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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 4023/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4023/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: cuoca presso istituto primario di Villa ES reddito: euro 500,00 al mese circa con l'Avv. Monica Parolo presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio reddito: euro 2.000,00 al mese circa con l'Avv. Andrea Valerio presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RA (Albania) il 30-8-1996, regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Villa ES (PD) (anno 2014, Numero 1, Parte II, serie C, Ufficio 1)
1 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente l'11-10- Per_1 Per_2
1999 e il 27-7-2007.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia . Ogni mutamento di residenza dovrà Per_2 essere comunicato all'altro coniuge entro 15 gg. Il SI. che alla data Pt_2 odierna è ancora residente presso la casa coniugale, si impegna ad effettuare il cambio di residenza entro il 31.12.2024;
2. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori concordano che starà con il padre nelle modalità che verranno concordate tra la Per_2 figlia stessa, oramai diciasettenne, e il padre, che si occuperà di andare a prendere la ragazza e riaccompagnarla a casa della mamma. I genitori, concordemente con la figlia, stabiliranno periodi di vacanza da trascorrere singolarmente con la stessa, durante le festività e le vacanze estive;
3. il marito, quale contributo per il mantenimento delle figlie, si obbliga in via diretta, con bonifico permanente, a versare alla moglie entro il giorno 20 di ciascun mese la somma complessiva di euro 700,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da intendersi egualmente ripartita tra le due figlie. Sarà inoltre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese mediche, non coperte dal SSN, le spese scolastiche e ricreative, nonché le spese straordinarie in genere necessarie per i figli, secondo le linee guida dettate dal Protocollo stilato dal CNF, da intendersi qui trascritto. Le spese straordinarie saranno versate entro il giorno 10 del mese successivo alla spesa sostenuta. Le parti statuiscono sin d'ora che con il raggiungimento della autosufficienza economica da parte della figlia maggiore
, il SI. verserà alla figlia minore la somma mensile di Per_1 Pt_2 Per_2
€ 500,00=, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Tali importi, a titolo di mantenimento e spese straordinarie, saranno versati su conto corrente bancario intestato alla moglie presso Banca Prealpi San Biagio, IBAN: IT 14 U 08904 62970 040000002008;
4. l'assegno unico per le figlie sarà riscosso in via esclusiva dalla SI.ra , Parte_1 prestando il SI. sin d'ora il proprio consenso, e le detrazioni fiscali Pt_2 saranno divise nella misura del 50% tra i genitori;
5. la casa coniugale, sita in Villa ES (PD), Via Municipio n. 11/B viene assegnata alla SI.ra , con la quale convivono entrambe le figlie, Parte_1 Per_1
e (minorenne); Per_2
6. La SI.ra si impegna sin d'ora ad acquistare la quota pari al 50% Parte_1 dell'immobile, già adibito a casa coniugale e intestata al marito, bene immobile così catastalmente censito: Comune di Villa ES (PD), porzione del fabbricato a schiera trifamiliare posto in Via Municipio n.11/B, costituita da una abitazione ai piani terra, primo e secondo con pertinenziale garage al piano terra e cortile
2 esclusivo, il tutto così identificato in catasto Catasto Fabbricati Foglio 10 P.lla 866 sub. 16, cat. A/2, cl. 2, vani 7, Via Municipio n. 11/b, piano T-1-2, (Abitazione di tipo civile), Rendita Euro 578,43, sup. cat. tot di mq 156 graffata con P.lla 866 sub 18 P.lla 866 sub. 9, cat. C/6, cl. 2, m.q. 18, Via Municipio n. 11/b, piano T, (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), Rendita Euro 26,96, sup. cat tot di mq 22 confinante in corpo unico per un lato con subb.19, 15 e 17, per un lato con P.lla 757 e per il terzo lato con P.lla 755, salvis;
oltre alla comproprietà pro quota sulle parti e servizi comuni dell'intero complesso immobiliare di cui fa parte, ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, ed in particolare sul bene comune identificato al Catasto Fabbricati Foglio 10 P.lla 866 sub. 1, Via Municipio n. 11- 11/A-11/B, piano T, b.c.n.c. (cortile) comune ai sub.9, 10 e 14. Part Detto trasferimento avverrà con l'assunzione in capo alla SI.ra della residua Part posizione debitoria del mutuo fondiario in essere;
in proposito la SI.ra si impegna a tenere indenne il SI. da qualsiasi obbligo relativo al suddetto Pt_2 mutuo ed a procedere a quanto di sua competenza ai fini dell'integrale liberazione del SI. da qualsiasi obbligo anche di carattere solidale. Tale acquisto Pt_2 sarà, comunque, collegato ed inerente al procedimento di separazione personale che ci occupa, e pertanto, troverà applicazione l'art. 19 della legge 6.03.1987 nr. 74 che stabilisce che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Il SI. si impegna a cedere il 50% del bene immobile sopra Pt_2 descritto alle condizioni ivi indicate;
7. Con il corretto adempimento di quanto stabilito nei punti 6 e 7 di cui alle condizioni di separazione, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'una nei confronti dell'altro, e di aver definito qualsiasi rapporto economico e patrimoniale sorto dal loro rapporto di coniugio, anche in ordine alla divisione degli arredi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
8. Spese compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
3 Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_2 minore di età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4023/ 2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio RA (Albania) il 30-8- Pt_2
1996, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa ES (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4023/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: cuoca presso istituto primario di Villa ES reddito: euro 500,00 al mese circa con l'Avv. Monica Parolo presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio reddito: euro 2.000,00 al mese circa con l'Avv. Andrea Valerio presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RA (Albania) il 30-8-1996, regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Villa ES (PD) (anno 2014, Numero 1, Parte II, serie C, Ufficio 1)
1 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente l'11-10- Per_1 Per_2
1999 e il 27-7-2007.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia . Ogni mutamento di residenza dovrà Per_2 essere comunicato all'altro coniuge entro 15 gg. Il SI. che alla data Pt_2 odierna è ancora residente presso la casa coniugale, si impegna ad effettuare il cambio di residenza entro il 31.12.2024;
2. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori concordano che starà con il padre nelle modalità che verranno concordate tra la Per_2 figlia stessa, oramai diciasettenne, e il padre, che si occuperà di andare a prendere la ragazza e riaccompagnarla a casa della mamma. I genitori, concordemente con la figlia, stabiliranno periodi di vacanza da trascorrere singolarmente con la stessa, durante le festività e le vacanze estive;
3. il marito, quale contributo per il mantenimento delle figlie, si obbliga in via diretta, con bonifico permanente, a versare alla moglie entro il giorno 20 di ciascun mese la somma complessiva di euro 700,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da intendersi egualmente ripartita tra le due figlie. Sarà inoltre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese mediche, non coperte dal SSN, le spese scolastiche e ricreative, nonché le spese straordinarie in genere necessarie per i figli, secondo le linee guida dettate dal Protocollo stilato dal CNF, da intendersi qui trascritto. Le spese straordinarie saranno versate entro il giorno 10 del mese successivo alla spesa sostenuta. Le parti statuiscono sin d'ora che con il raggiungimento della autosufficienza economica da parte della figlia maggiore
, il SI. verserà alla figlia minore la somma mensile di Per_1 Pt_2 Per_2
€ 500,00=, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Tali importi, a titolo di mantenimento e spese straordinarie, saranno versati su conto corrente bancario intestato alla moglie presso Banca Prealpi San Biagio, IBAN: IT 14 U 08904 62970 040000002008;
4. l'assegno unico per le figlie sarà riscosso in via esclusiva dalla SI.ra , Parte_1 prestando il SI. sin d'ora il proprio consenso, e le detrazioni fiscali Pt_2 saranno divise nella misura del 50% tra i genitori;
5. la casa coniugale, sita in Villa ES (PD), Via Municipio n. 11/B viene assegnata alla SI.ra , con la quale convivono entrambe le figlie, Parte_1 Per_1
e (minorenne); Per_2
6. La SI.ra si impegna sin d'ora ad acquistare la quota pari al 50% Parte_1 dell'immobile, già adibito a casa coniugale e intestata al marito, bene immobile così catastalmente censito: Comune di Villa ES (PD), porzione del fabbricato a schiera trifamiliare posto in Via Municipio n.11/B, costituita da una abitazione ai piani terra, primo e secondo con pertinenziale garage al piano terra e cortile
2 esclusivo, il tutto così identificato in catasto Catasto Fabbricati Foglio 10 P.lla 866 sub. 16, cat. A/2, cl. 2, vani 7, Via Municipio n. 11/b, piano T-1-2, (Abitazione di tipo civile), Rendita Euro 578,43, sup. cat. tot di mq 156 graffata con P.lla 866 sub 18 P.lla 866 sub. 9, cat. C/6, cl. 2, m.q. 18, Via Municipio n. 11/b, piano T, (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), Rendita Euro 26,96, sup. cat tot di mq 22 confinante in corpo unico per un lato con subb.19, 15 e 17, per un lato con P.lla 757 e per il terzo lato con P.lla 755, salvis;
oltre alla comproprietà pro quota sulle parti e servizi comuni dell'intero complesso immobiliare di cui fa parte, ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, ed in particolare sul bene comune identificato al Catasto Fabbricati Foglio 10 P.lla 866 sub. 1, Via Municipio n. 11- 11/A-11/B, piano T, b.c.n.c. (cortile) comune ai sub.9, 10 e 14. Part Detto trasferimento avverrà con l'assunzione in capo alla SI.ra della residua Part posizione debitoria del mutuo fondiario in essere;
in proposito la SI.ra si impegna a tenere indenne il SI. da qualsiasi obbligo relativo al suddetto Pt_2 mutuo ed a procedere a quanto di sua competenza ai fini dell'integrale liberazione del SI. da qualsiasi obbligo anche di carattere solidale. Tale acquisto Pt_2 sarà, comunque, collegato ed inerente al procedimento di separazione personale che ci occupa, e pertanto, troverà applicazione l'art. 19 della legge 6.03.1987 nr. 74 che stabilisce che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Il SI. si impegna a cedere il 50% del bene immobile sopra Pt_2 descritto alle condizioni ivi indicate;
7. Con il corretto adempimento di quanto stabilito nei punti 6 e 7 di cui alle condizioni di separazione, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'una nei confronti dell'altro, e di aver definito qualsiasi rapporto economico e patrimoniale sorto dal loro rapporto di coniugio, anche in ordine alla divisione degli arredi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
8. Spese compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
3 Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_2 minore di età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4023/ 2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio RA (Albania) il 30-8- Pt_2
1996, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa ES (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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