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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5841/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. TARDIVO BARBARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TARDIVO BARBARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
21/11/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 04/08/2001 tra i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...]À DI PIAVE (VE) il 15/01/1976, e trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 2,
Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN STINO DI LIVENZA alle seguenti condizioni :
2) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre la quale continuerà a vivere con nell'attuale casa coniugale sita in CP_1
Fontanelle (TV) Via Auterive n. 14, salva diversa futura ed eventuale decisione. Nel frattempo, le spese condominiali saranno sopportate economicamente dal signor . Parte_1
3) I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di maggior interesse che riguardano la figlia minore, quali educazione, istruzione, salute (ecc.) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
mentre per quanto concerne le decisioni di ordinario interesse, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore con il quale la figlia si trovano in quel momento. Ognuno si impegnerà a far sì che conservi rapporti significativi con CP_1
2 gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si impegnano altresì a comunicare sempre l'un l'altro, con la massima tempestività e trasparenza ogni problema ed ogni questione relativa alla figlia minore, collaborando pacificamente e manifestando reciproca disponibilità per il bene di
I genitori si impegnano, infine, a tenere una comune linea educativa, confrontandosi sempre CP_1
con senso civico sulle questioni che reputano importanti per la figlia.
I genitori dichiarano che per tutte le questioni relative al figlio si atterranno al PIANO Per_1
GENITORIALE allegato al ricorso introduttivo del procedimento (doc. 16).
4) Diritto di visita: il signor avrà ampia possibilità di vedere e tenere con sé Parte_1 CP_1
senza alcuna regola fissa: in ogni caso, e solo in linea generale, il padre vedrà la figlia a fine settimana alternati dal sabato a pranzo alla domenica a cena, sempre compatibilmente con i desideri, gli impegni di studio e di svago della minore, nonché secondo i rispettivi programmi genitoriali. Le vacanze natalizie e pasquali, le festività di un giorno e i compleanni saranno trascorsi senza alcuna suddivisione netta e/o ad anni alterni, bensì secondo i desideri della figlia e secondo gli accordi che i genitori prenderanno di volta in volta, con adeguato anticipo, nell'esclusivo interesse di in modo da CP_1
poter condividere con lei gli avvenimenti più importanti con cadenza annuale. Durante il periodo estivo (da quando finisce il periodo scolastico a quando ricomincia) la figlia trascorrerà le vacanze estive secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori, da concordarsi con un certo anticipo, possibilmente entro il 30 maggio, sempre avuto riguardo ai desideri, alla volontà e gli impegni di
CP_1
5) Mantenimento ordinario: Il signor verserà mensilmente alla signora Parte_1 [...]
la somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento Parte_2
ordinario di e ciò proseguirà fino a quando la figlia diverrà economicamente autosufficiente. CP_1
L'importo, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato unicamente alla madre.
La madre inoltre percepirà al 100% gli importi a titolo di Assegno Unico, godendo altresì di tutte le
3 detrazioni fiscali per figlio a carico.
6) Mantenimento straordinario: Le spese per il mantenimento straordinario della figlia sarà suddiviso tra i genitori nella seguente misura: la madre pagherà per intero le spese relative alle attività sportive.
Le spese mediche e sanitarie verranno sostenute all'80% dal padre e per il 20% dalla madre. Tutte le altre spese straordinarie saranno suddivise al 50%, fatti salvi diversi e specifici accordi presi tra i genitori dettati da contingenti esigenze. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario entro 15 giorni dall'esibizione della rispettiva documentazione fiscale.
7) In ordine all'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie, le parti si riferiranno al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso che gli stessi già conoscono poiché debitamente consultato.
8) I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia minore.
9) I signori e danno atto che, al momento del deposito del ricorso introduttivo, sono Pt_1 Parte_2
entrambi economicamente autosufficienti.
10) I ricorrenti, infine, dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese vengono compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/11/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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