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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3695 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BLASIMME CLAUDIO, giusta procura in atti.
Parte attrice
E
(C.F.: ), società Controparte_1 P.IVA_1 sottoposta ad amministrazione giudiziaria, in persona dei suoi amministratori pro tempore e per essi, gli Amministratori Giudiziari dott.ssa dott. e avv. Orlando Controparte_2 Controparte_3
Maria Gangemi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Carla
Buffon, Adriana Siclari e Fabrizio Scotto, giusta procura in atti.
Parte convenuta
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da separate note ex art.127 ter c.p.c.
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava Parte_1 in lite, innanzi l'intestato Tribunale, la per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'on. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità della parte convenuta;
in via preliminare, disporre il sequestro conservativo del terreno in questione e di tutti i beni che ivi si trovano;
accogliere integralmente la domanda e dichiarare il Contratto di
Permuta Immobiliare stipulato in data 12/04/2016, Notaio Dott. in Reggio Calabria, Rep. N. 12.302, Racc. n. 8317, Persona_1 nullo e privo di effetto, per inadempienza della stipulante
[...]
in persona de legale responsabile pro tempore ( Controparte_1 art. 1453 C.C.) ; disporre la restituzione alla sig.ra della Parte_1 piena proprietà del terreno identificato in Catasto Terreni di Reggio
Calabria- Sezione di Gallina, fogli di mappa 27, particella originale n.
514, frazionata nelle particelle 2008 e 1995/2022, con diritto di accessione ( art.934 C.C.) e pieno possesso e piena proprietà di tutti i beni , mobili ed immobili, che ivi si trovano, anche a titolo di risarcimento del danno arrecato per l'avvenuta inadempienza;
dichiarare, ex tunc ( art.1458 C.C) nulli e privi di effetto tutti i contratti, cessioni e servitù, messi in essere dalla con Controparte_1 terzi, a qualunque titolo, nonché di cessione di diritti e di beni posti nel terreno de quo;
con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa, oltre
IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore intestatario, ex art 93 c.p.c.”. A sostegno della propria domanda esponeva di essere comproprietaria per una quota di un quarto indiviso, con il sig.
[...]
, di un terreno censito in Catasto Terreni di Reggio Parte_2
Calabria – Sezione di Gallina, foglio di mappa 27, particella 514, frazionata nelle particelle 2008 ed altre, dalla 1995 alla 2022.
Deduceva che, in data 12/04/2016, aveva stipulato “contratto di
2 permuta immobiliare”, in Notar di Reggio Calabria (Rep. n. Per_1
12.302, Racc. n. 8317), attraverso il quale il predetto terreno era concesso in permuta alla la quale aveva in Controparte_1 progetto la costruzione di unità immobiliari abitative e si era impegnata a consegnare entro il mese di marzo del 2019, numero quattro alloggi residenziali di circa cinquanta metri quadrati ciascuno, posti al piano primo di maggior fabbricato, completamente rifiniti e provvisti di certificazione amministrativa di abitabilità come da legge, oltre un locale garage-autorimessa posto al piano terra dello stesso fabbricato
(lotto C). Evidenziava che detto contratto, inoltre, prevedeva - in caso di impedimento o forza maggiore, eventuali ritardi superiori ai novanta giorni, una penale a carico della società (complessiva di € 100), alla sola di € 50,00; veniva, inoltre, previsto che in caso di “cause Pt_1 di forza maggiore che non permettano il rispetto del termine del completamento definitivo delle unità immobiliari da trasferire di proporre … la cessione in permuta di altre unità immobiliari equivalenti per tipologia e valore in alternativa alle unità immobiliari oggetto della presente permuta”.
Deduceva che erano trascorsi tutti i termini in mora specificati senza che la avesse adempiuto, nonostante i ripetuti Controparte_1 solleciti, agli obblighi contrattuali. Per tali motivi chiedeva che venisse dichiarato nullo e privo di effetti, per inadempimento, il contratto di permuta, e che venisse ordinata la restituzione dell'immobile e dichiarata la nullità di eventuali atti posti in essere dalla convenuta sul predetto immobile.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, del 21.01.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale premetteva che, in data 3 agosto 2019, il Tribunale di Reggio
Calabria, -nell'ambito del Proc. Pen. R.G.N.R. n. 5288/Mod. 21DDA -
70/2019 R.G.GIP r 64/2018 R OCC DDA-, aveva emesso Ordinanza di
Convalida del sequestro preventivo d'urgenza disposto dal Pubblico
Ministero, ed aveva ordinato il sequestro preventivo del 100% delle 3 quote sociali e del relativo patrimonio aziendale di dieci società, tra cui la Controparte_1
Deduceva che, tale provvedimento ablativo, regolarmente iscritto alla camera di commercio e, quindi, perfettamente conoscibile a terzi, aveva come immediata conseguenza l'applicazione della disciplina prevista dal D.lgs 159/2011 (cd. Codice Antimafia) e in particolare, dell'art. 55 d.lgs 159/11 il quale afferma che “a seguito del sequestro, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive, ed i beni eventualmente già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dagli amministratori giudiziari”.
Eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, poiché l'attrice non aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatorio.
Nel merito, evidenziava di aver completato lo stato “rustico” delle unità immobiliari sin dal 09 gennaio 2018, sicché la domanda di nullità dell'atto di permuta per il presunto inadempimento era destituita di ogni fondamento. Contestava l'addotto ritardo nel completamento dei lavori adducendo che, in data 29 marzo 2019, nell'imminenza della scadenza del termine previsto per la consegna degli alloggi fissata nel contratto di permuta (ossia 31 marzo 2019), aveva presentato all'ufficio unico per l'edilizia del Comune di Reggio Calabria una
“Richiesta Di Proroga Dei Termini Di Ultimazione Lavori Del Premesso
Di Costruire ai sensi art. 15 D.P.R. 06/06/2001 n. 380” con la quale aveva chiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 12 mesi. Eccepiva che, dal tenore di detta istanza, nonché dalla relazione esplicativa allegata, le opere, di cui al permesso di costruire n. 13 del
29 febbraio 2016, iniziate in data 04/04/2016 (fase di cantierizzazione)
e in data 12/05/2016 (fase di esecuzione), non sarebbero state ultimate entro il termine di scadenza fissato in quanto: “Trattasi di un'opera di edilizia residenziale e commerciale costituita da 4 corpi di
4 fabbrica, per cui la mole di lavoro è risultata considerevole e non è stato possibile ultimare nei tre anni lavorativi previsti dal permesso di costruire l'intera opera edilizia”. Deduceva, inoltre, che ulteriore causa di impedimento o forza maggiore era da considerarsi il sequestro preventivo penale, che aveva determinato l'immediata sospensione degli affidamenti bancari e dei contratti di sub-appalto per le opere di completamento e gli impianti.
Tanto premesso, deduceva che, rispetto al termine previsto
(31.03.2019) gli impedimenti e/o le cause di forza maggiore, come documentate, consentivano di ritenere giustificato il ritardo di complessivi 152 giorni, di cui 42 giorni effettivi (30 giorni lavorativi), per guasti agli strumenti indispensabili di lavoro (gru); 32 giorni effettivi (25 giornate lavorative) per eventi meteorologici che hanno impedito le lavorazioni ed 80 giorni per il sequestro penale.
Chiedeva da ultimo, che l'attrice fosse condannata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta equa dal decidente, in quanto la domanda attorea si appalesava manifestamente infondata.
Con memoria ex art 183 c VI c.p.c. n. 1, l'attrice evidenziava che in data 14/05/2021 era entrata nel possesso delle unità abitative per cui era causa, ricevendone le chiavi, e che dal sopravvenuto accadimento derivava, dunque, una modificazione della propria situazione giuridica.
Ed infatti, oltre a mantenere la proprietà automaticamente acquisita dal completamento dello stato rustico delle opere, adesso, ne aveva appreso il pieno possesso e poteva liberamente goderne. Per cui, venuto meno il petitum primariamente avanzato nell'atto di citazione
(nullità del contratto di permuta immobiliare stipulato in data
12/04/2016), rimaneva la questione inerente al ritardo della consegna ed al conseguente risarcimento del danno. Formulava pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità della parte
5 convenuta; - dichiarare l'inesatto adempimento contrattuale per responsabilità solidale della e della Controparte_1
Amministrazione Giudiziaria, riguardo il ritardo nella consegna materiale degli immobili oggetto del contratto di permuta immobiliare stipulato dinnanzi al Notaio Dott. in Reggio Calabria, Persona_1
Rep. n. 12.302, Racc. n. 8317; - condannare la parte convenuta al pagamento a favore della sig.ra di € 50 per ogni giorno Parte_1 di ritardo dal 01/04/2019, così come specificato nell'art 12 del contratto di permuta pari ad € 40.250,00 oltre quanto di legge;
- condannare, altresì, la parte convenuta al risarcimento del danno per la mala gestio del rapporto contrattuale ai sensi dell'art 1218 C.C., con importo pari al valore della permuta e/o da valutarsi in modo equitativo
e secondo il giusto convincimento del giudicante;
- in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore intestatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria di replica, ex art 183 c.VI c.p.c n 2 del 18.06.2021, la preso atto della rinuncia alle domande di nullità Controparte_1 ed inefficacia del contratto e di risoluzione per asserito inadempimento grave e del diritto di accessione inteso quale risarcimento dei danni, proposte dalla , dichiarava di accettare tale rinuncia, e Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere. Eccepiva l'inammissibilità delle domande nuove, proposte per la prima volta dall'attrice con la memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c., sulle quali dichiarava di non accettare il contraddittorio. In subordine e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente l'asserito ritardo nella consegna degli immobili, eccepiva l'improponibilità, improseguibilità e/o improcedibilità del giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria, in ragione dell'incompetenza funzionale del Tribunale in sede civile ex artt. 52 e
57-59 e ss. del D.lgs. 159/2011.
Con ordinanza del 04/03/2020 veniva rigettata la domanda di sequestro conservativo ed il giudice istruttore, ritenuta la causa matura 6 per la decisione, rigettava tutte le richieste istruttorie ed all'udienza del
15/04/2025 assumeva la causa in decisione.
2.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione, atteso che l'azione giudiziaria in esame non rientra nell'ambito della mediazione obbligatoria.
Nel merito, la domanda di parte attrice è inammissibile per i motivi di seguito indicati.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha inteso promuovere un'azione di risoluzione del contratto di permuta stipulato in data 12/04/2016 con la con condanna di Controparte_1 quest'ultima alla restituzione del terreno identificato in Catasto Terreni di Reggio Calabria- Sezione di Gallina, fogli di mappa 27, particella originale n. 514, frazionata nelle particelle 2008 e 1995/2022, con diritto di accessione ( art.934 C.C.) e pieno possesso e piena proprietà di tutti i beni , mobili ed immobili, che ivi si trovano, anche a titolo di risarcimento del danno arrecato per l'avvenuta inadempienza.
Con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. l'attrice – avendo ricevuto in consegna gli immobili promessi in cambio dei terreni ceduti in permuta - ha dichiarato di rinunciare alla predetta domanda di risoluzione del contratto, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per il ritardo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da patre della
[...]
quest'ultima con memoria di replica, del 18.06.2021, Controparte_1 ha dichiarato di accettare la rinuncia, eccependo l'inammissibilità della nuova e diversa domanda di risarcimento danni per inadempimento.
Orbene, è evidente che la rinuncia alla domanda di risoluzione del contratto di permuta e di accessione ai beni presenti nel terreno oggetto di permuta e la relativa accettazione di parte convenuta hanno determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento a tale domanda.
7 Con riferimento alla successiva domanda di risarcimento danni per ritardo nell'adempimento, questo giudicante ritiene che l'eccezione di inammissibilità dedotta da parte convenuta sia fondata.
È di palmare evidenza che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e la domanda di risarcimento danni per ritardato adempimento hanno ad oggetto petitum e causa petendi completamente diversi, con la conseguenza che si prospetta nel caso di specie una mutatio libelli inammissibile.
I fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto ed i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di risarcimento danni per tardivo adempimento sono, infatti, completamente diversi;
nel primo caso si deduce il grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto, nel secondo caso si deduce un mero ritardo nell'esecuzione del contratto.
Sul punto si veda anche Sez. 2, Sentenza n. 870 del 23/01/2012 (Rv.
621227 - 01) secondo la quale : “è principio consolidato che nel giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali.
In definitiva la nuova domanda giudiziale deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c.
8 Quest'ultima, infatti, rinunciando alla domanda originaria ha proposto una nuova e diversa domanda giudiziale, nonostante le chiare preclusioni processuali sul punto. L'azione giudiziaria in oggetto si è, quindi, risolta in un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, aumentando il volume del contenzioso e, conseguentemente, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta.
Parte attrice va, pertanto, condannata ex art.96 comma 3 c.p.c. al pagamento a favore della convenuta dell'ulteriore somma, equitativamente determinata, di € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. Liborio Fazzi, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere riguardo alle domande formulate nell'interesse di parte attrice nell'atto di citazione;
2) DICHIARA inammissibili le domande formulate nell'interesse di parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.;
3) AN parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 11.229,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4) AN altresì parte attrice, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore di parte convenuta della somma di € 5.000,00.
Così deciso in Reggio Calabria il 12/05/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3695 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BLASIMME CLAUDIO, giusta procura in atti.
Parte attrice
E
(C.F.: ), società Controparte_1 P.IVA_1 sottoposta ad amministrazione giudiziaria, in persona dei suoi amministratori pro tempore e per essi, gli Amministratori Giudiziari dott.ssa dott. e avv. Orlando Controparte_2 Controparte_3
Maria Gangemi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Carla
Buffon, Adriana Siclari e Fabrizio Scotto, giusta procura in atti.
Parte convenuta
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da separate note ex art.127 ter c.p.c.
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava Parte_1 in lite, innanzi l'intestato Tribunale, la per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'on. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità della parte convenuta;
in via preliminare, disporre il sequestro conservativo del terreno in questione e di tutti i beni che ivi si trovano;
accogliere integralmente la domanda e dichiarare il Contratto di
Permuta Immobiliare stipulato in data 12/04/2016, Notaio Dott. in Reggio Calabria, Rep. N. 12.302, Racc. n. 8317, Persona_1 nullo e privo di effetto, per inadempienza della stipulante
[...]
in persona de legale responsabile pro tempore ( Controparte_1 art. 1453 C.C.) ; disporre la restituzione alla sig.ra della Parte_1 piena proprietà del terreno identificato in Catasto Terreni di Reggio
Calabria- Sezione di Gallina, fogli di mappa 27, particella originale n.
514, frazionata nelle particelle 2008 e 1995/2022, con diritto di accessione ( art.934 C.C.) e pieno possesso e piena proprietà di tutti i beni , mobili ed immobili, che ivi si trovano, anche a titolo di risarcimento del danno arrecato per l'avvenuta inadempienza;
dichiarare, ex tunc ( art.1458 C.C) nulli e privi di effetto tutti i contratti, cessioni e servitù, messi in essere dalla con Controparte_1 terzi, a qualunque titolo, nonché di cessione di diritti e di beni posti nel terreno de quo;
con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa, oltre
IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore intestatario, ex art 93 c.p.c.”. A sostegno della propria domanda esponeva di essere comproprietaria per una quota di un quarto indiviso, con il sig.
[...]
, di un terreno censito in Catasto Terreni di Reggio Parte_2
Calabria – Sezione di Gallina, foglio di mappa 27, particella 514, frazionata nelle particelle 2008 ed altre, dalla 1995 alla 2022.
Deduceva che, in data 12/04/2016, aveva stipulato “contratto di
2 permuta immobiliare”, in Notar di Reggio Calabria (Rep. n. Per_1
12.302, Racc. n. 8317), attraverso il quale il predetto terreno era concesso in permuta alla la quale aveva in Controparte_1 progetto la costruzione di unità immobiliari abitative e si era impegnata a consegnare entro il mese di marzo del 2019, numero quattro alloggi residenziali di circa cinquanta metri quadrati ciascuno, posti al piano primo di maggior fabbricato, completamente rifiniti e provvisti di certificazione amministrativa di abitabilità come da legge, oltre un locale garage-autorimessa posto al piano terra dello stesso fabbricato
(lotto C). Evidenziava che detto contratto, inoltre, prevedeva - in caso di impedimento o forza maggiore, eventuali ritardi superiori ai novanta giorni, una penale a carico della società (complessiva di € 100), alla sola di € 50,00; veniva, inoltre, previsto che in caso di “cause Pt_1 di forza maggiore che non permettano il rispetto del termine del completamento definitivo delle unità immobiliari da trasferire di proporre … la cessione in permuta di altre unità immobiliari equivalenti per tipologia e valore in alternativa alle unità immobiliari oggetto della presente permuta”.
Deduceva che erano trascorsi tutti i termini in mora specificati senza che la avesse adempiuto, nonostante i ripetuti Controparte_1 solleciti, agli obblighi contrattuali. Per tali motivi chiedeva che venisse dichiarato nullo e privo di effetti, per inadempimento, il contratto di permuta, e che venisse ordinata la restituzione dell'immobile e dichiarata la nullità di eventuali atti posti in essere dalla convenuta sul predetto immobile.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, del 21.01.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale premetteva che, in data 3 agosto 2019, il Tribunale di Reggio
Calabria, -nell'ambito del Proc. Pen. R.G.N.R. n. 5288/Mod. 21DDA -
70/2019 R.G.GIP r 64/2018 R OCC DDA-, aveva emesso Ordinanza di
Convalida del sequestro preventivo d'urgenza disposto dal Pubblico
Ministero, ed aveva ordinato il sequestro preventivo del 100% delle 3 quote sociali e del relativo patrimonio aziendale di dieci società, tra cui la Controparte_1
Deduceva che, tale provvedimento ablativo, regolarmente iscritto alla camera di commercio e, quindi, perfettamente conoscibile a terzi, aveva come immediata conseguenza l'applicazione della disciplina prevista dal D.lgs 159/2011 (cd. Codice Antimafia) e in particolare, dell'art. 55 d.lgs 159/11 il quale afferma che “a seguito del sequestro, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive, ed i beni eventualmente già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dagli amministratori giudiziari”.
Eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, poiché l'attrice non aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatorio.
Nel merito, evidenziava di aver completato lo stato “rustico” delle unità immobiliari sin dal 09 gennaio 2018, sicché la domanda di nullità dell'atto di permuta per il presunto inadempimento era destituita di ogni fondamento. Contestava l'addotto ritardo nel completamento dei lavori adducendo che, in data 29 marzo 2019, nell'imminenza della scadenza del termine previsto per la consegna degli alloggi fissata nel contratto di permuta (ossia 31 marzo 2019), aveva presentato all'ufficio unico per l'edilizia del Comune di Reggio Calabria una
“Richiesta Di Proroga Dei Termini Di Ultimazione Lavori Del Premesso
Di Costruire ai sensi art. 15 D.P.R. 06/06/2001 n. 380” con la quale aveva chiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 12 mesi. Eccepiva che, dal tenore di detta istanza, nonché dalla relazione esplicativa allegata, le opere, di cui al permesso di costruire n. 13 del
29 febbraio 2016, iniziate in data 04/04/2016 (fase di cantierizzazione)
e in data 12/05/2016 (fase di esecuzione), non sarebbero state ultimate entro il termine di scadenza fissato in quanto: “Trattasi di un'opera di edilizia residenziale e commerciale costituita da 4 corpi di
4 fabbrica, per cui la mole di lavoro è risultata considerevole e non è stato possibile ultimare nei tre anni lavorativi previsti dal permesso di costruire l'intera opera edilizia”. Deduceva, inoltre, che ulteriore causa di impedimento o forza maggiore era da considerarsi il sequestro preventivo penale, che aveva determinato l'immediata sospensione degli affidamenti bancari e dei contratti di sub-appalto per le opere di completamento e gli impianti.
Tanto premesso, deduceva che, rispetto al termine previsto
(31.03.2019) gli impedimenti e/o le cause di forza maggiore, come documentate, consentivano di ritenere giustificato il ritardo di complessivi 152 giorni, di cui 42 giorni effettivi (30 giorni lavorativi), per guasti agli strumenti indispensabili di lavoro (gru); 32 giorni effettivi (25 giornate lavorative) per eventi meteorologici che hanno impedito le lavorazioni ed 80 giorni per il sequestro penale.
Chiedeva da ultimo, che l'attrice fosse condannata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta equa dal decidente, in quanto la domanda attorea si appalesava manifestamente infondata.
Con memoria ex art 183 c VI c.p.c. n. 1, l'attrice evidenziava che in data 14/05/2021 era entrata nel possesso delle unità abitative per cui era causa, ricevendone le chiavi, e che dal sopravvenuto accadimento derivava, dunque, una modificazione della propria situazione giuridica.
Ed infatti, oltre a mantenere la proprietà automaticamente acquisita dal completamento dello stato rustico delle opere, adesso, ne aveva appreso il pieno possesso e poteva liberamente goderne. Per cui, venuto meno il petitum primariamente avanzato nell'atto di citazione
(nullità del contratto di permuta immobiliare stipulato in data
12/04/2016), rimaneva la questione inerente al ritardo della consegna ed al conseguente risarcimento del danno. Formulava pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità della parte
5 convenuta; - dichiarare l'inesatto adempimento contrattuale per responsabilità solidale della e della Controparte_1
Amministrazione Giudiziaria, riguardo il ritardo nella consegna materiale degli immobili oggetto del contratto di permuta immobiliare stipulato dinnanzi al Notaio Dott. in Reggio Calabria, Persona_1
Rep. n. 12.302, Racc. n. 8317; - condannare la parte convenuta al pagamento a favore della sig.ra di € 50 per ogni giorno Parte_1 di ritardo dal 01/04/2019, così come specificato nell'art 12 del contratto di permuta pari ad € 40.250,00 oltre quanto di legge;
- condannare, altresì, la parte convenuta al risarcimento del danno per la mala gestio del rapporto contrattuale ai sensi dell'art 1218 C.C., con importo pari al valore della permuta e/o da valutarsi in modo equitativo
e secondo il giusto convincimento del giudicante;
- in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore intestatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria di replica, ex art 183 c.VI c.p.c n 2 del 18.06.2021, la preso atto della rinuncia alle domande di nullità Controparte_1 ed inefficacia del contratto e di risoluzione per asserito inadempimento grave e del diritto di accessione inteso quale risarcimento dei danni, proposte dalla , dichiarava di accettare tale rinuncia, e Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere. Eccepiva l'inammissibilità delle domande nuove, proposte per la prima volta dall'attrice con la memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c., sulle quali dichiarava di non accettare il contraddittorio. In subordine e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente l'asserito ritardo nella consegna degli immobili, eccepiva l'improponibilità, improseguibilità e/o improcedibilità del giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria, in ragione dell'incompetenza funzionale del Tribunale in sede civile ex artt. 52 e
57-59 e ss. del D.lgs. 159/2011.
Con ordinanza del 04/03/2020 veniva rigettata la domanda di sequestro conservativo ed il giudice istruttore, ritenuta la causa matura 6 per la decisione, rigettava tutte le richieste istruttorie ed all'udienza del
15/04/2025 assumeva la causa in decisione.
2.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione, atteso che l'azione giudiziaria in esame non rientra nell'ambito della mediazione obbligatoria.
Nel merito, la domanda di parte attrice è inammissibile per i motivi di seguito indicati.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha inteso promuovere un'azione di risoluzione del contratto di permuta stipulato in data 12/04/2016 con la con condanna di Controparte_1 quest'ultima alla restituzione del terreno identificato in Catasto Terreni di Reggio Calabria- Sezione di Gallina, fogli di mappa 27, particella originale n. 514, frazionata nelle particelle 2008 e 1995/2022, con diritto di accessione ( art.934 C.C.) e pieno possesso e piena proprietà di tutti i beni , mobili ed immobili, che ivi si trovano, anche a titolo di risarcimento del danno arrecato per l'avvenuta inadempienza.
Con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. l'attrice – avendo ricevuto in consegna gli immobili promessi in cambio dei terreni ceduti in permuta - ha dichiarato di rinunciare alla predetta domanda di risoluzione del contratto, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per il ritardo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da patre della
[...]
quest'ultima con memoria di replica, del 18.06.2021, Controparte_1 ha dichiarato di accettare la rinuncia, eccependo l'inammissibilità della nuova e diversa domanda di risarcimento danni per inadempimento.
Orbene, è evidente che la rinuncia alla domanda di risoluzione del contratto di permuta e di accessione ai beni presenti nel terreno oggetto di permuta e la relativa accettazione di parte convenuta hanno determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento a tale domanda.
7 Con riferimento alla successiva domanda di risarcimento danni per ritardo nell'adempimento, questo giudicante ritiene che l'eccezione di inammissibilità dedotta da parte convenuta sia fondata.
È di palmare evidenza che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e la domanda di risarcimento danni per ritardato adempimento hanno ad oggetto petitum e causa petendi completamente diversi, con la conseguenza che si prospetta nel caso di specie una mutatio libelli inammissibile.
I fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto ed i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di risarcimento danni per tardivo adempimento sono, infatti, completamente diversi;
nel primo caso si deduce il grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto, nel secondo caso si deduce un mero ritardo nell'esecuzione del contratto.
Sul punto si veda anche Sez. 2, Sentenza n. 870 del 23/01/2012 (Rv.
621227 - 01) secondo la quale : “è principio consolidato che nel giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali.
In definitiva la nuova domanda giudiziale deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c.
8 Quest'ultima, infatti, rinunciando alla domanda originaria ha proposto una nuova e diversa domanda giudiziale, nonostante le chiare preclusioni processuali sul punto. L'azione giudiziaria in oggetto si è, quindi, risolta in un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, aumentando il volume del contenzioso e, conseguentemente, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta.
Parte attrice va, pertanto, condannata ex art.96 comma 3 c.p.c. al pagamento a favore della convenuta dell'ulteriore somma, equitativamente determinata, di € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. Liborio Fazzi, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere riguardo alle domande formulate nell'interesse di parte attrice nell'atto di citazione;
2) DICHIARA inammissibili le domande formulate nell'interesse di parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.;
3) AN parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 11.229,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4) AN altresì parte attrice, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore di parte convenuta della somma di € 5.000,00.
Così deciso in Reggio Calabria il 12/05/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
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