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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2024, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5343 /2023 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv. FERRARESI Parte_2 C.F._2
ROBERTA e con domicilio eletto presso il suo studio in Villanterio, via Bachelet n°1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Inverno e Monteleone, in data
20/10/2007, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune alla Parte I, n. 2, dell'anno 2007; separati consensualmente con verbale in data 27/01/2023 e relativo decreto di omologa del
03/02/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi Parte_3
e in data 22/10/2007, a Inverno e Monteleone (PV) trascritto nei Registri dello Parte_2
stato civile del Comune di Inverno e Monteleone (PV) parte I serie unica numero 2 ed ordinare di conseguenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2.confermare che il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso Per_1 il padre nella casa coniugale di proprietà di quest'ultimo, sita in Inverno e Monteleone,
[...] n° 1/G facendosi carico del suo mantenimento;
la IGa potrà CP_1 Parte_2 tenere con sé il figlio presso la propria abitazione liberamente, tutti i giorni, anche con pernottamento nel rispetto degli impegni scolastici del minore, provvedendo al suo mantenimento;
Il padre si accollerà in toto il pagamento delle spese scolastiche ( gite, vacanze studio, grest estivi, spese di trasporto, convitto scuola superiore) e universitarie (libri, iscrizione, rette), le spese medico-specialistiche non mutuabili (odontoiatriche, occhiali da vista) nonché di quelle a carattere straordinario necessarie all'educazione ed allo sviluppo della personalità fisica e psichica del figlio;
Ad anni alterni il figlio starà con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di S.
Stefano; il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedi dell'Angelo con il padre;
Il figlio trascorrerà il periodo estivo pari a giorni 15 con il padre e giorni 15 con la Per_1
madre; i coniugi si obbligano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno i rispettivi periodi di ferie;
La casa coniugale verrà assegnata al IG , con tutto quanto l'arreda; Parte_3 tutti i beni comuni, acquistati in costanza di matrimonio, sono stati già equamente divisi;
Le autovetture Fiat 500X tg GD 085 JA e Fiat Strada tg ER 642 WJ intestate al IG
[...]
rimarranno di proprietà dello stesso;
Parte_3
Le autovetture Renault CL tg GD 806 HC e Volkswagen Polo tg FD 923 MG intestate alla
IGa rimarranno di proprietà della stessa;
Parte_2
Le rate del contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Renault CL intestato alla
IGa , laddove il marito risulta coobbligato, verranno pagate in toto dalla Parte_2
IGa sino all'estinzione; Parte_2
I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19/12/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 03/02/2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 27/01/2023. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si precisa che, diversamente da quanto scritto negli atti di parte, il matrimonio è stato celebrato in data 20/10/2007 come risulta dall'atto integrale di matrimonio allegato, e non in data 22/10/2007 come più volte erroneamente dichiarato.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da e Monteleone il giorno 20/10/2007 (atto n.2, parte I, Parte_4
anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2024
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5343 /2023 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv. FERRARESI Parte_2 C.F._2
ROBERTA e con domicilio eletto presso il suo studio in Villanterio, via Bachelet n°1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Inverno e Monteleone, in data
20/10/2007, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune alla Parte I, n. 2, dell'anno 2007; separati consensualmente con verbale in data 27/01/2023 e relativo decreto di omologa del
03/02/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi Parte_3
e in data 22/10/2007, a Inverno e Monteleone (PV) trascritto nei Registri dello Parte_2
stato civile del Comune di Inverno e Monteleone (PV) parte I serie unica numero 2 ed ordinare di conseguenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2.confermare che il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso Per_1 il padre nella casa coniugale di proprietà di quest'ultimo, sita in Inverno e Monteleone,
[...] n° 1/G facendosi carico del suo mantenimento;
la IGa potrà CP_1 Parte_2 tenere con sé il figlio presso la propria abitazione liberamente, tutti i giorni, anche con pernottamento nel rispetto degli impegni scolastici del minore, provvedendo al suo mantenimento;
Il padre si accollerà in toto il pagamento delle spese scolastiche ( gite, vacanze studio, grest estivi, spese di trasporto, convitto scuola superiore) e universitarie (libri, iscrizione, rette), le spese medico-specialistiche non mutuabili (odontoiatriche, occhiali da vista) nonché di quelle a carattere straordinario necessarie all'educazione ed allo sviluppo della personalità fisica e psichica del figlio;
Ad anni alterni il figlio starà con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di S.
Stefano; il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedi dell'Angelo con il padre;
Il figlio trascorrerà il periodo estivo pari a giorni 15 con il padre e giorni 15 con la Per_1
madre; i coniugi si obbligano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno i rispettivi periodi di ferie;
La casa coniugale verrà assegnata al IG , con tutto quanto l'arreda; Parte_3 tutti i beni comuni, acquistati in costanza di matrimonio, sono stati già equamente divisi;
Le autovetture Fiat 500X tg GD 085 JA e Fiat Strada tg ER 642 WJ intestate al IG
[...]
rimarranno di proprietà dello stesso;
Parte_3
Le autovetture Renault CL tg GD 806 HC e Volkswagen Polo tg FD 923 MG intestate alla
IGa rimarranno di proprietà della stessa;
Parte_2
Le rate del contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Renault CL intestato alla
IGa , laddove il marito risulta coobbligato, verranno pagate in toto dalla Parte_2
IGa sino all'estinzione; Parte_2
I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19/12/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 03/02/2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 27/01/2023. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si precisa che, diversamente da quanto scritto negli atti di parte, il matrimonio è stato celebrato in data 20/10/2007 come risulta dall'atto integrale di matrimonio allegato, e non in data 22/10/2007 come più volte erroneamente dichiarato.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da e Monteleone il giorno 20/10/2007 (atto n.2, parte I, Parte_4
anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2024
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4