Articolo 8 della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 11Articolo 9
Versione
9 novembre 1963
>
Versione
21 giugno 1964
>
Versione
15 dicembre 1965
>
Versione
24 aprile 1969
>
Versione
29 dicembre 1970
Art. 8.
E' concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine. (6) ((7)) Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potra' essere concessa, a domanda degli interessati. (3)
-------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 9 febbraio 1966, n. 20 , ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall' art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dall' art. 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1968". -------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 18 marzo 1969, n. 91 ha disposto (conl'art. 4, comma 1) che "L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1965, termine prorogato al 31 dicembre 1968 per effetto del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni". -------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 dicembre 1970, n. 1042 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dall' articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1970, per effetto della proroga portata dalla legge 18 marzo 1969, n. 91 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente