni benefici per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap;
il quinto comma del citato articolo dispone che: "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Dalla lettura della norma in esame si evince, inoltre, che le agevolazioni introdotte in tutti i commi dell'art. 33 richiedevano, originariamente, che la correlazione, tra lavoratore e portatore di handicap, fosse fondata sull'assistenza con continuità e sulla convivenza al familiare disabile.
La L. 8 marzo 2000, n. 53 ha, poi, modificato il precedente quadro normativo eliminando all'art. 19 il requisito della convivenza e prevedendo, all'art. 20, che l'assistenza debba essere prestata con continuità e in via esclusiva.
Più recentemente le norme contenute nel cd. collegato lavoro (L.
4.11.2010 n.183) hanno previsto che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"
(cfr. art. 24, comma 1, lettera b che ha modificato l'art. 33, comma 5) e che i requisiti indicati dal comma 3, contestualmente novellato dalla cit. L. n. 183, art. 24, comma 1, lett. a (che ora accomunano la disciplina dei permessi retribuiti a quella del trasferimento) sono i seguenti: "a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa...”; occorre, inoltre, ai fini della rituale fruizione di tali agevolazioni che la condizione di disabilità sia accertata, come indiscutibilmente avvenuto nel caso di madre dell'istante, riconosciuta Parte_2
“Ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, portatore di handicap in situazione di gravità
(com. 3 art. 3)”, con certificazione della competente Commissione Medica in data
22/8/2019, a seguito della seduta del 22/7/2019 (cfr. documenti in atti della ricorrente).
Appare evidente quale sia la finalità perseguita dal legislatore mediante l'ampia sfera di applicazione della L. 104/92 che è quella di assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei soggetti portatori di handicap (con facilitazioni per i lavoratori destinate ad incidere – direttamente o indirettamente – anche sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione scolastica); tale primaria esigenza, per essere valutata e soddisfatta in modo normativamente corretto, richiede, pur sempre, nella consueta ottica di effettuazione di un bilanciamento di interessi, una necessaria interrelazione ed integrazione con altri valori espressi dal disegno costituzionale.
In altri termini le agevolazioni previste dal citato art. 33, comma 5, devono comunque intendersi come inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2 - che “deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali”.
Per quanto qui viene in rilievo, l'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro nel quale una delle due parti risulta essere il familiare della persona tutelata, laddove il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità a ricevere in modo adeguato ed immutato la necessaria assistenza.
Va, quindi, ribadito che l'applicazione dell'art. 33, comma 5, cit., postula, di volta in volta, un bilanciamento di interessi valido, in via generale, per tutti i trasferimenti;
l'art. 2103 c.c. prevede, infatti, nel periodo finale del primo comma, che il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra "se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Allorquando il trasferimento riguardi, però, un lavoratore che si trovi nelle condizioni previste dal più volte citato comma 5 dell'art. 33 della L.104/92 (caso che ricorre nella fattispecie) deve ritenersi che in capo al datore di lavoro incomba un onere probatorio rafforzato: rafforzamento probatorio che non può che riguardare le esigenze dell'impresa e le comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive che, però, debbano essere di particolare intensità e rilevanza (e ciò anche per distinguere la disciplina del trasferimento
“ordinario” di un dipendente da quello di un dipendente che goda delle agevolazioni di cui alla legge 104/92).
Tale bilanciamento, quindi, deve comunque essere effettuato (sia pure con pesi ed oneri probatori diversi) anche quando si è in presenza di un trasferimento di un dipendente che si trovi nelle condizioni da ultimo descritte.
L'ordinamento pone, dunque, in capo al datore un «onere probatorio rafforzato» proprio in virtù delle ricadute pregiudizievoli che il trasferimento ha sul lavoratore, anche in termini di impatto sugli affetti fondanti la comunità familiare, tanto più pregnanti ove la stessa comunità contempli anche soggetti disabili.
Il datore deve, dunque, dedurre e provare l'esistenza di «particolari ed eccezionali urgenze» che possano giustificate un provvedimento di trasferimento di un siffatto dipendente.
Va ribadito e sottolineato che l'art. 33 comma 5 l. n.104/1992 così come novellato dall'art. 24 l. n.183/2010 accorda al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento e che il dipendente può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e che egli non può essere trasferito senza il proprio consenso (in tal senso sia la norma contrattuale che l'art. 24, comma 1, lettera b) del collegato lavoro che ha modificato l'art. 33, comma 5). Nelle disposizioni normative di fonte contrattuale e legislativa permane dunque l'allocuzione limitativa “ove possibile” che attenua il vero e proprio diritto soggettivo di cui sopra, diritto che non può essere fatto valere qualora l'esercizio del medesimo sia in grado di ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative – urgenti ed indefettibili - dell'azienda.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettività, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (Cfr. Cass. SS.UU. n. 7945 del 27/3/2008; e più recentemente da
Cass. Civ., Sez. Lav., 01.03.2019, n. 6150)
La disciplina dell'istituto contenuta nella Circolare Ministero della Giustizia del 31 gennaio
2020 (recante disposizioni in tema di “Mobilità individuale temporanea a tutela delle esigenze di assistenza ai soggetti disabili e di ricongiungimento del nucleo familiare.
Disposizioni in tema di assegnazioni temporanee ai sensi della l. 104/1992 e dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001”), integrata dalla Circolare del 10.10.2022, costituisce svolgimento della possibilità di cui all'art. 33 comma 5 della legge 104 del 1992, in ragione della quale il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e delinea anche i criteri di priorità alla fine di operare la scelta in ipotesi di pluralità di domande per il medesimo posto.
In particolare, la predetta Circolare disciplina l'istituto dell'”assegnazione temporanea”- richiesto dalla ricorrente nel presente giudizio - definendolo come l'unico strumento idoneo a contemperare le esigenze di buona organizzazione della pubblica amministrazione e le esigenze di assistenza e cura del familiare disabile e, in coerenza con il testo normativo ex lege 104/92, stabilisce che “la peculiare mobilità in questione risulta sempre risolutivamente condizionata al venir meno delle circostanze su cui si fondava in origine”.
Quindi, allo scopo di razionalizzare le procedure amministrative di assegnazione temporanea, la Circolare stabilisce che il dipendente interessato ha l'onere di presentare l'istanza, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea giustificazione documentale, premettendo una dichiarazione formale in cui deve dare atto di essere consapevole che le agevolazioni comportano un onere per l'amministrazione ed un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile, impegnandosi a prestare effettivamente la propria opera di assistenza ed a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione all'agevolazione, nonché ad aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza qualora necessario, ovvero a seguito di richiesta dell'Amministrazione.
La circolare, infine, indica dei criteri di priorità al fine di guidare la scelta dell'Amministrazione nei casi di plurime istanze di assegnazione temporanea in relazione al medesimo ufficio.
Pertanto, può concludersi affermando che quello in esame è un diritto condizionato all'esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, nonché risolutivamente condizionato al venir meno delle circostanze su cui si fondava all'origine.
Fatta questa premessa, ritiene la scrivente, a conferma di quanto già argomentato nel provvedimento cautelare, che le ragioni addotte dall'Amministrazione convenuta nel provvedimento del 27.7.23, comunicato il 3.8.23, con il quale l'istanza integrativa di assegnazione temporanea per assistenza ad entrambi i genitori disabili del 12.6.23, è stata accolta solo con riferimento alla posizione del padre della ricorrente (fino al decesso dello stesso, a seguito del quale è stata revocata con provvedimento del 30.8.23, oggetto di questo giudizio unitamente al precedente provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza), mentre è stata rigettata in relazione alla madre - essendo l'accertamento dello stato di handicap grave della stessa anteriore alla partecipazione della al concorso distrettuale Pt_1
per la Corte di Appello di Napoli - non trovino fondamento né nella norma di legge né tantomeno nella Circolare sopra richiamata.
L'istituto della assegnazione temporanea, regolato dalla Circolare sopra richiamata, invero, prescinde tanto dalla preesistenza o meno dell'accertamento dello stato di handicap grave quanto dalla natura “distrettuale” del concorso a cui la ricorrente ha partecipato, non avendo la circolare sopra richiamata mai preso in considerazione questa ipotesi e tenuto conto che essa comporterebbe un'abrogazione tacita della norma speciale, che riconosce il diritto a tutela di un bene giuridico a rilevanza costituzionale, in quanto tale non consentita;
esso, inoltre, prescinde completamente dalla sussistenza di un vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di servizio assegnata a seguito dell'immissione in ruolo: non trattandosi di un trasferimento definitivo, il vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione deve dirsi rispettato anche nell'ipotesi di assegnazione temporanea ad altra sede.
A parere del giudicante occorre piuttosto verificare se, una volta che un concorrente abbia ottenuto una assegnazione a una posizione su base distrettuale, possa veder realizzato il proprio diritto allo spostamento ai sensi della legge 104/92 senza pregiudizio di rilievo degli interessi dell'Amministrazione.
Sotto quest'ultimo aspetto, va rilevato che l'art. 252 del DL 34/20 ha previsto il particolare concorso di cui si tratta su base distrettuale “per assicurare il regolare svolgimento dell'attività Giudiziaria”, con ratio legis così esplicitata nell'ambito della stessa statuizione, cosicché, nel bilanciamento introdotto dall'articolo 33, co. 5, cit., dovrebbe riconoscersi un particolare favor agli interessi della pubblica amministrazione, solo ove adeguatamente dimostrati nella loro rilevanza e sussistenza concreta, ancorché in rapporto a quelli del portatore di handicap o di chi ne faccia assistenza.
Sennonché, nel caso in questione, non sembra in alcun modo che gli interessi della pubblica amministrazione vadano tutelati in maniera prevalente rispetto a quelli della parte ricorrente. Ed infatti, con riferimento ai requisiti per ottenere l'assegnazione temporanea richiesta, rappresentati dalla vacanza e disponibilità del posto presso la sede di destinazione, la ricorrente ha allegato e prodotto documentazione al fine di dimostrare che nelle sedi ambite, appartenenti tutte al distretto di Corte d'appello di Bari, vi sono posti vacanti per la figura professionale di ER (doc. all. 9 e 9 a fascicolo cautelare ric.).
La parte ha documentato l'avvenuta pubblicazione di “Interpello ordinario nazionale per n.
9.739 posti vacanti rivolto al personale dell'organizzazione giudiziaria ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo sindacale del 15 luglio 2020” del 26.7.2023, che – all'Allegato 11 – contiene lista dei posti “vacanti” e
“disponibili”, in quanto necessitanti di copertura cui è finalizzato l'Interpello stesso.
Ebbene, da tale Allegato emerge come – con riferimento al profilo professionale occupato dall'odierna ricorrente, di cancelliere – vi siano all'interno del Distretto della Corte
d'Appello di Bari n. 14 posti vacanti e disponibili che dovrebbero essere 'coperti' con tale procedura, che si esaurirà – entro il termine del 20/12/2023.
In particolare, risultano vacanti e disponibili, con riferimento alla figura di cancelliere:
n. 3 posti presso la Corte d'Appello di Bari;
n. 1 posto presso la Procura della Repubblica c/o Tribunale di Bari;
n. 7 posti presso il Tribunale di Bari;
n. 1 posto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari.
Ma soprattutto ciò che rileva, sotto questo profilo, è l'avvenuta concessione dell'assegnazione temporanea della ricorrente presso il Tribunale di Bari per l'assistenza al padre, a conferma dell'assenza di motivi ostativi all'applicazione – seppur in via temporanea
– presso il detto ufficio e dunque della possibilità di una utile e proficua prestazione lavorativa della odierna ricorrente anche nel diverso ambito distrettuale del Tribunale di
Bari.
Del resto, come sopra osservato, il diniego all'accoglimento dell'istanza di assegnazione in relazione alla posizione della madre della ricorrente era stato motivato unicamente sulla base del fatto che l'accertamento dell'invalidità e della disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 della madre era preesistente alla partecipazione alla procedura concorsuale di assunzione
(vedi provv. del 27.7.23 all. n. 1 prod. ric). Di contro, il costituitosi nel giudizio di merito, in ordine alla sussistenza di CP_1
esigenze economiche, produttive od organizzative che sarebbero lese dall'accoglimento della domanda della dipendente si è limitato a produrre il parere sfavorevole del Procuratore della Repubblica del 3.7.23, già disatteso dall'Amministrazione stessa che, come detto, aveva accolto l'istanza di assegnazione temporanea della ricorrente in relazione al padre.
Né con riferimento ad uno degli uffici ambiti dall'istante ed appartenenti al distretto di
Corte d'Appello di Bari, il ha dedotto alcunché in contrasto con quanto assunto e CP_1
provato dalla ricorrente.
È consolidato l'orientamento della S.C. secondo cui la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico sul datore di lavoro (cfr. Cass. ordinanza n. 23857 del 11/10/2017; anche, Cass. SSUU7945/2008 e Cass. 23857/2017 ove è stato precisato che grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore).
In conclusione, attesa la prova documentale: dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92 da parte del familiare assistito, nonché delle ulteriori circostanze rappresentate dal fatto che la ricorrente è l'unica figlia convivente con la madre necessitante di assistenza continuativa, che gli altri familiari non sono disponibili ad effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, come attestato agli atti, dalle dichiarazioni allegate all'istanza di assegnazione provvisoria originaria (all. 4 prod. ric.)
e che la ricorrente è l'unica dei familiari che fruisce delle previsioni di cui alla L. n. 104/92 (i tre giorni di permesso ex art. 33 comma 3) per l'assistenza alla madre (vedi sempre all. 4); della sussistenza di posti vacanti e disponibili presso la sede ove risiede il familiare necessitante dell'assistenza; considerata altresì la mancata prova di eventuali esigenze eccezionali dell'amministrazione di appartenenza, di carattere oggettivo e non altrimenti perseguibili, se non attraverso il diniego all'istanza di assegnazione provvisoria, la domanda va accolta. Quanto alle spese, vista la controvertibilità della materia e considerate le oscillazioni giurisprudenziali in tema di ampiezza e caratteri del sindacato datoriale in ordine all'istanza ex art. 33 c. 5 L. 104/92, stimasi equo disporne la integrale compensazione.
PQM
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della dott.ssa Parte_1
all'assegnazione provvisoria ex art. 33, comma 5, L. n. 104/92 presso uno degli Uffici
Giudiziari del Tribunale di Bari;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 6.6.2025
Il giudice dr.ssa Marisa Barbato