TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22560/2024 promossa da:
E.S. B17646944), con il patrocinio, in via disgiunta, degli Avv.ti STEFANO Parte_1
MAGNONI, CARMELA MICARI ed ELISABETTA CALINI elettivamente domiciliata in PIAZZA
CASTELLO 26, 20121 MILANO (MI) presso lo studio dei suddetti difensori
- RICORRENTE -
contro
P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto:
CONCLUSIONI: come precisate in ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Parte_1
in via principale condannare con sede legale in 57014 – Collesalvetti (VI), Via Del Commercio, 28, Controparte_1
P.IVA. - P.IVA numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società ricorrente la P.IVA_1 somma capitale di € 31.500,00 per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi ex art. 5 D. Lgs
231/02 dalle singole scadenze fino al saldo effettivo, alle spese, alle competenze ed agli onorari: i) del presente procedimento oltre che ii) del procedimento ingiuntivo europeo opposto da Controparte_1
pagina 1 di 4 con finalità meramente dilatoria, oltre al 15% per rimborso forfettario dei costi generali, al 4% per
C.P.A. ed al 22% per IVA come per legge, nonché alle successive occorrende.
FATTO E DIRITTO
− Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società ricorrente ha chiesto di condannare CP_1
al pagamento di € 31.500,00, derivanti dall'acquisto di crediti ceduti, nonchè degli interessi
[...]
legali ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo effettivo e spese legali del presente giudizio e del procedimento ingiuntivo europeo;
− A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha allegato:
➢ che in data 23 febbraio 2022 ha sottoscritto con un contratto di cessione di Controparte_1 crediti pro soluto, a fronte del quale quest'ultima si è impegnata a corrispondere la somma di 45.000,00, di cui 4.500,00 entro e non oltre il 15 marzo 22 e i restanti 40.500,00 da corrispondersi con 10 rate mensili di € 4.050,00 dal 31 marzo al 31 dicembre 2022;
➢ che dal mese di maggio 2022, la società acquirente, dopo aver versato la somma di €
13.500,00, ha interrotto ogni pagamento, anche a seguito di numerosi solleciti;
➢ che la ricorrente ha proposto il procedimento di decreto ingiuntivo europeo, emesso in data
02.02.24 ed opposto tempestivamente da Controparte_1
➢ che a fronte della suddetta opposizione, l'odierna ricorrente ha presentato istanza per il proseguimento del giudizio, di cui ha informato anche la società debitrice nella speranza di provocare un accordo bonario;
➢ che il Tribunale di Milano ha dato termine di giorni 50 per la prosecuzione del giudizio, nelle forme ritenute più idonee dalla parte per tutelare la situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento europea;
➢ all'udienza del 25.02.2025, verificata la regolarità della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia de e stante la non necessità di attività istruttoria, Controparte_1
precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
pagina 2 di 4 Co
, società con sede in Spagna, titolare di un pacchetto di crediti del valore nominale di Parte_1
€ 330.296,04, ha ceduto a con contratto sottoscritto il 23.02.22, tali crediti per un Controparte_1 importo di € 45.000,00, da corrispondersi secondo un piano concordato, come descritto in premessa.
L'odierna resistente ha corrisposto solo la minor somma di € 13.500,00 e nonostante i ripetuti solleciti
(doc. 9-13) dal maggio 2022 ha omesso ogni ulteriore pagamento.
Ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo europeo, ma non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio.
Premesso quanto innanzi, giova ricordare che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (
C. Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001)”.
Dunque, il creditore è gravato dall'onere di provare il titolo negoziale o legale della propria pretesa creditoria e allegare l'altrui inadempimento. Spetta, invece, al debitore dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito.
Parte convenuta non essendosi costituita in giudizio non ha contestato alcunché.
La società creditrice ha depositato copia del contratto di cessione del credito (doc. 1), una serie di solleciti di pagamento inviati dal procuratore della società ricorrente (doc. 9-13), oltre che una certificazione della società di revisione che si occupa dei bilanci del credito derivante dai libri contabili.
Si ritiene, pertanto, assolto l'onere probatorio in capo alla società ricorrente.
Con riferimento all'IPE che ha preceduto il presente giudizio, si rileva che dal comb. disp degli art. 18
e 20 del Regolamento CE 1896/2006, il decreto ingiuntivo acquisisce efficacia esecutiva solo in caso di mancata opposizione;
pertanto l'opposizione tempestivamente proposta, come avvenuto nel caso di specie, rende l'ingiunzione europea inefficace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per il presente grado e per la fase monitoria, con refusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (onorari medi per fase di studio e introduttiva – onorari minimi per fase decisionale, solo orale)
pagina 3 di 4 Inoltre, deve rilevarsi che il comportamento processuale di nella fase dell'ingiunzione Controparte_1
di pagamento europeo integri un profilo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., avendo
Par resistito alla notifica dell' con malafede proponendo un'opposizione pretestuosa, con finalità meramente dilatoria, come risultato evidente dalla condotta successiva. La , infatti, dopo aver CP_1
impedito la efficacia dell'ingiunzione europea e aver costretto controparte all'introduzione del presente giudizio per ottenere riconoscimento della propria pretesa, con aggravio di tempo e spese, neppure ha ritenuto di chiarire e coltivare le proprie difese nel presente giudizio a cognizione piena, restando contumace e così ancor più confermando l'ingiustificata presentazione dell'opposizione.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma III, c.p.c. condanna La al CP_1 pagamento della somma di € 4.000,00 equitativamente determinata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, stante l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo europeo n. 1775/2024 emesso il 02.02.24, così provvede:
1) Accerta e dichiara il credito di per rate insolute derivanti dal contratto di Parte_1
cessione del credito del 23.02.2022 sottoscritto tra le parti e condanna a pagare Controparte_1 la somma di € 31.500,00, oltre interessi ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze
(30.06.22) fino al saldo effettivo.
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio che liquida nella somma di € 518,000 per spese ed € 4.358,0 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio Controparte_1 Parte_1
monitorio europeo che liquida nella somma di € 152,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
4) Condanna, infine, al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 4.000,00.
Milano, 21 marzo 2025
Il giudice
Laura Massari pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22560/2024 promossa da:
E.S. B17646944), con il patrocinio, in via disgiunta, degli Avv.ti STEFANO Parte_1
MAGNONI, CARMELA MICARI ed ELISABETTA CALINI elettivamente domiciliata in PIAZZA
CASTELLO 26, 20121 MILANO (MI) presso lo studio dei suddetti difensori
- RICORRENTE -
contro
P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto:
CONCLUSIONI: come precisate in ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Parte_1
in via principale condannare con sede legale in 57014 – Collesalvetti (VI), Via Del Commercio, 28, Controparte_1
P.IVA. - P.IVA numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società ricorrente la P.IVA_1 somma capitale di € 31.500,00 per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi ex art. 5 D. Lgs
231/02 dalle singole scadenze fino al saldo effettivo, alle spese, alle competenze ed agli onorari: i) del presente procedimento oltre che ii) del procedimento ingiuntivo europeo opposto da Controparte_1
pagina 1 di 4 con finalità meramente dilatoria, oltre al 15% per rimborso forfettario dei costi generali, al 4% per
C.P.A. ed al 22% per IVA come per legge, nonché alle successive occorrende.
FATTO E DIRITTO
− Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società ricorrente ha chiesto di condannare CP_1
al pagamento di € 31.500,00, derivanti dall'acquisto di crediti ceduti, nonchè degli interessi
[...]
legali ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo effettivo e spese legali del presente giudizio e del procedimento ingiuntivo europeo;
− A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha allegato:
➢ che in data 23 febbraio 2022 ha sottoscritto con un contratto di cessione di Controparte_1 crediti pro soluto, a fronte del quale quest'ultima si è impegnata a corrispondere la somma di 45.000,00, di cui 4.500,00 entro e non oltre il 15 marzo 22 e i restanti 40.500,00 da corrispondersi con 10 rate mensili di € 4.050,00 dal 31 marzo al 31 dicembre 2022;
➢ che dal mese di maggio 2022, la società acquirente, dopo aver versato la somma di €
13.500,00, ha interrotto ogni pagamento, anche a seguito di numerosi solleciti;
➢ che la ricorrente ha proposto il procedimento di decreto ingiuntivo europeo, emesso in data
02.02.24 ed opposto tempestivamente da Controparte_1
➢ che a fronte della suddetta opposizione, l'odierna ricorrente ha presentato istanza per il proseguimento del giudizio, di cui ha informato anche la società debitrice nella speranza di provocare un accordo bonario;
➢ che il Tribunale di Milano ha dato termine di giorni 50 per la prosecuzione del giudizio, nelle forme ritenute più idonee dalla parte per tutelare la situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento europea;
➢ all'udienza del 25.02.2025, verificata la regolarità della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia de e stante la non necessità di attività istruttoria, Controparte_1
precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
pagina 2 di 4 Co
, società con sede in Spagna, titolare di un pacchetto di crediti del valore nominale di Parte_1
€ 330.296,04, ha ceduto a con contratto sottoscritto il 23.02.22, tali crediti per un Controparte_1 importo di € 45.000,00, da corrispondersi secondo un piano concordato, come descritto in premessa.
L'odierna resistente ha corrisposto solo la minor somma di € 13.500,00 e nonostante i ripetuti solleciti
(doc. 9-13) dal maggio 2022 ha omesso ogni ulteriore pagamento.
Ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo europeo, ma non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio.
Premesso quanto innanzi, giova ricordare che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (
C. Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001)”.
Dunque, il creditore è gravato dall'onere di provare il titolo negoziale o legale della propria pretesa creditoria e allegare l'altrui inadempimento. Spetta, invece, al debitore dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito.
Parte convenuta non essendosi costituita in giudizio non ha contestato alcunché.
La società creditrice ha depositato copia del contratto di cessione del credito (doc. 1), una serie di solleciti di pagamento inviati dal procuratore della società ricorrente (doc. 9-13), oltre che una certificazione della società di revisione che si occupa dei bilanci del credito derivante dai libri contabili.
Si ritiene, pertanto, assolto l'onere probatorio in capo alla società ricorrente.
Con riferimento all'IPE che ha preceduto il presente giudizio, si rileva che dal comb. disp degli art. 18
e 20 del Regolamento CE 1896/2006, il decreto ingiuntivo acquisisce efficacia esecutiva solo in caso di mancata opposizione;
pertanto l'opposizione tempestivamente proposta, come avvenuto nel caso di specie, rende l'ingiunzione europea inefficace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per il presente grado e per la fase monitoria, con refusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (onorari medi per fase di studio e introduttiva – onorari minimi per fase decisionale, solo orale)
pagina 3 di 4 Inoltre, deve rilevarsi che il comportamento processuale di nella fase dell'ingiunzione Controparte_1
di pagamento europeo integri un profilo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., avendo
Par resistito alla notifica dell' con malafede proponendo un'opposizione pretestuosa, con finalità meramente dilatoria, come risultato evidente dalla condotta successiva. La , infatti, dopo aver CP_1
impedito la efficacia dell'ingiunzione europea e aver costretto controparte all'introduzione del presente giudizio per ottenere riconoscimento della propria pretesa, con aggravio di tempo e spese, neppure ha ritenuto di chiarire e coltivare le proprie difese nel presente giudizio a cognizione piena, restando contumace e così ancor più confermando l'ingiustificata presentazione dell'opposizione.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma III, c.p.c. condanna La al CP_1 pagamento della somma di € 4.000,00 equitativamente determinata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, stante l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo europeo n. 1775/2024 emesso il 02.02.24, così provvede:
1) Accerta e dichiara il credito di per rate insolute derivanti dal contratto di Parte_1
cessione del credito del 23.02.2022 sottoscritto tra le parti e condanna a pagare Controparte_1 la somma di € 31.500,00, oltre interessi ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze
(30.06.22) fino al saldo effettivo.
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio che liquida nella somma di € 518,000 per spese ed € 4.358,0 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio Controparte_1 Parte_1
monitorio europeo che liquida nella somma di € 152,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
4) Condanna, infine, al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 4.000,00.
Milano, 21 marzo 2025
Il giudice
Laura Massari pagina 4 di 4