Art. 175. Biennio di servizio presso uffici giudiziari per la promozione a
cancelliere Capo di Corte d'appello o a segretario capo di Procura generale
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 14 e quella relativa ai triennio di dirigenza di cui all'articolo 47 non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((4)) ------------------ AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all' art. 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , relativo all'entrata in vigore dell'art. 47 della stessa legge, sostituito dall' art. 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967."
cancelliere Capo di Corte d'appello o a segretario capo di Procura generale
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 14 e quella relativa ai triennio di dirigenza di cui all'articolo 47 non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((4)) ------------------ AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all' art. 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , relativo all'entrata in vigore dell'art. 47 della stessa legge, sostituito dall' art. 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967."