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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1553/2022
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 10.2.2025, avanti al Giudice, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa iscritta al n.
1553/2022 del Registro generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Filomena SACCA' in forza di procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Via G. Pepe, 60 Attrice
e
, P.IVA/C.F.: con sede legale in Reggio Calabria in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio LUCISANO in forza di procura in calce alla comparsa di Costituzione e Risposta e con lo stesso elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, via del Salvatore, 68 Convenuta
Nonché,
(P. IVA: ) ora (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
– P. IVA - a seguito di fusione per incorporazione di P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
in , con contestuale assunzione di nuova denominazione in Controparte_4 Controparte_5
) in persona del leg. rapp. pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_3
PELLE e con lo stesso elettivamente domiciliato in Locri (RC), via I^ Maggio, 64
Terza Chiamata
* * *
1 Sono comparsi:
l'avv. Filomena Saccà per la parte attrice;
l'avv. Silvio Lucisano per la CP_1
l'avv. Paolo Pelle per l'Assicurazione CP_3
Le parti precisano riportandosi ai rispettivi atti e a quanto dedotto a verbale di causa.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone che si proceda alla discussione orale.
L'avv. Saccà ribadisce che il video prova la caduta e che le testimoni erano presenti e tutto si evince dal video stesso. Ogni eventuale contraddizione nella loro deposizione è stata pertanto frutto di confusione
Gli avv.ti Lucisano e Pelle ribadisco le loro posizone come articolata nella rispettive note conclusive e impugnano e cointestano le dichiarazioni dell'avv. Saccà.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 18,20, il GI pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1553/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, all'esito della
Camera di Consiglio dell'udienza odierna disposta ex art. 281 sexies.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato l'08/03/2022, l'attrice ha chiamato in causa la società CP_1
per sentirne accertare la responsabilità extracontrattuale per i danni che ella sostiene avere riportato nella caduta avvenuta il 20/02/2021, all'interno del bar-tavola calda sita in Reggio Calabria Corso Garibaldi
denominata “B'ART CAFE'”, provocata, a suo dire, dal pavimento bagnato in corrispondenza dei divanetti innanzi al bancone.
A seguito di risonanza magnetica eseguita il 25.02.2021, le veniva diagnosticato: rima di frattura
circondata da una diffusa sofferenza edemigena della spongiosa ossea perifratturativa in corrispondenza
della regione metaepifisaria della tibia;
rima di lesione a carico del corpo del menisco mediale. Di tal che, seguito l'iter medico-clinico e ritenuta guarita con postumi da accertare - per come certificato in data
25.6.2021 dal dott. che l'aveva avuta in cura - avanzava richiesta di condanna della Persona_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per un totale complessivo CP_1
di € 11.064,63, ovvero nella misura da accertarsi in corso di causa. Oltre accessori di legge e vittoria di spese e competenza da distrarsi.
1.1 - Costituendosi in giudizio la convenuta contestava ogni addebito, perché infondato e non provato e, sostenendo l'accidentalità dell'evento, utile ad elidere la responsabilità per cose in custodia,
chiedeva in via cautelativa di essere autorizzato a chiamare la che la Controparte_4
garantiva per la responsabilità civile verso terzi.
Concludeva per il rigetto in toto e - in subordine - in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, di essere manlevata dall'assicurazione terza chiamata. Produceva la registrazione delle video camere di sorveglianza del 20/02/2021 da cui si evinceva, che all'atto dell'incidente il pavimento era perfettamente posato ed asciutto.
1.2 - Regolarmente citata, si costituiva la Società contestando a sua volta la domanda CP_4
attorea siccome infondata in fatto e in diritto e, aderendo alla difesa spiegata circostanziatamente dalla convenuta, chiedeva il rigetto totale delle domande di parte attrice.
3 In ultimo data la fusione di in , con contestuale Controparte_4 Controparte_5
assunzione di nuova denominazione in , quest'ultima è intervenuta ex art. Controparte_3
105 cpc per sostituirsi volontariamente alla (soggetto estinto per Controparte_4
fusione). Inoltre si è avuta la costituzione dell'avv. Paolo Pelle in sostituzione dell'avv. Nicola Pelle
cancellatosi dalla cassa forense.
1.3 - La fase istruttoria ha contemplato solo la prova per testi, all'esito della quale il GI, ritenendo la causa matura, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, con delega al Got in affiancamento per la decisone ex art 281 sex cpc.
Risultano depositate le note conclusive di tutte le parti in causa
2. - L'esame degli atti e verbali di causa conduce a ritenere non accoglibile la domanda per le ragioni che si andranno ad esplicitare.
2.1 – E' noto che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti per una presunta insidia sia tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa che sostiene averlo determinato, affidata alla custodia del soggetto convenuto o comunque alla responsabilità di questi in termini di manutenzione.
Ebbene, limitando a questi principi di carattere generale la disciplina della materia in esame, appare evidente dalle risultanze istruttorie, anche documentali, che le circostanze fattuali allegate dall'attrice non si possano ritenere provate, né sotto il profilo della dinamica, né sotto il profilo del nesso causale.
Dirimente su tutto appare il video legittimamente prodotto dalla convenuta dal quale è possibile rilevare, intanto, che il tratto di pavimento su cui è caduta l'attrice è regolarmente percorso da innumerevoli persone nel giro di pochissimi minuti prima che arrivasse l'attrice e non presenta traccia di bagnato. A tal proposito, poi, la stessa fotografia prodotta a supporto di tale assunto ed allegata al fascicolo attoreo è in effetti la plastica evidenza della sostanziale assenza di acqua o di altra sostanza liquida sulla quale l'attrice sia potuta scivolare. La minima traccia di umido che si rileva dalla foto appare obiettivamente e ragionevolmente davvero inidonea a determinare il benché minimo pericolo.
2.2 - A fronte di ciò e degli elementi obiettivi che se ne ricavano, nessun concreto aiuto deriva dalle
4 deposizioni testimoniali delle signore che erano in compagnia dell'attrice, che risultano imprecise,
quando non anche ingiustificatamente non veritiere.
Intanto, dalla prova documentale è evidente che non ci sia traccia dell'acqua a cui fa riferimento proprio la teste , che ha fotografato il pavimento e che sostiene di avere fotografato Testimone_1
una “piccola pozzanghera”: “Nel punto in cui è caduta c'era acqua terra, io ho fatto le foto, c'era una
piccola pozzanghera, secondo me era acqua caduta a qualcuno”. E più avanti: “Comunque
fotografandola ricordo che era una chiazza evidente, come un bel bicchiere d'acqua, non semplici
gocce d'acqua”.-
In realtà - e in disparte la circostanza che la foto allegata al fascicolo attoreo non ha data e ora, né è
chiaro in quale preciso punto del locale viene scattata - l'unica evidenza che si ricava da quella foto è
una piccolissima traccia di umido che nulla di specifico dice ai fini di causa e che, anzi, ben potrebbe essere semplicemente il residuo dell'intervento che è stato posto in essere in favore della sig.ra Pt_1
utilizzando del ghiaccio subito dopo la sua caduta.
Cosi dice infatti sempre la teste “Lei è rimasta a terra un bel po', poi è arrivato il ghiaccio, Tes_1
intanto lei era sempre sofferente. Comunque siamo riuscite ad alzarla e abbiamo preso il caffe, sedute
al posto che avevamo occupato entrando”.
Per il resto, la teste indica il punto in cui è caduta la sua amica come prima del gradino, mentre invece
è provato che l'attrice sia caduta una volta salito il gradino.
Analoghe imprecisioni sono quelle che si rilevano nelle dichiarazioni dell'altra teste, la sig.ra Tes_2
la quale sostiene che nel locale “E' entrata per prima la sig.ra poi la sig.ra e per ultima Tes_1 Pt_1
io”. E più avanti, “Quando siamo entrate nel locale io ero dietro l'attrice di circa un metro”; mentre,
è evidente dall'allegato video che le due testi siano entrate prima e l'attrice sia arrivata qualche istante dopo, da sola.
Ne consegue che tali dichiarazioni non hanno il pregio di supportare specificamente le allegazioni dell'attrice che, a prescindere da ciò, restano comunque compromesse dal documento video in atti.
5 2.3 - La prova offerta dall'attrice è dunque carente, specie a fronte della prova sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze di luogo che si rinvengono nella videoregistrazione del sistema di video sorveglianza prodotta in giudizio dalla che non sono state contestate da alcuno e da cui emerge che la caduta CP_1
dell'attrice è stata del tutto accidentale e, soprattutto, che il pavimento dell'esercizio commerciale non era bagnato.
D'altronde, a tal proposito, non trova corrispondenza nel video quanto segnalato dalla difesa attrice quando sostiene che tra il passaggio del cameriere, con il vassoio e il bicchiere, e quello della sig.ra pochi istanti dopo non sia passato in quel punto nessun altro, perchè, invece, al frame 18:00:52 Pt_1
in quello stesso punto passa tranquillamente un altro avventore del locale, mentre l'attrice ci passa pochi istanti dopo al frame 18:00:55.
Non solo, ma quand'anche fosse come sostiene l'attrice, non c'è alcun elemento nel video in questione da cui possa desumersi, obiettivamente, che il passaggio del cameriere poco prima che passasse l'attrice abbia provocato lo spargimento di liquidi su quel tratto di pavimento. L'immagine è chiara e sia quando il cameriere passa con il vassoio vuoto rivolto verso il basso, che quando ripassa portando sullo stesso una bevanda non c'è nessun movimento che possa far pensare che sia caduto del liquido.
3. – Posto tutto quanto sopra, appare evidente che la prova offerta dall'attrice e/o acquisita in corso di causa non è sufficiente a provare il nesso causale tra lo stato dei luoghi e la sua caduta e quindi a fondare una domanda risarcitoria per violazione degli obblighi di custodia del convenuto o per fatto illecito dipendente dallo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro.
Piuttosto, invece, l'esame del quadro probatorio complessivo induce al convincimento che la caduta dell'attrice sia stata solo la conseguenza di un fatto accidentale, del tutto indipendente dallo stato dei luoghi, e del pavimento in particolare, che è risultato regolare oltre che perfettamente fruito nello stesso frangente da innumerevoli persone senza che si sia determinata o sia venuta in evidenza la benchè
minima insidia.
Sicchè, tutto ciò impedisce di accogliere la domanda che va rigettata.
4. - Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano - anche nei confronti della terza
6 chiamata, avendovi l'attrice dato causa (cfr. Cass. Ordinanza n. 6292/19) - come da dispositivo,
secondo i parametri di legge, anche minimi, in ragione della concreta attività svolta da ciascuna parte e tenuto anche conto che le difese sono state per lo più ripetitive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Luisa Sorrenti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro (P.IVA/C.F.: ) e Parte_2 CP_1 P.IVA_1 Controparte_3
(C.F.: – P. IVA ); P.IVA_3 P.IVA_4
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda e per l'effetto condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite nella misura di
€ 3.000,00 in favore della convenuta ed €. 3.000,00 in favore della terza chiamata;
in CP_1
entrambi i casi oltre rimb. Forfett., cpa e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Sorrenti
7
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 10.2.2025, avanti al Giudice, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa iscritta al n.
1553/2022 del Registro generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Filomena SACCA' in forza di procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Via G. Pepe, 60 Attrice
e
, P.IVA/C.F.: con sede legale in Reggio Calabria in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio LUCISANO in forza di procura in calce alla comparsa di Costituzione e Risposta e con lo stesso elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, via del Salvatore, 68 Convenuta
Nonché,
(P. IVA: ) ora (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
– P. IVA - a seguito di fusione per incorporazione di P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
in , con contestuale assunzione di nuova denominazione in Controparte_4 Controparte_5
) in persona del leg. rapp. pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_3
PELLE e con lo stesso elettivamente domiciliato in Locri (RC), via I^ Maggio, 64
Terza Chiamata
* * *
1 Sono comparsi:
l'avv. Filomena Saccà per la parte attrice;
l'avv. Silvio Lucisano per la CP_1
l'avv. Paolo Pelle per l'Assicurazione CP_3
Le parti precisano riportandosi ai rispettivi atti e a quanto dedotto a verbale di causa.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone che si proceda alla discussione orale.
L'avv. Saccà ribadisce che il video prova la caduta e che le testimoni erano presenti e tutto si evince dal video stesso. Ogni eventuale contraddizione nella loro deposizione è stata pertanto frutto di confusione
Gli avv.ti Lucisano e Pelle ribadisco le loro posizone come articolata nella rispettive note conclusive e impugnano e cointestano le dichiarazioni dell'avv. Saccà.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 18,20, il GI pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1553/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, all'esito della
Camera di Consiglio dell'udienza odierna disposta ex art. 281 sexies.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato l'08/03/2022, l'attrice ha chiamato in causa la società CP_1
per sentirne accertare la responsabilità extracontrattuale per i danni che ella sostiene avere riportato nella caduta avvenuta il 20/02/2021, all'interno del bar-tavola calda sita in Reggio Calabria Corso Garibaldi
denominata “B'ART CAFE'”, provocata, a suo dire, dal pavimento bagnato in corrispondenza dei divanetti innanzi al bancone.
A seguito di risonanza magnetica eseguita il 25.02.2021, le veniva diagnosticato: rima di frattura
circondata da una diffusa sofferenza edemigena della spongiosa ossea perifratturativa in corrispondenza
della regione metaepifisaria della tibia;
rima di lesione a carico del corpo del menisco mediale. Di tal che, seguito l'iter medico-clinico e ritenuta guarita con postumi da accertare - per come certificato in data
25.6.2021 dal dott. che l'aveva avuta in cura - avanzava richiesta di condanna della Persona_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per un totale complessivo CP_1
di € 11.064,63, ovvero nella misura da accertarsi in corso di causa. Oltre accessori di legge e vittoria di spese e competenza da distrarsi.
1.1 - Costituendosi in giudizio la convenuta contestava ogni addebito, perché infondato e non provato e, sostenendo l'accidentalità dell'evento, utile ad elidere la responsabilità per cose in custodia,
chiedeva in via cautelativa di essere autorizzato a chiamare la che la Controparte_4
garantiva per la responsabilità civile verso terzi.
Concludeva per il rigetto in toto e - in subordine - in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, di essere manlevata dall'assicurazione terza chiamata. Produceva la registrazione delle video camere di sorveglianza del 20/02/2021 da cui si evinceva, che all'atto dell'incidente il pavimento era perfettamente posato ed asciutto.
1.2 - Regolarmente citata, si costituiva la Società contestando a sua volta la domanda CP_4
attorea siccome infondata in fatto e in diritto e, aderendo alla difesa spiegata circostanziatamente dalla convenuta, chiedeva il rigetto totale delle domande di parte attrice.
3 In ultimo data la fusione di in , con contestuale Controparte_4 Controparte_5
assunzione di nuova denominazione in , quest'ultima è intervenuta ex art. Controparte_3
105 cpc per sostituirsi volontariamente alla (soggetto estinto per Controparte_4
fusione). Inoltre si è avuta la costituzione dell'avv. Paolo Pelle in sostituzione dell'avv. Nicola Pelle
cancellatosi dalla cassa forense.
1.3 - La fase istruttoria ha contemplato solo la prova per testi, all'esito della quale il GI, ritenendo la causa matura, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, con delega al Got in affiancamento per la decisone ex art 281 sex cpc.
Risultano depositate le note conclusive di tutte le parti in causa
2. - L'esame degli atti e verbali di causa conduce a ritenere non accoglibile la domanda per le ragioni che si andranno ad esplicitare.
2.1 – E' noto che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti per una presunta insidia sia tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa che sostiene averlo determinato, affidata alla custodia del soggetto convenuto o comunque alla responsabilità di questi in termini di manutenzione.
Ebbene, limitando a questi principi di carattere generale la disciplina della materia in esame, appare evidente dalle risultanze istruttorie, anche documentali, che le circostanze fattuali allegate dall'attrice non si possano ritenere provate, né sotto il profilo della dinamica, né sotto il profilo del nesso causale.
Dirimente su tutto appare il video legittimamente prodotto dalla convenuta dal quale è possibile rilevare, intanto, che il tratto di pavimento su cui è caduta l'attrice è regolarmente percorso da innumerevoli persone nel giro di pochissimi minuti prima che arrivasse l'attrice e non presenta traccia di bagnato. A tal proposito, poi, la stessa fotografia prodotta a supporto di tale assunto ed allegata al fascicolo attoreo è in effetti la plastica evidenza della sostanziale assenza di acqua o di altra sostanza liquida sulla quale l'attrice sia potuta scivolare. La minima traccia di umido che si rileva dalla foto appare obiettivamente e ragionevolmente davvero inidonea a determinare il benché minimo pericolo.
2.2 - A fronte di ciò e degli elementi obiettivi che se ne ricavano, nessun concreto aiuto deriva dalle
4 deposizioni testimoniali delle signore che erano in compagnia dell'attrice, che risultano imprecise,
quando non anche ingiustificatamente non veritiere.
Intanto, dalla prova documentale è evidente che non ci sia traccia dell'acqua a cui fa riferimento proprio la teste , che ha fotografato il pavimento e che sostiene di avere fotografato Testimone_1
una “piccola pozzanghera”: “Nel punto in cui è caduta c'era acqua terra, io ho fatto le foto, c'era una
piccola pozzanghera, secondo me era acqua caduta a qualcuno”. E più avanti: “Comunque
fotografandola ricordo che era una chiazza evidente, come un bel bicchiere d'acqua, non semplici
gocce d'acqua”.-
In realtà - e in disparte la circostanza che la foto allegata al fascicolo attoreo non ha data e ora, né è
chiaro in quale preciso punto del locale viene scattata - l'unica evidenza che si ricava da quella foto è
una piccolissima traccia di umido che nulla di specifico dice ai fini di causa e che, anzi, ben potrebbe essere semplicemente il residuo dell'intervento che è stato posto in essere in favore della sig.ra Pt_1
utilizzando del ghiaccio subito dopo la sua caduta.
Cosi dice infatti sempre la teste “Lei è rimasta a terra un bel po', poi è arrivato il ghiaccio, Tes_1
intanto lei era sempre sofferente. Comunque siamo riuscite ad alzarla e abbiamo preso il caffe, sedute
al posto che avevamo occupato entrando”.
Per il resto, la teste indica il punto in cui è caduta la sua amica come prima del gradino, mentre invece
è provato che l'attrice sia caduta una volta salito il gradino.
Analoghe imprecisioni sono quelle che si rilevano nelle dichiarazioni dell'altra teste, la sig.ra Tes_2
la quale sostiene che nel locale “E' entrata per prima la sig.ra poi la sig.ra e per ultima Tes_1 Pt_1
io”. E più avanti, “Quando siamo entrate nel locale io ero dietro l'attrice di circa un metro”; mentre,
è evidente dall'allegato video che le due testi siano entrate prima e l'attrice sia arrivata qualche istante dopo, da sola.
Ne consegue che tali dichiarazioni non hanno il pregio di supportare specificamente le allegazioni dell'attrice che, a prescindere da ciò, restano comunque compromesse dal documento video in atti.
5 2.3 - La prova offerta dall'attrice è dunque carente, specie a fronte della prova sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze di luogo che si rinvengono nella videoregistrazione del sistema di video sorveglianza prodotta in giudizio dalla che non sono state contestate da alcuno e da cui emerge che la caduta CP_1
dell'attrice è stata del tutto accidentale e, soprattutto, che il pavimento dell'esercizio commerciale non era bagnato.
D'altronde, a tal proposito, non trova corrispondenza nel video quanto segnalato dalla difesa attrice quando sostiene che tra il passaggio del cameriere, con il vassoio e il bicchiere, e quello della sig.ra pochi istanti dopo non sia passato in quel punto nessun altro, perchè, invece, al frame 18:00:52 Pt_1
in quello stesso punto passa tranquillamente un altro avventore del locale, mentre l'attrice ci passa pochi istanti dopo al frame 18:00:55.
Non solo, ma quand'anche fosse come sostiene l'attrice, non c'è alcun elemento nel video in questione da cui possa desumersi, obiettivamente, che il passaggio del cameriere poco prima che passasse l'attrice abbia provocato lo spargimento di liquidi su quel tratto di pavimento. L'immagine è chiara e sia quando il cameriere passa con il vassoio vuoto rivolto verso il basso, che quando ripassa portando sullo stesso una bevanda non c'è nessun movimento che possa far pensare che sia caduto del liquido.
3. – Posto tutto quanto sopra, appare evidente che la prova offerta dall'attrice e/o acquisita in corso di causa non è sufficiente a provare il nesso causale tra lo stato dei luoghi e la sua caduta e quindi a fondare una domanda risarcitoria per violazione degli obblighi di custodia del convenuto o per fatto illecito dipendente dallo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro.
Piuttosto, invece, l'esame del quadro probatorio complessivo induce al convincimento che la caduta dell'attrice sia stata solo la conseguenza di un fatto accidentale, del tutto indipendente dallo stato dei luoghi, e del pavimento in particolare, che è risultato regolare oltre che perfettamente fruito nello stesso frangente da innumerevoli persone senza che si sia determinata o sia venuta in evidenza la benchè
minima insidia.
Sicchè, tutto ciò impedisce di accogliere la domanda che va rigettata.
4. - Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano - anche nei confronti della terza
6 chiamata, avendovi l'attrice dato causa (cfr. Cass. Ordinanza n. 6292/19) - come da dispositivo,
secondo i parametri di legge, anche minimi, in ragione della concreta attività svolta da ciascuna parte e tenuto anche conto che le difese sono state per lo più ripetitive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Luisa Sorrenti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro (P.IVA/C.F.: ) e Parte_2 CP_1 P.IVA_1 Controparte_3
(C.F.: – P. IVA ); P.IVA_3 P.IVA_4
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda e per l'effetto condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite nella misura di
€ 3.000,00 in favore della convenuta ed €. 3.000,00 in favore della terza chiamata;
in CP_1
entrambi i casi oltre rimb. Forfett., cpa e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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