CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Dieto Rosario Antonio Pinto Presidente
Consigliere rel. dott. Elena Gelato
Consigliere dott. Maria Aversano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6907/2020, pendente
TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Testa per delega in atti, giuste autorizzazioni del G.D. in data 25 novembre e
11 dicembre 2020
appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 (C.F. P.IVA_2
,
contumace appellata Oggetto: azione di inefficacia ex art. 64 1.f.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 L.F., l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori e del dei pagamenti di € 16.001,00 e di € 1.501,00 eseguiti dalla Parte_1 in bonis inParte_1
favore della CP_1 in data 26 settembre 2014 e, per l'effetto, revocarli e condannare la Controparte_1
alla restituzione della somma totale di € 17.502,00, oltre ad interessi dalla domanda. Con vittoria
[...]
di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 2104/20 emessa dal Tribunale di Latina in Il Parte 1
data 16 novembre 2020, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta, volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia ai sensi dell'art. 64 1.f. dei pagamenti eseguiti a titolo gratuito in favore di CP_1 per complessivi euro 17.502,00, e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma.
L'appellante, con l'unico complesso motivo di gravame, ha lamentato la violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio in relazione all'azione di cui all'art. 64 l.f., la violazione ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2727 e ss.
c.c. in materia di presunzioni ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
A tal fine ha in primo luogo evidenziato come il Tribunale avesse errato nel ritenere che spettasse al Parte_1 l'onere di provare la gratuità dei pagamenti oggetto della domanda di inefficacia ex art. 64 L.F., posto che, secondo la pacifica giurisprudenza in materia, incomberebbe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile. Per l'effetto, secondo la prospettazione dell'appellante, il Parte_1 sarebbe onerato solo di
provare l'esistenza del pagamento oggetto della domanda di inefficacia ed il suo compimento nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, il che era stato dimostrato dalla curatela.
In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'attore aveva fornito elementi indiziari a supporto della domanda, quali:
la circostanza che il signor Persona_1 ex amministratore della fallita, fosse anche i)
,
amministratore della beneficiaria Elledi;
le risultanze di cui alla sentenza con la quale era stata definita la domanda ex art. 146
1.f. proposta nei confronti dello stesso Per_1, il quale era stato condannato a
,corrispondere al Parte_1 a titolo di risarcimento del danno, la somma di €
97.210,93, pari ai pagamenti illegittimamente eseguiti nel corso del 2014, quale amministratore della Parte_1 in favore di una serie di società a lui riconducibili fra le quali era compresa anche CP_1 (oltre a Controparte_2 Controparte_3 e
CP_4
,ritualmente evocata in giudizio mediante notifica a mezzo La società Controparte_1
PEC nei confronti del procuratore che la assisteva in primo grado, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace.
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Preliminarmente, in diritto, deve essere escluso il fondamento della tesi prospettata dall'appellante, secondo cui nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia ex art. 64
L.F. farebbe carico al creditore beneficiario della disposizione, ovvero al convenuto, l'onere di provare che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in
quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile.
Al contrario, "in tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto" (in questi termini, Cass., ord., 29.3.2019, n. 8978)
e ciò in ragione del fatto che la natura gratuita dell'atto di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia costituisce, in uno con il suo compimento nel termine dei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, il presupposto costitutivo dell'azione regolata dall'art. 64 l.f., talché la sua dimostrazione non può che far carico all'attore.
Le contrarie massime richiamate dall'appellante (sentenze della S.C. n. 26856/2019 e 4454/2016)
si riferiscono invero alla diversa fattispecie relativa all'adempimento di un debito altrui da parte del soggetto poi dichiarato fallito: in tali ipotesi, “mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione,
un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore;
pertanto,
nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile” (in questi termini, la citata pronuncia n. 26856/2019).
All'evidenza, la fattispecie cui si riferiscono le pronunce richiamate dall'appellante è del tutto eterogenea rispetto alla vicenda oggetto di causa, nel cui ambito la configurabilità dell'ipotesi di pagamento del debito di un terzo non è stata nemmeno evocata dalla curatela.
Parte_1Tanto premesso in astratto, il non ha assolto all'onere probatorio allo stesso facente capo, non avendo fornito la prova di uno dei fatti costitutivi dell'azione, ovvero appunto della gratuità dei pagamenti impugnati.
Non si possono invero che ribadire, in questa sede, le corrette considerazioni svolte dal primo
Giudice, che ha evidenziato come la curatela si sia limitata a fornire la prova dell'esecuzione dei pagamenti di cui chiede dichiararsi l'inefficacia, nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, senza null'altro dimostrare.
In dettaglio, l'assunto che a fronte dei suddetti pagamenti non risultasse nelle scritture contabili della società fallita alcuna controprestazione in favore della Pt_1 in bonis, dal quale l'odierna appellante desume la gratuità di tali pagamenti, è rimasto al rango di mera allegazione, per la semplice considerazione che la curatela non ha prodotto le scritture contabili della società. Per l'effetto, a fronte della contestazione della circostanza da parte della convenuta, la quale costituendosi in giudizio aveva sostenuto che i pagamenti costituissero il corrispettivo di forniture alimentari effettuate in favore di Pt_1 parte attrice avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva assenza di corrispettivo, prova che avrebbe appunto potuto fornire mediante la produzione delle menzionate scritture contabili o deducendo prove orali.
Né in contrario giova rilevare il difetto di valore probatorio delle fatture esibite dalla convenuta,
in quanto prive di data certa e come tali non opponibili alla curatela, posto che, pur essendo la conclusione condivisibile, non incombeva alla convenuta l'onere di dimostrare l'esistenza di una controprestazione, bensì come detto al Parte_1 a fronte dell'avversa contestazione circa
,
l'assenza di controprestazione, quello di dimostrare la gratuità degli atti oggetto della domanda di inefficacia.
Tanto premesso quanto al motivo afferente al riparto dell'onere probatorio, non si condivide neppure l'ulteriore censura relativa alla pretesa violazione delle norme in tema di prova presuntiva.
Gli elementi di giudizio addotti dalla curatela a fondamento dell'allegata gratuità dei pagamenti non appaiono invero dotati del valore indiziario ad essi attribuito dall'appellante.
La mera coincidenza della persona fisica dell'amministratore di Parte 1 in bonis e di CP_1 non può assumere,di per sé sola, alcuna valenza indiziaria della gratuità delle disposizioni patrimoniali per cui è causa.
Né in tal senso soccorre il riferimento alla sentenza che ha definito in primo grado l'azione di responsabilità intentata dalla curatela nei confronti dell'ex amministratore di Controparte_5
con la quale, per quanto qui interessi, il convenuto è stato condannato al risarcimento dei danni per complessivi euro 97.210,93, importo pari ad una serie di pagamenti eseguiti da Pt_1 in bonis nei confronti di diverse società (tra le quali CP_1 ritenuti illegittimi sia in ragione della mancata prova, da parte del convenuto, dell'esecuzione di controprestazioni, sia in ragione della loro natura preferenziale, essendo intervenuti in un momento in cui la società versava in una situazione debitoria che non poteva essere fronteggiata con le risorse disponibili (si rimanda al doc. prodotto sub 3 nel fascicolo di parte appellante).
Ebbene, in disparte le circostanze che la pronuncia è stata prodotta in pendenza di giudizio
(all'udienza di precisazione delle conclusioni) da parte del convenuto, e non già dall'attrice a sostegno della domanda proposta, che la stessa è stata resa inter alios, ha un diverso oggetto e non risulta essere passata in giudicato, dalla suddetta sentenza non possono essere tratti elementi di giudizio idonei a fondare la prova dei presupposti dell'azione ex art. 64 l.f., dovendo anche sotto questo profilo essere condivise le considerazioni svolte dal Tribunale.
Nella motivazione della pronuncia è infatti contenuto un generico riferimento ad una serie di pagamenti, del complessivo importo di euro 97.210,93, eseguiti in favore di quattro società; in assenza di alcun elemento di giudizio atto a consentire a questa Corte di evincere il dettaglio dei pagamenti in oggetto, e dunque desumere quali di essi e per quali importi fossero stati eseguiti in favore di CP_1 non è dato inferire che i due pagamenti oggetto di causa fossero ricompresi tra quelli indiscriminatamente menzionati nella richiamata pronuncia.
Contrariamente a quanto ventilato dall'appellante in sede di scritti conclusivi, infatti, nella suddetta pronuncia non è stato affatto indicato che tutti i pagamenti eseguiti da Pt_1 nei confronti (per quanto qui interessi) di CP_1 nel corso dell'anno 2014 fossero privi di causa, ma al contrario rilevato che “la procedura attrice (aveva)... addebitato al Per_1 di aver effettuato, nell'anno
2014, in favore di società al medesimo collegate, dei pagamenti (i.e. alcuni pagamenti) di cui non risultava alcuna giustificazione".
Che in questa serie di pagamenti eseguiti nei confronti di quattro diverse società fossero compresi i due atti dispositivi per cui è causa non risulta, come detto, prova.
Infine, il fatto che il primo Giudice abbia dato "scarsissimo peso alla prova dell'avvenuto pagamento della somma totale di € 17.502,00 il 26 settembre 2014, nonostante dimostrasse il compimento dell'atto nel periodo sospetto", è del tutto irrilevante, posto che il compimento dell'atto entro i due anni anteriori al fallimento, se disgiunto dalla prova della sua gratuità, è privo di alcuna rilevanza ai fini del giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Nulla è a statuire in punto spese, stante la contumacia dell'appellata.
Deve infine essere accertata, agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. spese di giustizia,
la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, in capo all'appellante (nel caso sopravvenissero fondi sufficienti a far fronte alle spese di lite, essendo al momento il AL ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n.
6907/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellata;
3. accerta la debenza, a carico dell'appellato, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Dieto Rosario Antonio Pinto Presidente
Consigliere rel. dott. Elena Gelato
Consigliere dott. Maria Aversano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6907/2020, pendente
TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Testa per delega in atti, giuste autorizzazioni del G.D. in data 25 novembre e
11 dicembre 2020
appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 (C.F. P.IVA_2
,
contumace appellata Oggetto: azione di inefficacia ex art. 64 1.f.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 L.F., l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori e del dei pagamenti di € 16.001,00 e di € 1.501,00 eseguiti dalla Parte_1 in bonis inParte_1
favore della CP_1 in data 26 settembre 2014 e, per l'effetto, revocarli e condannare la Controparte_1
alla restituzione della somma totale di € 17.502,00, oltre ad interessi dalla domanda. Con vittoria
[...]
di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 2104/20 emessa dal Tribunale di Latina in Il Parte 1
data 16 novembre 2020, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta, volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia ai sensi dell'art. 64 1.f. dei pagamenti eseguiti a titolo gratuito in favore di CP_1 per complessivi euro 17.502,00, e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma.
L'appellante, con l'unico complesso motivo di gravame, ha lamentato la violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio in relazione all'azione di cui all'art. 64 l.f., la violazione ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2727 e ss.
c.c. in materia di presunzioni ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
A tal fine ha in primo luogo evidenziato come il Tribunale avesse errato nel ritenere che spettasse al Parte_1 l'onere di provare la gratuità dei pagamenti oggetto della domanda di inefficacia ex art. 64 L.F., posto che, secondo la pacifica giurisprudenza in materia, incomberebbe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile. Per l'effetto, secondo la prospettazione dell'appellante, il Parte_1 sarebbe onerato solo di
provare l'esistenza del pagamento oggetto della domanda di inefficacia ed il suo compimento nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, il che era stato dimostrato dalla curatela.
In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'attore aveva fornito elementi indiziari a supporto della domanda, quali:
la circostanza che il signor Persona_1 ex amministratore della fallita, fosse anche i)
,
amministratore della beneficiaria Elledi;
le risultanze di cui alla sentenza con la quale era stata definita la domanda ex art. 146
1.f. proposta nei confronti dello stesso Per_1, il quale era stato condannato a
,corrispondere al Parte_1 a titolo di risarcimento del danno, la somma di €
97.210,93, pari ai pagamenti illegittimamente eseguiti nel corso del 2014, quale amministratore della Parte_1 in favore di una serie di società a lui riconducibili fra le quali era compresa anche CP_1 (oltre a Controparte_2 Controparte_3 e
CP_4
,ritualmente evocata in giudizio mediante notifica a mezzo La società Controparte_1
PEC nei confronti del procuratore che la assisteva in primo grado, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace.
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Preliminarmente, in diritto, deve essere escluso il fondamento della tesi prospettata dall'appellante, secondo cui nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia ex art. 64
L.F. farebbe carico al creditore beneficiario della disposizione, ovvero al convenuto, l'onere di provare che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in
quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile.
Al contrario, "in tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto" (in questi termini, Cass., ord., 29.3.2019, n. 8978)
e ciò in ragione del fatto che la natura gratuita dell'atto di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia costituisce, in uno con il suo compimento nel termine dei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, il presupposto costitutivo dell'azione regolata dall'art. 64 l.f., talché la sua dimostrazione non può che far carico all'attore.
Le contrarie massime richiamate dall'appellante (sentenze della S.C. n. 26856/2019 e 4454/2016)
si riferiscono invero alla diversa fattispecie relativa all'adempimento di un debito altrui da parte del soggetto poi dichiarato fallito: in tali ipotesi, “mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione,
un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore;
pertanto,
nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile” (in questi termini, la citata pronuncia n. 26856/2019).
All'evidenza, la fattispecie cui si riferiscono le pronunce richiamate dall'appellante è del tutto eterogenea rispetto alla vicenda oggetto di causa, nel cui ambito la configurabilità dell'ipotesi di pagamento del debito di un terzo non è stata nemmeno evocata dalla curatela.
Parte_1Tanto premesso in astratto, il non ha assolto all'onere probatorio allo stesso facente capo, non avendo fornito la prova di uno dei fatti costitutivi dell'azione, ovvero appunto della gratuità dei pagamenti impugnati.
Non si possono invero che ribadire, in questa sede, le corrette considerazioni svolte dal primo
Giudice, che ha evidenziato come la curatela si sia limitata a fornire la prova dell'esecuzione dei pagamenti di cui chiede dichiararsi l'inefficacia, nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, senza null'altro dimostrare.
In dettaglio, l'assunto che a fronte dei suddetti pagamenti non risultasse nelle scritture contabili della società fallita alcuna controprestazione in favore della Pt_1 in bonis, dal quale l'odierna appellante desume la gratuità di tali pagamenti, è rimasto al rango di mera allegazione, per la semplice considerazione che la curatela non ha prodotto le scritture contabili della società. Per l'effetto, a fronte della contestazione della circostanza da parte della convenuta, la quale costituendosi in giudizio aveva sostenuto che i pagamenti costituissero il corrispettivo di forniture alimentari effettuate in favore di Pt_1 parte attrice avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva assenza di corrispettivo, prova che avrebbe appunto potuto fornire mediante la produzione delle menzionate scritture contabili o deducendo prove orali.
Né in contrario giova rilevare il difetto di valore probatorio delle fatture esibite dalla convenuta,
in quanto prive di data certa e come tali non opponibili alla curatela, posto che, pur essendo la conclusione condivisibile, non incombeva alla convenuta l'onere di dimostrare l'esistenza di una controprestazione, bensì come detto al Parte_1 a fronte dell'avversa contestazione circa
,
l'assenza di controprestazione, quello di dimostrare la gratuità degli atti oggetto della domanda di inefficacia.
Tanto premesso quanto al motivo afferente al riparto dell'onere probatorio, non si condivide neppure l'ulteriore censura relativa alla pretesa violazione delle norme in tema di prova presuntiva.
Gli elementi di giudizio addotti dalla curatela a fondamento dell'allegata gratuità dei pagamenti non appaiono invero dotati del valore indiziario ad essi attribuito dall'appellante.
La mera coincidenza della persona fisica dell'amministratore di Parte 1 in bonis e di CP_1 non può assumere,di per sé sola, alcuna valenza indiziaria della gratuità delle disposizioni patrimoniali per cui è causa.
Né in tal senso soccorre il riferimento alla sentenza che ha definito in primo grado l'azione di responsabilità intentata dalla curatela nei confronti dell'ex amministratore di Controparte_5
con la quale, per quanto qui interessi, il convenuto è stato condannato al risarcimento dei danni per complessivi euro 97.210,93, importo pari ad una serie di pagamenti eseguiti da Pt_1 in bonis nei confronti di diverse società (tra le quali CP_1 ritenuti illegittimi sia in ragione della mancata prova, da parte del convenuto, dell'esecuzione di controprestazioni, sia in ragione della loro natura preferenziale, essendo intervenuti in un momento in cui la società versava in una situazione debitoria che non poteva essere fronteggiata con le risorse disponibili (si rimanda al doc. prodotto sub 3 nel fascicolo di parte appellante).
Ebbene, in disparte le circostanze che la pronuncia è stata prodotta in pendenza di giudizio
(all'udienza di precisazione delle conclusioni) da parte del convenuto, e non già dall'attrice a sostegno della domanda proposta, che la stessa è stata resa inter alios, ha un diverso oggetto e non risulta essere passata in giudicato, dalla suddetta sentenza non possono essere tratti elementi di giudizio idonei a fondare la prova dei presupposti dell'azione ex art. 64 l.f., dovendo anche sotto questo profilo essere condivise le considerazioni svolte dal Tribunale.
Nella motivazione della pronuncia è infatti contenuto un generico riferimento ad una serie di pagamenti, del complessivo importo di euro 97.210,93, eseguiti in favore di quattro società; in assenza di alcun elemento di giudizio atto a consentire a questa Corte di evincere il dettaglio dei pagamenti in oggetto, e dunque desumere quali di essi e per quali importi fossero stati eseguiti in favore di CP_1 non è dato inferire che i due pagamenti oggetto di causa fossero ricompresi tra quelli indiscriminatamente menzionati nella richiamata pronuncia.
Contrariamente a quanto ventilato dall'appellante in sede di scritti conclusivi, infatti, nella suddetta pronuncia non è stato affatto indicato che tutti i pagamenti eseguiti da Pt_1 nei confronti (per quanto qui interessi) di CP_1 nel corso dell'anno 2014 fossero privi di causa, ma al contrario rilevato che “la procedura attrice (aveva)... addebitato al Per_1 di aver effettuato, nell'anno
2014, in favore di società al medesimo collegate, dei pagamenti (i.e. alcuni pagamenti) di cui non risultava alcuna giustificazione".
Che in questa serie di pagamenti eseguiti nei confronti di quattro diverse società fossero compresi i due atti dispositivi per cui è causa non risulta, come detto, prova.
Infine, il fatto che il primo Giudice abbia dato "scarsissimo peso alla prova dell'avvenuto pagamento della somma totale di € 17.502,00 il 26 settembre 2014, nonostante dimostrasse il compimento dell'atto nel periodo sospetto", è del tutto irrilevante, posto che il compimento dell'atto entro i due anni anteriori al fallimento, se disgiunto dalla prova della sua gratuità, è privo di alcuna rilevanza ai fini del giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Nulla è a statuire in punto spese, stante la contumacia dell'appellata.
Deve infine essere accertata, agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. spese di giustizia,
la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, in capo all'appellante (nel caso sopravvenissero fondi sufficienti a far fronte alle spese di lite, essendo al momento il AL ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n.
6907/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellata;
3. accerta la debenza, a carico dell'appellato, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto