Cass. civ., sez. I, sentenza 14/07/1971, n. 2293
CASS
Sentenza 14 luglio 1971

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Soltanto il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo ai sensi dell'art 300 cod proc civ e legittimato a dichiarare l'evento stessò se la parte muore o diviene incapace nel giudizio di primo grado senza che l'evento interruttivo venga dichiarato (o certificato nei modi previsti dalla legge nella ipotesi di contumacia) il giudizio di appello si svolge validamente nei confronti del defunto, processualmente considerato tuttora in vita.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/07/1971, n. 2293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2293
    Data del deposito : 14 luglio 1971

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